Fattura dell’auto al perito: devi consegnarla?

Fattura dell’auto al perito: devi consegnarla?

*Sono stato vittima di un tamponamento del quale la controparte si assume l’intera responsabilità tramite apposito modulo. L’assicurazione mi ha inviato il perito per la valutazione del danno. Quest’ultimo pretende la fattura d’acquisto del veicolo per verificare il prezzo da me dichiarato, mentre dovrebbe attenersi alle valutazioni Eurotax. Inoltre, nella causa n. 1572/16 R.G.A.C. del 22 marzo 2017, pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia, pare che l’assicurazione sia tenuta a pagare tutto il danno anche quando superi il valore di mercato dell’auto. L’auto è ancora incidentata e avrei scelto la carrozzeria convenzionata con l’assicurazione. Il perito può chiedermi la fattura? Sono obbligato a consegnarla oppure devo rifiutarmi categoricamente, adducendo particolari motivazioni?*

1) La fattura d’acquisto non decide il valore dell’auto.

La fattura può essere chiesta come elemento informativo, ma non costituisce da sola la misura del danno. Il prezzo pagato quando hai comprato il veicolo e il suo valore commerciale al momento del tamponamento sono due dati diversi.

Potresti avere ottenuto una promozione, uno sconto aziendale, una permuta favorevole o un prezzo di cortesia. Al contrario, potresti avere pagato più del normale per la presenza di accessori, servizi, garanzie o condizioni di mercato particolari. Se l’acquisto risale a diversi anni prima, il documento fotografa inoltre un momento ormai lontano dal sinistro.

Per questo non condivido l’idea che il perito possa semplicemente leggere l’importo della fattura e trasformarlo nel valore risarcibile. La fattura è un indizio, talvolta utile e talvolta poco significativo. Deve essere messa a confronto con età, modello, chilometraggio, manutenzione, allestimento, condizioni precedenti al sinistro e prezzi effettivamente praticati sul mercato.

La prima domanda da fare è dunque molto concreta: quale problema intende risolvere il perito vedendo quella fattura? Chiedere una motivazione scritta consente di capire se cerca di identificare esattamente il veicolo e gli optional, di verificare una dichiarazione anomala oppure di usare impropriamente il vecchio prezzo come limite del risarcimento.

2) Che cosa devi obbligatoriamente mettere a disposizione.

Per i danni alle cose, l’articolo 148 del codice delle assicurazioni private richiede che la domanda di risarcimento indichi gli aventi diritto e il luogo, i giorni e le ore in cui il veicolo è disponibile per l’ispezione, per almeno cinque giorni non festivi. Se il modulo di constatazione amichevole è sottoscritto da entrambi i conducenti, il termine per l’offerta o la contestazione motivata si riduce normalmente da sessanta a trenta giorni.

La norma impone dunque di permettere l’accertamento materiale del danno. Non indica la fattura originaria d’acquisto tra gli elementi essenziali che devono sempre accompagnare una richiesta per soli danni a cose.

Questo non significa che la compagnia non possa domandare altri documenti pertinenti. L’assicuratore deve verificare natura ed entità del pregiudizio e può chiedere chiarimenti quando un dato rilevante è incerto. Una richiesta non diventa però automaticamente obbligatoria soltanto perché proviene dal perito: deve avere un rapporto ragionevole con la valutazione da compiere.

Nel tuo caso hai lasciato l’auto incidentata disponibile e il tecnico può esaminarla. Hai quindi fatto la cosa principale richiesta dalla procedura. Conserva prova della data dell’ispezione, del luogo in cui il mezzo è stato messo a disposizione e di ogni comunicazione scambiata con perito e compagnia.

3) Perché Eurotax non è una tariffa legale vincolante.

Anche l’affermazione opposta, cioè che il perito debba attenersi esclusivamente alle quotazioni Eurotax, è troppo rigida. Eurotax e le altre pubblicazioni di settore sono strumenti privati di stima. Offrono una base uniforme e sono frequentemente utilizzati, ma non sostituiscono l’accertamento del valore concreto del singolo veicolo.

Due auto dello stesso modello e dello stesso anno possono avere valori diversi per molte ragioni:

  • chilometraggio e tipo di utilizzo;
  • stato della carrozzeria e degli interni prima dell’urto;
  • regolarità della manutenzione documentata;
  • allestimento, optional e accessori effettivamente presenti;
  • precedenti incidenti o riparazioni;
  • numero dei proprietari e provenienza del mezzo;
  • domanda locale e disponibilità di veicoli comparabili.

La quotazione va quindi corretta alla luce delle caratteristiche individuali. Se contesti la stima dell’assicurazione, non basta produrre una pagina di listino: servono documenti e comparazioni che descrivano proprio la tua automobile alla data del sinistro.

4) Non hai motivo di rifiutarti categoricamente.

Un rifiuto assoluto, senza prima capire lo scopo della richiesta, raramente è la scelta migliore. Potrebbe alimentare una contestazione sulla prova del valore e rallentare la liquidazione. È più utile rispondere per iscritto in modo collaborativo ma preciso.

Puoi chiedere alla compagnia, e non soltanto verbalmente al perito:

  • per quale specifica finalità viene richiesta la fattura;
  • quale dato della pratica sarebbe altrimenti impossibile verificare;
  • se il documento verrà usato come semplice riscontro oppure come limite al valore commerciale;
  • quali ulteriori elementi di valutazione sono già stati considerati;
  • a chi verrà trasmesso il documento e quali dati non pertinenti possono essere oscurati.

Se decidi di consegnarla, puoi accompagnarla con una nota che chiarisca che il prezzo storico non equivale al valore del veicolo alla data del tamponamento e che la produzione avviene senza accettare il criterio di stima proposto. Puoi inoltre oscurare dati bancari, riferimenti al finanziamento o altre informazioni estranee, lasciando visibili quelli necessari a identificare acquisto, veicolo, allestimento, data e prezzo.

Se invece il documento non esiste più, non è una ragione per inventarlo o ricostruirlo in modo approssimativo. Comunicalo e offri elementi alternativi. Il nodo non è soddisfare una curiosità del perito, ma fornire una prova attendibile del valore reale.

5) Come si dimostra il valore commerciale del mezzo.

In caso di contrasto, chi domanda il risarcimento deve provare i fatti su cui fonda la propria pretesa, secondo l’articolo 2697 del codice civile. La responsabilità ammessa dalla controparte semplifica la discussione sulla dinamica, ma non elimina quella sull’ammontare del danno.

Per costruire una valutazione credibile puoi raccogliere:

  • quotazioni di più fonti riferite al mese del sinistro;
  • annunci di vendita realmente comparabili per anno, versione e chilometraggio;
  • libretto di circolazione e documentazione dell’allestimento;
  • fatture di manutenzione e di lavori recenti;
  • fotografie anteriori all’incidente, se disponibili;
  • stato d’uso, pneumatici, accessori e interventi migliorativi documentati;
  • una perizia di parte quando la differenza economica giustifica il costo.

Gli annunci devono essere usati con cautela perché indicano prezzi richiesti, non necessariamente quelli conclusivi delle vendite. Una serie omogenea, però, può aiutare a verificare se la quotazione standard sia troppo bassa o troppo alta. Anche gli interventi recenti non si sommano automaticamente, euro per euro, al valore dell’auto: dimostrano piuttosto che il mezzo era mantenuto meglio di un esemplare medio.

6) Il perito accerta, ma non pronuncia la decisione finale.

Il tecnico incaricato esamina il veicolo, descrive le lavorazioni necessarie e formula una stima. Non è lui, però, a stabilire in via definitiva quanto ti spetta né a creare obblighi documentali autonomi. La compagnia deve formulare un’offerta congrua e motivata oppure comunicare specificamente perché non intende offrirti il risarcimento richiesto.

Chiedi quindi che ogni obiezione rilevante venga formalizzata dall’assicurazione. Se il perito sostiene che, senza fattura, non può valutare il mezzo, invia una comunicazione alla compagnia allegando gli altri dati disponibili e chiedendo di precisare la base giuridica e tecnica di quella posizione.

Non firmare in modo frettoloso moduli che contengano accettazioni del valore, rinunce o quietanze liberatorie. Un verbale che fotografa i danni non è necessariamente un accordo sull’intero risarcimento, ma il suo contenuto va letto prima della firma. Se una formula è ambigua, chiedine una copia e falla esaminare.

7) La riparazione può superare il valore di mercato?

Non esiste una regola secondo cui l’assicurazione debba sempre pagare qualsiasi costo di riparazione, anche molto superiore al valore del mezzo. Ma non è corretta nemmeno la regola opposta secondo cui il risarcimento si arresterebbe automaticamente alla quotazione di listino.

L’articolo 2058 del codice civile consente al danneggiato di chiedere il ripristino in forma specifica; il giudice può però disporre il risarcimento per equivalente quando la reintegrazione risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023, ha chiarito che l’eccessiva onerosità non si valuta guardando soltanto alla differenza aritmetica tra riparazione e valore commerciale. Occorre verificare anche se il ripristino produca per il danneggiato un vantaggio ingiustificato che superi la funzione risarcitoria, specialmente quando la spesa eccede notevolmente il valore del bene. La massima è riportata nella rassegna ufficiale della Corte di cassazione.

La decisione del Tribunale di Vibo Valentia che richiami può essere un precedente argomentativo, ma non costituisce una norma generale né vincola automaticamente altri giudici. La valutazione resta concreta: entità della differenza, sicurezza e qualità della riparazione, possibilità di acquistare un mezzo equivalente, utilità residua dell’auto e rischio di arricchimento.

Sul tema puoi leggere anche il risarcimento del danno quando il veicolo sinistrato non è economicamente riparabile e quali danni ulteriori si possono chiedere rispetto al valore dell’auto.

8) Puoi scegliere una carrozzeria non convenzionata.

La carrozzeria convenzionata può essere comoda perché semplifica contatti, perizia e pagamento. La convenzione, tuttavia, riguarda il rapporto organizzativo tra impresa e riparatore e non trasforma la carrozzeria in un soggetto neutrale che decide il tuo diritto.

Il comma 11-bis dell’articolo 148 riconosce espressamente la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per una riparazione a regola d’arte rivolgendosi a un’autoriparazione di propria fiducia, purché abilitata. Il riparatore deve fornire la documentazione fiscale e una garanzia idonea sulle riparazioni, valida almeno due anni per le parti non soggette a usura ordinaria.

Se hai già scelto la convenzionata, chiedi prima di autorizzare i lavori:

  • il preventivo dettagliato e le lavorazioni previste;
  • chi sosterrà eventuali differenze non riconosciute dall’assicurazione;
  • se ti verrà chiesta la cessione del credito;
  • quali ricambi saranno utilizzati;
  • tempi, garanzia e condizioni di consegna;
  • copia di ogni documento che ti viene sottoposto.

Non confondere dunque due questioni: puoi collaborare con il perito sulla stima e, nello stesso tempo, conservare il diritto di scegliere il riparatore. Se cambi carrozzeria dopo avere già firmato un incarico o una cessione, bisogna prima verificare gli obblighi assunti.

9) Quando puoi far riparare l’auto.

Poiché il mezzo è ancora incidentato, documentalo accuratamente prima di ogni intervento. Realizza fotografie complessive e di dettaglio, conserva il preventivo e assicurati che l’assicuratore abbia potuto completare l’ispezione.

L’articolo 148 disciplina anche i tempi della riparazione: il danneggiato può procedere dopo la scadenza del termine previsto per l’accertamento oppure dopo che le operazioni peritali siano terminate prima. Se il mezzo non viene reso disponibile o viene riparato prima dell’ispezione, la compagnia può subordinare la propria valutazione alla fattura degli interventi eseguiti.

Questa fattura di riparazione è diversa dalla fattura originaria di acquisto che ti è stata chiesta. La prima prova i lavori svolti sul danno; la seconda documenta il prezzo storico del veicolo. Confondere i due documenti porta facilmente a conclusioni sbagliate.

10) La risposta pratica da inviare alla compagnia.

Non rifiuterei categoricamente e non consegnerei neppure il documento senza spiegazioni. Scriverei alla compagnia, lasciando il perito per conoscenza, chiedendo di precisare la finalità della richiesta. Allegherei nel frattempo quotazioni, caratteristiche del veicolo, chilometraggio, manutenzione e preventivo di riparazione.

Se la fattura è disponibile, valuterei di produrla con i dati estranei oscurati e con questa riserva sostanziale: il prezzo d’acquisto viene comunicato come elemento storico, senza riconoscere che coincida con il valore commerciale alla data del sinistro. Chiederei poi una relazione o almeno un conteggio che spieghi come la compagnia passa dai dati raccolti all’importo offerto.

Se l’offerta resta insufficiente, puoi presentare un reclamo all’impresa. In presenza dei relativi presupposti e per richieste non superiori a 15.000 euro, l’IVASS indica anche la conciliazione paritetica tra gli strumenti utilizzabili nelle controversie sulla quantificazione. Resta possibile affidarsi a un avvocato e a un perito di parte quando la distanza tra le stime giustifica l’intervento.

La soluzione, insomma, non sta nel dire un “no” assoluto alla fattura né nell’accettare che il vecchio prezzo chiuda la discussione. Sta nel costringere la valutazione a diventare trasparente: ogni cifra deve essere collegata alle condizioni reali del veicolo e ogni richiesta documentale deve avere una finalità comprensibile.

11) Passa all’azione.

Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.

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