Associazione e due avvocati: devi pagare tutti?
avvocato risponde

Associazione e due avvocati: devi pagare tutti?

Anni fa mio marito si è rivolto a un’associazione di consumatori per insinuare un credito nel passivo del fallimento di un’impresa. Abbiamo versato le quote associative e altri 500 euro, che ritenevamo una donazione, ma nessuno ci avrebbe detto che avremmo dovuto pagare anche due avvocati. Dopo aver recuperato il denaro, l’associazione ci chiede somme importanti per entrambi i professionisti e ci ha invitati via PEC a una mediazione civile e commerciale. Siamo tenuti a pagare? Uno dei due, che all’epoca presiedeva l’associazione, non sarebbe ancora stato avvocato.

1 – Non basta dire «eravate soci» oppure «avete vinto».

Con i dati disponibili non si può rispondere seriamente con un sì o con un no. Bisogna prima distinguere almeno tre rapporti che, nella pratica, vengono spesso sovrapposti:

  • l’iscrizione all’associazione di consumatori e il pagamento delle quote;
  • l’eventuale contratto con cui l’associazione si impegnava a fornire assistenza;
  • l’incarico professionale conferito a uno o a entrambi gli avvocati.

Una quota associativa non comprende automaticamente qualsiasi futura prestazione legale. Ma nemmeno l’intervento di un’associazione autorizza automaticamente due professionisti a fatturare direttamente all’associato. Tutto dipende dallo statuto, dal regolamento, dai moduli sottoscritti, dalla corrispondenza intercorsa e dal modo in cui fu organizzata concretamente la pratica.

Il fatto che il recupero abbia avuto esito positivo non crea da solo un debito verso chiunque abbia partecipato alla vicenda. Prima di pagare occorre individuare il titolo preciso della richiesta.

2 – Chi chiede il compenso deve provare incarico e attività.

Secondo la regola generale dell’articolo 2697 del codice civile, chi pretende un pagamento deve provare i fatti sui quali fonda il proprio diritto.

I due professionisti dovrebbero quindi chiarire, per ciascuno:

  • quando e da chi ricevette l’incarico;
  • se il cliente fosse il marito, l’associazione oppure entrambi;
  • quali attività abbia effettivamente svolto;
  • quale compenso fosse stato concordato;
  • come sia stata calcolata la somma oggi richiesta;
  • quali acconti o versamenti siano già stati ricevuti e come siano stati imputati.

La procura alle liti firmata per il procedimento fallimentare è un documento importante e può essere un indizio dell’incarico. Non prova però necessariamente che fosse stato concordato un certo importo, che dovessero essere pagati due legali o che le quote associative e i 500 euro non coprissero, in tutto o in parte, il servizio promesso.

Per capire come nasce normalmente il rapporto professionale può essere utile il mio approfondimento sull’incarico all’avvocato e sulle regole del rapporto.

3 – Senza preventivo scritto il compenso non diventa automaticamente zero.

L’articolo 13 della legge professionale forense disciplina gli accordi sul compenso e gli obblighi informativi dell’avvocato. Oggi il professionista deve comunicare in forma scritta o digitale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese e compenso professionale.

Nel caso concreto bisogna però tenere conto della data dell’incarico e della disciplina allora applicabile. In ogni caso, la mancanza di un preventivo o di un accordo scritto non significa, da sola, che un lavoro professionale provato debba essere gratuito.

Quando il compenso non è stato concordato, l’articolo 2233 del codice civile consente di determinarlo secondo le tariffe o gli usi e, in mancanza, mediante decisione del giudice; per gli avvocati vengono in rilievo anche i parametri forensi vigenti per l’attività considerata.

Questo, però, presuppone che il professionista dimostri di avere ricevuto e svolto l’incarico. I parametri servono a quantificare un compenso dovuto: non possono creare a posteriori un incarico che non c’era.

4 – I 500 euro potrebbero essere donazione, acconto o quota speciale.

La parola usata dalle parti non è sempre decisiva. Bisogna verificare ricevuta, causale del bonifico, quietanza, delibere dell’associazione e messaggi dell’epoca.

Se la somma fu davvero versata come liberalità all’associazione, potrebbe non ridurre il compenso professionale. Se invece serviva a finanziare proprio quella pratica, potrebbe essere un acconto o il corrispettivo, totale o parziale, dell’assistenza promessa. Se la ricevuta è ambigua, devono essere ricostruiti il contesto e le informazioni date prima del pagamento.

Va inoltre esclusa una duplicazione: la stessa attività non può essere fatta pagare due volte sotto etichette diverse. Occorre quindi una parcella analitica, non una cifra complessiva priva di spiegazioni.

Nel post sulle vecchie parcelle degli avvocati ho spiegato perché data dell’incarico, conclusione della pratica e documenti contabili vanno esaminati insieme.

5 – Due avvocati non significano necessariamente due compensi integrali.

In una pratica possono lavorare legittimamente più professionisti. Ciò non vuol dire che il cliente debba sempre pagare due parcelle complete.

Bisogna capire se entrambi furono incaricati dal cliente, se uno fosse domiciliatario o sostituto dell’altro, se l’associazione avesse assunto il costo di uno dei due oppure se fosse stato concordato un compenso unitario da ripartire tra i legali.

La richiesta dovrebbe indicare separatamente attività e credito di ciascuno. Se a chiedere il denaro è l’associazione «a nome» dei professionisti, va chiarito anche a quale titolo agisca: mandato all’incasso, cessione del credito, propria pretesa contrattuale o semplice trasmissione della loro domanda.

6 – Chi non era ancora avvocato non può chiedere compensi forensi.

L’articolo 2231 del codice civile stabilisce che chi esercita una professione per la quale è necessaria l’iscrizione in un albo non può agire per ottenere il compenso se non era iscritto.

Occorre quindi accertare la data esatta dell’iscrizione all’albo e quali prestazioni siano state svolte prima e dopo. Se, quando fu compiuta un’attività riservata, il presidente dell’associazione non era ancora avvocato, non può pretendere un compenso professionale forense per quella specifica attività.

È diverso il caso in cui abbia svolto soltanto mansioni associative, organizzative o amministrative e sia diventato avvocato prima di ricevere un autonomo incarico professionale. Anche qui non basta il titolo di «presidente»: servono date, atti e ruoli precisi.

7 – Dopo otto anni la prescrizione va controllata con molta attenzione.

Per il compenso dei professionisti l’articolo 2956 del codice civile prevede una prescrizione presuntiva triennale. In base all’articolo 2957, per gli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione, dalla revoca del mandato o dall’ultima prestazione.

Non è, però, un semplice cronometro che consenta sempre di cancellare il debito dopo tre anni. La prescrizione presuntiva opera sul piano della prova e ha regole particolari; inoltre possono entrare in gioco la prescrizione ordinaria, atti interruttivi e la natura esatta del credito azionato. Negare radicalmente l’esistenza dell’incarico e, nello stesso tempo, invocare in modo improprio la presunzione di pagamento può creare problemi difensivi.

La data decisiva potrebbe non essere quella in cui l’associazione fu contattata, ma quella dell’ultima attività professionale, dell’ammissione al passivo, del riparto o della chiusura dell’incarico. Una diffida o la comunicazione della mediazione possono interrompere un termine ancora in corso, ma non fanno rinascere un diritto già prescritto. Questa eccezione va quindi studiata sui documenti prima di rispondere.

8 – L’invito alla mediazione non dimostra che il debito esista.

Una domanda di mediazione è la posizione di chi pretende il pagamento, non l’accertamento di un giudice. Riceverla non significa avere perso la controversia e non obbliga ad accettare la cifra richiesta.

Le liti sui compensi professionali, considerate in quanto tali, non compaiono nell’elenco delle materie per cui l’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 impone generalmente il previo tentativo. La mediazione potrebbe essere stata prevista da una clausola contrattuale, disposta dal giudice oppure avviata volontariamente. Per questo è opportuno leggere la domanda depositata presso l’organismo, non fidarsi soltanto della parola «obbligatoria» contenuta nella PEC.

L’invito non va comunque ignorato. Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria o demandata, la mancata partecipazione senza giustificato motivo può produrre conseguenze processuali ed economiche ai sensi dell’articolo 12-bis. La partecipazione, di regola personale e con l’assistenza dell’avvocato nei casi previsti dall’articolo 8, può essere usata per chiedere tutti i documenti e formulare contestazioni senza riconoscere il debito.

9 – Quali documenti chiederei prima dell’incontro.

Farei rispondere alla PEC da un avvocato, chiedendo almeno:

  • modulo di adesione, statuto e regolamento vigenti all’epoca;
  • lettera d’incarico, preventivo e informative sottoscritte;
  • procure alle liti e atti depositati nel fallimento;
  • cronologia analitica delle attività di ciascun professionista;
  • parcelle distinte, parametri utilizzati, spese e accessori;
  • ricevute e imputazione delle quote e dei 500 euro già versati;
  • data d’iscrizione all’albo del professionista contestato;
  • titolo in base al quale l’associazione chiede somme spettanti ai legali;
  • eventuali diffide precedenti e prova della loro ricezione.

Preparerei poi una cronologia dal primo contatto fino all’incasso del riparto fallimentare. Conservare la PEC con ricevute di accettazione e consegna è essenziale. Non risponderei con formule improvvisate come «riconosco di dovere qualcosa, ma non così tanto»: una frase del genere potrebbe avere effetti sulla prescrizione e sulla prova.

Per una panoramica più ampia sui criteri con cui si valuta una richiesta economica puoi leggere anche 20 cose su quanto costa un avvocato.

10 – Un video utile sulla prima seduta di mediazione.

Per capire che cosa accade concretamente all’inizio del procedimento, puoi vedere questo video del mio canale:

11 – Non pagare e non disertare prima di avere esaminato gli atti.

In conclusione, l’appartenenza all’associazione e il buon esito del recupero non bastano né a rendere dovuti né a escludere i compensi. Occorre verificare chi fosse il cliente dei due avvocati, quali incarichi esistessero, che cosa comprendessero i versamenti già effettuati, quali attività siano provate e se la pretesa sia prescritta.

Se hai ricevuto una richiesta analoga, telefona allo 059 761926 per fissare un primo incontro con me, disponibile anche a distanza. Esaminando domanda di mediazione, procure, regolamento associativo e parcelle possiamo predisporre una risposta che non contenga ammissioni involontarie e decidere come partecipare all’incontro.

Sul canale YouTube «avvocati dal volto umano» trovi spiegazioni pratiche per comprendere il diritto senza restare prigioniero dei tecnicismi: iscriviti per non perderle.

Ti è capitato che un’associazione o un professionista chiedesse un compenso mai illustrato prima? Racconta la tua esperienza nei commenti o lascia la tua domanda: sarò lieto di rispondere.

Ti è piaciuto questo post? Iscriviti al blog.

Unisciti a 1.947 altri iscritti

Riceverai una mail a cui dovrai dare conferma per completare la tua iscrizione.

L’iscrizione è completamente gratuita e potrai cancellarla in qualsiasi momento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *