La famiglia di fatto
Da15 anni io e il mio compagno viviamo insieme ed abbiamo da subito dichiarato al Comune di abitare presso lo stesso domicilio. Se chiediamo uno stato di famiglia, questo risulta composto da me, lui e i nostri figli (9 e 11 anni). Vorrei capire, quindi, come siamo inquadrati dal punto di vista legale, cioè se diritti e doveri sono uguali a quelli matrimoniali. Se non è così, vorrei sapere cosa fare per poterci avvicinare il più possibile alla situazione legale che costituisce il matrimonio, senza doverci sposare. Ad esempio, nel caso di morte di un coniuge, quello che resta in vita gode di pensione o altro trattamento economico per il fatto di essere sposati. Nel nostro caso abbiamo qualche tutela oppure niente?
Al momento, la vostra è una famiglia di fatto. I vostri diritti e doveri reciproci, tra genitori, non sono affatto uguali a quelli di una famiglia unita in matrimonio, dal momento che la vostra è una convivenza di fatto, una unione libera, dove non esiste obbligo di coabitazione, fedeltà reciproca, collaborazione e così via.
Verso i figli, invece, le situazioni giuridiche sono invece molto più simili, comparandole con quelle dei figli nati da persone unite in matrimonio, anche se ci sono ancora residue differenze, specialmente a livello processuale, dove l’affido dei figli di persone non coniugate viene sempre regolato passando dal tribunale, mentre nel caso dei «figli matrimoniali» si possono fare gli accordi in house.
Ci sono una serie di situazioni che sono state recentemente parificate, in tutto o in parte, a quelle di cui «godono» i coniugi, proprio per dar conto della sempre maggior diffusione delle convivenze, appunto già per i conviventi di fatto.
La convivenza dopo la legge 76 del 2016
La legge 76, celebre per aver introdotto nel nostro paese le unioni civili, ha previsto una serie di diritti e situazioni tutelate anche per i conviventi di fatto come voi, in maniera da dare altrettante coperture a situazioni che in passato avevano determinato problematiche.
Già da ora, avete già queste tutele, mentre, se vorrete avvicinarvi di più al matrimonio, potrete stipulare un accordo di convivenza, come ti dirò meglio nel prossimo paragrafo.
I conviventi di fatto, da questo punto di vista, sono coloro che rientrano nella nozione data dall’art. 36 della legge: «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Per l’accertamento di tale situazione, deve esserci una risultanza anagrafica corrispondente, come previsto dall’art. 37. Quindi la convivenza non si può «inventare» ma deve risultare effettivamente a partire innanzitutto dalla coabitazione e dallo stato di famiglia.
I conviventi di fatto rientranti in questa nozione, che sostanzialmente non innova rispetto a quanto già si opinava precedentemente, sono tutelati nelle seguenti situazioni:
- in caso di detenzione in carcere di uno dei due, l’altro gode dei diritti di visita e altre facoltà previste per i coniugi dalle leggi di ordinamento penitenziario (art. 38)
- in caso di malattia o ricovero, l’altro convivente ha diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie e personali che spettano ai coniugi (art. 39)
- ciascun convivente può stabilire che sia l’altro a prendere le decisioni sanitarie su di lui in caso cada in stato di incapacità di intendere o di volere, come ad esempio in ipotesi di un incidente a seguito del quale cade in coma (art. 40): questa nomina può avvenire anche con semplice scrittura privata o addirittura di fronte ad un testimone (questa può sembrare una innovazione intelligente, ma è una scelta disgraziatissima, pensa solo a cosa può accedere in caso di testimone falso; già solo per questo varrebbe la pena fare una dichiarazione scritta e metterla in un luogo sicuro);
- il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa familiare in caso di decesso dell’altro convivente, analogamente a quanto previsto per il coniuge superstite dall’art. 540 del codice civile, ma per un periodo sensibilmente più breve (due anni o un periodo pari alla convivenza, ma comunque non superiore ai cinque anni) (art. 42); se la casa familiare era condotta in locazione, il convivente ha diritto di succedere all’altro convivente deceduto nel contratto (art. 44); per conseguire l’assegnazione di una casa popolare, il convivente conta come il coniuge (art. 45)
- il convivente di fatto ha diritto ad un risarcimento uguale a quello che sarebbe corrisposto al coniuge nel caso in cui l’altro convivente resti ucciso in un sinistro stradale o altro incidente o fatto illecito di terzo (art. 49)
Tutti questi sono diritti di cui godete già adesso, per il semplice fatto di essere conviventi di fatto.
Gli accordi di convivenza.
Per avvicinare la vostra situazione giuridica a quella delle coppie unite in matrimonio, potete stipulare, con l’assistenza anche di un avvocato, un contratto di convivenza.
I contratti di convivenza sono stati introdotti in Italia nel 2016 – si tratta dunque di una riforma recente – sempre con la legge n. 76, articoli 50 e seguenti, dettati appunto dopo quelli che prevedono i diritti di tutti i conviventi, anche quelli che non hanno stipulato un accordo.
Con i contratti di convivenza i conviventi regolano, secondo la legge, i «rapporti patrimoniali relativi alla … vita in comune» (art. 50), ma questa definizione è fuorviante perché in realtà, se è vero che con il contratto non si regolano rapporti personali, è anche vero che la sua conclusione, tra i conviventi, determina conseguenze anche sui loro rapporti personali, determinando l’insorgenza di obblighi di famiglia, dal momento che comportano la necessità di mantenimento nel caso in cui uno dei due cada in stato di bisogno.
Ma vediamo le cose con ordine.
Per stipulare questi contratti, che a mio giudizio, regolando situazioni che hanno riflessi sugli obblighi di famiglia, sarebbe molto più corretto chiamare «accordi», si può andare da un avvocato.
L’avvocato assiste i conviventi nella determinazione congiunta dei contenuti dell’accordo, dopodiché – e questa è una cosa molto importante – ne autentica le sottoscrizioni, in modo che sia accertato con valore legale che le firme apposte nei contratti siano appunto genuinamente state apposte dalle persone che vi figurano come parti. Inoltre, entro dieci giorni, l’avvocato deve trasmettere l’accordo di convivenza al comune di residenza dei conviventi stessi per l’annotazione nei registri dello stato civile (art. 52). Questa annotazione è fondamentale in quanto, con l’accordo, i conviventi possono adottare un «regime patrimoniale della famiglia» corrispondente alla comunione legale tra coniugi, che ha dei riflessi, delle conseguenze legali, per i terzi che vengono a contrarre con uno dei due conviventi, del tutto analogamente a quanto avviene con la comunione tra coniugi.
Questo è un argomento molto tecnico, che vale la pena approfondire con un’apposita consulenza, specialmente se uno dei due conviventi ha un’attività in proprio.
Con l’accordo, i conviventi possono (art. 53):
- indicare la residenza;
- stabilire le modalità di contribuzione alla vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni
Il punto n. 2 è molto interessante, perché conferisce ai conviventi un potere che non spetta neanche ai coniugi, che invece, a riguardo, devono sottostare ad una regola già preformata dalla legge, di cui parlo in un altro post che ti consiglio di leggere con attenzione: clicca qui.
Con questo accordo, ad esempio, i conviventi possono ad esempio stabilire che uno dei due va a lavorare fuori casa, mentre l’altro rimane in casa, ad accudire i figli e gestire la casa stessa, mentre quello che lavora e percepisce un reddito deve darne una parte prestabilita all’altro.
Fai attenzione però. Questo potrebbe risolvere i problemi di tutela di un convivente, che tipicamente in questo caso sarebbe la donna (che sono sessista è ormai noto ;-)), ma in realtà dura solo finché dura il contratto di convivenza.
Poniamo che una donna faccia un accordo di questo genere con un dirigente d’azienda che guadagna 6.000 euro al mese e si obblighi a rigirargliene 2.000. Tutto questo dura solo finché dura l’accordo di convivenza, quindi questa donna dovrebbe progettare adeguatamente la sua vita anche finanziaria perché se a cinquant’anni venisse lasciata dal convivente essendosi sempre occupata di casa e figli avrebbe ben poca professionalità da spendere nel mondo del lavoro a quel punto e si ritroverebbe con niente in mano!
Come insegna l’uomo ragno, insomma, da grandi poteri grandi responsabilità: tutti questi nuovi «diritti», come tanti altri diritti esistiti in passato, spesso finiscono per rovinare le persone, specialmente se c’è inconsapevolezza. Sarei solo più contento se i media, i giornalisti, gli intellettuali, cui spetterebbe questo compito, fossero meno «giulivi» nel presentare queste radiose innovazioni e fornissero alle persone gli strumenti per capire davvero di che cosa si tratta e come devono maneggiare queste cose.
Del punto 3 abbiamo già detto. I conviventi possono adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni tra coniugi, come appunto i coniugi, sistema di cui ho parlato tante volte nel blog ed al cui archivio ti rimando. In particolare, puoi leggere un post miliare sul tema: clicca qui.
Conclusioni.
L’importanza è la consapevolezza e progettare adeguatamente la tua famiglia in base alla vostra situazione concreta, a quello che fate fuori e dentro casa.
Se vuoi un preventivo, puoi chiedermelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.
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4 risposte su “Conviventi di fatto o con accordo di convivenza?”
Direi che l’iscrizione al registro delle unioni civili avvicina al matrimonio molto più dell’accordo di convivenza.
Probabilmente.
Salve avvocato, con riferimento alla possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per convivenza di fatto come descritto in questo articolo (https://portaleimmigrazione.eu/convivenza-e-permesso-di-soggiorno/), sarebbe possibile procedere con i seguenti passi?
1) iscrizione della persona straniera all’università italiana
2) richiesta residenza per motivi di studio e stabile relazione affettiva presso la residenza del partner italiano.
3) richiesta del permesso di soggiorno.
Infine un dubbio:
la suddetta procedura vale solo nel caso di partner di nazionalità extra UE o anche in altri casi?
Il mio caso è un “mix” in quanto la mia compagna è di nazionalità extra UE ma attualmente risiede in altro paese UE dove ha conseguito un visto Schengen per motivi di lavoro…. l’obiettivo sarebbe quello di vivere insieme in Italia l’anno prossimo senza problemi di dover rinnovare tale visto Schengen rilasciato in altro paese UE….
Sarebbe da approfondire adeguatamente, tato. Una risposta «al volo» non è proprio possibile. Valuta, se credi, l’acquisto di una consulenza, considera però che un’ora potrebbe non essere sufficiente.