Danni nella locazione verbale: chi deve provarli?

Danni nella locazione verbale: chi deve provarli?

1 – Senza verbale di consegna il proprietario perde la causa?

Non necessariamente. Quando alla fine di una locazione l’immobile presenta danni, l’assenza di una descrizione iniziale non crea un vuoto probatorio e non impedisce automaticamente al proprietario di chiedere il risarcimento.

Con l’ordinanza n. 9586 del 15 aprile 2026, la terza sezione civile della Cassazione ha esaminato un rapporto abitativo concluso oralmente nel 1994. Dopo il rilascio forzoso, il locatore aveva chiesto il pagamento di canoni, il risarcimento dei danni materiali e il maggior danno per non avere potuto riaffittare l’immobile. La Corte d’appello aveva escluso i danni materiali perché mancava una descrizione delle condizioni della casa al momento della consegna.

La Cassazione ha corretto questo ragionamento: proprio quando manca una descrizione iniziale opera la presunzione stabilita dalla legge. Il conduttore si presume avere ricevuto il bene in buono stato di manutenzione e deve fornire la prova contraria. La causa è quindi tornata al giudice di merito affinché riesamini la domanda relativa ai danni.

2 – Che cosa stabilisce l’articolo 1590 del codice civile.

L’articolo 1590 del codice civile impone al conduttore di restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta, secondo la descrizione fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall’uso conforme al contratto.

Il secondo comma aggiunge una regola molto importante: se la descrizione manca, si presume che il conduttore abbia ricevuto l’immobile in buono stato di manutenzione. È una presunzione relativa, non una verità intoccabile. L’inquilino può superarla dimostrando, per esempio, che:

  • il difetto esisteva già quando è entrato nell’immobile;
  • il problema dipende da un vizio costruttivo o da una causa originaria;
  • il deterioramento deriva dall’uso normale consentito dal contratto;
  • il danno è stato provocato da un evento a lui non imputabile.

Anche l’articolo 1588 del codice civile pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita e il deterioramento verificatisi durante la locazione, salvo che provi una causa non imputabile. La responsabilità può riguardare anche fatti delle persone ammesse nell’immobile.

3 – Non basta però che il proprietario dica «la casa è rovinata».

Il titolo della notizia può fare pensare che ogni prova gravi sull’inquilino, ma sarebbe una semplificazione eccessiva. La presunzione riguarda lo stato del bene al momento iniziale; il proprietario deve comunque dimostrare quali danni esistano alla restituzione, la loro consistenza, il costo ragionevole del ripristino e il collegamento con il rapporto di locazione.

Una contestazione generica non è sufficiente. Occorrono elementi verificabili, come fotografie datate, verbale di rilascio, preventivi analitici, fatture, testimonianze o una relazione tecnica. Se le parti non concordano, può essere opportuno far intervenire un tecnico in contraddittorio o chiedere un accertamento tecnico preventivo prima che riparazioni e lavori cancellino lo stato dei luoghi.

Il giudice deve poi distinguere:

  • i danni veri e propri;
  • l’usura ordinaria prodotta dal tempo e dall’uso corretto;
  • la manutenzione che spettava al proprietario;
  • le condizioni preesistenti che l’inquilino riesca a provare;
  • gli interventi che migliorano l’immobile anziché limitarsi a ripristinarlo.

Non si può addebitare al conduttore il costo di rendere nuovo ciò che era già vecchio. Se, per esempio, una parete necessita soltanto della tinteggiatura normalmente conseguente ad anni di abitazione, non ogni segno costituisce un danno risarcibile. Diverso è il caso di porte spezzate, sanitari danneggiati, impianti manomessi o infiltrazioni aggravate dall’omessa segnalazione.

4 – La locazione verbale del 1994 non è un modello utilizzabile oggi.

La decisione riguardava un contratto concluso il 30 aprile 1994. Non afferma quindi che oggi sia prudente o normalmente valido affittare verbalmente un’abitazione.

Per le locazioni abitative stipulate dopo l’entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, l’articolo 1, comma 4 richiede la forma scritta per la validità del contratto. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18214 del 2015, hanno chiarito che si tratta di forma richiesta a pena di nullità, ferme le specifiche tutele riconosciute al conduttore quando sia stato il locatore a imporre il rapporto di fatto.

Occorre inoltre rispettare l’obbligo di registrazione. L’articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 stabilisce la nullità dei contratti di locazione, o comunque costitutivi di diritti personali di godimento su immobili, se non registrati quando ne ricorrono i presupposti.

Per gli immobili non abitativi il quadro della forma è diverso, ma non significa che sia sensato affidarsi a un accordo orale: le locazioni ultranovennali richiedono la forma scritta ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile, mentre gli obblighi fiscali di registrazione restano comunque centrali. Prima di trarre conclusioni bisogna quindi verificare uso dell’immobile, data, durata, comportamento delle parti e registrazione.

5 – Il maggior danno da ritardata restituzione va provato.

La stessa ordinanza distingue i danni materiali dal pregiudizio causato dal ritardo nel rilascio. Ai sensi dell’articolo 1591 del codice civile, il conduttore in mora deve corrispondere quanto dovuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

Questo maggior danno non è automatico. Il proprietario deve dimostrare un pregiudizio concreto, per esempio una seria occasione di nuova locazione perduta a causa dell’occupazione protratta. Non basta sostenere in astratto che, se l’immobile fosse stato libero, qualcuno avrebbe potuto prenderlo in affitto a un prezzo superiore.

Anche quando i danni materiali rendono necessari lavori dopo il rilascio, il locatore deve documentare natura e durata ragionevole degli interventi e il nesso tra quei lavori e la mancata utilizzazione del bene. Preventivi generici o periodi di fermo eccessivi possono essere contestati.

6 – Che cosa conviene fare all’inizio della locazione.

La presunzione legale non rende inutile il verbale di consegna. Al contrario, proprietario e inquilino hanno entrambi interesse a costruire una prova chiara prima che nasca il problema.

Al momento della consegna è consigliabile:

  • redigere un verbale stanza per stanza;
  • indicare difetti, usura, arredi e apparecchi presenti;
  • allegare fotografie e video datati, possibilmente condivisi tra le parti;
  • annotare le letture dei contatori e il numero delle chiavi;
  • descrivere lo stato di pareti, pavimenti, infissi, sanitari ed elettrodomestici;
  • far firmare il documento a entrambe le parti e conservarne una copia.

Una formula generica come «immobile in buono stato» protegge meno di una descrizione precisa. Se l’inquilino trova muffa, crepe, infiltrazioni o oggetti già rotti, deve segnalarli subito per iscritto e conservarne la prova; aspettare il giorno della restituzione rende la ricostruzione molto più difficile.

7 – Come gestire correttamente la riconsegna.

Anche l’uscita dall’immobile dovrebbe essere documentata con un sopralluogo congiunto e un verbale. Nel documento vanno indicate le condizioni riscontrate, le chiavi restituite, le eventuali riserve e, se possibile, le fotografie concordate.

Il conduttore non dovrebbe firmare dichiarazioni secondo cui riconosce danni o importi che non condivide. Il proprietario, a sua volta, non dovrebbe limitarsi a trattenere automaticamente il deposito cauzionale attribuendogli la funzione di un risarcimento già accertato.

Alla fine del rapporto il deposito deve essere restituito; se il locatore pretende di imputarlo a canoni o danni contestati, deve far valere specificamente il proprio credito. Sul punto puoi leggere anche che cosa fare quando il proprietario non restituisce il deposito.

Se il contrasto è serio, evita riparazioni unilaterali o smaltimenti prima di avere raccolto le prove. Una PEC, fotografie originali, un tecnico e un tentativo di accordo ben documentato spesso valgono più di mesi di accuse reciproche.

8 – La regola pratica da ricordare.

In assenza di una descrizione iniziale, la legge presume che l’immobile sia stato consegnato in buono stato. L’inquilino può dimostrare il contrario o provare che il deterioramento è normale o non imputabile; il proprietario deve però provare i danni effettivamente presenti alla restituzione e quantificare correttamente ciò che chiede.

La decisione della Cassazione riequilibra quindi il processo probatorio, ma non consegna al locatore una vittoria automatica. Soprattutto, non autorizza a concludere oggi una locazione abitativa con una semplice stretta di mano: forma scritta, registrazione e documentazione delle condizioni del bene restano essenziali.

9 – Prima di contestare o pagare, facciamo ordine nelle prove.

Se alla riconsegna ti vengono addebitati danni che ritieni preesistenti o dovuti al normale uso, oppure se sei proprietario e hai ricevuto un immobile seriamente deteriorato, chiama lo studio al numero 059 761926 per concordare un primo incontro con me, disponibile anche a distanza. Esamineremo contratto, verbali, fotografie, comunicazioni e preventivi prima di scegliere la strada più efficace.

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Hai vissuto una contestazione sui danni alla fine di un affitto? Raccontala nei commenti o lascia la tua domanda: leggerò volentieri e cercherò di risponderti.

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