Offese negli atti di causa: come farle cancellare

Offese negli atti di causa: come farle cancellare

Una causa può diventare molto aspra. Può esserci bisogno di contestare la sincerità di un testimone, la correttezza di una ricostruzione o persino la buona fede della controparte. Questo, però, non trasforma gli atti giudiziari in una zona franca nella quale si può insultare impunemente.

Se in una comparsa, in una memoria o durante l’udienza vengono usate espressioni offensive o sconvenienti, la persona colpita può chiedere al giudice di intervenire. In alcuni casi può ottenere anche il risarcimento del danno. Cancellazione e risarcimento, tuttavia, rispondono a presupposti diversi e non scattano automaticamente per ogni frase sgradevole.

1) In tribunale si possono usare parole dure.

Il diritto di difesa sarebbe inutile se imponesse ad avvocati e parti un linguaggio sempre morbido e accomodante. In una causa può essere necessario sostenere che una dichiarazione è falsa, che una condotta è stata sleale, che un documento non è autentico oppure che la ricostruzione avversaria è contraddittoria.

La critica può quindi essere severa. Ciò che conta è che sia funzionale alla tesi difensiva, basata sui fatti e formulata con continenza. Il confine viene superato quando l’argomento giuridico lascia il posto all’aggressione personale, allo scherno o all’umiliazione gratuita.

Scrivere «la versione della controparte è smentita dai documenti» è molto diverso dallo scrivere «la controparte è una persona indegna e abitualmente disonesta». Nel primo caso si contesta una tesi; nel secondo si colpisce la persona, soprattutto se il giudizio generale non serve a decidere la lite.

2) Che cosa vieta l’articolo 89 del codice di procedura civile.

L’articolo 89 del codice di procedura civile stabilisce che, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i difensori non devono usare espressioni sconvenienti oppure offensive.

La norma protegge contemporaneamente:

  • la dignità delle persone coinvolte;
  • il decoro della funzione giudiziaria;
  • la serenità del giudizio;
  • la lealtà del confronto processuale.

Non riguarda soltanto le parolacce. Può essere sconveniente anche una frase formalmente elegante ma costruita per screditare, ridicolizzare o attribuire qualità morali negative senza una reale necessità difensiva.

3) Quando una frase diventa illecita.

Non esiste un elenco automatico di parole vietate. Il giudice deve leggere la frase nel suo contesto e verificare almeno quattro aspetti:

  • il significato effettivo, non soltanto quello letterale;
  • il rapporto con i fatti discussi nella causa;
  • la necessità dell’espressione per sostenere la difesa;
  • il tono complessivo e l’eventuale intento dispregiativo.

Una valutazione negativa della condotta altrui può essere legittima quando serve a dimostrare l’inattendibilità di una dichiarazione. Non lo è, invece, un attacco alla vita privata o alla moralità della persona che non aggiunge nulla alla soluzione della controversia.

La distinzione non dipende soltanto dalla verità del fatto attribuito. Anche un’affermazione vera può essere formulata in modo offensivo oppure introdurre nel processo un particolare personale del tutto irrilevante.

4) Il giudice può ordinare la cancellazione.

Il primo rimedio previsto dalla legge è la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive. Il giudice può disporla con ordinanza in ogni stato dell’istruzione, anche di propria iniziativa.

La cancellazione non serve a far vincere la causa alla persona offesa. Serve a ristabilire la correttezza del processo e a impedire che il fascicolo diventi lo strumento di un’aggressione personale.

Il relativo potere è ampiamente discrezionale. La Cassazione ha più volte chiarito che la valutazione del giudice di merito sulla natura offensiva delle frasi e sull’opportunità di cancellarle non può normalmente essere trasformata in un autonomo motivo di ricorso. In altre parole, non conviene affidare l’intera strategia processuale a una battaglia sulle parole: la causa principale resta la priorità.

5) Il risarcimento non è automatico.

Con la sentenza che decide la causa il giudice può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento, anche per il danno non patrimoniale, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della controversia.

Questa condizione è fondamentale. Una frase può essere cancellata perché eccede il corretto esercizio della difesa anche se conserva un collegamento con la lite. Per il particolare risarcimento previsto dall’articolo 89, invece, la legge richiede che l’offesa sia estranea all’oggetto della causa.

Non basta quindi indicare un aggettivo sgradito e pretendere automaticamente una somma. Occorre spiegare:

  • quale frase ha provocato l’offesa;
  • perché non era necessaria né pertinente alla difesa;
  • quale pregiudizio concreto ne è derivato;
  • quale somma viene richiesta e con quali criteri può essere liquidata.

Il danno non patrimoniale non è una multa privata. Deve compensare un pregiudizio effettivo, valutato in rapporto alla gravità dell’espressione, al contesto, ai destinatari e alle conseguenze prodotte.

6) A chi si chiede il risarcimento.

Di regola la domanda fondata sull’articolo 89 va proposta nello stesso processo nel quale sono state utilizzate le espressioni offensive, così che sia il giudice della causa a valutarne contesto e portata.

La situazione diventa più delicata quando la persona offesa non è parte del processo, quando il giudice non può più pronunciarsi oppure quando si intende agire direttamente contro il difensore che ha scritto la frase. In questi casi può essere necessaria un’azione autonoma secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.

È quindi importante individuare correttamente sia il soggetto che ha materialmente formulato l’offesa sia quello al quale la responsabilità può essere giuridicamente imputata. Una richiesta rivolta alla persona sbagliata rischia di fallire anche se la frase era oggettivamente grave.

7) Che cosa deve fare subito la persona offesa.

La risposta peggiore è inserire nel proprio atto un insulto equivalente. La reciprocità non ripulisce la prima offesa e può creare un secondo problema.

Conviene invece:

  • conservare l’atto completo, la ricevuta di deposito e ogni verbale rilevante;
  • individuare con precisione pagina, paragrafo e frase contestata;
  • ricostruire perché l’espressione è estranea o eccedente rispetto alla materia della causa;
  • chiedere al proprio avvocato di formulare tempestivamente l’istanza di cancellazione;
  • valutare se domandare nello stesso processo il risarcimento previsto dall’articolo 89;
  • documentare eventuali conseguenze personali, professionali o sanitarie.

La replica dovrebbe essere sobria: si contesta la frase, si spiega perché supera i limiti della difesa e si chiede il provvedimento appropriato. Più la risposta è tecnica, meno offre alla controparte l’occasione di trasformare la causa in uno scambio di accuse.

8) Se l’offesa riguarda l’avvocato o un terzo.

La frase può colpire non soltanto la controparte, ma anche il suo difensore, un consulente, un testimone, un magistrato oppure un soggetto estraneo alla causa.

In questi casi l’articolo 89 continua a poter rilevare per la cancellazione, ma il percorso risarcitorio va studiato con maggiore attenzione. Chi non è parte del processo potrebbe non avere lo strumento per ottenere in quella stessa sede una pronuncia a proprio favore; un’azione separata può allora diventare necessaria.

Prima di agire bisogna verificare competenza, legittimazione, termini e rapporto tra il giudizio in corso e l’eventuale causa di danni. Non esiste una soluzione identica per tutte le persone nominate in un atto.

9) L’immunità giudiziale non autorizza ogni insulto.

L’articolo 598 del codice penale prevede una particolare non punibilità per le offese contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori davanti all’autorità giudiziaria o amministrativa, quando concernono l’oggetto della causa o del ricorso.

Questa garanzia tutela la libertà della difesa, ma non coincide con l’articolo 89. La sentenza n. 20520 del 2024 della Cassazione ha chiarito che i due giudizi seguono criteri diversi:

  • ai fini della cancellazione civile possono rilevare offese non necessarie alla difesa, anche se non completamente estranee alla vicenda;
  • ai fini della non punibilità penale possono rientrare nell’immunità anche espressioni non necessarie, purché strumentali alla difesa e concernenti l’oggetto della causa.

Per questo la cancellazione ordinata dal giudice civile non dimostra automaticamente che sia stato commesso il reato di diffamazione. Allo stesso modo, l’eventuale non punibilità penale non rende l’espressione corretta sul piano processuale o disciplinare.

10) Quando può esserci anche diffamazione.

Se l’offesa è estranea alla difesa e viene comunicata a più persone, può porsi anche un problema di diffamazione. Devono però essere verificati tutti gli elementi del reato, compresa la concreta diffusione dell’affermazione e l’applicabilità o meno dell’immunità giudiziale.

Non è prudente presentare una querela soltanto perché il giudice civile ha cancellato una frase. Occorre prima esaminare l’atto, il contesto, i destinatari e la giurisprudenza applicabile. La tutela delle offese negli atti processuali è diversa da quella delle pubblicazioni accessibili a tutti: per le seconde puoi leggere anche la guida sulla diffamazione sul web e le prime cose da fare.

11) L’avvocato rischia anche sul piano disciplinare.

Il dovere di misura non grava soltanto sulla parte. L’articolo 52 del Codice deontologico forense impone all’avvocato di evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti giudiziari e nell’attività professionale verso colleghi, magistrati, controparti e terzi.

Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che la provocazione, lo stato d’ira e la reciprocità delle offese non eliminano automaticamente l’illecito. Possono incidere sulla valutazione del fatto o sulla sanzione, ma non autorizzano la ritorsione verbale.

Una segnalazione disciplinare va comunque ponderata. Non è un mezzo di pressione da usare per ottenere vantaggi nella causa e non sostituisce l’istanza rivolta al giudice. Il procedimento disciplinare tutela il corretto esercizio della professione; il processo civile decide invece cancellazione, danni e merito della controversia.

12) Un esempio pratico.

Immaginiamo una causa relativa al confine tra due terreni. Scrivere che «la ricostruzione del vicino è smentita dalla planimetria e dalle sue precedenti dichiarazioni» è una critica pertinente.

Attribuirgli invece relazioni extraconiugali, disonestà nella sua professione oppure una generale indegnità morale non aiuta a individuare il confine. Queste affermazioni possono essere cancellate e, se offensive e realmente estranee alla lite, possono sostenere una richiesta di risarcimento.

Anche nel primo caso, tuttavia, sarebbe inutile aggiungere aggettivi umilianti. Il fatto che la credibilità sia rilevante non concede una licenza di insultare: consente di indicare contraddizioni e prove, non di degradare la persona.

13) Passa all’azione.

Se hai ricevuto un atto che contiene offese, non rispondere sullo stesso tono e non isolare una frase dal documento. Invia subito al tuo avvocato l’atto completo, segnala i passaggi contestati e chiedi di valutare separatamente cancellazione, risarcimento, eventuale tutela penale e profilo disciplinare.

La regola pratica è semplice: in giudizio si possono contestare con fermezza fatti, documenti e comportamenti. L’attacco personale gratuito, invece, non è una strategia difensiva e può costare caro a chi lo usa.

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