Superbonus e frodi: chi risponde, politici compresi?
Tre indagati, una società coinvolta, oltre 40 milioni di euro di crediti fiscali contestati e un sequestro preventivo superiore a 36 milioni. Il nuovo caso emerso a Grosseto riporta il Superbonus al centro della discussione, ma pone due domande diverse.
La prima è relativamente tradizionale: di che cosa possono rispondere imprenditori, professionisti e società quando vengono creati e monetizzati crediti d’imposta inesistenti?
La seconda è assai più scomoda: se una misura pubblica viene progettata in modo da rendere prevedibili frodi enormi e costi fuori controllo, esiste anche una responsabilità giuridica di politici e amministratori, oppure rimane soltanto la responsabilità politica?
Per rispondere bisogna evitare due scorciatoie opposte. Non si può considerare colpevole chi è soltanto indagato. Ma non si può neppure usare la complessità del diritto per sostenere che chi governa non risponda mai di nulla.
1) Che cosa sarebbe successo a Grosseto.
L’indagine sarebbe nata da una verifica fiscale nei confronti di un general contractor, cioè una società che acquisiva dai clienti l’incarico complessivo per interventi edilizi agevolati e affidava poi materialmente i lavori a imprese subappaltatrici.
Secondo la ricostruzione investigativa, la società avrebbe stipulato contratti di appalto con 345 committenti, tra privati e condomini, e contratti di subappalto con le imprese esecutrici a prezzi molto più bassi. Il fatturato sarebbe cresciuto in pochi anni oltre i 100 milioni di euro.
Il divario tra quanto addebitato ai clienti e quanto pagato agli esecutori non sarebbe stato, da solo, il problema. Un general contractor può legittimamente remunerare organizzazione, coordinamento e rischio d’impresa. L’accusa sostiene però che nel costo agevolato sarebbero confluite spese non direttamente riferibili agli interventi e non ammesse al beneficio, gonfiando così la base sulla quale maturava il credito fiscale.
Il meccanismo avrebbe prodotto più di 40 milioni di euro di crediti ritenuti inesistenti. Attraverso lo sconto in fattura, tali crediti sarebbero poi stati ceduti a due operatori finanziari in cambio di oltre 36 milioni di euro e, in parte, utilizzati per compensare debiti tributari.
Gli accertamenti avrebbero inoltre rilevato materiali non consegnati, lavori non eseguiti e opere asseverate come completate pur non essendolo. Sono indagati, a vario titolo, l’amministratore della società e due professionisti che avrebbero svolto il ruolo di asseveratori.
Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, avrebbe disposto un sequestro preventivo superiore a 36 milioni di euro nei confronti della società e del suo amministratore. Il vincolo avrebbe raggiunto rapporti finanziari, immobili, autoveicoli e imbarcazioni.
2) Il sequestro da 36 milioni non è una condanna.
È importante usare le parole giuste. Un sequestro preventivo non è una multa e non dimostra definitivamente la colpevolezza degli indagati.
È una misura cautelare reale. Può servire a impedire l’aggravamento o la prosecuzione delle conseguenze del reato oppure a conservare beni destinati alla futura confisca, anche per equivalente, se al termine del processo interverrà una condanna.
In questa fase il giudice valuta i presupposti richiesti per la misura cautelare, non pronuncia la sentenza definitiva. Difesa e società possono contestare:
- l’esistenza dei reati ipotizzati;
- la qualificazione dei crediti come inesistenti o non spettanti;
- il ruolo concreto attribuito a ciascun indagato;
- la determinazione del profitto sequestrabile;
- il collegamento tra beni vincolati, profitto e soggetti coinvolti.
Fino alla sentenza definitiva vale la presunzione di innocenza. Ciò non rende irrilevante l’indagine, ma impedisce di chiamare “truffatori” persone la cui responsabilità deve ancora essere provata.
3) Quali reati vengono contestati.
Secondo le informazioni disponibili, le ipotesi formulate a vario titolo riguardano truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.
La truffa aggravata prevista dall’articolo 640-bis del Codice penale richiede artifici o raggiri, induzione in errore, profitto ingiusto e danno collegati al conseguimento di risorse pubbliche. Nel settore dei bonus la costruzione documentale può consistere, in ipotesi, in lavori simulati, costi gonfiati, requisiti tecnici falsi o asseverazioni non veritiere.
L’indebita compensazione punisce, alle condizioni e oltre le soglie previste, l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per non pagare somme dovute. I reati tributari di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione sono disciplinati dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
L’autoriciclaggio, regolato dall’articolo 648-ter.1 del Codice penale, può venire in rilievo quando il profitto di un delitto viene impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo concretamente idoneo a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.
I reati non si sommano automaticamente. Per ogni contestazione dovranno essere provati condotta, dolo, nesso causale e contributo personale del singolo indagato.
4) La responsabilità dell’amministratore della società.
Essere amministratore non significa rispondere oggettivamente di qualunque irregolarità commessa nell’impresa. La responsabilità penale è personale: occorre dimostrare che l’amministratore abbia realizzato, deciso, autorizzato o consapevolmente favorito le condotte contestate.
In un sistema complesso diventano rilevanti:
- i poteri effettivamente esercitati;
- le firme apposte su contratti, fatture e cessioni;
- le informazioni ricevute sullo stato dei cantieri;
- i rapporti con asseveratori, subappaltatori e operatori finanziari;
- la destinazione del denaro ottenuto;
- eventuali deleghe e la loro reale attuazione;
- messaggi, contabilità, flussi bancari e decisioni interne.
Sul piano tributario possono aggiungersi recupero dei crediti, interessi e sanzioni. Sul piano civile possono essere chiesti i danni causati a committenti, condomini, imprese esecutrici, cessionari o altri soggetti che dimostrino di essere stati lesi.
5) Che cosa rischiano i professionisti asseveratori.
L’asseveratore non è un semplice passacarte. Il sistema attribuisce al tecnico il compito di attestare requisiti, avanzamento dei lavori e congruità delle spese. Quella dichiarazione serve a trasformare fatti tecnici in un presupposto utilizzabile dal sistema fiscale.
L’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede una specifica fattispecie penale per il tecnico abilitato che espone informazioni false, omette informazioni rilevanti o attesta falsamente la congruità delle spese. A seconda dei fatti possono inoltre concorrere altri reati.
Non ogni errore tecnico è però una frode. Bisogna distinguere:
- il falso consapevole diretto a creare un beneficio inesistente;
- la negligenza professionale nella verifica di lavori e documenti;
- l’interpretazione ragionevole di regole tecniche controverse;
- l’errore materiale privo di incidenza sostanziale.
Oltre al penale possono esserci responsabilità civile verso clienti e terzi, sanzioni amministrative, procedimento disciplinare presso l’ordine professionale e attivazione della polizza assicurativa obbligatoria. Il fatto che il tecnico sia pagato dal committente o dal general contractor non riduce il dovere di attestare soltanto ciò che ha verificato.
6) Anche la società può rispondere.
Accanto alle persone fisiche può essere contestata la responsabilità amministrativa dell’ente prevista dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La società non risponde semplicemente perché un proprio amministratore è indagato. In sintesi, occorre che un reato compreso nel catalogo del decreto sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio da un soggetto apicale o subordinato, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Le conseguenze possono comprendere:
- sanzioni pecuniarie;
- confisca del prezzo o profitto;
- divieti e interdizioni nei casi previsti;
- pubblicazione della sentenza;
- effetti molto pesanti su attività, credito e reputazione.
Diventano centrali il modello organizzativo, i controlli interni, la tracciabilità delle verifiche, l’autonomia dell’organismo di vigilanza e la capacità dell’impresa di prevenire frodi fiscali. Un modello copiato da internet e lasciato in un cassetto non protegge nessuno.
7) Condomini e clienti sono responsabili?
La presenza di 345 committenti non significa che vi siano 345 concorrenti nel reato. Molti clienti possono essere completamente estranei al meccanismo o persino vittime di lavori incompleti, documentazione falsa e promesse non mantenute.
La responsabilità penale richiede consapevolezza e contributo alla frode. Firmare un contratto o accettare lo sconto in fattura non basta, da solo, a dimostrare il dolo.
Sul piano fiscale la questione è diversa. Se mancano i presupposti dell’agevolazione, l’Agenzia delle entrate può recuperare detrazione o credito, con interessi e sanzioni, nei confronti dei soggetti individuati dalla disciplina. La responsabilità di fornitori e cessionari dipende anche dall’eventuale utilizzo irregolare o dalla partecipazione alla violazione. La guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate ricorda inoltre che i controlli preventivi non sostituiscono quelli sostanziali e non esonerano dalla diligenza.
Chi è coinvolto come proprietario o condomino dovrebbe conservare:
- delibere e contratti;
- computi metrici e stati di avanzamento;
- fatture e pagamenti;
- asseverazioni, visto di conformità e comunicazioni fiscali;
- fotografie datate dei lavori;
- corrispondenza con impresa, amministratore e tecnici.
Nel post Superbonus e ripartizione delle spese condominiali trovi un approfondimento sul diverso problema dei rapporti interni tra condomini.
8) Il costo del Superbonus non coincide con l’importo delle frodi.
È necessario separare tre grandezze che nel dibattito pubblico vengono spesso confuse:
- il costo fiscale complessivo della misura;
- gli effetti economici prodotti da investimenti e cantieri;
- le somme oggetto di frode o di agevolazioni prive dei requisiti.
Non tutto il costo del Superbonus è una truffa. Una parte corrisponde a lavori realmente eseguiti, risparmio energetico, riqualificazione del patrimonio, occupazione e maggiore attività economica. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato che le agevolazioni edilizie abbiano contribuito in modo rilevante alla crescita subito dopo la pandemia.
Ciò non cancella l’impatto enorme sui conti pubblici. Nella sua memoria sulle agevolazioni fiscali edilizie l’Ufficio parlamentare di bilancio indicava per il solo periodo 2020-2023 un ammontare del Superbonus di circa 170 miliardi di euro, con effetti di cassa destinati a pesare soprattutto negli anni successivi. Il Rapporto sulla politica di bilancio 2026 segnala ancora l’effetto dei crediti edilizi maturati negli anni passati sull’aumento del debito.
Si può quindi sostenere che la misura abbia prodotto anche benefici e, contemporaneamente, giudicare sproporzionati costo, distribuzione dei vantaggi e rischi di frode. Sono valutazioni politiche ed economiche che richiedono dati, non slogan.
9) Il meccanismo rendeva prevedibili le frodi?
Un incentivo pari al 110% riduce fortemente l’interesse del beneficiario a contenere il prezzo: se la spesa viene integralmente trasferita allo Stato e genera persino un credito superiore al costo, il normale conflitto tra cliente che vuole pagare meno e fornitore che vuole incassare di più si indebolisce.
La cedibilità del credito e lo sconto in fattura hanno poi trasformato una detrazione futura in un bene immediatamente monetizzabile e trasferibile. Questa scelta ha ampliato l’accesso alla misura, ma ha anche reso i crediti appetibili per circuiti fraudolenti.
Il rischio non rendeva inevitabile ogni frode, ma imponeva controlli preventivi robusti fin dall’inizio:
- verifica dell’esistenza degli immobili e dei beneficiari;
- coerenza tra valore dei lavori, prezzi e caratteristiche dell’edificio;
- controllo incrociato di imprese, tecnici e catene di cessione;
- tracciamento degli stati di avanzamento;
- blocco tempestivo delle operazioni anomale;
- risorse adeguate per Agenzia delle entrate, ENEA e Guardia di finanza.
Le misure antifrode più incisive e i controlli preventivi sulle cessioni sono stati rafforzati successivamente. Questo dato può fondare una critica politica molto seria alla progettazione originaria e alla lentezza delle correzioni. Non dimostra, da solo, un reato di chi votò o amministrò la misura.
10) Qual è la responsabilità politica?
La responsabilità politica è la prima e più evidente. Chi propone, approva, difende o mantiene una misura deve rispondere pubblicamente delle previsioni, dei controlli predisposti, delle correzioni tardive e dei risultati prodotti.
Questa responsabilità si esercita attraverso:
- dibattito parlamentare e mozioni;
- interrogazioni, commissioni d’inchiesta e controllo dell’opposizione;
- dimissioni o revoca degli incarichi;
- giudizio degli elettori;
- trasparenza dei dati e valutazione indipendente delle politiche pubbliche.
Il Superbonus fu introdotto dal Governo con il decreto-legge del 2020 e convertito dal Parlamento; negli anni successivi è stato modificato più volte da governi e maggioranze differenti. La valutazione politica deve quindi essere precisa: distinguere chi ideò l’impianto, chi lo votò, chi ne ampliò o prorogò gli effetti, chi introdusse i controlli e chi gestì l’uscita.
Ridurre tutto alla responsabilità di una sola persona è spesso propaganda. Diluire tutto in una generica responsabilità collettiva è invece un modo per non chiamare nessuno a rispondere.
11) I parlamentari possono rispondere penalmente per avere votato la legge?
In linea generale, no. L’articolo 68 della Costituzione italiana stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Questa garanzia non è un privilegio personale regalato al singolo politico. Serve a proteggere libertà e autonomia del Parlamento: un giudice non può trasformare ogni scelta legislativa impopolare, costosa o sbagliata in un processo contro chi l’ha votata.
L’insindacabilità copre il voto, non qualsiasi condotta esterna. Se un parlamentare ricevesse denaro per orientare una decisione, falsificasse documenti, partecipasse a una frode o commettesse un altro reato, la qualità di parlamentare non trasformerebbe quel fatto in attività legislativa lecita. Occorrerebbe però provare quello specifico reato, non dedurlo dal cattivo risultato della legge.
Un principio essenziale del diritto penale è che non esiste il reato generico di “avere fatto una legge disastrosa”. Servono una fattispecie prevista dalla legge, una condotta personale, l’elemento soggettivo richiesto e un nesso causale dimostrabile.
12) E il Governo o i ministri?
La valutazione è in parte diversa per chi esercita funzioni di Governo. L’articolo 96 della Costituzione italiana prevede che Presidente del Consiglio e ministri, anche dopo la cessazione dalla carica, siano sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione della Camera competente secondo la disciplina costituzionale.
Anche qui, però, deve esistere un reato concreto. Una previsione economica sbagliata, una sottovalutazione del costo o una scelta politica troppo generosa non bastano. Potrebbero assumere rilevanza penale, in astratto, fatti diversi come corruzione, falsificazione, distrazione di risorse o partecipazione consapevole a uno specifico meccanismo fraudolento.
La Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 disciplina il procedimento per i reati ministeriali. Non crea uno scudo assoluto, ma neppure consente di processare un ministro soltanto perché una politica si è rivelata costosissima.
13) Può esserci responsabilità davanti alla Corte dei conti?
Per amministratori e funzionari pubblici può esistere una responsabilità amministrativo-contabile quando una condotta illecita causa un danno erariale. La Legge 14 gennaio 1994, n. 20 limita la responsabilità personale ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave e mantiene insindacabile il merito delle scelte discrezionali.
Dal 2026 la legge descrive la colpa grave facendo riferimento, tra l’altro, alla manifesta violazione delle norme applicabili, al travisamento del fatto e all’affermazione o negazione di fatti smentiti in modo incontrovertibile dagli atti.
La Corte dei conti non può sostituirsi al Governo e decidere quale incentivo economico sarebbe stato politicamente migliore. Può però valutare la legittimità di specifici atti di gestione e l’eventuale danno causato da violazioni gravi, omissioni di controlli dovuti, pagamenti illegittimi o collusioni.
Occorre quindi distinguere:
- la scelta legislativa generale di introdurre il Superbonus;
- gli atti amministrativi adottati per applicarlo;
- l’omissione di controlli espressamente imposti;
- il pagamento o riconoscimento di benefici in violazione di regole chiare;
- l’eventuale partecipazione dolosa di funzionari a singole frodi.
Solo partendo da fatti, competenze e doveri precisi si può attribuire una responsabilità contabile personale.
14) Una legge può essere incostituzionale ma non criminale.
La Corte costituzionale giudica la conformità delle leggi alla Costituzione. Può censurare una disciplina manifestamente irragionevole, discriminatoria o contraria ai parametri costituzionali, compresi quelli che governano la finanza pubblica.
Non giudica però se una politica sia stata la migliore possibile né condanna personalmente i parlamentari al risarcimento del suo costo. Una legge può essere politicamente pessima ma costituzionalmente legittima. Può anche essere dichiarata incostituzionale senza che chi l’ha approvata abbia commesso un reato.
Allo stesso modo, il singolo contribuente non può normalmente chiedere a un ministro di restituirgli la propria quota ideale del debito pubblico. Per ottenere un risarcimento servono un danno personale, diretto e giuridicamente rilevante, una condotta illecita imputabile e tutti gli altri presupposti della responsabilità.
15) La risposta finale: chi deve rispondere e di che cosa.
Nel caso di Grosseto dovranno rispondere penalmente, se le accuse saranno provate, le persone che avrebbero creato, attestato, ceduto, utilizzato o reimpiegato consapevolmente crediti inesistenti. La società potrà rispondere secondo la disciplina degli enti. Potranno aggiungersi recuperi fiscali, sanzioni, responsabilità civili, disciplinari e professionali.
Politici e amministratori devono invece rispondere su piani differenti:
- politicamente, della qualità della misura, delle stime, dei controlli, delle proroghe e delle correzioni;
- penalmente, soltanto per specifici reati personalmente commessi e provati;
- davanti alla Corte dei conti, quando ricorrono giurisdizione, danno erariale, violazione di doveri, nesso causale e dolo o colpa grave;
- sul piano costituzionale, attraverso il controllo sulle leggi e i conflitti tra poteri, non mediante una generica condanna personale per cattiva politica;
- civilmente, solo in presenza dei normali e rigorosi presupposti di un danno risarcibile imputabile a una condotta illecita.
La conclusione può non soddisfare chi vorrebbe una punizione immediata, ma è essenziale in uno Stato di diritto: la responsabilità politica non deve essere svuotata soltanto perché non è penale; la responsabilità penale non deve essere inventata per sostituire un giudizio politico che gli elettori e il Parlamento non hanno saputo esercitare.
16) Passa all’azione.
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