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Spese straordinarie al tribunale di Modena: un nuovo protocollo.

La discussione sulla natura straordinaria o meno di una spesa in separazione, divorzio, affido è sempre ricorrente.

Per questi motivi, il mio tribunale di Modena ha definito un protocollo, nel tentativo di raggiungere maggiore stabilità al riguardo.

L’iniziativa è sicuramente opportuna, anche se ci sono da fare alcune precisazioni.

Il protocollo non è vincolante, ma solo indicativo. È sfornito di una precisa base normativa, è solo una prassi sulla quale un gruppo di magistrati ha ritenuto di poter concordare. Come tale, ha sicuramente una sua forza «persuasiva», ma non è da prendere per oro colato.

Questo anche perché, come ho avuto occasione di sostenere in altri post, tra cui soprattutto questo sulle spese di mensa, la natura straordinaria o meno di una spesa non può divisarsi esclusivamente in relazione all’oggetto della spesa stessa, ma occorre avere riguardo, equitativamente, al complesso della regolazione della famiglia in crisi, alla sua situazione e, segnatamente, all’importo del mantenimento ordinario.

Vi lascio comunque di seguito il protocollo per utile punto di riferimento in materia.


 

 

spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo lo schema seguente:

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure
dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti
sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets
sanitari;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure
termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e)
farmaci particolari;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo
scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d)
trasporto pubblico; e) mensa;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite
scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro
ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche
e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi
e vacanze.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

12 risposte su “Spese straordinarie al tribunale di Modena: un nuovo protocollo.”

Buongiorno,
l’apparecchio per il bambino(servizio non erogato da struttura pubblica) è da considerarsi tra le spese straordinarie da non concordare?
Grazie

A prescindere dal valore dell’assegno di mantenimento per i figli, è possibile stabilire se, la manutenzione ordinaria (cosiddetto tagliando), il pagamento del bollo e dell’assicurazione obbligatoria dell’auto dei figli di genitori divorziati con affido condiviso, sono da considerarsi spese straordinarie ? Grazie

Il protocollo del tribunale di Modena pone la mensa tra le spese straordinarie, controcorrente all’orientamento della Cassazione che si è sovente pronunciata considerando la mensa scolastica un vitto, e pertanto il vitto è parte integrante del mantenimento ordinario.
Del resto, se dal mantenimento ordinario esula il vitto, cosa ne resta? A che serve?
Il problema è che spesso e volentieri la sentenza di separazione avviene prima che il bimbo vada a scuola e pertanto quando il problema non si è ancora posto.
In questi casi, come ci si regola? Chi è che decide se metterle tra le ordinarie o le straordinarie? In caso di contenzioso (si può arrivare anche a diverse migliaia di euro) con quali parametri decide il giudice? Il protocollo locale o le norme di diritto secondario?

Decide incidentalmente il giudice del recupero del credito relativo, che di solito è un giudice che ha una cognizione in sede solo monitoria, oppure il tribunale in sede di modifica condizioni sul punto specifico. Il protocollo non è affatto vincolante, i giudici, ogni giudice può decidere come crede nel caso concreto. Le spese di mensa a mio giudizio tra l’altro sono molto sensibili quanto alla loro qualificazione dalla misura del mantenimento ordinario, vedi nel blog che c’è un mio post di approfondimento sul tema.

Io non ho ancora capito se i libri di testo scuole medie e superiori sono già comprese nel l’assegno di mantenimento. Come anche le spese per la mensa e la retta della scuola materna (periodo in cui è avvenuta la separazione). Grazie

Stimato Collega,
leggo sempre con interesse la Tua rubrica e Tuoi commenti che, nella stragrande maggioranza dei casi, condivido.
Segnalo a Te e ai Tuoi lettori che anche il Tribunale di Roma, d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma ha predisposto sin dal 2014 un Protocollo per le Spese Straordinarie nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
Appresso uno dei tanti link da cui si può scaricare:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/famiglia/2015-09-28/separazione-tribunale-roma-definisce-spese-straordinarie-i-figli-105558.php?refresh_ce=1

Non mi trovo d’accordo con le spese scolastiche: a mio avviso , come peraltro confermato in alcune sentenze, dovrebbero rientrare nelle spese ordinarie in virtù del principio per il quale è attività base è calcolabile a priori…secondo me.

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