CTU senza test originali: cosa puoi fare?

CTU senza test originali: cosa puoi fare?

*In una separazione giudiziale il giudice ha nominato un CTU psicologo per valutare le capacità genitoriali. Entrambi i genitori sono stati intervistati e sottoposti a test, tra cui l’MMPI-2, composto da circa cinquecento domande. Il CTU ha depositato la relazione e i consulenti di parte hanno formulato le loro osservazioni, ma né loro né l’avvocato si sono accorti che nel fascicolo mancavano i fogli originali, compilati e firmati, contenenti le risposte date dai genitori. È presente soltanto il rapporto elaborato dal software sulla base dei dati inseriti dal CTU: non è quindi possibile verificare se i dati immessi corrispondano alle risposte effettivamente sottoscritte. Non sono previste altre udienze istruttorie e per ottobre 2026 è fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni. Che cosa si può fare? Si può chiedere al giudice di ripetere la CTU? Se la richiesta viene respinta, il problema può diventare motivo di appello?*

1 – **Il problema vero è la verificabilità della CTU.**

Il fatto che nel fascicolo sia presente il rapporto generato dal software non risolve il problema. Quel documento mostra il risultato dell’elaborazione, ma non consente di controllare se le risposte inserite nel programma coincidano con quelle effettivamente date e sottoscritte dai genitori.

Non significa che il CTU abbia necessariamente commesso un errore e, ancora meno, che abbia alterato i dati. Non bisogna formulare accuse del genere senza elementi concreti. Significa però che manca la fonte primaria necessaria per verificare un passaggio potenzialmente decisivo della consulenza.

In una CTU psicologica relativa alle capacità genitoriali il controllo deve essere particolarmente serio. L’articolo 473-bis.25 del codice di procedura civile stabilisce che le valutazioni sulla personalità sono ammesse soltanto quando incidono direttamente sulle capacità genitoriali e devono fondarsi su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. La relazione deve inoltre distinguere i fatti osservati, le dichiarazioni raccolte e le valutazioni del consulente, indicando metodologie e protocolli utilizzati.

Una metodologia può essere riconosciuta e il software può essere corretto, ma il contraddittorio resta incompleto se le parti non possono risalire dai risultati ai dati di partenza.

2 – **Occorre presentare subito un’istanza di rimessione in istruttoria.**

Non aspetterei l’udienza di precisazione delle conclusioni né le memorie finali. L’avvocato dovrebbe depositare al più presto un’istanza specifica con la quale:

  • segnala che nel fascicolo della CTU manca un allegato fondamentale;
  • individua precisamente i protocolli originali dell’MMPI-2 e degli eventuali altri test non depositati;
  • spiega perché il rapporto del software non permette di verificare la corrispondenza fra le risposte firmate e i dati elaborati;
  • chiede che la causa venga rimessa in istruttoria;
  • chiede al giudice di ordinare al CTU il deposito del proprio fascicolo completo e, in particolare, degli originali sottoscritti;
  • domanda un termine affinché i consulenti di parte possano esaminare il materiale e formulare osservazioni integrative;
  • formula, in subordine, la richiesta di chiarimenti, integrazione o rinnovazione della consulenza.

Se la causa è già stata avviata verso la decisione, bisogna domandare espressamente la revoca o la modifica del provvedimento che ha chiuso la fase istruttoria. Ho spiegato in un altro articolo che cosa accade quando una causa civile viene assegnata in decisione: proprio perché quella fase serve a discutere il materiale ormai acquisito, non bisogna arrivarci lasciando irrisolto un problema che riguarda la controllabilità di una prova tecnica importante.

3 – **Prima si chiede il fascicolo completo, poi si valuta se rifare la CTU.**

La prima richiesta non dovrebbe essere necessariamente «rifacciamo tutta la CTU». Potrebbe essere sufficiente ordinare al consulente di depositare i protocolli originali, permetterne l’esame ai consulenti di parte e acquisire i chiarimenti necessari.

L’articolo 196 del codice di procedura civile consente al giudice di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente. È dunque possibile chiedere:

  • il semplice deposito del materiale mancante;
  • un supplemento della relazione;
  • chiarimenti del CTU;
  • una nuova verifica dei risultati alla presenza dei consulenti di parte;
  • la rinnovazione, totale o parziale, delle operazioni;
  • nei casi più gravi, la sostituzione del consulente.

Il rinnovo dei test diventa davvero importante se gli originali non esistono più, non vengono consegnati, risultano incompleti, non è possibile ricostruire in modo attendibile la catena dei dati oppure emergono divergenze tra i fogli firmati e quanto immesso nel software. Se invece gli originali vengono acquisiti e coincidono con i dati elaborati, potrebbe bastare riaprire il contraddittorio su quel materiale senza ripetere l’intera consulenza.

4 – **La riservatezza dei test non impedisce ogni controllo.**

I protocolli psicodiagnostici possono contenere dati personali molto delicati. Alcuni materiali sono inoltre soggetti a regole professionali di custodia e a cautele dirette a preservare la validità e la sicurezza dei test. Questo può giustificare modalità controllate di consultazione, ma non dovrebbe trasformare un risultato informatico in un dato sottratto a qualsiasi verifica.

Il giudice può trovare una soluzione proporzionata: deposito riservato, accesso limitato agli avvocati e ai consulenti tecnici, consultazione in cancelleria, divieto di diffusione oppure consegna ai soli professionisti abilitati. La tutela del test e della privacy deve convivere con il diritto delle parti a comprendere e contestare ciò che viene utilizzato per decidere sull’affidamento dei figli.

5 – **Il ritardo nel sollevare il problema è il punto più delicato.**

Qui bisogna essere molto franchi. I consulenti di parte hanno già ricevuto la bozza, formulato osservazioni e lasciato che la relazione definitiva fosse depositata senza segnalare la mancanza. Anche l’avvocato non se ne è accorto nella prima fase successiva al deposito.

La controparte potrebbe quindi eccepire che la contestazione è tardiva. L’articolo 157 del codice di procedura civile prevede infatti che le nullità relative debbano essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato. Anche la Cassazione distingue tra semplici critiche al contenuto della CTU, che in determinate condizioni possono essere formulate più tardi, e vere nullità del procedimento peritale, soggette invece a questa regola di tempestività.

Questo non significa che non si possa più fare nulla. Nell’istanza bisognerà spiegare con precisione:

  • quando è stata scoperta l’assenza degli originali;
  • per quale ragione non era immediatamente percepibile;
  • perché non si tratta di una contestazione generica o dilatoria;
  • quale controllo concreto non può essere compiuto;
  • in che modo la mancanza incide sulle conclusioni della relazione e sul diritto di difesa;
  • perché l’acquisizione è necessaria anche nell’interesse dei figli e per una decisione attendibile.

La giurisprudenza non tratta allo stesso modo ogni critica alla CTU. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5624 del 2022, hanno chiarito che i rilievi critici sul contenuto, quando non costituiscono eccezioni di nullità relative al procedimento, possono essere proposti anche nella comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano fatti nuovi o nuove prove. Nel caso descritto, però, la linea di confine è sottile: per questo occorre agire immediatamente e formulare la richiesta sia come esigenza di completamento e verifica del materiale tecnico, sia illustrando l’effettivo pregiudizio al contraddittorio.

6 – **Che cosa deve fare adesso la parte interessata.**

Prima di depositare l’istanza bisogna controllare materialmente tutto il fascicolo telematico e tutta la documentazione della CTU. In particolare, l’avvocato e un consulente psicologo dovrebbero verificare:

  • l’ordinanza di nomina e il quesito posto al CTU;
  • i verbali delle operazioni peritali;
  • l’elenco degli allegati trasmessi con la bozza e con la relazione definitiva;
  • le comunicazioni inviate ai consulenti di parte;
  • le osservazioni dei consulenti e le risposte del CTU;
  • il rapporto informatico del test e le indicazioni sulla sua elaborazione;
  • l’eventuale presenza degli originali presso il CTU, anche se non caricati nel fascicolo telematico;
  • il provvedimento con cui il giudice ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni.

È utile che il consulente di parte produca una breve nota tecnica: non una generica protesta, ma una spiegazione chiara di quali dati mancano, quali verifiche sarebbero normalmente possibili sugli originali e perché il solo rapporto del software non basta nel caso concreto.

L’istanza deve inoltre proporre una soluzione pratica. Il giudice sarà più facilmente messo in condizione di intervenire se gli si chiede, in ordine graduale, il deposito riservato degli originali, un termine per le osservazioni, i chiarimenti del CTU e soltanto in caso di impossibilità o incongruenze la ripetizione dei test.

7 – **Se il giudice respinge l’istanza, si può fare appello?**

Sì, la questione può diventare un motivo di appello contro la sentenza finale, specialmente se il giudice fonda la decisione sulla CTU senza permettere di verificare i dati originari. Non si può però promettere che l’appello verrà automaticamente accolto.

Di regola non si impugna autonomamente il semplice provvedimento istruttorio con cui il giudice nega il deposito o il rinnovo della CTU: si impugna la sentenza, denunciando l’errore che ha inciso sulla decisione. Per costruire bene il futuro motivo di appello bisogna:

  • aver presentato adesso una richiesta precisa e motivata;
  • riproporla all’udienza e nelle conclusioni, facendola risultare dagli atti;
  • indicare quale diritto di difesa è stato concretamente compresso;
  • spiegare perché il materiale mancante era decisivo;
  • contestare la motivazione con cui la sentenza ha aderito alla CTU non verificabile;
  • chiedere alla Corte d’appello, secondo il caso, l’acquisizione del fascicolo, un supplemento o una nuova consulenza.

Resta il rischio che il giudice d’appello consideri sanato un vizio che avrebbe dovuto essere eccepito prima. Proprio per questo non basta scrivere alla fine che «mancavano i test»: occorre affrontare subito e apertamente la questione della tempestività, documentando il momento della scoperta e la ragione per cui il controllo non è stato possibile prima.

8 – **La risposta, in concreto.**

Si deve dunque presentare senza indugio un’istanza di rimessione della causa in istruttoria, facendo rilevare che manca un allegato fondamentale alla CTU e chiedendo che il giudice ordini al consulente di depositare il fascicolo completo, compresi i protocolli originali firmati.

Non chiederei in prima battuta soltanto la ripetizione integrale della consulenza: domanderei una sequenza di rimedi, dal deposito e controllo degli originali fino al rinnovo dei test se il controllo non fosse più possibile o facesse emergere incongruenze.

Se il giudice non interviene e poi utilizza quella consulenza per decidere, il problema può essere dedotto in appello. L’esito dipenderà però dalla tempestività della contestazione, dalla concretezza del pregiudizio e dall’importanza che la CTU avrà avuto nella motivazione della sentenza.

9 – **Fai esaminare immediatamente il fascicolo.**

Una risposta online non può stabilire se gli originali siano davvero assenti, se siano rimasti presso il CTU, se il termine per eccepire una nullità sia già decorso o se esistano ragioni per ottenere la riapertura dell’istruttoria. Servono il fascicolo telematico, la relazione, gli allegati, le osservazioni dei consulenti e i provvedimenti del giudice.

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