ho letto un articolo nel quale era scritto che con la sentenza 16379/2014, la Cassazione a Sezioni Unite ha introdotto una limitazione alla delibabilità della sentenze, stabilendo che non possono essere delibate le sentenza di nullità del matrimonio quando, a livello civile, il matrimonio è durato per tre o più anni.
Vorrei sapere se è vero e se in virtù della citata sentenza è impossibile che lo Stato Italiano riconosca la sentenza di nullità di un matrimonio durato 9 anni emessa dal Tribunale della Chiesa o se ci possono essere delle eccezioni.
Questa sentenza, ed altre analoghe, hanno la funzione di voler limitare un fenomeno non commendevole, che si ha quando l’ottenimento della nullità ecclesiastica e la successiva delibazione costituiscono il mezzo per eludere l’applicazione delle disposizioni fondamentali in materia di famiglia e matrimonio date nello Stato italiano e, in particolare, il mezzo per consentire ad uno dei due coniugi di non pagare il mantenimento all’altro, dal momento che, se il matrimonio è nullo, non si applicano le disposizioni previste per il divorzio, che è, al contrario, uno scioglimento di un matrimonio originariamente valido.
Se un matrimonio, dunque, per quanto «nullo» ecclesiasticamente, ha avuto una certa durata – ragionano i giudici – non è possibile «spazzare via tutto» e rovesciare completamente il tavolo solo con una sentenza ecclesiastica e «meritano» di essere applicate le disposizioni che danno tutela al coniuge più debole. Pensiamo ad esempio al caso della moglie che ha svolto funzioni di casalinga, poniamo per dieci anni, favorendo la carriera del marito che, grazie ad ella, ha potuto guadagnare lautamente ed avanzare di qualifica.
Detto questo, non siamo in un regime a precedente vincolante, come ricordo spesso e persino un giudice di pace può discostarsi dagli indirizzi della Cassazione, che, come pure ricordo spesso, ha avuto occasione anche di discostarsi da se stessa in un unico caso, deciso due volte per errore.
Per questo a mio giudizio, l’applicazione al tuo caso della regola enucleata dalla sentenza in questione non è affatto scontato o automatico, anche se è sicuramente una cosa con cui fare i conti.
Onestamente, comunque, la cosa cui fare riferimento è la situazione concreta della coppia per come si è svolto il matrimonio relativo. È giusto che la delibazione venga concessa o ciò potrebbe determinare un eccessivo pregiudizio di una delle parti? Al di là degli aspetti tecnici, credo si debba andare al cuore del problema e valutarlo dal punto di vista sostanziale.
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