Tavolo mai consegnato: come riavere l’acconto?
*Ho ordinato un tavolo nuovo presso un negozio a metà agosto, versando anche un acconto. Ai primi di settembre mi è stato consegnato un tavolo usurato e visibilmente usato, sicuramente quello dell’esposizione, che ho rimandato indietro. Il tavolo è stato ordinato nuovamente e mi è stato comunicato che sarebbe arrivato entro un massimo di venti giorni. Siamo a novembre e il tavolo non è ancora arrivato; quando chiedo informazioni sull’ordine, ricevo da mesi la stessa risposta: «Il tavolo è in arrivo». C’è una legge che mi tuteli? Posso chiedere l’annullamento dell’ordine e riavere i soldi dell’acconto, dato che sono passati più di sessanta giorni?*
Sì, puoi ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’acconto se, dopo avere fissato al venditore un ultimo termine adeguato, il tavolo non viene consegnato. Nel tuo caso esiste già un inadempimento significativo: avevi comprato un bene nuovo, ti è stato portato un esemplare usato e, dopo il ritiro, non è stato rispettato neppure il termine massimo di venti giorni promesso per la sostituzione.
Non parlerei però di semplice «annullamento» dell’ordine. Il rimedio corretto è la risoluzione per mancata consegna, preceduta di regola da una comunicazione scritta che conceda al negoziante un termine supplementare. Se anche questo scade inutilmente, dichiari sciolto il contratto e chiedi il rimborso integrale di quanto versato.
1) Il primo tavolo non corrispondeva a quello acquistato.
L’ordine riguardava un tavolo nuovo. Un esemplare usurato, visibilmente utilizzato o proveniente dall’esposizione non è conforme alla vendita, salvo che questa caratteristica fosse stata dichiarata e accettata, normalmente anche mediante un prezzo adeguato.
Hai quindi fatto bene a rifiutare la consegna e a restituire il tavolo. Il fatto che il negozio lo abbia ripreso e abbia effettuato un nuovo ordine conferma, sul piano pratico, che la prima prestazione non era quella dovuta.
Conserva comunque tutto ciò che documenta l’accaduto:
- ordine firmato e descrizione del modello acquistato;
- ricevuta dell’acconto;
- documento della prima consegna e del successivo ritiro;
- fotografie che mostrino usura, graffi o altri segni d’uso;
- messaggi nei quali il venditore ammette il nuovo ordine e promette venti giorni;
- cronologia delle richieste e delle risposte ricevute.
Questi elementi impediscono al negoziante di sostenere, in seguito, che il tavolo sia già stato regolarmente consegnato oppure che tu lo abbia rifiutato senza motivo.
2) La consegna deve avvenire nel termine concordato.
L’articolo 61 del codice del consumo stabilisce che il professionista deve consegnare il bene senza ritardo ingiustificato e, salvo diverso accordo, non oltre trenta giorni dalla conclusione del contratto.
Nel tuo caso non occorre fermarsi al termine legale generale, perché il venditore ha comunicato un termine massimo di venti giorni per il tavolo sostitutivo. Se puoi provarlo con un messaggio, una mail o un documento, questa pattuizione rende ancora più chiaro il ritardo.
La frase ripetuta «il tavolo è in arrivo» non sospende indefinitamente il contratto. Il venditore deve indicare una data credibile ed eseguire la prestazione; i problemi con il produttore o con il trasportatore, di regola, appartengono alla sua organizzazione e non possono essere trasferiti sul consumatore.
3) I sessanta giorni non sciolgono sempre il contratto automaticamente.
Il superamento del termine rende il venditore inadempiente, ma la disciplina della consegna prevede normalmente un passaggio ulteriore. Il consumatore deve invitarlo a consegnare entro un termine supplementare appropriato alle circostanze.
Se il negoziante non rispetta neppure questo termine, il consumatore può risolvere il contratto. A quel punto il venditore deve restituire senza ingiustificato ritardo tutte le somme pagate in esecuzione dell’accordo.
Non è necessario concedere un termine supplementare quando:
- il venditore ha espressamente rifiutato di consegnare;
- il termine originario era essenziale, considerate le circostanze della vendita;
- prima del contratto avevi informato il venditore che la consegna entro una certa data era essenziale.
Per esempio, il termine può essere essenziale se il tavolo serviva per un evento comunicato al negoziante o per un trasloco con una scadenza precisa. Nella situazione descritta non emerge questa circostanza. La strada più prudente è quindi concedere per iscritto un ultimo termine breve ma ragionevole.
4) Quanto deve durare il termine supplementare?
La legge non indica un numero fisso di giorni, perché l’adeguatezza dipende dal bene e dalla situazione. Dopo mesi di rinvii e una promessa già scaduta di venti giorni, un ulteriore termine di sette o dieci giorni può essere ragionevole se il venditore continua a sostenere che il tavolo sia imminente.
Non fisserei un termine impossibile, come ventiquattro ore, perché offrirebbe al negoziante un argomento per contestare la risoluzione. Non concederei però nemmeno altri trenta o sessanta giorni senza una data certa.
La comunicazione dovrebbe indicare con precisione:
- numero e data dell’ordine;
- modello del tavolo e prezzo concordato;
- importo dell’acconto versato;
- prima consegna non conforme e restituzione del bene usato;
- termine di venti giorni promesso e data in cui è scaduto;
- ultima data entro la quale accetti la consegna del tavolo nuovo;
- dichiarazione che, decorso inutilmente il termine, considererai risolto il contratto e chiederai il rimborso.
Inviala con un mezzo che provi ricezione e contenuto, preferibilmente PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Una telefonata o una conversazione al banco sono difficili da dimostrare e alimentano ulteriori rinvii.
5) Puoi riavere l’acconto, ma bisogna distinguerlo dalla caparra.
Se la ricevuta parla davvero di acconto, si tratta di un pagamento anticipato del prezzo. Una volta risolto il contratto, viene meno il titolo che consentiva al venditore di trattenerlo e la somma deve essere restituita integralmente.
L’acconto non si raddoppia. Il diritto a chiedere il doppio può sorgere, in determinate condizioni, quando la somma è stata espressamente pattuita come caparra confirmatoria e l’inadempimento è imputabile alla parte che l’ha ricevuta. La disciplina è contenuta nell’articolo 1385 del codice civile.
Non basta che il negoziante o il cliente chiamino oggi la somma «caparra». Occorre leggere ordine, ricevuta e condizioni contrattuali. In caso di dubbio, il versamento iniziale viene normalmente trattato come acconto e si chiede indietro nella stessa misura.
Se invece il documento contiene una chiara caparra confirmatoria, bisogna scegliere consapevolmente tra il recesso con richiesta del doppio e la domanda di adempimento o risoluzione con risarcimento secondo le regole generali. Non sommerei rimedi incompatibili nella stessa lettera senza avere esaminato il contratto.
6) Non è il diritto di recesso dei quattordici giorni.
Poiché hai acquistato il tavolo in un negozio, non opera il generale diritto di ripensamento previsto per molti contratti conclusi online, per telefono o fuori dai locali commerciali. In un acquisto effettuato fisicamente nel punto vendita non si può normalmente cambiare idea e pretendere il rimborso soltanto perché non si vuole più il bene.
Qui, però, non stai esercitando un ripensamento. Chiedi lo scioglimento del contratto perché il venditore ha prima tentato di consegnare un tavolo diverso da quello promesso e poi non ha rispettato il termine per fornire quello nuovo.
La distinzione è importante anche nella lettera. Eviterei formule generiche come «recedo dall’ordine entro quattordici giorni» e descriverei invece puntualmente l’inadempimento, il termine supplementare e la successiva risoluzione.
7) Una comunicazione chiara evita ambiguità.
La lettera può essere impostata in due momenti. Nel primo concedi l’ultimo termine e anticipi le conseguenze del mancato rispetto. Se il termine scade senza consegna, invii una seconda comunicazione nella quale dichiari che il contratto è risolto e fissi una data breve per la restituzione dell’acconto.
Il contenuto sostanziale può essere questo: richiamo dell’ordine; contestazione della prima consegna di un bene usato; richiamo della promessa di sostituzione entro venti giorni; concessione di un ultimo termine fino a una data precisa; avvertimento che, in mancanza, il contratto sarà risolto ai sensi dell’articolo 61 del codice del consumo.
Alla scadenza, non continuare ad accettare risposte indefinite. Comunica la risoluzione, indica l’IBAN sul quale ricevere il rimborso e precisa che ti riservi di chiedere gli eventuali danni documentabili.
8) Puoi domandare anche il risarcimento del danno?
La risoluzione e il rimborso dell’acconto non escludono, in astratto, il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento. Il danno, però, deve essere concreto, prevedibile e provato.
Possono rilevare, per esempio:
- spese di trasporto inutilmente sostenute;
- costo documentato del noleggio temporaneo di un tavolo;
- differenza di prezzo per un acquisto sostitutivo reso necessario dal ritardo;
- altri esborsi direttamente collegati alla mancata consegna.
Il semplice fastidio, le telefonate o il tempo perso non producono automaticamente un risarcimento significativo. Prima di aprire una controversia, confronterei il valore del danno dimostrabile con costi e tempi necessari per recuperarlo.
9) Che cosa fare se il negozio non restituisce i soldi.
Se la diffida non ottiene né la consegna né il rimborso, puoi procedere per gradi:
- inviare una contestazione formale tramite un avvocato o un’associazione di consumatori;
- verificare una procedura ADR presso un organismo competente per le controversie di consumo;
- chiedere un decreto ingiuntivo, se il credito alla restituzione risulta da documenti scritti;
- agire davanti al giudice competente per ottenere restituzione e danni.
Per importi contenuti, la convenienza economica è una parte della strategia. Ho raccolto diversi criteri pratici in Tutela dei consumatori: rimedi pratici e prevenzione. Un caso vicino, ma non identico, è Ho ordinato dei mobili, ma quelli che mi consegnano sono diversi.
Conserva l’originale dell’ordine e consegna soltanto copie. Se il contratto contiene clausole sul termine, sulla provenienza del tavolo, sulla qualificazione dell’acconto o sulle contestazioni, falle esaminare prima di scegliere il rimedio.
10) La risposta alla tua domanda.
Hai diritto a pretendere il tavolo nuovo ordinato entro un termine certo. Poiché la promessa di venti giorni è scaduta da tempo, invia subito una diffida scritta concedendo un ultimo termine adeguato, per esempio sette o dieci giorni, e avvertendo che alla scadenza considererai risolto il contratto.
Se il tavolo non viene consegnato nemmeno allora, dichiara la risoluzione e chiedi la restituzione integrale dell’acconto. Il fatto che siano trascorsi più di sessanta giorni rafforza la gravità dell’inadempimento, ma è prudente non affidarsi a un presunto annullamento automatico.
Controlla infine la ricevuta: se si tratta davvero di acconto, recuperi la stessa somma versata; se è una caparra confirmatoria espressamente pattuita, possono aprirsi rimedi diversi, compresa in certi casi la richiesta del doppio.
11) Passa all’azione.
Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.
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Hai ricevuto un mobile usato al posto del nuovo oppure aspetti ancora la consegna? Racconta nei commenti che cosa indica l’ordine: rispondo volentieri.
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