Giustizia riparativa: guida pratica per l’imputato

Giustizia riparativa: guida pratica per l’imputato

La giustizia riparativa non è un rito abbreviato, non è un patteggiamento e non è un modo elegante per confessare. È un percorso volontario, gratuito e riservato che affronta le conseguenze concrete e umane del reato attraverso mediatori imparziali. Per chi è indagato o imputato può produrre vantaggi giuridici importanti, ma soltanto se viene chiesto in tempo e con una proposta credibile.

La disciplina di riferimento è contenuta soprattutto nell’articolo 129-bis del codice di procedura penale e negli articoli da 42 a 67 del decreto legislativo 150/2022. In questa guida vediamo la materia dal lato della persona sottoposta al procedimento: quando conviene muoversi, come si presenta la richiesta, che cosa accade nel Centro per la giustizia riparativa e quali risultati si possono realisticamente ottenere.

1 – Che cos’è davvero la giustizia riparativa.

Nel processo penale tradizionale la domanda centrale è se l’imputato abbia commesso un reato e quale conseguenza debba applicargli lo Stato. La giustizia riparativa pone anche altre domande: quali danni e fratture ha prodotto il fatto? Chi ne è stato colpito? Che cosa può fare la persona indicata come autore per riconoscere quelle conseguenze e contribuire a ripararle?

L’articolo 42 del decreto legislativo 150/2022 definisce il programma come uno spazio nel quale vittima, persona indicata come autore e altri soggetti della comunità possono partecipare liberamente, consensualmente, attivamente e volontariamente, con l’aiuto di mediatori formati e imparziali.

L’espressione legislativa «persona indicata come autore dell’offesa» è importante. Comprende l’indagato, l’imputato e il condannato, senza trasformare l’accesso al programma in una dichiarazione di colpevolezza. La presunzione di non colpevolezza resta intatta e la difesa nel processo può continuare a contestare il fatto, la qualificazione giuridica o la responsabilità.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 128/2025, ha chiarito che si tratta di un’attività extraprocessuale e non giurisdizionale. Il percorso corre accanto al processo: non lo sostituisce, ma il suo esito può entrare nella valutazione del giudice come fatto successivo al reato.

2 – Che cosa non bisogna confondere con la giustizia riparativa.

Non è sufficiente risarcire il danno o offrire una somma. Il risultato può certamente comprendere restituzioni, risarcimenti e attività materiali, ma la riparazione può essere anche simbolica: riconoscimento dell’offesa, scuse formali, impegni di comportamento o attività utili alle persone e alla comunità.

Non coincide neppure con la messa alla prova. Quest’ultima è un istituto processuale con requisiti, termini ed effetti propri; se si conclude positivamente, il reato si estingue. La giustizia riparativa, invece, è accessibile molto più ampiamente e un esito positivo non estingue automaticamente ogni reato. Sul blog trovi una guida distinta alla messa alla prova e ai suoi effetti.

Non coincide, infine, con le condotte riparatorie previste dall’articolo 162-ter del codice penale, che hanno presupposti ed effetti autonomi. Ne avevo parlato nell’articolo sulle condotte riparatorie nel processo penale.

3 – Chi può chiedere di accedere e in quale momento.

La giustizia riparativa è accessibile senza preclusioni legate, in astratto, al tipo o alla gravità del reato. L’articolo 44 del decreto legislativo 150/2022 consente di attivarla in ogni stato e grado del procedimento, durante l’esecuzione della pena e anche dopo la sua esecuzione. Per un reato perseguibile a querela si può accedere persino prima che la querela sia presentata.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, «si può chiedere in ogni momento» non significa «è indifferente quando lo si chiede». Se vuoi che l’esito possa essere valutato nella sentenza, devi lasciare al Centro il tempo necessario per svolgere seriamente il programma. Nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio, la domanda non ferma il processo: aspettare l’appello o l’ultima udienza può rendere impossibile concludere il percorso prima della decisione.

La prima regola pratica, quindi, è parlarne con il difensore appena emerge un fatto per il quale un percorso riparativo potrebbe essere autentico e utile. Presentare una richiesta precoce non obbliga la vittima ad aderire e non garantisce l’ammissione, ma evita che il tempo processuale consumi ogni utilità concreta.

4 – Come si presenta la richiesta prevista dall’articolo 129-bis.

L’autorità giudiziaria può disporre l’invio al Centro anche d’ufficio. L’indagato o imputato, però, non dovrebbe attendere passivamente: può fare domanda personalmente oppure tramite un procuratore speciale.

Durante le indagini decide il pubblico ministero con decreto motivato. Nel giudizio decide il giudice con ordinanza, dopo aver sentito le parti, i difensori nominati e, quando lo ritiene necessario, la persona offesa. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini e prima dell’esercizio dell’azione penale, sulla richiesta di sospensione provvede il giudice per le indagini preliminari secondo la disciplina specifica dell’articolo 129-bis.

Una buona istanza non dovrebbe limitarsi alla frase «chiedo di accedere alla giustizia riparativa». Dovrebbe indicare almeno:

  • il procedimento, il reato contestato e la fase nella quale ci si trova;
  • la volontà personale, libera e informata di valutare un programma;
  • le conseguenze del fatto sulle quali si ritiene possibile lavorare;
  • il tipo di percorso che potrebbe essere utile, senza pretendere di imporlo al Centro;
  • l’assenza di intenzioni dirette a contattare, condizionare o esporre a pericolo la persona offesa;
  • l’eventuale disponibilità a risultati simbolici e materiali realistici;
  • un percorso alternativo nel caso in cui la vittima specifica non voglia partecipare;
  • quando ne ricorrono i presupposti, la richiesta di sospendere il procedimento fino a centottanta giorni.

Non è necessario promettere in anticipo un risultato già definito. Sarebbe anzi contrario alla natura volontaria del programma. Occorre però far capire al giudice perché il rinvio al Centro possa contribuire a risolvere questioni generate dal fatto e perché non crei un pericolo concreto per le persone coinvolte o per l’accertamento dei fatti.

L’avvocato può individuare il Centro per la giustizia riparativa competente e preparare la richiesta, ma l’invio previsto dall’articolo 129-bis viene disposto dall’autorità giudiziaria. Non è quindi consigliabile cercare scorciatoie o contattare direttamente la vittima.

5 – Che cosa succede dopo l’invio al Centro.

Il rinvio non significa che la mediazione cominci automaticamente. I mediatori tengono contatti preliminari e colloqui individuali, spiegano finalità, regole, riservatezza e possibili modalità del programma, raccolgono il consenso e verificano la concreta fattibilità.

Il consenso deve essere personale, libero, consapevole, informato, espresso per iscritto e può essere revocato in qualsiasi momento. Se l’indagato accetta soltanto per ottenere uno sconto di pena, senza alcuna disponibilità a confrontarsi con le conseguenze dell’offesa, il percorso rischia di fallire nella sostanza anche quando sia formalmente avviato.

Il programma può assumere forme diverse:

  • mediazione tra la persona indicata come autore e la vittima del reato;
  • mediazione estesa ai rispettivi gruppi familiari o ad altri soggetti significativi;
  • incontro con la vittima di un reato diverso, detta vittima surrogata o aspecifica;
  • dialogo riparativo con persone della comunità interessate dalle conseguenze del fatto.

Gli incontri si svolgono in spazi adeguati e con almeno due mediatori. Nei colloqui preliminari la persona può chiedere l’assistenza del proprio difensore; gli avvocati possono inoltre intervenire nella definizione degli accordi aventi contenuto materiale.

6 – Le garanzie per l’indagato o imputato.

La scelta di partecipare è volontaria e revocabile. Il servizio è gratuito. La disciplina impone riservatezza ai mediatori e ai partecipanti e, in linea generale, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale.

È una protezione decisiva: il luogo riparativo deve permettere un dialogo reale senza trasformarsi in un interrogatorio parallelo. Esistono però eccezioni circoscritte, per esempio quando tutti consentano alla divulgazione o quando emergano dichiarazioni che integrano esse stesse un reato o sia necessario prevenire reati imminenti o gravi.

Al termine, il mediatore trasmette all’autorità una relazione contenente la descrizione essenziale delle attività e dell’esito. Ulteriori informazioni possono essere comunicate soltanto su richiesta e con il consenso dei partecipanti. L’interruzione, la mancata realizzazione del programma o l’assenza di un risultato riparativo non possono produrre effetti sfavorevoli per l’imputato.

Questa garanzia non deve però essere letta come licenza per una partecipazione strumentale. Un esito davvero utile nasce dalla serietà del percorso, non da formule preparate soltanto per il fascicolo.

7 – Quali vantaggi può ottenere l’imputato.

Il primo vantaggio non è necessariamente uno sconto di pena. Capire l’impatto del fatto, ridurre il conflitto, evitare nuove condotte, dare una risposta alla vittima e ricostruire relazioni sociali può avere un valore autonomo. Sul piano processuale e sanzionatorio, tuttavia, esistono effetti molto concreti.

7.1 – L’attenuante per il programma concluso positivamente.

L’articolo 62, numero 6, del codice penale considera, nei termini stabiliti dalla legge, la partecipazione a un programma concluso con esito riparativo. Quando ne ricorrono tutti i presupposti, questo può tradursi in una circostanza attenuante e quindi incidere sul calcolo della pena.

Non basta essere stati inviati al Centro e non basta aver partecipato a qualche incontro. Conta la conclusione positiva e, per la specifica attenuante, assumono rilievo i requisiti indicati dalla norma, compreso il rapporto con la vittima del reato. Un percorso con vittima surrogata può essere importante e valutabile, ma non va automaticamente equiparato a ogni effetto premiale previsto per il programma svolto con la vittima specifica.

7.2 – Una migliore valutazione complessiva della pena.

Anche quando non sia applicabile una specifica attenuante, l’articolo 58 del decreto legislativo 150/2022 consente all’autorità giudiziaria di valutare lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo. Il risultato può entrare nella determinazione concreta della pena ai sensi dell’articolo 133 del codice penale.

Il giudice può quindi considerare, insieme agli altri elementi, la capacità mostrata dall’imputato di comprendere le conseguenze, assumere impegni seri, risarcire, eliminare effetti dannosi o prevenire nuove condotte. Non esiste però un tariffario: non si può dire che un certo numero di incontri equivalga a una riduzione predeterminata.

7.3 – La remissione tacita della querela.

Nei reati perseguibili a querela rimettibile l’esito può essere ancora più incisivo. L’articolo 152 del codice penale collega alla partecipazione del querelante a un programma concluso con esito riparativo una possibile remissione tacita della querela. Se l’esito comprende impegni di comportamento, l’effetto si produce quando tali impegni sono stati rispettati.

In questi casi la remissione accettata può portare all’estinzione del reato. Non vale, però, per i reati procedibili d’ufficio, per le querele irrevocabili o quando manchino le condizioni previste dalla legge.

7.4 – La sospensione condizionale della pena.

Un esito riparativo può rilevare anche per la sospensione condizionale, nei limiti e alle condizioni dell’articolo 163 del codice penale. Anche qui non vi è automatismo: il giudice deve verificare la pena inflitta, i presupposti di legge e la prognosi sul comportamento futuro.

7.5 – Gli effetti nella fase esecutiva.

Il percorso può proseguire o iniziare anche dopo la condanna e il suo esito può essere valutato nella fase dell’esecuzione, secondo le norme applicabili al singolo caso. Per chi è già condannato, dunque, la giustizia riparativa non diventa inutile; cambiano però l’autorità competente, gli obiettivi immediati e i possibili effetti.

8 – Se la vittima dice no, la strada non è automaticamente chiusa.

Questo è il punto chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 28366/2026. Nel caso esaminato, la persona offesa non voleva più avere rapporti con l’imputato. La Corte ha precisato che il suo dissenso non costituisce da solo un impedimento assoluto all’accesso alla giustizia riparativa.

La vittima ha pieno diritto di non partecipare e nessuno può costringerla. L’imputato può tuttavia proporre un percorso alternativo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 150/2022, per esempio una mediazione estesa ai gruppi familiari oppure con la vittima di un reato diverso.

La novità pratica sta nell’onere di concretezza. Non basta scrivere che il rifiuto della vittima non è vincolante. Bisogna spiegare quale percorso alternativo si chiede di esplorare e perché potrebbe aiutare ad affrontare le conseguenze del fatto. Nel caso deciso dalla Cassazione la domanda era generica e non prospettava alcuna alternativa concreta: il rigetto è stato quindi confermato.

Il difensore che conosce il dissenso della persona offesa dovrebbe affrontarlo già nell’istanza, senza minimizzarlo e senza trasformarlo in una colpa della vittima. La proposta può indicare la disponibilità a un lavoro con familiari, comunità o vittime surrogate, lasciando ai mediatori la verifica della fattibilità.

9 – La sospensione del processo durante il programma.

Soltanto in una situazione delimitata. Per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può sospendere il procedimento su richiesta dell’imputato per un periodo non superiore a centottanta giorni, ferma la possibilità di assumere prove non rinviabili. È una facoltà del giudice, non un effetto automatico della domanda.

Per i reati procedibili d’ufficio, invece, la richiesta non sospende il processo. La sentenza n. 28366/2026 lo ribadisce con una conseguenza pratica netta: l’autorità giudiziaria può arrivare alla decisione mentre il programma è ancora in corso. Chi intende valorizzare l’esito prima della sentenza deve attivarsi con largo anticipo e coordinare con il difensore il calendario processuale.

La sospensione disposta nei casi consentiti produce inoltre gli effetti specifici previsti dall’articolo 129-bis sui termini di prescrizione e sugli altri termini processuali. Non va quindi chiesta automaticamente, ma valutata nell’interesse complessivo della difesa.

10 – Se il giudice respinge la richiesta, che cosa si può fare.

Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 5166/2026, hanno stabilito che il rigetto può essere impugnato con l’appello o con il ricorso per cassazione insieme alla sentenza che conclude quel grado, indipendentemente dal fatto che il reato sia perseguibile a querela o d’ufficio.

Non si tratta quindi, di regola, di un’impugnazione autonoma e immediata. Nel motivo occorre contestare specificamente il diniego e spiegare quale incidenza concreta il programma avrebbe potuto avere. Una doglianza astratta, priva dell’indicazione del percorso proposto, della sua utilità e dei possibili effetti sulla posizione dell’imputato, difficilmente sarà efficace.

11 – Quattro esempi pratici.

11.1 – Diffamazione o minaccia perseguibile a querela.

L’imputato riconosce l’effetto offensivo delle parole, rimuove il contenuto, propone una rettifica, offre un risarcimento e assume l’impegno di non reiterare la condotta. Se la persona offesa partecipa e il programma si conclude positivamente, l’esito può favorire la remissione della querela e, quando si realizzano tutte le condizioni, l’estinzione del reato.

11.2 – Danneggiamento nato da un conflitto tra vicini.

Oltre al rimborso della riparazione, il programma può affrontare il conflitto che ha generato il fatto: modalità di comunicazione, uso degli spazi comuni, impegni reciproci e prevenzione di nuovi episodi. Anche se il processo prosegue, l’esito può essere valutato nella determinazione della pena.

11.3 – Reato procedibile d’ufficio e vittima contraria.

L’imputato non deve contattare direttamente la persona offesa né accusarla di impedire il percorso. Può chiedere di lavorare con una vittima surrogata o con soggetti della comunità, spiegando quali conseguenze del reato intenda comprendere e riparare. Il processo, però, continua: una domanda tardiva rischia di non produrre un esito in tempo utile.

11.4 – Violenza nelle relazioni familiari o atti persecutori.

La gravità del titolo di reato non crea una preclusione astratta, ma la sicurezza viene prima di tutto. Divieti di avvicinamento, misure cautelari e protezioni restano pienamente efficaci. L’imputato non deve usare la giustizia riparativa per riaprire un contatto, ottenere informazioni o esercitare pressioni. Saranno l’autorità e i mediatori a valutare pericoli, libertà del consenso e percorsi eventualmente praticabili, anche senza incontro diretto con la vittima.

12 – Gli errori che possono compromettere la richiesta.

Gli errori più frequenti sono:

  • presentare una formula generica senza descrivere l’utilità del programma;
  • aspettare la fine del processo, soprattutto per un reato procedibile d’ufficio;
  • confondere la riparazione con una semplice offerta di denaro;
  • cercare direttamente la vittima o farla contattare da amici e familiari;
  • promettere un accordo prima che i mediatori abbiano verificato volontarietà e fattibilità;
  • non prevedere un’alternativa quando la vittima ha già rifiutato;
  • pensare che l’accesso equivalga a un’assoluzione o garantisca uno sconto fisso;
  • trascurare la coerenza tra strategia difensiva, dichiarazioni processuali e percorso riparativo.

L’ultimo punto è particolarmente delicato. La riservatezza protegge il dialogo, ma la scelta va comunque preparata con il difensore. Una persona che contesta integralmente l’accusa può accedere senza confessare, ma deve individuare con precisione quali conseguenze, relazioni o conflitti sia disposta ad affrontare senza danneggiare la propria difesa.

13 – La checklist dell’indagato o imputato.

Prima di depositare la richiesta, verifica con il tuo avvocato:

  • se il reato è perseguibile d’ufficio o a querela e se la querela è rimettibile;
  • in quale fase si trova il procedimento e quanto tempo resta prima della decisione;
  • quale autorità deve ricevere l’istanza;
  • se occorre una procura speciale;
  • quali conseguenze concrete del fatto possono essere affrontate;
  • quali rischi esistono per la sicurezza della vittima o per la prova;
  • se la vittima abbia già espresso consenso, incertezza o dissenso;
  • quale alternativa proporre in caso di mancata partecipazione della vittima;
  • quali risultati simbolici o materiali siano seriamente sostenibili;
  • quali effetti giuridici sono davvero ipotizzabili nel tuo specifico procedimento;
  • se chiedere la sospensione sia consentito e conveniente;
  • come documentare tempestivamente al giudice l’eventuale esito positivo.

La giustizia riparativa è una possibilità ampia, ma non una scorciatoia. Funziona meglio quando l’imputato la sceglie presto, comprende che la vittima resta libera di dire no e formula una proposta capace di guardare oltre il proprio interesse processuale. Proprio questa serietà può poi diventare, anche davanti al giudice, il principale elemento favorevole.

14 – Valutare la giustizia riparativa nel tuo caso.

Ogni procedimento ha tempi, rischi e margini diversi. Prima di presentare l’istanza bisogna coordinare il percorso riparativo con la strategia difensiva e individuare gli effetti realmente ottenibili. Chiama lo studio allo 059 761926 per fissare un primo appuntamento: esamineremo gli atti e potremo incontrarci anche da remoto.

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Avevi già sentito parlare della giustizia riparativa? Raccontami nei commenti quale aspetto vorresti capire meglio.

Per confrontare questo percorso con uno dei principali modi alternativi di definire il procedimento penale, puoi leggere anche la scheda sul patteggiamento.

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