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Nuova porzione di costruzione: spetta qualcosa alla moglie?

mi sono separata legalmente, con consensuale, quest’anno 2017, nel 1994 mi sono sposata in regime di comunione dei beni e abbiamo due figlie, nel 1992 mio marito pero aveva acquistato un terreno agricolo dove aveva costruito un mese prima di sposarci una casetta di appena 40 mq ….che aveva sanato perche’ abusiva . dopo il matrimonio ha allargato la costruzione che ad oggi consta di altri 100mq. volevo sapere se mi spetta almeno una quota economica di questi 100mq costruiti durante il matrimonio. considerato che io sono in affitto attualmente ,le mi e figlie vivono con me,ed ho lasciato che lui vivesse in questa casa dopo la separazione.

È una situazione che andrebbe studiata molto più approfonditamente, si possono solo provare a tracciare alcune indicazioni generali dando per scontato alcuni presupposti di partenza, che poi nella realtà andrebbero attentamente verificati.

A quanto si capisce, infatti, la nuova porzione di immobile è stata eretta su terreno sempre di proprietà di tuo marito. Se così è, anche questa porzione è diventata di proprietà esclusiva dello stesso, senza cadere in comunione, in base al tradizionale principio di accessione.

Si tratta di un principio codicistico valevole sin dagli antichi romani, ribadito di recente anche dalla Cassazione per quanto riguarda la comunione dei beni tra i coniugi: «La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione. e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, I comma, lett. b), codice civile» (sentenza n. 651 del 1996, richiamata e confermata dalla sentenza 6020 del 16 marzo 2014).

In questo contesto, ti può spettare un credito per gli eventuali contributi che hai dato a tuo marito per la realizzazione di questa nuova costruzione. Questo va visto in concreto in relazione a come effettivamente avete proceduto e regolato i rapporti economici tra voi in relazione a questa cosa.

Naturalmente, la cosa migliore sarebbe stato trattare e negoziare questi aspetti al momento in cui stavate perfezionando la separazione consensuale. Al riguardo, ripensamenti a posteriori sono sempre difficili e poco praticabili.

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Appartamento costruito sul lastrico: cade in successione?

mio padre nel 1976 costruì un appartamento sopra quello dei nonni, in quanto gli stessi gli donarono il lastrico solare con l’accordo che l’appartamento al piano terra sarebbe rimasto in eredità esclusiva alle due sorelle.
Ora i nonni sono morti entrambi, e le sorelle, nonostante gli accordi e le volontà dei nonni, citano mio padre in giudizio con la richiesta di mettere in successione anche l’appartamento da lui costruito e vissuto da circa 40 anni. Chiedono che gli stessi vengano suddivisi in tre quote, altresì i frutti ed eventuale conguaglio del valore.
Purtroppo non abbiamo mai fatto l’atto di proprietà in quanto non sussistevano problemi tra le parti sino alla morte della nonna.
Come si può risolvere?

La donazione, specialmente quando ha per oggetto degli immobili, richiede di essere stipulata per atto pubblico. Nel vostro caso, immagino, che non ci sia stato né questo atto pubblico né un altro documento scritto.

Questo, ovviamente, è l’errore di base e il problema di fondo, rispetto al quale adesso purtroppo si può solo cercare di aggiustare la situazione, mentre non esistono soluzioni «pronte» e magiche, ma solo strade che si possono tentare di percorrere.

Purtroppo, quando viene costruito su un «fondo» – nel vostro caso il lastrico – di altre persone diverse da chi costruisce, la proprietà della costruzione, in linea di principio, viene acquistata dal proprietario del fondo o del suolo, in base all’antico principio di accessione.

Per superare questa regola, che determinerebbe la ricaduta in successione anche dell’appartamento eretto sul lastrico, l’unica strada direi sia quella di valutare se possibile sostenere l’usucapione dell’appartamento, per effetto del possesso esercitato probabilmente come proprietario (uti dominus) per così tanto tempo.

Si tratta, tuttavia, di una idea tutta da valutare e approfondire, sia quanto alla sua configurabilità in linea di principio in un caso del genere, sia quanto alla sua praticabilità in concreto, dal punto di vista più che altro delle prove che ci sarebbero a disposizione.