Bestemmia in pubblico: perché la multa è ancora possibile
Un ragazzo evita per un soffio un pedone comparso davanti al suo scooter, si spaventa e pronuncia ad alta voce una bestemmia. Gli agenti assistono alla scena, apprezzano la prontezza della manovra, ma gli contestano comunque una sanzione da 102 euro. Può sembrare una notizia appartenente a un’altra epoca, eppure la legge italiana consente ancora una multa del genere.
Il punto da chiarire subito è questo: bestemmiare non costituisce più reato e non porta a una condanna penale, ma in determinate condizioni rimane un illecito amministrativo. Non basta però una qualsiasi espressione volgare pronunciata in privato. La condotta deve corrispondere con precisione a quanto è tuttora previsto dall’articolo 724 del Codice penale.
1 – Che cosa è accaduto al Lido
L’episodio è avvenuto al Lido di Venezia durante i giorni della Mostra del Cinema. Secondo la ricostruzione resa pubblica, un ventiduenne procedeva a bassa velocità in scooter quando un pedone avrebbe attraversato all’improvviso, convinto di trovarsi in una zona pedonale.
Il conducente ha frenato in tempo, evitando l’investimento. Subito dopo, ancora scosso, avrebbe pronunciato ad alta voce alcune espressioni, tra le quali una bestemmia, in presenza di più persone e degli agenti della polizia locale. È quindi arrivato un verbale da 102 euro.
La correttezza della manovra di emergenza e la bestemmia sono due fatti giuridicamente distinti. Avere evitato l’incidente non autorizza l’espressione blasfema; allo stesso modo, la sanzione non significa che il ragazzo abbia guidato male o che gli venga rimproverato di aver frenato.
2 – Bestemmiare è ancora un reato?
No. Dal 1999 la bestemmia è stata depenalizzata. L’articolo 57 del decreto legislativo 507/1999 ha sostituito la vecchia ammenda penale con una sanzione amministrativa pecuniaria.
La differenza è importante. Se la contestazione riguarda soltanto la bestemmia:
- non vieni arrestato;
- non subisci un processo penale;
- non ricevi una condanna iscritta nel casellario giudiziale;
- devi però pagare una somma di denaro se la violazione viene accertata definitivamente.
L’articolo 724 del Codice penale conserva la sua collocazione nel codice, ma la conseguenza prevista dal primo comma è oggi amministrativa. Il testo sanziona chi pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità.
3 – La parola decisiva è “pubblicamente”
Una bestemmia pronunciata da soli in casa non integra questa violazione. La legge pretende che l’espressione sia pubblica.
Il requisito ricorre normalmente quando la frase viene pronunciata in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. Una strada affollata durante una manifestazione, con pedoni e agenti presenti, è quindi un contesto nel quale la pubblicità della condotta può essere accertata con facilità.
Non è necessario che una folla intera comprenda distintamente ogni parola. Occorre però che la condotta non resti confinata in una comunicazione davvero privata. Contano il luogo, il numero delle persone presenti, il volume della voce e la concreta possibilità che l’espressione venga percepita.
Perciò non sono equivalenti:
- un pensiero non espresso;
- una frase sussurrata in una conversazione strettamente privata;
- un’imprecazione gridata per strada davanti a più persone;
- un contenuto pubblicato su un profilo social accessibile a tutti.
4 – L’Italia non ha una “religione di Stato”
La formula riportata nel verbale secondo cui sarebbero state oltraggiate le divinità della “religione di Stato” è giuridicamente antiquata. In Italia non esiste più una religione di Stato: il Protocollo addizionale al nuovo Concordato del 1984 ha dichiarato non più vigente il principio che qualificava quella cattolica come sola religione dello Stato.
Su questo punto è intervenuta anche la sentenza n. 440 del 1995 della Corte costituzionale. La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 724 nella parte in cui proteggeva esclusivamente i simboli e le persone venerati nella religione dello Stato.
La Corte ha invece lasciato in vigore la tutela della “Divinità” intesa in senso generale. Secondo questa lettura, la norma non protegge soltanto il Dio della religione cattolica, ma il sentimento religioso riferibile alle diverse fedi, senza una preferenza confessionale.
Ne deriva una distinzione non intuitiva:
- l’invettiva pubblica contro la Divinità può rientrare nell’articolo 724;
- la semplice offesa verbale a un santo, a una persona venerata o a un simbolo religioso non è sanzionabile in base a questa specifica disposizione;
- comportamenti materiali, vilipendi o turbative di funzioni religiose possono eventualmente ricadere in norme diverse e devono essere valutati separatamente.
5 – Perché proprio 102 euro
La sanzione prevista per la bestemmia va da 51 a 309 euro. La somma di 102 euro non è quindi casuale: corrisponde al pagamento in misura ridotta disciplinato dall’articolo 16 della legge 689/1981.
La regola consente, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, di pagare la somma più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo. In questo caso il doppio di 51 euro è 102, mentre un terzo di 309 euro è 103: si applica dunque l’importo più basso.
Se paghi in misura ridotta, normalmente chiudi il procedimento e non puoi poi pretendere di discutere nel merito una violazione che hai estinto con il pagamento. Prima di versare la somma devi quindi decidere se accettare il verbale oppure contestarlo.
Non va confusa questa disciplina con lo sconto del trenta per cento entro cinque giorni previsto per molte violazioni del Codice della strada. Qui non si tratta di una multa stradale, anche se l’episodio è avvenuto mentre il ragazzo era alla guida di uno scooter.
6 – Lo spavento elimina la responsabilità?
Non automaticamente. Nelle sanzioni amministrative, l’articolo 3 della legge 689/1981 richiede un’azione o un’omissione cosciente e volontaria, commessa con dolo o colpa. Non è indispensabile uno specifico progetto di offendere la religione.
La concitazione, l’ira o la cattiva abitudine non bastano da sole a rendere lecita la bestemmia. Tuttavia, in un caso concreto, lo spavento potrebbe essere rilevante se fosse stato così improvviso e intenso da escludere davvero la coscienza e volontà dell’espressione. È una difesa difficile e dipende dalle circostanze e dalle prove, non dalla semplice affermazione “mi è scappata”.
Può inoltre essere contestato che le parole pronunciate fossero realmente rivolte contro la Divinità oppure che siano state percepite correttamente. Un’imprecazione volgare non è necessariamente una bestemmia: il verbale deve descrivere un fatto riconducibile alla norma applicata.
7 – La formula sbagliata rende nullo il verbale?
Non necessariamente. L’espressione “religione di Stato” è impropria e sarebbe opportuno che la modulistica amministrativa venisse aggiornata. Ma un errore terminologico non annulla automaticamente l’atto se dal verbale risultano con chiarezza:
- la norma contestata;
- le parole o almeno la condotta attribuita;
- il carattere pubblico dell’episodio;
- il luogo, la data e le persone presenti;
- l’autorità competente e le modalità per difendersi.
Il difetto diventa più importante se genera un’incertezza reale sul fatto contestato. Per esempio, se dal verbale emergesse soltanto un’offesa a un simbolo o a una persona venerata, senza alcuna invettiva contro la Divinità, la contestazione fondata sull’articolo 724 potrebbe essere priva del suo presupposto sostanziale.
Non conviene dunque affidarsi al solo errore nella formula. Bisogna leggere l’intero verbale e verificare se descrive, al di là delle parole usate dall’agente, tutti gli elementi richiesti dalla legge.
8 – Come puoi contestare la sanzione
Questa violazione segue in linea generale il procedimento della legge 689/1981. Le istruzioni precise, l’autorità competente e i termini devono comunque essere indicati nel verbale.
Se ritieni che la contestazione sia infondata, devi muoverti così:
- conserva il verbale completo e annota immediatamente la dinamica;
- individua eventuali testimoni e registrazioni disponibili;
- verifica quali parole siano state attribuite e se il luogo fosse pubblico;
- presenta entro trenta giorni scritti difensivi e documenti all’autorità indicata nel verbale, chiedendo anche di essere sentito se serve;
- non effettuare il pagamento in misura ridotta se intendi sostenere l’insussistenza della violazione;
- attendi l’archiviazione oppure l’eventuale ordinanza-ingiunzione.
La facoltà di presentare difese è prevista dall’articolo 18 della legge 689/1981. Se l’autorità emette un’ordinanza-ingiunzione, puoi proporre opposizione davanti al giudice competente. Per una sanzione di questo tipo si tratta normalmente del giudice di pace, secondo l’articolo 6 del decreto legislativo 150/2011, entro trenta giorni dalla notificazione, elevati a sessanta se risiedi all’estero.
Contestare 102 euro può apparire economicamente poco conveniente, soprattutto se richiede assistenza professionale. Ma la scelta dipende anche dal principio che vuoi difendere, dalla chiarezza dell’errore e dal rischio che, non pagando, l’importo finale aumenti. Prima di decidere è utile far esaminare il verbale.
9 – E se la bestemmia viene pubblicata online?
Anche internet può soddisfare il requisito della pubblicità. Un video, una diretta o un post visibile a una platea indeterminata possono avere una diffusione persino maggiore di una frase gridata per strada.
La situazione cambia per un messaggio inviato a una sola persona o all’interno di una conversazione realmente privata. Nei gruppi molto numerosi, nei canali aperti e nei profili pubblici bisogna invece esaminare accessibilità, numero dei destinatari e modalità di diffusione.
Le parole online possono inoltre assumere una gravità diversa quando offendono persone determinate, minacciano, istigano o producono altri pericoli concreti. Ho spiegato questa distinzione anche parlando di violenza politica sui social: il fatto che una frase sia “solo scritta” non la rende per definizione irrilevante.
10 – Libertà di espressione e sentimento religioso
Si può certamente discutere se abbia ancora senso sanzionare amministrativamente la bestemmia. È una scelta legislativa controversa, specialmente in uno Stato laico e pluralista. Tuttavia, finché la norma resta in vigore, la libertà di manifestazione del pensiero non consente di ignorarla.
La Costituzione tutela la libertà di espressione, ma riconosce anche il pluralismo religioso e la convivenza tra sensibilità differenti. La Corte costituzionale ha ritenuto possibile conservare la disposizione proprio dopo averne eliminato il privilegio a favore di una sola fede.
Criticare una religione, discuterne i dogmi o dichiararsi non credenti è cosa diversa dal pronunciare pubblicamente un’invettiva contro la Divinità. Il dissenso culturale e filosofico riguarda le idee; la fattispecie dell’articolo 724 riguarda una specifica modalità oltraggiosa di espressione pubblica.
11 – Hai ricevuto un verbale? Fallo controllare subito
Se ti hanno contestato una bestemmia in pubblico, non pagare e non presentare difese improvvisate prima di avere verificato fatti, formula e termini. Telefona allo studio allo 059 761926 per concordare un primo incontro direttamente con me, che può svolgersi anche a distanza: controlleremo insieme se il verbale descrive davvero tutti gli elementi dell’illecito e quale scelta sia più sensata.
Una parola dura pochi secondi, ma conoscerne le conseguenze può evitarti settimane di errori.
Ti sembra ancora giusto sanzionare la bestemmia in uno Stato laico? Scrivi la tua opinione nei commenti o lascia la tua domanda: ti risponderò volentieri.
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