Colonscopia e perforazione: quando spetta il risarcimento?

Colonscopia e perforazione: quando spetta il risarcimento?

Una perforazione intestinale durante una colonscopia dà sempre diritto al risarcimento? No. Ma non basta nemmeno che l’ospedale la definisca una «complicanza nota» per escludere ogni responsabilità.

Il punto vero è un altro: bisogna capire perché l’esame è stato prescritto, come è stato eseguito, quali difficoltà sono emerse e se il danno, nel caso concreto, poteva essere evitato con una condotta corretta.

Lo mostra bene una recente sentenza del Tribunale di Salerno, la n. 3965 del 2026. Una donna sottoposta a colonscopia diagnostica aveva riportato la perforazione del sigma, un intervento urgente, una colostomia temporanea e, mesi dopo, un secondo intervento per ripristinare la continuità intestinale. Il tribunale ha condannato la struttura sanitaria a risarcirla.

È una decisione di primo grado, dunque suscettibile di impugnazione, e non consente di affermare che ogni perforazione sia colpa dei sanitari. Offre però una lezione pratica molto importante per chi subisce un evento avverso durante un esame invasivo.

1) La perforazione è un rischio conosciuto, ma non una risposta.

La colonscopia permette di osservare l’interno del colon e può avere finalità diagnostiche oppure operative, per esempio quando vengono asportati polipi. È un esame prezioso, ma invasivo.

Tra i possibili eventi avversi vi sono la perforazione e il sanguinamento. Anche il Ministero della salute, nelle informazioni sullo screening colorettale, ricorda che la colonscopia è l’approfondimento utilizzato, in particolare, dopo un test per il sangue occulto positivo. La frequenza delle complicanze varia in base al tipo di procedura, alle condizioni del paziente e ad altri fattori clinici.

Dire che un rischio è noto significa che può verificarsi anche nella pratica medica corretta. Non significa, però, che qualunque evento che porta lo stesso nome sia inevitabile.

La domanda giuridica non è soltanto «la perforazione può accadere?», ma «questa perforazione sarebbe accaduta ugualmente se l’esame fosse stato indicato, preparato ed eseguito in modo diligente?».

2) Complicanza non significa automaticamente caso fortuito.

La parola «complicanza» descrive un evento clinico. Non è una formula magica capace di cancellare la responsabilità.

Per escludere la colpa occorre verificare, tra l’altro:

  • se la colonscopia fosse davvero indicata in quel momento;
  • se prima dovessero essere eseguiti accertamenti meno invasivi;
  • se la preparazione intestinale fosse adeguata;
  • se durante l’esame fossero comparsi ostacoli, spasmi o altri segnali di difficoltà;
  • se il medico avesse adattato o interrotto la procedura quando necessario;
  • se fossero state utilizzate tecniche corrette, evitando manovre o insufflazioni eccessive;
  • se la perforazione fosse stata riconosciuta e trattata tempestivamente.

Solo dopo questa ricostruzione si può distinguere l’evento inevitabile dall’errore prevenibile.

3) Perché nel caso di Salerno è stato riconosciuto il danno?

Secondo la consulenza tecnica recepita dal giudice, l’esame non sarebbe stato preceduto dal percorso diagnostico meno invasivo che il quadro clinico richiedeva. Durante la procedura erano inoltre emerse una preparazione non ottimale e una marcata difficoltà nel tratto del sigma.

Il consulente ha ricondotto la lesione a una distensione eccessiva e a ripetuti tentativi di superare l’ostacolo. Il tribunale ha quindi ritenuto la perforazione prevenibile, anziché conseguenza inevitabile del solo rischio statistico dell’esame.

Alla paziente sono stati riconosciuti un danno biologico permanente del 16%, l’invalidità temporanea, il danno morale e una personalizzazione collegata alle cicatrici, ai due interventi e ai mesi trascorsi con la colostomia. La somma liquidata per il danno non patrimoniale è stata di circa 74.600 euro, oltre agli accessori stabiliti in sentenza.

Queste cifre non sono un tariffario applicabile a tutti. Il risarcimento dipende dall’età, dai postumi, dalla durata dell’inabilità, dalle sofferenze provate, dalle spese e dalle conseguenze concretamente dimostrate.

4) Prima si valuta l’indicazione, poi l’esecuzione.

Un atto sanitario può essere tecnicamente corretto e tuttavia ingiustificato, se non era necessario o se esisteva un percorso preliminare più appropriato. Al contrario, un esame ben indicato può essere eseguito male.

Per questo una valutazione medico-legale seria deve tenere separati almeno quattro momenti:

  • la decisione di prescrivere la colonscopia;
  • la preparazione e l’informazione del paziente;
  • l’esecuzione materiale dell’esame;
  • il riconoscimento e il trattamento della complicanza.

Concentrarsi soltanto sull’ultimo passaggio rischia di lasciare fuori proprio l’errore che ha reso possibile il danno.

5) Chi risponde: l’ospedale, il medico o entrambi?

L’articolo 7 della legge 24 del 2017 stabilisce che la struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose dei professionisti dei quali si avvale, anche quando il medico non sia stato scelto dal paziente.

La responsabilità della struttura ha normalmente natura contrattuale. Quella del professionista sanitario, invece, è di regola extracontrattuale, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente.

Questa distinzione incide soprattutto sulla prova e sulla prescrizione. Non significa che convenga citare automaticamente chiunque abbia partecipato alle cure. I soggetti contro cui agire vanno individuati dopo aver letto la documentazione e ricostruito le singole condotte.

6) Che cosa deve provare il paziente?

In termini semplici, chi chiede il risarcimento deve dimostrare il rapporto con la struttura, il danno nuovo o l’aggravamento e il collegamento causale tra l’attività sanitaria e il pregiudizio, secondo la regola civilistica del «più probabile che non».

Deve inoltre indicare un inadempimento astrattamente idoneo a produrre quel danno. Una volta forniti questi elementi, spetta alla struttura dimostrare di avere adempiuto correttamente oppure che l’esito sia dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile.

La cartella clinica incompleta non deve trasformarsi automaticamente in una vittoria del paziente, ma le lacune possono assumere rilievo quando impediscono di ricostruire proprio i fatti che la struttura aveva l’obbligo di documentare.

Per comprendere l’impostazione generale puoi leggere anche la mia guida su come valutare e affrontare un caso di responsabilità medica.

7) Il consenso informato non è una liberatoria.

Firmare il modulo non significa accettare eventuali errori. Il consenso rende lecito il trattamento autorizzato, ma non esonera il sanitario dall’obbligo di eseguirlo con diligenza.

L’articolo 1 della legge 219 del 2017 riconosce al paziente il diritto a informazioni complete, aggiornate e comprensibili su diagnosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto.

Ci possono quindi essere due questioni differenti:

  • il danno alla salute prodotto da una condotta sanitaria colposa;
  • la lesione del diritto di scegliere consapevolmente, quando l’informazione sia mancata o sia stata insufficiente.

La seconda voce non è automatica. Bisogna allegare e provare il pregiudizio subito e, quando rilevante, spiegare quale scelta diversa il paziente avrebbe ragionevolmente compiuto se fosse stato informato in modo corretto.

8) Che cosa fare subito dopo una possibile complicanza?

La priorità è sempre la salute. In presenza di dolore importante, febbre, sanguinamento, debolezza o altri sintomi dopo la procedura, non aspettare una consulenza legale: contatta immediatamente i sanitari o i servizi di emergenza e segui le indicazioni mediche.

Sul piano della tutela, appena le condizioni lo consentono:

  • annota la sequenza temporale di sintomi, accessi, ricoveri e comunicazioni ricevute;
  • conserva referti, prescrizioni, immagini diagnostiche, moduli e ricevute;
  • non modificare i documenti originali e salva anche i file digitali nel formato ricevuto;
  • fotografa in modo ordinato l’evoluzione di cicatrici o altri segni visibili;
  • conserva le prove delle spese mediche, dei viaggi, dell’assistenza e delle perdite di reddito;
  • evita accuse pubbliche sui social prima di avere ricostruito i fatti.

La memoria si modifica nel tempo. Una cronologia scritta subito, pur non sostituendo le prove cliniche, può aiutare l’avvocato e i consulenti a orientarsi.

9) Chiedi l’intera documentazione sanitaria.

Non accontentarti del solo referto della colonscopia. Domanda alla struttura, preferibilmente per iscritto:

  • la cartella clinica completa di ogni ricovero;
  • il referto endoscopico e le eventuali immagini o registrazioni disponibili;
  • la scheda anestesiologica e i parametri rilevati durante l’esame;
  • il modulo di consenso e l’informativa consegnata;
  • i referti di pronto soccorso, radiologia, anatomia patologica e laboratorio;
  • i verbali operatori e le lettere di dimissione;
  • l’elenco o la tracciabilità dei dispositivi utilizzati, se rilevante;
  • ogni integrazione successiva della documentazione.

L’articolo 4 della legge 24 del 2017 prevede che la documentazione sanitaria disponibile sia fornita, preferibilmente in formato elettronico, entro sette giorni dalla richiesta; eventuali integrazioni devono essere consegnate entro il termine massimo di trenta giorni.

10) Serve una valutazione tecnica, non un’impressione.

Il fatto che il danno sia grave non dimostra da solo l’errore. Allo stesso modo, un referto che usa la parola «complicanza» non dimostra l’assenza di colpa.

Il fascicolo deve essere esaminato da un medico legale e, quando necessario, da uno specialista della disciplina interessata, qui normalmente gastroenterologia o endoscopia digestiva. Il loro compito è verificare indicazione, linee guida applicabili all’epoca, condotta tecnica, tempestività degli interventi successivi, nesso causale e conseguenze permanenti.

Solo dopo questa analisi si può decidere se inviare una richiesta risarcitoria, approfondire alcuni documenti o concludere che non vi siano basi sufficienti per procedere.

11) Una consulenza negativa chiude tutto?

Non necessariamente. Nel caso di Salerno una consulenza tecnica preventiva aveva inizialmente escluso la responsabilità, mentre nel successivo giudizio una nuova consulenza è arrivata a conclusioni differenti.

Questo non significa che si possa ottenere una seconda perizia soltanto perché la prima non piace. Le conclusioni tecniche vanno contestate con argomenti specifici: documenti trascurati, metodo non corretto, contraddizioni, mancata risposta ai quesiti o acquisizioni scientifiche pertinenti.

La consulenza preventiva prevista dall’articolo 696-bis del codice di procedura civile è spesso uno snodo centrale delle controversie sanitarie. Ho spiegato più in dettaglio come funziona la CTU preventiva nei casi di malasanità.

12) Prima della causa c’è una condizione obbligatoria.

L’articolo 8 della legge 24 del 2017 richiede, prima di iniziare la causa per il risarcimento da responsabilità sanitaria, di promuovere una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite oppure, in alternativa, un procedimento di mediazione.

In pratica il percorso è normalmente questo:

  • studio legale e medico-legale del fascicolo;
  • quantificazione preliminare dei danni;
  • richiesta formale alla struttura e alla sua assicurazione;
  • tentativo di definizione stragiudiziale;
  • procedimento tecnico preventivo o mediazione;
  • eventuale causa, se non si raggiunge un accordo.

Saltare direttamente alle conclusioni, prima di avere una perizia solida, espone a costi e rischi inutili.

13) Quanto tempo c’è per agire?

In via generale, la pretesa verso la struttura sanitaria, fondata sulla responsabilità contrattuale, si prescrive in dieci anni. Quella verso il professionista soggetto al regime extracontrattuale si prescrive normalmente in cinque anni, salvo un diverso rapporto contrattuale diretto o altre particolarità del caso.

La decorrenza non coincide sempre in modo meccanico con il giorno dell’esame: conta il momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile e riconducibile alla condotta sanitaria. Possono inoltre incidere atti interruttivi e specifiche circostanze.

Non usare questa complessità come motivo per aspettare. Fai controllare subito date e documenti e invia, quando opportuno, una contestazione formalmente idonea. Sul tema trovi anche il mio approfondimento sulla prescrizione dell’azione per responsabilità medica.

14) Quali danni possono essere risarciti?

Se responsabilità e nesso causale vengono dimostrati, la domanda può comprendere, secondo le conseguenze effettive:

  • l’invalidità temporanea e i postumi permanenti;
  • la sofferenza interiore e gli aspetti dinamico-relazionali documentati;
  • le spese mediche, riabilitative, di assistenza e di viaggio;
  • la perdita o riduzione di reddito provata;
  • le future necessità di cura ragionevolmente prevedibili;
  • il danno da lesione dell’autodeterminazione, quando ne ricorrano e se ne provino i presupposti.

Ogni voce richiede prove. Le conseguenze non possono essere duplicate con etichette diverse e la personalizzazione del danno deve poggiare su circostanze specifiche, ulteriori rispetto a quelle già considerate nelle tabelle di liquidazione.

15) La checklist pratica.

Se pensi di avere subito un danno durante una colonscopia:

  • occupati immediatamente delle necessità sanitarie;
  • chiedi tutta la documentazione alla struttura;
  • costruisci una cronologia precisa;
  • conserva ricevute, fotografie e prove delle conseguenze lavorative;
  • non firmare rinunce o accordi senza averli fatti esaminare;
  • fai valutare il fascicolo da un avvocato e da consulenti medici competenti;
  • controlla subito la prescrizione;
  • procedi soltanto dopo una valutazione tecnica del nesso causale e della colpa.

Il consiglio più importante è non confondere la gravità dell’esito con la prova della responsabilità, ma neppure lasciarsi fermare dall’espressione «rischio noto». In medicina legale contano i fatti: indicazione, tecnica, documentazione e probabilità causale.

16) Passa all’azione.

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