Matrimonio simulato: quando la nullità è troppo tardi?
avvocato risponde

Matrimonio simulato: quando la nullità è troppo tardi?

Una coppia si è sposata nel maggio 2018 e ha vissuto felicemente insieme fino a novembre. Nel febbraio successivo lui ha chiesto a lei di lasciare la casa e, per tre anni, hanno vissuto separati in abitazioni diverse. Nel 2021 lui è tornato a vivere da lei perché si erano rivolti a un avvocato, il quale aveva detto loro che dovevano tornare a vivere insieme e avviare la pratica per l’annullamento del matrimonio. Dopo i colloqui è arrivata una sentenza di rigetto, motivata dal troppo tempo trascorso tra il matrimonio e la domanda. Ora avrebbero sessanta giorni per impugnare, richiamando anche il periodo del Covid e la morte del padre; verrebbero inoltre sentiti testimoni per confermare che il matrimonio, di fatto, non c’è mai stato. I termini sono corretti? Lui può tornare a casa propria? Possono avere altre relazioni? Quanto dovranno aspettare per l’annullamento?

1 – Prima serve capire quale nullità è stata chiesta.

Senza leggere il ricorso e la sentenza non si può dare una risposta definitiva. L’espressione «annullamento del matrimonio» viene usata nel linguaggio comune per procedimenti diversi: la nullità civile davanti al tribunale dello Stato, la nullità canonica davanti al tribunale ecclesiastico e, successivamente, l’eventuale riconoscimento civile della decisione ecclesiastica.

La distinzione è decisiva. Una pronuncia della Chiesa, da sola, non modifica lo stato civile italiano; per produrre effetti civili richiede normalmente il procedimento di delibazione. Una pronuncia del giudice civile, invece, riguarda direttamente il matrimonio nell’ordinamento statale. In un precedente articolo ho spiegato proprio che cosa cambia dopo una sentenza di nullità.

Dai fatti raccontati, il riferimento al tempo trascorso dalla celebrazione fa pensare soprattutto a una domanda civile fondata sulla simulazione. È però un’ipotesi, non una diagnosi del caso: per capire davvero il rigetto bisogna leggere almeno dispositivo e motivazione della sentenza.

2 – La simulazione del matrimonio ha limiti molto rigidi.

L’articolo 123 del codice civile consente a ciascun coniuge di impugnare il matrimonio quando entrambi, al momento delle nozze, avevano concordato di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti matrimoniali.

Non basta, quindi, che il rapporto sia durato poco, che la coppia abbia litigato o che il progetto familiare sia fallito. Occorre dimostrare un accordo simulatorio esistente sin dall’origine: in sostanza, gli sposi avrebbero celebrato un matrimonio che non intendevano vivere davvero come tale.

La stessa norma pone due sbarramenti alternativi molto severi:

  • l’azione non può essere proposta dopo un anno dalla celebrazione;
  • l’azione non può essere proposta se, dopo le nozze, i contraenti hanno convissuto come coniugi.

Se la coppia si è sposata nel maggio 2018, ha vissuto serenamente come marito e moglie per alcuni mesi e ha iniziato la causa soltanto nel 2021, entrambi i profili possono essere problematici. La successiva separazione di fatto non riapre il termine già scaduto e non cancella la precedente convivenza coniugale.

3 – Abitare insieme e convivere come coniugi non sono sempre la stessa cosa.

Il dato importante non è soltanto avere lo stesso indirizzo o dormire sotto lo stesso tetto. Il giudice deve verificare se vi sia stata una vera comunione di vita matrimoniale, valutando comportamenti, organizzazione familiare, rapporti personali e altri elementi concreti.

Perciò il ritorno nella stessa casa nel 2021 potrebbe avere significati diversi: una reale riconciliazione, un tentativo di riprendere la vita coniugale oppure una semplice coabitazione materiale. Sono questioni di fatto, da dimostrare con documenti e testimonianze.

Resta però difficile comprendere, sulla base del solo racconto, perché sarebbe stato necessario tornare a vivere insieme per chiedere la nullità. Se la domanda era davvero fondata sull’articolo 123, la convivenza come coniugi non rafforza l’azione: al contrario, la legge la indica espressamente come causa ostativa. Questo passaggio va chiarito con il professionista che ha seguito il fascicolo, facendosi spiegare per iscritto quale fosse il motivo giuridico della domanda e quale funzione avrebbe avuto il ritorno nella stessa abitazione.

4 – Covid, lutto e testimoni possono cambiare l’esito?

Il periodo della pandemia e un lutto familiare possono certamente spiegare ritardi umani e organizzativi. Non è però detto che possano neutralizzare un termine sostanziale previsto dalla legge o superare una convivenza coniugale già avvenuta.

I testimoni possono essere utili per ricostruire fatti realmente accaduti: ciò che gli sposi dichiaravano prima delle nozze, il modo in cui hanno vissuto, la durata della convivenza e le ragioni della rottura. Non possono, invece, trasformare retroattivamente un matrimonio inizialmente voluto e vissuto in un matrimonio simulato.

Un’impugnazione può avere senso se il giudice ha applicato la norma sbagliata, ha ricostruito male i fatti, ha ignorato una prova decisiva o se la domanda era fondata su una causa di nullità diversa, soggetta a regole differenti. Non basta ripresentare la stessa storia sperando che il giudice di secondo grado la valuti diversamente.

5 – I sessanta giorni non si possono confermare senza gli atti.

Nel processo civile ordinario, l’articolo 325 del codice di procedura civile prevede normalmente trenta giorni per l’appello e sessanta giorni per il ricorso per cassazione, decorrenti dalla notificazione della sentenza. Se la sentenza non viene notificata, opera di regola il termine lungo disciplinato dall’articolo 327 del codice di procedura civile, oggi pari a sei mesi dalla pubblicazione, salve le particolarità del procedimento e le sospensioni applicabili.

Dire semplicemente «ci sono sessanta giorni» può quindi essere corretto oppure no: dipende dal tipo di decisione, dal giudice che l’ha pronunciata, dal mezzo di impugnazione e dall’eventuale notificazione. Il termine deve essere calcolato subito sul fascicolo, perché lasciarlo scadere può rendere definitiva la decisione.

Prima di impugnare chiederei al difensore una valutazione concreta che indichi:

  • la causa di nullità effettivamente proposta;
  • la norma sulla quale si fondava la domanda;
  • il motivo preciso del rigetto;
  • il mezzo di impugnazione disponibile e la sua scadenza;
  • le probabilità realistiche, i costi e i rischi economici del nuovo grado.

6 – Lui può tornare a vivere nella propria casa?

La pendenza di una causa di nullità non obbliga automaticamente i coniugi a continuare a vivere insieme. L’articolo 126 del codice civile prevede anzi che, durante il giudizio di nullità, il tribunale possa ordinare la separazione temporanea su richiesta di uno dei coniugi.

Questo non significa che sia sempre prudente lasciare unilateralmente la casa senza regolare nulla. Il matrimonio continua a produrre i suoi effetti finché non interviene un provvedimento idoneo, e l’articolo 143 del codice civile comprende tra i doveri coniugali anche la coabitazione.

Se entrambi hanno ormai deciso di vivere separati, è preferibile formalizzare la situazione con una separazione consensuale oppure, in mancanza di accordo, con una separazione giudiziale. La separazione di fatto protratta per anni non sostituisce automaticamente quella legale e non fa decorrere da sola il termine per il divorzio.

7 – Possono avere nuove relazioni?

Finché sono sposati e non legalmente separati, gli obblighi matrimoniali restano formalmente in vigore. Una nuova relazione non rende automaticamente responsabile chi la intraprende, perché ai fini dell’eventuale addebito bisogna verificare se abbia causato la crisi o sia nata quando il rapporto era già definitivamente compromesso. Tuttavia può creare un contenzioso ulteriore e rendere più difficile la gestione della causa.

Dopo la separazione, una nuova relazione è normalmente compatibile con la cessazione della convivenza coniugale, ma nessuno dei due può sposarsi di nuovo finché non vi sia il divorzio oppure una nullità civile definitiva. Se si tratta di nullità canonica, occorre inoltre verificare quali effetti siano stati riconosciuti dallo Stato.

La scelta più sicura non è quindi affidarsi alla separazione di fatto, ma definire formalmente lo stato della coppia. Per orientarti può essere utile anche la mia spiegazione sulla differenza tra separazione e divorzio.

8 – Quanto tempo richiederà la nullità?

Non esiste una durata attendibile senza conoscere ufficio giudiziario, grado del procedimento, complessità dell’istruttoria e carico del tribunale. Un’impugnazione può richiedere molti mesi e, in alcuni uffici, anche più anni. Se poi seguono ulteriori gradi o una delibazione, il percorso si allunga.

Soprattutto, non bisogna confondere il tempo necessario con la probabilità di successo. Se l’azione è decaduta o se la convivenza coniugale impedisce di proporla, attendere più a lungo non risolve il problema.

In una situazione del genere valuterei parallelamente la strada della separazione e del divorzio. Se vi è accordo, dopo la separazione consensuale il divorzio può essere chiesto trascorsi sei mesi; in caso di separazione giudiziale, il termine è normalmente di dodici mesi dalla comparizione davanti al giudice. È spesso una strada più lineare per chi vuole recuperare la libertà di stato, anche se non produce gli stessi effetti giuridici della nullità.

9 – La decisione va presa sui documenti, non sui ricordi.

Prima di spendere altro tempo e denaro, farei esaminare da un professionista diverso, per un secondo parere, il ricorso introduttivo, i verbali, la sentenza, la prova della sua eventuale notificazione e le comunicazioni del precedente difensore.

La domanda da porre non è soltanto «possiamo fare appello?», ma «quale specifico errore della sentenza possiamo contestare e con quali prove?». Se non emerge una risposta precisa, può essere più utile regolare subito la separazione e programmare il divorzio anziché inseguire una nullità ormai preclusa.

10 – Fai verificare subito sentenza e scadenze.

Se ti trovi in una situazione simile, chiama lo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, che può svolgersi anche a distanza. Con gli atti davanti possiamo distinguere la nullità civile da quella canonica, calcolare correttamente il termine e confrontare in modo realistico impugnazione, separazione e divorzio.

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Qual è il dubbio che ti resta su nullità, separazione o divorzio? Scrivilo nei commenti: ti risponderò volentieri.

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