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Onlyfans: quando ci va tua moglie.

É compatibile col dovere di lealtà derivante dal matrimonio la commercializzazione di immagini e video di contenuto sessuale tramite il portale onlyfans o altri analoghi?

In generale, credo proprio di no, anche se un minimo di
contestualizzazione deve essere a mio giudizio sempre considerata.

Contestualizzare cosa significa?

Semplicemente che si può considerare se l’attività di mercificazione, sia pure solo digitale, del proprio corpo da parte del coniuge é stata iniziata per – diciamo – pigrizia e brama di facili guadagni, come alternativa non certo obbligata ad un lavoro più tradizionale, ma meno redditizio, ovvero se cominciata, al contrario, in una situazione di indigenza familiare con scarsa capacità lavorativa alternativa.

👉 Un aspetto che rende degno di particolare considerazione una situazione del genere é il molto maggior discredito e, contemporaneamente, la sua molta maggior persistenza nel tempo, che si verifica sia per il coniuge che si dedica a tale pratica che per l’altro.

Se, infatti, la prostituzione tradizionale poteva essere esercitata con molta maggiore discrezione e riservatezza, quella che avviene in forma digitale non consente né alcuna forma di riservatezza né di #oblio.

Non vale obiettare, a riguardo, che le piattaforme come onlyfans consentono l’accesso solo ad un determinato numero di persone, gli iscritti, dal momento che il materiale che viene pubblicato tramite le stesse di fatto viene costantemente piratato e diffuso in rete in altri modi, una volta accaduta la qual cosa verrà dunque conservato potenzialmente per sempre.

La condotta della moglie o, se è per questo, anche del marito, dunque può essere di grave pregiudizio anche per i figli della coppia.

Da questo punto di vista, dunque, la prostituzione digitale, che, in prima approssimazione potrebbe sembrare una cosa più leggere di quella analogica tradizionale, in realtà rischia di divenire, all’esatto contrario, estremamente più pesante, perché si risolve in una continua e puntuale documentazione dell’attività stessa di meretricio, posto che proprio nella formazione e rilascio di documenti consiste l’attività stessa.

Va ricordato prima di concludere che non tutte le violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio sono causa di addebito, ma solo quelli che sono causa della rottura della coppia. Da questo punto di vista, possono assumere rilievo le considerazioni, sopra accennate, relative alla adeguata contestualizzazione del fatto.

Piuttosto, il genitore che va su onlyfans potrebbe incorrere in problemi legali non solo con l’altro genitore, ma anche riguardo ai figli, con potenziali interventi dei servizi sociali e anche altro, a seconda della situazione.

Tutto ciò con buona pace dei media italiani che sembrano suggerire quella carriera come rimedio a tutti i problemi.

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Chi tradisce il partner può perdere i figli?

In caso di tradimento in coppie non sposate ma con un bimbo minorenne l’affidamento può essere tolto alla madre perché è lei che ha tradito?

Oggigiorno, generalmente, non si ragiona più, sia per le coppie unite in matrimonio che per le famiglie di fatto o convivenze, in termini di affido, ma di collocazione prevalente, nel senso che l’affido è sempre condiviso, con – di solito – collocazione prevalente presso uno dei due genitori – anche se sempre più spesso ultimamente vedo praticare la parità di tempi di permanenza.

Quando il giudice deve decidere con quale dei due genitori deve stare più tempo un figlio, difficilmente considera eventuali fatti di tradimento della fedeltà, sia essa coniugale o, ancora a maggior ragione, di fatto.

Nel caso delle coppie sposate, la fedeltà è un obbligo, la cui violazione può determinare l’addebito della separazione, cosa che tuttavia non ha influenza sul regime di collocazione dei figli, ma determina per lo più la perdita del diritto al mantenimento del coniuge «infedele» – e sempre che sia dimostrato il nesso causale.

Nel caso della convivenza, la fedeltà, come obbligo giuridico, non esiste nemmeno, dal momento che si tratta di una unione libera, in cui la fedeltà è solo un impegno morale, etico ed affettivo dei membri della coppia, la cui violazione non ha alcuna conseguenza legale.

Fatti di tradimento possono venire in rilievo per quanto riguarda i figli sia nelle coppie sposate che in quelle non sposate solo quando vi sono particolari modalità che determinano l’insorgere di legittimi dubbi sulla capacità genitoriale o sulla bontà dell’ambiente di vita che avrebbe il minore. Pensiamo ad esempio al caso di un genitore che si accompagna ed inizia una nuova convivenza con un delinquente abituale o con una persona con un problema di alcolismo o tossicodipendenza o cose del genere.

Concludo ricordando come faccio sempre che nel caso di figli «non matrimoniali» è sempre meglio far regolare l’affido, come spiego meglio nella scheda relativa.

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Relazione extraconiugale: è causa di addebito?

Sono in fase di separazione , ho dei dubbi : 1 . la prima casa lo acquistata e intestatario ero io , poi trasferiti abbiamo acquistato un nuovo locale , vendendo il mio locale ho girato per acquistare circa 80% del nuovo , il resto abbiamo fatto un mutuo pagato con conto cointestato …. il locale attualmente è al 50%… Posso presentando le carte bancarie x dimostrare la variazione della percentuale di intestazione? 2. la ex signora ha avuto due relazioni extramatrimoniali , ho una lettera di suo pugno , e dei tabulati telefonici che parlano chiaro . ( i tabulati li ho scaricati perché era registrato con il telefono di casa). adesso ha perso il lavoro , gli spetta il mantenimento? 3. la ex signora gia ad febbraio aveva deciso di andarsene , ma dopo un mese abbiamo deciso di riprovare …. è durata poco la prova ad ottobre è riscappata a casa dei suoi. Il figlio è maggiorenne e autonomo e risiede con me nella casa coniugale. Ha diritto della casa coniugale dato che se ne andata gia” due volte?

La prima è una questione patrimoniale che, in sede di separazione, specialmente se giudiziale, non può essere trattata, dal momento che i giudizi di separazione e divorzio hanno necessariamente un oggetto circoscritto alle sole questioni inerenti alla separazione e al divorzio stesso, mentre i rapporti patrimoniali tra coniugi possono essere regolati solo in altre e separate cause.

L’intestazione, dunque, dell’attuale casa familiare rimane tale e quale. In futuro, una volta terminata la separazione o parallelamente alla stessa, in una causa a parte potrai tentare di far valere il tuo maggior contributo dato all’acquisto sotto forma, probabilmente, di credito a tuo favore.

Per non pagare il mantenimento a tua moglie, devi chiedere l’addebito della separazione.

Per ottenere l’addebito non è sufficiente la prova di una relazione extraconiugale, ma deve essere ulteriormente dimostrato che tale relazione è stata la causa della rottura del matrimonio, cosa che, ad esempio, non si verifica quando un coniuge va con un’altra persona quando la famiglia è già, da tempo, in crisi, per altri motivi. Questo, dunque, è un aspetto da valutare bene.

L’assegnazione della casa coniugale non avviene sulla base di giudizi di meritevolezza di un coniuge piuttosto che dell’altro, ma per le esigenze di tutela dei figli. Nel tuo caso, essendo tuo figlio già maggiorenne e autosufficiente, convivente solo per ragioni di comodità non credo che possano esserci i presupposti per un’assegnazione della casa a tua moglie, che, del resto, ne è già uscita.

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Separazione consensuale: ex moglie può andar in giro con nuovo uomo?

premettendo che sono in via di separazione consensuale ma ancora di fatto sposato. ho già visto con i miei occhi che mia moglie già passeggia con il suo nuovo compagno (motivo della separazione) e soprattutto con il mio/nostro Bambino. Lo può fare o posso oppormi a tutto ciò almeno finche non siamo legalmente separati.

Ovviamente non puoi impedirlo, perché condotte del genere non sono coercibili, ameno in via diretta. La vera domanda è se tali condotte possano avere una rilevanza giuridica valutabile a tuo favore.

Se sei in una separazione consensuale, non c’è luogo a parlare di addebito della separazione, che è un istituto che si ha solo ed esclusivamente nella separazione giudiziale. Avresti potuto chiedere l’addebito, ad esempio, se la vostra famiglia fosse andata in crisi per colpa del tradimento di tua moglie con un altro uomo.

Sarebbe stato necessario un nesso causale effettivo tra il tradimento e la rottura familiare, cosa che non ci sarebbe stata, ovviamente, se questa relazione fosse stata instaurata quando la coppia era già decotta.

Se hai scelto, tuttavia, la strada consensuale, cosa preferibile per tanti motivi, non puoi adesso più pensare di chiedere nessun addebito.

L’unico motivo per cui potrebbe rilevare la presenza del nuovo compagno sarebbe sotto il profilo di eventuale pregiudizio o danno che ne riceverebbe tuo figlio, in particolare se questa persona fosse poco raccomandabile o se venisse offuscata in modo patologico la tua figura di padre, come a volte avviene in quelle famiglie in cui i nuovi partner tendono a prendersi ruoli che non hanno.

Questo è, ovviamente, un aspetto – su cui peraltro non dici nulla – tutto da valutare.

Una cosa che puoi valutare di fare sono delle sedute di mediazione familiare con la tua ex moglie, in cui affrontare anche questo aspetto, in modo che tutto quello che fate sia svolto con la massima delicatezza per vostro figlio.

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Sesso extraconiugale: niente addebito se la moglie faceva sciopero.

Nasce un figlio e gli equilibri della coppia -si sa- ne risentono, da vari punti di vista.

Magari, lei inizia a negarsi a letto e magari lui crede di potersi recare altrove per cercare -diciamo così- soddisfazione per le proprie pulsioni. Un clichè trito e ritrito. Una questione che dovrebbe restare tra le mura domestiche?! Be’, forse sì.

Eppure, una simile vicenda ha interessato i nostri Organi Giudicanti, fino alla Suprema Corte di Cassazione, tirata in ballo dalla iniziale richiesta di addebito avanzata dalla moglie, nell’ambito di una separazione giudiziale: lui mi ha tradito, ha così violato uno dei principali DOVERI coniugali, quello di FEDELTA’, e, Illustrissimo Giudice, desidererei che a mio marito venisse addebitata la nostra separazione.

Non farebbe una grinza, certo. Se non fosse che il marito si è difeso affermando che la motivazione principale, per la quale era stato costretto alla descritta violazione, era tutta nel fatto che la coniuge non rispondeva più positivamente alle richieste di fare sesso che egli continuava ad avanzare.

Ciò lo aveva condotto (inevitabilmente, secondo l’accolta tesi) all’intraprendere una relazione extraconiugale, ove egli potesse sentirsi riconosciuto come uomo, prima che come padre.

E alla fine la Sesta Sezione della Corte di Cassazione è giunta alla conclusione che (nel caso di specie, si badi bene!) la comunanza morale ed affettiva fosse già in precedenza cessata tra i coniugi, tanto che fosse non più possibile vivere insieme e condividere emozioni e progetti.

E’ stato quindi confermato un principio che può definirsi ormai consolidato, secondo il quale se una delle parti, in una separazione, richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, in ragione dell’inosservanza degli obblighi familiari, DEVE PROVARE SIA LA RELATIVA CONDOTTA (qui, la relazione extraconiugale) ED ANCOR DI PIU’ LE PROFONDE MOTIVAZIONI per cui questa condotta abbia addirittura reso INTOLLERABILE la prosecuzione della convivenza (tecnicamente, si parla di “nesso causale”). Qui, al contrario, aveva assolto l’onere probatorio il marito: costui, infatti era stato in grado di provare (pare attraverso la decisiva testimonianza della propria sorella, con risultanze non contestate dalla moglie) che la CRISI MATRIMONIALE era BEN ANTERIORE alla VIOLAZIONE del DOVERE DI FEDELTA’.

Che una decisione di questo tenore (di cui all’ordinanza n° 2539 del 5/02/2014, Corte di Cassazione VI Sez.) venga sponsorizzata per forzarla al punto di voler affermare che sia LEGITTIMO il TRADIMENTO, mi sa tanto di indebito arricchimento. Certo è che, in simili procedimenti, sono spesso quasi sempre, in gioco questioni talmente delicate e personali nelle quali è profondamente complesso l’ingresso e di cui è ancor più difficile la disincatata disamina. D’altronde, c’è da dire che sono state le parti medesime della causa a mettere in gioco la tematica, benchè genitori, anzi, rectius, dimenticandosi (i.m.h.o.) di essere prima genitori che marito e moglie. Per inciso, senza intendere addentrarsi in un campo prettamente di competenza degli psicoterapeuti, ritengo sia il caso, qui, di ricordare che, per il cosiddetto “calo” di desiderio di una donna, può esserci una miriade di motivazioni, più o meno profonde, che -molto spesso- nulla hanno a che vedere con la mancanza di amore o con una caduta del sentimento. Sono, anzi, la stanchezza fisica ma soprattutto quella mentale, indotta dalla monotonia e dalla noia, le ragioni principali della mancanza di stimoli sessuali nella coppia. Mai sentito parlare della psiche come sede delle principali zone calde del piacere e del desiderio?

…Che poi, di preciso, che avrebbe la moglie ottenuto (in termini pratici, di utilità concreta, se effettivamente fosse stato dichiarato l’addebito della separazione al marito? Non poco, benchè gli effetti dell’addebito si riverberino esclusivamente sul piano patrimoniale, in quanto determinano la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.

A questo punto, non mi viene altro da dire, se non: donne, mogli, compagne, conviventi more uxorio e chi più ne ha più ne metta (è periodo) BADATE AL VOSTRO UOMO (suocera permettendo, ma -questa- decisamente, è tutt’altra storia!).