il mio compagno nel 2014 si è separato legalmente presso il Tribunale. L’accordo di separazione prevedeva la donazione della propria quota della casa coniugale all’ex moglie e un assegno mensile di mantenimento fino al 2020. Non ci sono figli. Date le condizioni della separazione adesso è possibile fare il divorzio presso il Comune mantenendo invariate le condizioni e quindi l’assegno mensile di mantenimento (la casa è già stata ceduta) o è necessario farlo in Tribunale? Il dubbio nasce perché non capiamo se la condizione per il divorzio in Comune che recita ” L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale, né clausole avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale” va applicata anche se si tratta di disposizioni già contenute nella separazione e che quindi vengono solo confermate e non introdotte ex novo
Non ti so rispondere, ti posso però fare le seguenti considerazioni.
Non mi sono quasi mai occupato di separazioni e divorzi presso gli uffici comunali perché non essendo pratiche che passano dallo studio di un avvocato non ho avuto occasione di doverle studiare e quindi di dovere imparare come funzionano, che presupposti presentano e così via.
In un mio vecchio post di qualche tempo fa, salutavo questa nuova possibilità, introdotta dal governo di allora, di potersi separare senza passare da un legale come positiva in un numero limitato di casi, con riferimento alle situazioni davvero più semplici, consigliando comunque chi faceva o intendeva fare questa esperienza di investire almeno un po’ di soldi per una consulenza da un avvocato.
La cosa ha senso: considerando che risparmi 1000/2000 euro circa, puoi investirne 2/300 o forse anche meno per una consulenza preliminare da un avvocato per una conferma che quello che tu stai facendo sia fatta bene.
Ovviamente, infatti, i funzionari degli uffici comunali si rifiutano nel modo più assoluto di prestare assistenza e consulenza legale: fanno benissimo, considerato che non è il loro mestiere e non sono competenze commisurabili allo stipendio che prendono. Dare consulenza legale è anche una responsabilità, che, nel caso del diritto di famiglia, può dare origine anche a conseguenze molto gravi, pensa ad esempio al caso in cui una coppia, o una persona della coppia, fa affidamento sulla «tenuta» di un accordo che poi in realtà non ha nessun effetto vincolante, perché illegittimo o semplicemente perché, magari, su una materia indisponibile, solo perché rassicurati in tal senso da un funzionario comunale privo di adeguata preparazione sul punto.
Quindi, in fondo, l’atteggiamento dei funzionari comunali che si limitano a dirti «se vuoi fare la cosa, firmi qui, per contenuto, effetti, questioni varie non siamo responsabili» è non solo comprensibile, ma anche corretto: non è il loro mestiere darti assistenza legale, nemmeno volendo potrebbero assumersi questo compito, chi di loro lo facesse a mio giudizio farebbe un grave errore, perché per accontentare degli utenti li metterebbe a grave rischio di problemi non trascurabili.
L’unica cosa che so è che in passato appunto si è dibattuto molto della possibilità di prevedere disposizioni sui mantenimenti, che peraltro non vanno mai definite patrimoniali, perché quelle sono le obbligazioni commerciali, che non c’entrano niente con gli obblighi di famiglia: il mantenimento non è mai una disposizione di tipo patrimoniale, ma è personale.
Mi pare che ci fosse stato anche un contrasto in giurisprudenza, con un intervento addirittura del Consiglio di Stato.
Certo è che se non si possono prevedere disposizioni sui mantenimenti, l’ambito di intervento degli uffici comunali nelle separazioni e nei divorzi si riduce notevolmente, a quelle situazioni molto semplici in cui i coniugi non hanno niente da dividersi e presentano più o meno la stessa situazione economica. Alla luce delle considerazioni svolte sopra, forse è giusto così.
Nel caso del tuo compagno, invece, in cui c’è da gestire la proprietà di una casa, oltre che un mantenimento, sembra essere più consigliabile lasciare perdere il divorzio presso gli uffici comunali e più opportuno pensare ad un accordo in house presso lo studio di un avvocato, oppure, quantomeno, ad una consulenza «a latere» per capire se l’operazione è a) fattibile b) fattibile in sicurezza presso gli uffici comunali.
Se vuoi approfondire, valuta magari di acquistare una consulenza.
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