Arbitrato islamico: Padova non è Sottomissione
1 – Una fattura non è una rivoluzione religiosa.
Due imprese litigano per un finanziamento. Una sostiene che siano dovuti interessi, l’altra che gli accordi li escludano. Decidono di affidarsi a degli arbitri e di applicare regole ispirate alla finanza islamica. È un esempio ipotetico, ma basta a mettere a fuoco la questione.
Da questa scena alla poligamia, alle spose bambine e alla sostituzione della Repubblica con una teocrazia c’è un salto notevole. Eppure, nella polemica sulla Camera arbitrale islamica italiana di Padova, quel salto è stato compiuto con un’agilità che farebbe invidia a un atleta.
Io non ho alcuna intenzione di difendere discriminazioni, matrimoni imposti o compressioni della libertà personale. Ho invece intenzione di difendere una cosa diventata sorprendentemente impopolare: la distinzione tra problemi diversi.
Prima di gridare alla sottomissione dell’Italia, bisognerebbe capire che cos’è un arbitrato. Poi leggere le regole. Possibilmente in quest’ordine.
2 – Che cosa è stato costituito.
L’atto costitutivo indica il 3 marzo 2026 come data di nascita dell’associazione. Lo statuto la presenta come un’associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, che promuove la cultura dell’arbitrato nella comunità islamica italiana.
Non è stato istituito un nuovo ufficio giudiziario dello Stato. Né un organo che possa convocare qualsiasi cittadino soltanto perché musulmano, ordinargli di osservare precetti religiosi e infliggergli pene se non lo fa.
Al centro dell’iniziativa c’è l’avvocato Omar Vanin. Nell’elenco dell’Ordine degli avvocati risulta specialista in diritto internazionale dal 27 maggio 2022. Nel suo profilo professionale indica un dottorato all’università e attività di insegnamento in materia di contratti transnazionali.
La preparazione del promotore non è una patente di infallibilità. Ma neppure l’aggettivo «islamica» è una prova di illegalità. Per giudicare un’iniziativa giuridica servono qualcosa di più dei riflessi condizionati.
3 – L’arbitrato esiste perché lo ammette la legge italiana.
L’arbitrato è un modo di risolvere una controversia affidando la decisione a soggetti privati, invece che al giudice statale. Il suo fondamento è una convenzione: occorre un accordo valido tra le parti, che può essere stipulato quando il conflitto nasce oppure inserito prima nel contratto.
Non basta che una parte voglia l’arbitrato per imporlo all’altra. Se hai già sottoscritto una clausola valida, però, non puoi farla sparire semplicemente cambiando idea dopo che è sorta la lite. E aderire a una religione non equivale a sottoscrivere una clausola arbitrale.
La decisione prende il nome di lodo. Nell’arbitrato rituale può produrre gli effetti previsti dalla legge per una sentenza, senza che gli arbitri diventino magistrati. Per l’esecuzione forzata interviene il tribunale statale con il procedimento previsto dal codice.
Di strumenti alternativi ai tribunali ho già parlato ragionando sul modello di Forum. Non stiamo scoprendo adesso che i privati possano scegliere chi decide una loro controversia.
Dire che la giustizia appartiene allo Stato non significa che ogni conflitto civile debba necessariamente passare davanti a un magistrato. È proprio la legge italiana a organizzare e limitare questa alternativa.
4 – Si possono scegliere regole diverse da quelle italiane.
Qui si trova il vero nodo tecnico. L’articolo 822 del codice di procedura civile consente alle parti, nella convenzione arbitrale o con un atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio, di indicare le norme o la legge straniera applicabili al merito della controversia. Consente inoltre di disporre una decisione secondo equità.
Il riferimento alle «norme», accanto alla legge straniera, apre alla scelta di regole non necessariamente coincidenti con l’intero ordinamento di uno Stato: è un aspetto importante della disciplina attuale e dell’arbitrato commerciale.
Non significa che basti scrivere «decidete secondo la nostra religione» per rendere valida qualunque soluzione. Le regole devono poter essere individuate e applicate; l’accordo deve essere valido; i limiti dell’ordinamento restano operanti. Il diritto islamico, inoltre, non è un manuale unico e identico in ogni paese e in ogni scuola interpretativa.
Ma la scelta di regole diverse dalla disciplina italiana ordinariamente applicabile non è, in sé, un atto sovversivo. Un arbitro che applica una legge straniera validamente scelta dalle parti non sta proclamando l’indipendenza del proprio ufficio.
Confondere la disciplina del contratto con le regole che stabiliscono quali scelte siano ammesse è l’errore alla radice di gran parte di questa polemica.
5 – Gli interessi sui prestiti non c’entrano con la poligamia.
Torniamo all’esempio iniziale. Nella finanza islamica il divieto del riba, generalmente associato all’interesse sul prestito, influenza la costruzione dei rapporti di finanziamento. Questo non significa che tutte le operazioni siano gratuite: esistono strumenti basati su vendita, locazione e partecipazione ai risultati economici, con caratteristiche diverse.
Immagina due imprese che abbiano concordato un finanziamento senza interessi e si contestino poi l’esistenza di un compenso aggiuntivo. Oppure un’operazione nella quale siano da distinguere il prezzo, il rischio e la remunerazione del capitale. Si tratta di soldi, obbligazioni e contratti. Non del numero di mogli che una persona potrebbe avere.
Anche nell’ordinamento italiano un prestito può essere gratuito. Non esiste un obbligo generale di remunerare ogni prestito a interesse per dimostrare fedeltà alla Repubblica.
Naturalmente non basta dare un nome religioso a un’operazione per sottrarla alle regole imperative che la riguardano. Nell’esempio commerciale occorre verificare anche disciplina finanziaria, usura, tutela della parte debole e norme eventualmente applicabili al caso concreto.
Ma tra questo controllo e l’accusa di introdurre il ripudio c’è tutta la differenza che passa tra analizzare un contratto e agitare uno spauracchio. Una fattura non diventa un harem perché gli arbitri discutono di interessi.
6 – I limiti non spariscono dietro una clausola.
L’articolo 806 del codice di procedura civile esclude dall’arbitrato le controversie su diritti indisponibili, salvo i limiti e le previsioni della legge. Non puoi affidare a una camera privata il potere di condannare penalmente qualcuno o di creare uno stato matrimoniale incompatibile con l’ordinamento.
Una controversia su un pagamento tra imprese e una decisione sullo stato personale o sui diritti di un minore non appartengono alla stessa categoria. Anche nei rapporti familiari bisogna distinguere con precisione gli aspetti patrimoniali disponibili dalle materie sottratte alla libera disposizione delle parti.
L’articolo 829 mantiene inoltre il controllo sulla contrarietà del lodo all’ordine pubblico, oltre ai motivi di nullità previsti dalla disciplina arbitrale. Non si tratta di un normale appello che permetta sempre di rifare da capo il processo: sono controlli con presupposti, termini e limiti propri. Ma non scompaiono perché le parti abbiano scelto regole religiosamente ispirate.
La parità, il diritto di difendersi e i principi fondamentali non sono dettagli negoziabili con un modulo. Una scelta privata non dà agli arbitri poteri che la legge nega loro.
Ho già affrontato il diverso problema del ripudio islamico: il riconoscimento di effetti nell’ordinamento italiano richiede verifiche specifiche. Usarlo come sinonimo di una controversia commerciale significa smettere di ragionare proprio dove il ragionamento serve di più.
7 – Che cosa dice il regolamento della Camera.
Il regolamento consultabile al momento di questa analisi prevede un arbitrato rituale. Indica regole islamiche per il merito, il diritto italiano per le questioni non regolate e, per le liti sotto cinquemila euro, una decisione secondo equità. Salva le norme processuali inderogabili e afferma contraddittorio e parità di trattamento.
Che il diritto italiano intervenga in via residuale sul merito non significa che venga espulso come cornice di validità dell’arbitrato. Sono due piani diversi.
Rimangono punti meritevoli di verifica: la precisione delle regole richiamate, l’indipendenza degli arbitri, il consenso delle parti, la gestione dei conflitti d’interesse e la riservatezza. In particolare, la prevista diffusione del lodo in alcune ipotesi deve essere confrontata con la disciplina sui dati personali. Un regolamento privato non è una deroga generale alla legge.
Sono questioni serie. Proprio per questo non hanno bisogno di essere travestite da invasione religiosa. La legittimità dell’istituzione arbitrale e la validità di ciascuna clausola o decisione non sono la stessa cosa: difendere la prima non obbliga ad approvare in bianco le seconde.
8 – Cisint, l’esposto e le interrogazioni: non confondiamo gli atti.
L’europarlamentare Anna Maria Cisint ha annunciato un esposto alla procura e successivamente la richiesta di radiazione dell’avvocato Vanin. Nella nota riportata l’8 ottobre richiama ripudio, spose bambine, sottomissione delle donne e poligamia, chiedendo quali di queste pratiche sarebbero state trattate dalla Camera.
Qui occorre una precisione anche nei suoi confronti: nelle fonti verificate il suo atto è un esposto, non un’interrogazione europea specifica sulla Camera. Le interrogazioni sono state annunciate da altri parlamentari. Alla Camera dei deputati è inoltre documentata una richiesta di informativa di Davide Bergamini, nella seduta del 7 ottobre, che richiama persino pene corporali e pena di morte.
Chiedere accertamenti è legittimo. Pretendere che il solo riferimento all’Islam provi già l’esistenza di una giustizia criminale parallela è un’altra cosa. Un esposto è una segnalazione, non una sentenza; l’apertura di un fascicolo non dimostra da sola che sia stato commesso un reato.
La domanda polemica sulle mogli ripudiate suggerisce già un’attività che non viene dimostrata dalla domanda stessa. Se esistono casi concreti, li si documenti e li si esamini. Altrimenti il salto dalla clausola sugli interessi alle spose bambine resta un salto, anche quando lo compie un rappresentante delle istituzioni.
Considero questo accostamento una sciocchezza giuridica, non una difesa più rigorosa della legalità. E chiedere la radiazione di un professionista prima di dimostrare la violazione pertinente non rende l’argomento più solido: lo rende soltanto più rumoroso.
9 – Sottomissione merita di essere preso sul serio.
Per capire la temperatura della polemica vale la pena fermarsi su Sottomissione, il romanzo di Michel Houellebecq. Non lo considero uno slogan da sventolare né un bersaglio da liquidare con una battuta. È un’opera che mette il dito in un punto scomodo: quanto è disposta a cedere una società quando non crede più abbastanza in ciò che sostiene di difendere?
Pubblicato nel 2015, immagina una Francia del 2022 diversa da quella reale. Un partito musulmano conquista la presidenza attraverso alleanze politiche. Il cambiamento investe l’università e la posizione delle donne; il protagonista François, studioso di Huysmans, osserva il proprio futuro dentro questo nuovo equilibrio.
La sua traiettoria conduce alla prospettiva di una conversione che gli consentirebbe di rientrare nell’insegnamento e accedere ai vantaggi offerti dal sistema. Il finale mette in scena quella possibilità, non il verbale di una conversione già celebrata.
Nella mia lettura, la forza del libro sta soprattutto nella relazione tra la stanchezza personale del protagonista e l’arrendevolezza dell’ambiente che lo circonda. La domanda non è soltanto chi conquisti il potere. È che cosa trovi, dentro di noi, qualcuno che vuole conquistarlo.
Questo è uno dei motivi per cui Houellebecq resta così disturbante. Non ti permette di collocare ogni problema fuori di te, dietro la porta, attribuendolo integralmente all’arrivo degli altri.
10 – Il compromesso, la convenienza e il vuoto.
Il mondo di Sottomissione non cambia soltanto perché qualcuno impone qualcosa. Cambia anche perché altri si adattano. Una carriera può continuare, una posizione può essere recuperata, un disagio può ricevere una risposta. La resa diventa più facile quando assume la forma di una sistemazione conveniente.
È una domanda letteraria e politica potente. Quanto valgono le convinzioni quando entrano in conflitto con la comodità? Quanto resiste una cultura se i suoi rappresentanti la trattano come una scenografia, da mantenere soltanto finché non costa niente?
La sottomissione evocata dal titolo non va quindi ridotta, a mio giudizio, a una semplice paura dello straniero. È anche la possibilità di smettere di assumersi la responsabilità della propria libertà. Il romanzo lavora su questa ambiguità, senza offrirti il conforto di protagonisti esemplari.
Proprio per rispetto dell’opera, non voglio trasformarla in un distributore automatico di allarmi. Non basta incontrare una parola islamica per dichiarare avverata la sua trama.
Un romanzo può illuminare ciò che temiamo. Non può sostituire la verifica di ciò che sta accadendo.
11 – La paura del romanzo non è il diritto dell’arbitrato.
Nelle reazioni alla Camera si riconosce un immaginario di progressiva sostituzione delle istituzioni: oggi una piccola concessione, domani un sistema parallelo, infine un ordinamento religioso che prende il posto di quello civile. È questa la parentela con Sottomissione. Non l’identità tra le due vicende.
Nel romanzo il cambiamento investe potere politico e istituzioni pubbliche. Nell’arbitrato, invece, il potere di decidere una lite deriva da una scelta privata ammessa e circoscritta dall’ordinamento vigente. Non c’è un’equivalenza giuridica tra le due situazioni.
Se due imprese scelgono regole islamiche per una controversia disponibile, esercitano una facoltà che deve essere valutata secondo il diritto italiano. Non stanno votando una nuova costituzione per tutti gli altri.
Sostenere il contrario significa confondere il timore di uno scenario futuro con la qualificazione di un atto presente. È un errore che può produrre molta attenzione e pochissima comprensione.
Per difendere le nostre regole bisogna conoscerle. Altrimenti si finisce per chiedere di proibire, in nome dell’ordinamento, proprio uno degli strumenti che l’ordinamento consente.
12 – La legalità non si difende per associazione di idee.
La mia conclusione è netta: una camera arbitrale privata non diventa illegittima perché si definisce islamica. Nei limiti consentiti, scegliere regole religiosamente ispirate per controversie disponibili è compatibile con il sistema arbitrale italiano. Non occorre inventare una licenza speciale per l’Islam; occorre applicare la disciplina che già abbiamo.
Sono quindi fuori fuoco le preoccupazioni che identificano questa iniziativa, senza dimostrarlo, con l’introduzione di ripudio, poligamia o pene religiose. Quanto alle affermazioni di Cisint che compiono quell’accostamento, le considero giuridicamente infondate e politicamente sproporzionate. Le preoccupazioni concrete su consenso, imparzialità e rispetto dei limiti di legge sono invece un altro discorso: controllarle è normale, non significa aver scoperto una teocrazia.
Non rilascio una certificazione preventiva di ogni clausola e di ogni futuro lodo. Affermo una cosa più precisa e più utile: l’istituzione arbitrale è una possibilità legittima; gli eventuali abusi vanno individuati e contrastati come abusi, non presunti per contagio linguistico.
Chi vuole proteggere le donne non guadagna nulla confondendo una lite commerciale con un matrimonio imposto. Chi vuole difendere la giustizia non la rafforza trasformando una richiesta di verifica in una condanna già pronunciata.
Houellebecq merita lettori attenti. Il codice di procedura civile, evidentemente, anche.
13 – Una lettura che continua a interrogarti.
Il collegamento al libro è affiliato: un acquisto potrebbe riconoscermi una piccola commissione, senza alcun sovrapprezzo per te.
Puoi leggere Sottomissione di Michel Houellebecq, nell’edizione italiana della Nave di Teseo. Non come prova a carico di una camera arbitrale, ma come romanzo capace di farti discutere seriamente di libertà, adattamento e rinuncia.
14 – Prima di scegliere chi decide, fatti consigliare.
Se devi valutare una clausola arbitrale o una controversia contrattuale, telefona allo studio al numero 059 761926 per concordare un primo incontro con me: possiamo parlarne anche a distanza.
Per continuare questo confronto anche oltre il blog, trovi Avvocati dal volto umano su X.
Tu dove collochi il confine tra autonomia privata e garanzie irrinunciabili? Lascia un commento o una domanda: sarò lieto di risponderti.
Ti è piaciuto questo post? Iscriviti al blog.
Riceverai una mail a cui dovrai dare conferma per completare la tua iscrizione.
L’iscrizione è completamente gratuita e potrai cancellarla in qualsiasi momento.