Amministratore di sostegno: come opporsi alla nomina?
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Amministratore di sostegno: come opporsi alla nomina?

Siamo sei sorelle. Quattro di noi non vogliono mandare nostra madre in una casa di riposo: la casa è di sua proprietà e lei vive con una badante. Le altre due hanno chiesto la nomina di un tutore, non vogliono contribuire alla spesa della badante e vorrebbero che il soggetto nominato dal tribunale vendesse la casa e collocasse nostra madre in una struttura. Hanno anche sostenuto, falsamente, che la teniamo nella sporcizia; noi possiamo indicare numerosi testimoni. Che cosa possiamo fare per evitare la nomina? Nostra madre percepisce circa 700 euro di pensione e 500 euro di accompagnamento, non ha depositi e, secondo noi, non vi sarebbe nulla da amministrare. Posso presentare una querela per diffamazione e, più in generale, come mi conviene procedere?

1 – Il ricorso non decide già il futuro di tua madre.

Il deposito di una domanda da parte di due figlie non comporta automaticamente né la nomina di un tutore, né la vendita della casa, né il trasferimento in una struttura. Sono tre decisioni diverse e ciascuna richiede presupposti, accertamenti e garanzie propri.

La prima cosa da fare è procurarsi il ricorso e il decreto con cui è stata fissata l’udienza. Solo leggendo questi atti si può capire se sia stata chiesta un’amministrazione di sostegno, un’interdizione con nomina di un tutore oppure un provvedimento urgente. Nel linguaggio comune si usa spesso la parola «tutore» anche quando il procedimento riguarda, in realtà, l’amministratore di sostegno.

Questa distinzione è importante. L’interdizione limita in modo molto ampio la capacità di agire ed è ormai una misura residuale. L’amministrazione di sostegno, invece, deve essere costruita sulle necessità concrete della persona e può attribuire al soggetto nominato soltanto alcuni poteri ben individuati.

2 – La misura serve a proteggere tua madre, non a risolvere il conflitto tra sorelle.

L’articolo 404 del codice civile consente la nomina di un amministratore di sostegno quando una persona, per un’infermità o una menomazione fisica o psichica, non riesce anche solo parzialmente o temporaneamente a provvedere ai propri interessi.

Non basta quindi che le figlie siano in disaccordo sull’assistenza. Il giudice deve verificare le condizioni effettive della madre, le attività nelle quali incontra difficoltà e l’esistenza di strumenti meno limitativi. L’età avanzata, l’indennità di accompagnamento o la presenza di una badante non dimostrano da soli l’incapacità di decidere.

Nemmeno è decisivo sostenere che «non c’è nulla da amministrare». Una casa, una pensione, l’indennità di accompagnamento, il rapporto con la badante, le spese domestiche e le decisioni sanitarie o assistenziali costituiscono interessi personali e patrimoniali reali. Il punto non è la quantità del patrimonio, ma se tua madre sia in grado di comprenderli e gestirli, da sola o con l’aiuto della rete familiare.

Per una spiegazione complessiva dell’istituto puoi leggere la guida sull’amministrazione di sostegno.

3 – La volontà di tua madre è centrale.

L’articolo 407 del codice civile impone al giudice tutelare di sentire personalmente la persona interessata e di considerare le sue esigenze e richieste. Se tua madre è lucida e capace di esprimere una volontà consapevole, la sua preferenza per restare a casa con la badante deve essere presa molto sul serio.

Il giudice può disporre accertamenti medici, acquisire informazioni dai familiari e dai servizi sociali e verificare direttamente le condizioni dell’abitazione. La Corte di cassazione ricorda costantemente che la misura deve sacrificare il meno possibile l’autonomia della persona e che devono essere valutate anche alternative come deleghe, aiuti mirati e un’adeguata rete familiare.

La vicenda esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Calvi e C.G. contro Italia mostra inoltre che l’amministrazione di sostegno e la collocazione in una residenza non possono tradursi in misure sproporzionate o non adattate alla situazione individuale.

Se, al contrario, tua madre presenta un deterioramento cognitivo serio e non riesce a comprendere le conseguenze delle decisioni, il giudice può ritenere necessaria una forma di protezione anche contro il parere di alcuni familiari. In quel caso la strategia più utile non è negare ogni difficoltà, ma chiedere una misura limitata e realmente rispettosa delle sue abitudini e dei suoi desideri.

4 – Le quattro sorelle possono partecipare al procedimento.

Non dovete limitarvi a raccogliere firme o a discutere tra voi. Conviene far esaminare subito gli atti da un avvocato e presentare nel procedimento una ricostruzione documentata della situazione.

Preparerei almeno:

  • una relazione aggiornata del medico di base e, se opportuno, una valutazione geriatrica o neurologica;
  • il contratto della badante, le buste paga e la prova della regolarità del rapporto;
  • un prospetto delle entrate e delle spese mensili di vostra madre;
  • fotografie recenti e non costruite dell’abitazione e delle condizioni igieniche;
  • documenti sulle visite, le terapie e l’assistenza effettivamente prestata;
  • i nominativi di persone realmente informate sui fatti, come medico, badante, vicini e altri familiari;
  • una proposta concreta per la permanenza a domicilio, con turni, costi, controlli e responsabilità.

Le testimonianze possono servire, ma i documenti sanitari e assistenziali hanno normalmente un peso maggiore delle dichiarazioni generiche. Evitate anche una raccolta di attestazioni tutte uguali: è più utile che ciascuna persona descriva soltanto ciò che ha visto direttamente.

Vostra madre deve essere preparata a spiegare con parole sue dove desidera vivere, chi la assiste, come usa il proprio denaro e che cosa comprende della situazione. Non va istruita a recitare una versione: il giudice deve poter valutare la sua capacità autentica.

5 – Potete proporre una soluzione meno invasiva.

Opporsi alla nomina non significa necessariamente chiedere che il ricorso venga respinto in ogni sua parte. In via subordinata potete proporre:

  • che la misura sia limitata soltanto agli atti che vostra madre non riesce davvero a compiere;
  • che restino a lei tutte le decisioni e le attività che è ancora capace di gestire;
  • che sia nominata una persona indicata dalla madre, se idonea e priva di conflitti di interesse;
  • che il decreto preveda espressamente la permanenza a domicilio, finché compatibile con la salute e la sicurezza;
  • che le spese e le decisioni più importanti siano rendicontate con particolare precisione;
  • che la situazione venga riesaminata dopo un periodo definito.

L’articolo 408 del codice civile stabilisce che la scelta dell’amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. Il giudice tiene conto della designazione espressa dalla persona e, quando possibile, preferisce familiari vicini, ma non è vincolato alle maggioranze tra fratelli o sorelle.

Un conflitto familiare molto acceso può indurre il giudice a preferire un professionista esterno. Non è necessariamente una sconfitta: una figura neutrale può impedire che il denaro e le scelte assistenziali diventino strumenti della lite tra figlie. L’obiettivo deve restare il benessere della madre.

6 – L’amministratore non può vendere liberamente la casa.

Anche se venisse nominato un amministratore di sostegno, la casa non potrebbe essere venduta per una semplice richiesta di due figlie. Occorre leggere il decreto di nomina per conoscere i poteri attribuiti e, per un atto straordinario come la vendita di un immobile, serve l’autorizzazione del giudice prevista dalle norme richiamate dall’articolo 411 del codice civile.

L’operazione deve rispondere all’interesse di tua madre. Il giudice valuterà perché la vendita sia necessaria, il valore dell’immobile, le condizioni dell’offerta, la destinazione del ricavato e l’esistenza di alternative. Il denaro non diventerebbe delle figlie: resterebbe patrimonio della madre e dovrebbe essere impiegato per lei.

La vendita potrebbe diventare ragionevole se l’assistenza domiciliare non fosse più sostenibile e il ricavato servisse a garantire cure adeguate. Ma non è una conseguenza automatica della nomina e non può essere disposta soltanto per anticipare una futura eredità o semplificare i rapporti familiari.

7 – Nemmeno la casa di riposo è una conseguenza automatica.

La scelta tra permanenza a domicilio e struttura deve basarsi sulle condizioni sanitarie, sul grado di autosufficienza, sulla sicurezza della casa, sulla qualità dell’assistenza disponibile e sulla volontà della persona. Il costo, da solo, non può cancellare tutti gli altri elementi.

Se la badante garantisce un’assistenza adeguata e la rete familiare copre le necessità residue, questa soluzione va documentata. Se invece vi sono cadute frequenti, fughe, rifiuto delle cure, bisogno di assistenza sanitaria continuativa o impossibilità di sorveglianza, una struttura potrebbe diventare necessaria. Non si tutela tua madre nascondendo eventuali criticità: si tutela offrendo al giudice un piano realistico.

Può essere utile chiedere una valutazione multidimensionale ai servizi sociosanitari territoriali. Una relazione indipendente sulle capacità residue e sul livello assistenziale necessario vale più delle accuse reciproche tra sorelle.

8 – Chi deve pagare la badante.

Le spese di tua madre vanno sostenute anzitutto con le sue entrate e, se necessario e autorizzato, con il suo patrimonio. Se pensione e accompagnamento non bastano a coprire i bisogni essenziali, può venire in rilievo l’obbligo alimentare dei figli previsto dall’articolo 433 del codice civile.

Quando più figli sono obbligati nello stesso grado, l’articolo 441 del codice civile prevede un concorso proporzionato alle condizioni economiche di ciascuno. Non è quindi detto che la differenza debba essere divisa in sei quote identiche, né che due figlie possano semplicemente dichiarare di non voler partecipare.

Prima occorre tuttavia dimostrare lo stato di bisogno, quantificare il costo ragionevole dell’assistenza e verificare le risorse della madre. Se lei non è in grado di avanzare la richiesta, proprio un amministratore di sostegno con poteri adeguati potrebbe agire nel suo interesse. Il tema è spiegato anche nel post sulla gestione dell’anziano con reddito insufficiente.

9 – La querela per diffamazione non dovrebbe essere la prima mossa.

Prima di valutare una querela bisogna leggere le parole esatte, sapere chi le ha pronunciate o scritte, a chi sono state comunicate e in quale atto compaiono. Dire al giudice che una persona anziana vivrebbe in condizioni igieniche inadeguate è un’affermazione grave, ma può essere anche un fatto indicato a sostegno della domanda e quindi strettamente pertinente al procedimento.

L’articolo 598 del codice penale prevede una particolare non punibilità per determinate offese contenute negli scritti o nei discorsi delle parti e dei difensori davanti all’autorità giudiziaria, quando riguardano l’oggetto della causa. Ciò non significa che in tribunale sia lecito scrivere qualsiasi cosa, ma rende spesso improduttiva una querela costruita soltanto su affermazioni contenute nel ricorso.

L’articolo 89 del codice di procedura civile consente invece di chiedere la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive e, in determinate condizioni, il risarcimento. Ho distinto più diffusamente questi rimedi nel post sulle offese negli atti di causa.

La valutazione cambia se le stesse accuse sono state diffuse fuori dal processo a più persone, oppure se è stata presentata consapevolmente una falsa accusa di reato contro una persona saputa innocente. Nemmeno in quest’ultimo caso ogni inesattezza diventa automaticamente calunnia: servono presupposti rigorosi.

Perciò non presenterei subito una querela come reazione emotiva. Farei prima acquisire l’atto completo, contesterei nel procedimento i fatti non veri con prove ordinate e chiederei all’avvocato di valutare separatamente eventuale diffamazione, calunnia, cancellazione delle frasi e responsabilità civile. I termini per la querela possono essere brevi, quindi la valutazione deve essere tempestiva, ma non affrettata.

10 – Il percorso pratico che ti consiglio.

Agirei in quest’ordine:

  • recuperare immediatamente ricorso, allegati e decreto di fissazione dell’udienza;
  • incaricare un avvocato esperto di amministrazione di sostegno;
  • far valutare in modo indipendente le capacità cognitive e assistenziali della madre;
  • documentare contratto, costi e qualità del lavoro della badante;
  • predisporre un piano sostenibile per la permanenza a casa;
  • depositare una memoria sobria, senza accuse personali, con documenti e richieste precise;
  • chiedere in via principale il rigetto, se mancano davvero i presupposti, e in subordine una misura minima e circoscritta;
  • affrontare soltanto dopo, e con separata valutazione, l’eventuale tutela per le affermazioni false.

Non imposterei la difesa come una gara tra quattro sorelle e due. Il giudice non conta i voti: deve capire che cosa protegge meglio tua madre. Una proposta concreta, verificabile e rispettosa della sua volontà è molto più persuasiva di una semplice opposizione alla casa di riposo.

11 – Fai controllare gli atti prima dell’udienza.

Per scegliere la strategia bisogna leggere il ricorso, conoscere le condizioni di tua madre e verificare come viene gestita l’assistenza. Puoi telefonare allo studio al numero 059 761926 per concordare un primo incontro con me; se non puoi raggiungermi di persona, possiamo svolgerlo anche a distanza.

Puoi trovare altri miei approfondimenti e aggiornamenti anche sul profilo LinkedIn.

Hai già ricevuto il ricorso o conosci la data dell’udienza? Scrivilo nei commenti, insieme ai dubbi che ti sono rimasti: rispondo volentieri.

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