Mia madre ha contratto dei debiti con equitalia pari a 3000 euro. Lei percepisce soltanto una pensione minima (500 euro), e come eredità abbiamo una sola casa.
Nel caso nostra madre non pagasse, equitalia potrebbe attaccare la proprietà ?
Oppure potrebbe attaccare soltanto la sua parte di proprietà?
Innanzitutto, c’è da valutare il divieto per Equitalia di pignorare l’immobile che costituisce prima casa, di cui ho parlato, anche se in un caso particolare, in questo precedente post, che ti invito a leggere.
Dopodiché, ulteriormente, c’è da considerare l’aspetto relativo all’importo del debito. Secondo l’art. 3, comma 7, della legge n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo 2012, l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare e quindi anche all’iscrizione dell’ipoteca solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente i 20.000 euro. Tale normativa è valida solo per le ipoteche iscritte e per i pignoramenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore.
Nel caso in cui la quota di proprietà di tua madre fosse, comunque, pignorabile, il creditore procedente, per principio generale, potrebbe far vendere l’intero immobile soddisfacendosi per la quota di competenza, in base agli art. 599 ss. del codice di rito civile, dedicati appunto alla espropriazione dei beni indivisi.