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Amministrazione di sostegno: come controllarla?

«vorrei sapere se io in quanto figlia di un cugino di persona deceduta a dicembre, che era sotto amministratore di sostegno, posso fare controllare l’operato di quest’ultima dal momento che come richiestole ripetutamente di informarmi, non mi ancora detto chi le succederà, ho bisogno di muovermi sulla strada giusta x vedere come ha operato»

Il primo requisito per controllare l’operato di un amministratore di sostegno di una persona deceduta, è ovviamente diventare erede di quella persona.

Quando una persona diventa erede universale, subentra in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius, cioè la persona che è morta, e può agire esattamente come se si trovasse al posto del deceduto.

Prima dell’accettazione dell’eredità, con successivo acquisto della qualità di erede, è escluso che si possa fare qualcosa, dal momento la persona rispetto all’amministrato è un terzo, sia pure parente.

Ora, non so chi sia stato chiamato alla successione di questa persona deceduta, non so nemmeno, perché non lo dici, se tuo padre sia premorto o ancora in vita, ma la prima cosa da verificare sarebbe questa.

A mio modo di vedere, se non sei chiamata all’eredità, con facoltà di accettazione, non puoi controllare l’amministrazione di sostegno, almeno non in modo diretto.

Naturalmente, la valutazione circa l’opportunità di accettare o meno un’eredità non si effettua solo con riguardo a queste considerazioni, ma anche alle caratteristiche dell’eredità stessa, può ben darsi che l’eredità sia più conveniente da rinunciare, come avviene in molti casi.

Anche una volta subentrata eventualmente in qualità di erede universale, i tuoi poteri di accesso al controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno non sarebbero comunque pieni e incondizionati, occorrerebbe sempre l’autorizzazione del giudice tutela a mio giudizio.

Al di fuori di questa ipotesi, l’unico altro modo per far controllare un’amministrazione di sostegno è presentare una denuncia alle autorità di giustizia penale, ma naturalmente occorrono dei gravi indizi per procedere in questo senso e non sono affatto sufficienti dei generici sospetti.

In ogni caso, la materia deve essere approfondita ben di più.

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Malato terminale: come tutelarne il patrimonio?

Recentemente ho avuto brutta notizia di salute nei confronti di mia zia, che è attualmente in ospedale e versa in condizioni irreversibile con un tumore maligno in metastasi in tutto il corpo, e lucida ma molto debole. Ora vi è una sua vecchia conoscenza (collega) che le vuole sottrarre la casa con pochi soldi, casa che ha comprato dopo una vita di sacrifici. Lei vuole delegarmi per poter svolgere vendita di proprietà, pagamenti bollette, e cose di ogni tipo. E per pensare a lei e a suo marito ormai 93enne. Per poter sbrigare ogni cosa a suo favore, e allontanare i soliti avvoltoi intorno a lei, cosa posso fare? Come posso senza dare enormi fastidì a lei sbrigare tutto ciò che devo fare, per darle gli ultimi giorni il più sereni possibili. Voglio solo poter tutelare i suoi sacrifici, e aiutarli ad avere serenità fino al giorno in cui purtroppo non ci saranno più.. cosa devo fare? Datemi un idea per favore.. o almeno ditemi come posso aiutarli e tutelarli da malintenzionati?

Direi che il sistema migliore sia farti conferire una procura notarile.

Devi sentire da un notaio per i costi e le modalità più in particolare.

In questi casi, il notaio si reca in ospedale per raccogliere e autenticare la firma.

In alternativa, c’è il procedimento di nomina di amministratore di sostegno, ma, da quanto mi racconti, temo che non faresti in tempo ad ottenere la nomina.

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Anziano con demenza senile: come gestirlo?

siamo tre sorelle con una mamma di 88 anni affetta da demenza senile e quindi vive a casa con la badante. Da quando è morto nostro padre tutta la questione economica viene svolta da una delle sorelle che ha il conto cointestato con mamma per il ritiro della pensione ed effettuare tutti i pagamenti. Ma io non conosco l’entità del patrimonio economico, non conosco quanti soldi ci sono nel conto corrente non so le spese non so quanto prende mia madre non so niente, né lei ritiene che lo debba sapere perché quando gliel’ho chiesto si è arrabbiata dicendomi tu non ti fidi. L’altra sorella pur stando nella mia stessa posizione mi ha gridato che voglio depredare i soldi di mamma.Cosa posso fare?

Ci sono due possibili approcci per trattare una situazione del genere, uno più morbido e uno più «pesante».

donna anzianaQuello più morbido consiste nel trattare, rigorosamente tramite un bravo avvocato, con le tue due sorelle per trovare un accordo, da formalizzare poi magari per iscritto, per la gestione di vostra mamma.

Questo può essere un primo modo con cui puoi tentare di lavorare sulla situazione, per poi passare all’altro in caso non sia sufficiente.

L’altro è ovviamente quello di depositare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, con tutto ciò che ne consegue naturalmente.

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Natante di un incapace: come liberarsene?

mi sono trovata coinvolta indirettamente in un’operazione di inventario di beni di una persona che non ha più facoltà di intendere e di volere.
Questa persona ha lasciato un natante nella mia proprietà e non riesco a liberarmene.
Ora vorrebbero inventariare il natante e venire da me con un cancelliere, ma non vorrei che accettando che venga inventariato nella mia proprietà (ovviamente il tutore non mi ha detto questo) risulti registrato al mio indirizzo e io sarei costretta a tenerlo finché non viene venduto….
Come posso tutelarmi?
Ho chiesto di firmare una scrittura dove si impegnano a liberare la proprietà entro 30 giorni, ma ammesso che la firmino, temo di dover comunque fargli causa e che questo inventario sarebbe un punto a mio sfavore…

[la risposta è nel podcast]

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L’amministrazione di sostegno: aspetti tecnico pratici.

Riprendo il discorso sull’amministrazione di sostegno introdotto nel blog di Tiziano Solignani con gli esaurienti dati tecnici previsti dalla L 6 – 2004, ai quali rimando per la chiarezza espositiva;

vorrei soffermarmi su ulteriori risvolti che derivano dalla funzione di amministratore di sostegno e, prima del 2004, dalla funzione di tutore e curatore:

innanzitutto, si tratta di una funzione gratuita, e prevede un lavoro in relazione ai bisogni della persona, e non in relazione al suo patrimonio.

Spesso questo ruolo è svolto da parenti della persona ma può accadere che serva una specifica competenza, contabile o giuridica ad es., oppure può accadere che nessuno dei parenti sia idoneo alla funzione nel “qui ed ora” della persona;

così l’amministratore di sostegno- e, prima, il tutore- viene scelto dal Giudice Tutelare fra una rosa di professionisti, anche fra avvocati.

Spesso le questioni legali da seguire come amministratore di sostegno sono le più variegate: ad esempio spaziano dal sovraindebitamento alla gestione strettamente giuridica di ingenti patrimoni; situazioni delle quali però la persona non ha piena consapevolezza.

La principale funzione di amministratore di sostegno è gestire gli interessi -anche patrimoniali- della persona e prevedere il supporto alla persona nel potenziare la consapevolezza della sua situazione;

spesso capita che la persona non sia più in grado di gestire con sufficiente stabilità la corrispondenza fra ciò che vuole e ciò che dice di volere, in tutti gli ambiti della sua vita; detta corrispondenza è alla base del negozio giuridico come concepito dal nostro codice civile: corrispondenza fra volontà e dichiarazione.

In questa situazione ha un ruolo delicato l’amministratore di sostegno che deve impegnarsi a comprendere nel modo migliore possibile quale scelta dichiarativa sia la più idonea a conformarsi alla volontà della persona ed alla sua tutela.

 

Capita di affiancarsi a persone che sono nella fase finale della loro vita e che faticano molto a sostenere il passo con i tempi; anche per quanto concerne i propri interessi; allora che fare della casa costruita con grossi sacrifici che ora deve essere ristrutturata? Per la persona in parole povere: “perché devo proprio ora che voglio stare un po’ in pace, e sono in pensione, cambiare o revisionare i miei termosifoni che mi riscaldano come sempre la casa anche se non sono più a norma?”

non sempre è facile spiegare e scegliere;

in questo caso, il criterio da seguire è quello di tutelare la persona e non l’immobile: la casa avrà si bisogno di ristrutturazione, ma è da sempre il luogo in cui vive la persona, il luogo dei suoi affetti: giunta alla fine della sua vita, la persona vorrebbe restarvi, in serena pace. L’amministratore è allora chiamato a valutare anche questi aspetti e decidere il da farsi con la persona.

Interpreto il codice civile, nelle norme sulla tutela e sul sostegno della persona, nel senso di mettere al centro dell’attenzione di un gruppo di persone -fra le quali i familiari, il giudice tutelare l’amministratore di sostegno ecc. ecc.- , la persona così come è; il fine della normativa è aiutare la persona a continuare dignitosamente la sua esistenza; tollerando e comprendendo in lei  la discrepanza fra dichiarazione e volontà; la persona viene accettata, si convive con le sue contraddizioni, facendo del proprio meglio  per comprendere ciò che meglio desidera, senza che ciò diventi troppo oneroso e pesi sul suo patrimonio e sulla qualità della sua vita, senza che sia sola.

Mi piace pensare che la funzione di amministratore di sostegno non si riduca ad una mera funzione di rendicontazione numerica ma dia resoconto annuale della vita della persona, delle sue scelte anche nella semplice routine quotidiana; nel decreto di nomina di amministratore di sostegno del giudice tutelare, viene indicato spesso il tetto massimo di spesa libera della persona, le così dette “spese bagatellari”; mi permetto di sottolineare che per la persona sono le spese bagatellari che  segnano i confini della propria dignitosa libertà; l’andamento dei titoli investiti in borsa, non sempre interessa come al momento dell’investimento; la persona intende godere di un po’ di tranquilla vita, fondata anche sulle quattro chiacchiere scambiate con il panettiere o con l’ amministratore di sostegno o con le persone che vivono a lei accanto e, appunto, si prendono cura di lei, disinteressatamente; questo l’ho appreso con molta serietà come amministratore di sostegno stando accanto a  persone come Silvia, Loretta, Nicola, Davide ( soccorritori 118, o.s.s.- operatorisociosanitari- assistenti sociali-  psicologi, medici ) che assistono, magari sottopagati, le persone, insieme ai familiari. A loro ed ai familiari, va tutta la mia stima, anche professionale, per ricoprire un ruolo e svolgere un lavoro poco remunerativo a livello economico o di possibilità di carriera, magari in luoghi sperduti, fra montagne o valli, difficili da raggiungere anche logisticamente, ma talmente belli per gli ultimi attimi che restano della propria vita.

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Amministrato di sostegno: può fare testamento?

Sposato in seconde nozze e non ho avuto figli mentre dal primo matrimonio ho avuto un figlio che è stato accudito e cresciuto dall’età di 11anni (ora ne ha 47) dalla moglie attuale come fosse il proprio figlio, ora la stessa è affetta da Halzaimer molto avanzato (incapacità di intendere e volere ) la stessa ha sempre detto di voler lasciare in eredita i suoi beni a mio figlio ma non avendo mai testato in tal senso può il tutore e/o l’amministratore di sostegno testare al suo posto ? come posso onorare il suo desiderio? Il giudice tutelare può autorizzare in tal senso.?

Non è una cosa astrattamente esclusa in tutti i casi, dipende dalla situazione concreta e, in ultimo, dal grado di invalidità e dal contenuto del provvedimento di amministrazione di sostegno.

L’art. 591 del codice civile (rubricato “Casi d’incapacità”) dispone infatti che: «Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie».

Quindi, non necessariamente l’amministrato di sostegno perde la capacità di testare. Al nostro studio è capitato, qui a Modena, di chiedere ed ottenere dal giudice tutelare l’autorizzazione per un amministrato di sostegno, che poi ha fatto regolarmente testamento tramite notaio.

Però io credo che occorra un minimo di capacità residua. Se una persona non riesce nemmeno a dare un segno minimo della volontà di lasciare le proprie sostanze ad una determinata altra persona, non penso si possa ottenere nemmeno l’autorizzazione dal giudice tutelare.

Direi che la prima cosa da fare sia un accertamento medico legale sulla capacità specifica, per poi valutare ulteriori iniziative.

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Sorella in coma: quanto pago di alimenti?

mia sorella 2013 ha avuto un emorragia cerebrale ed e`finita in coma nel quale sta ancora oggi. Lei dal 2013 sta in un centro di cura. Fino adesso le spese del centro di cura sono state pagate dal nostro papa, che tra breve non potrà più pagare queste spese. e toccherà a me a pagarle, visto che sarò l`unico parente rimasto. Come fratello sarò obbligato a pagare “nella misura dello stretto necessario” – c`e`un massimo che mi possono prendere mensilmente, si sa circa con quale cifre dovrò calcolare?

Come potrei indicare una cifra se non mi dici nemmeno quale è la retta del centro di cura?

Ad ogni modo, le disposizioni del codice civile contengono solo principi di massima, che poi devono essere «attualizzati» nel caso concreto appunto a seconda della situazione esistente.

Il compito di tradurre in indicazioni operative concrete, e quindi nella determinazione di un ammontare mensile, spetta agli operatori giuridici e quindi, in assenza di un organo amministrativo, all’eventuale giudice che si dovesse occupare della questione.

Il giudice naturalmente valuterà nel caso tutta la situazione e quindi anche il tuo reddito, per tradurre l’indicazione del codice civile in una statuizione concreta ed applicabile.

Ti suggerirei però, prima di arrivare a questo, di interpellare gli enti di assistenza preposti per il territorio, perché per malati di questo genere solitamente esistono interventi pubblici in grado di coprire buona parte della retta, se non tutta.

Anche perché il problema è – parlo anche per esperienza di una causa di cui ho avuto occasione di occuparmi al riguardo – che l’unica legittimata a chiedere gli alimenti è la tua stessa sorella che, essendo in coma, potrebbe farlo solo tramite un amministratore di sostegno che le venisse nominato.

Mentre invece la struttura in cui si trova non è legittimata ad alcunché, inoltre è discutibile che possa, anche qualora non venisse corrisposta la retta, dimetterla sic et simpliciter.

Per questi motivi, ti consiglierei di cercare di coinvolgere gli enti interessati, cominciando, in caso tu non sappia bene quali possano essere per il tuo territorio, a sentire dai servizi sociali.

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Amministrazione di sostegno: i documenti necessari.

Oggi parliamo dei documenti necessari per depositare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, una pratica che ci troviamo a gestire abbastanza spesso.

L’elenco che mettiamo di seguito non è tassativo, nel senso che non è che, se manca un documento tra quelli indicati, il ricorso non si possa depositare; è un elenco, piuttosto, che indica quello che sarebbe bene allegare per fare le cose fatte al meglio, mentre in molti casi si può comunque fare a meno di una o più «voci».

Quindi cercate di procurarvi tutte queste cose. Se una o più fosse difficile da rinvenire, ne parleremo e valuteremo insieme, come al solito.

Un elemento che rimane indispensabile, perché serve innanzitutto a noi per vedere a chi dobbiamo fare le notifiche, è l’albero genealogico. Per la redazione dell’albero, fate riferimento a questo post e al chiaro prospetto colà allegato.

Oltre a questi documenti, ci dovrete ovviamente anche consegnare la procura in originale, che non è un documento ma un atto, firmata da tutti quelli che «sostengono» il ricorso. Ricordo al riguardo che più persone, nel novero dei parenti fino al 4° grado e affini sino al 2°, firmano il ricorso e meglio è: l’iniziativa avrà più «forza», ma soprattutto sarà tutto più semplice con le notifiche, perché non si deve notificare a chi firma, quindi il numero delle notifiche da fare diminuisce corrispondentemente.

Ma torniamo un attimo alla procura. «In originale» significa che, salvo eccezioni da valutare con noi volta per volta (es. deposito tramite il PCT),  non può essere trasmessa via fax, mail o in altri modi, ma ci deve essere spedita via posta cartacea. Di solito, vi mandiamo noi il modello della procura in allegato mail: la dovete stampare e raccogliere le firme, poi restituircela tramite snail mail, cioè la vecchia, cara posta cartacea.

L’«amministrando» è ovviamente la persona alla quale si vuole far nominare un amministratore di sostegno.

Ecco l’elenco:

  1. certificato di residenza dell’amministrando
  2. certificato di nascita dell’amministrando
  3. copia documenti personali dell’amministrando (carta d’identità, patente, ecc.)
  4. copia documenti personali del ricorrente e di chi vuole fare da amministratore di sostegno
  5. copia rogito o documenti attestanti le varie proprietà sia mobiliari che immobiliari
  6. copia prospetto pensioni e rete da pagare alla casa protetta
  7. copia conti correnti.
  8. copia prospetto albero genealogico con indicati chi sono i parenti fino al 4 grado e gli affini fino al 2.
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Disabili e trust: come tutelarli anche dopo la morte dei genitori.

Ho un figlio con sindrome di down e ho avviato le pratiche per la nomina di amministratore di sostegno. Sono però molto preoccupato: cosa accadrebbe se io o mia moglie passassimo a miglior vita, che fine farebbe? È possibile affidare sostanze e immobili a qualcuno di fiducia?
Un avvocato mi parlò del fedecomesso assistenziale, ma io non mi fido. Il nominato potrebbe risparmiare sulle cure di nostro figlio poiché un domani ad egli andrebbe ciò che avanza.

Nel 2003 il progetto di legge concernente la disabilità, che tendeva a ridimensionare misure c.d. forti quindi inabilitazione e interdizione per persone parzialmente o totalmente capaci, prevedeva inizialmente che l’ Amministratore di sostegno ( di seguito denominato AS) potesse detenere beni ovvero agire come proprietario legale finalizzato al sostentamento e alla cura dell’ amministrato.
Si era pensato quindi nel disegno di legge, di utilizzare un contratto atipico di matrice anglosassone, legale nel ns paese, denominato Trust ( ovvero fiducia in inglese) ove un fiduciario ( Trustee) avrebbe svolto le funzioni necessarie all’ ammministrazione e al sostentamento del disabile secondo le volontà di un Disponente ( es genitore) sino alla morte di questi ed oltre la morte di questi.

Di qui sarebbe stata pienamente risolta la problematica del c.d . Dopo di Noi, che lei come tutti i cittadini che hanno in casa un soggetto debole paventano e per la quale cercano soluzione.

Successivamente nel 2006 la legge uscì per cosi dire monca: l’ AS non può detenere beni con un programma di destinazione, può solo amministrare e provvedere a determinate esigenze , sempre sotto il controllo della magistratura ( GT ovvero Giudice Tutelare), inoltre l’ AS non ha un legittimo successore, può solo essere sostituito dalla magistratura.

Il fedecommesso assistenziale al quale lei accenna ha la problematica da lei correttamente individuata: non essendo una figura di natura contrattuale sulla quale si può esercitare un controllo, il rischio è proprio che risparmi sostanze dopo la morte dei parenti stretti ( prima non può essere nominato) a discapito dellea cuar del soggetto debole poichè la sua retribuzione avverrà sull’avanzo dopo la morte del disabile medesimo.

I parenti del disabile avrebbero necessità, invece di fidarsi, ovvero di nominare una persona di fiducia e testarne l’ operato di quando essi sono ancora in vita, prevedendo destinazione di sostanze con un completo programma indipendente dalla magistratura e potendo anche nominare un successore del fiduciario che probabilmente gli sopravviverà.

Il Maggiore ostacolo nel conferire beni utilizzando lo strumento Trust era certamente l’ imposizione fiscale: ovvero il passaggio di beni dal Disponente ( genitore del disabile o collaterale) sconta l’ imposta ipotecaria e catastale e nei casi più importanti l’ imposta di donazione dell’ 8%.

Per questo motivo è stata introdotta e sta per essere varata la legge di defiscalizzazione del trust a favore di soggetti portatori di handicap e disabili in genere.

Molto presto sarà quindi possibile utilizzare un trust a favore del disabile in piena neutralità fiscale, a patto che il beneficiario sia esclusivamente il disabile, questo per sventare abusi e strumentalizzazione in frode al fisco ma anche al disabile medesimo da parte di possibili collaterali.

Quando il progetto di legge verrà definitivamente approvato, ne daremo notizia nel blog: stay tuned.

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Gradi di parentela: come si calcolano.

albero genealogico

 

«Lei discende dai Borboni? Allora siamo parenti: da piccolo in casa tenevo un barboncino.» (Totò, Il monaco di Monza)

La rilevanza della parentela.

Molto spesso, per determinate pratiche, sono rilevanti ai sensi di legge i gradi di parentela.

Il primo e più emblematico esempio sono le successioni, che vengono devolute ai parenti sino al sesto grado, mentre, se mancano parenti entro questa cerchia, l’eredità viene data allo Stato. Un altro caso molto importante nella pratica è quello del ricorso per amministratore di sostegno, che, sempre per legge, deve essere notificato a tutti i parenti entro il quarto grado. Generalmente, la parentela non rileva oltre il sesto grado, ma ci sono eccezioni in casi particolari (art. 77 cod. civ.): tecnicamente, dunque, un legame oltre al sesto grado non è parentela e le persone dalla legge sono considerate, almeno ai fini legali, estranee tra di loro.

Le persone comuni, quelle che non hanno compiuto studi giuridici, al riguardo tendono naturalmente a fare una certa confusione, perché nel linguaggio corrente si parla di gradi di parentela, ad esempio quando si fa riferimento ai celebri «cugini di primo grado» oppure «cugini di secondo grado», in modo atecnico; ebbene, questi gradi non hanno niente a che vedere con quelli previsti dalla legge italiana, e nello specifico dal codice civile, che sono gli unici rilevanti per qualsiasi pratica legale uno debba portare avanti.

Vediamo quindi di capire come si determinano, a tutti gli effetti di legge, i gradi di parentela.

Chi sono i parenti per la legge italiana?

Ma prima ancora di questo va chiarito che, per la legge, la parentela è solo il rapporto (art. 74 cod. civ.) che lega persone che discendono da uno stesso capostipite (chiamato stipite dal codice civile). Anche qui c’è una differenza rilevante con il linguaggio e le nozioni comuni, dove poniamo un cognato, sempre ad esempio il fratello di una moglie, è considerato genericamente un parente, mentre per la legge non è affatto un parente ma un affine (art. 78 cod. civ.).

Chiarita la nozione di parentela, che in diritto è molto più ristretta di quella comune, va detto che essa, poi, comunque, può essere parentela in linea retta, come nel caso delle persone che discendono le une dalle altre, come nell’esempio tipico padre e figlio, oppure collaterale, nel caso appunto delle persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra, come ad esempio i cugini.

Come si computano i gradi di parentela?

I gradi di parentela si determinano in modo diverso per la linea retta e per quella collaterale.

  • In linea retta, si contano le singole generazioni e si sottrae lo stipite comune. Ad esempio, un figlio è dunque un parente di primo grado rispetto al padre, un parente di secondo grado rispetto al nonno, di terzo grado rispetto al bisnonno. Nel caso del figlio abbiamo infatti due generazioni, dalle quali sottraiamo lo stipite (2-1=1) e così via per nonno e bisnonno.
  • In linea collaterale, si prende la persona di riferimento, si sale allo stipite comune, si scende all’altra persona in relazione alla quale si vuole calcolare il grado di parentela e si sottrae sempre lo stipite comune. Facciamo l’esempio dei cugini, figli di fratelli. Partiamo da un cugino, saliamo al padre di costui, quindi al nonno, quindi scendiamo al padre dell’altro cugino e infine all’altro cugino stesso. Abbiamo 5 passaggi, cui dobbiamo sottrarre lo stipite comune, per un totale finale di 4: i cugini sono parenti di quarto grado. I figli di cugini (quelli che nel linguaggio comune sono conosciuti come cugini di secondo grado) sono parenti di sesto grado. I loro eventuali figli (nipoti di cugini) non sono più parenti tra loro, nel senso che per la legge italiana il legame di sangue è talmente lontano che non merita che allo stesso siano ricollegati effetti giuridici.

Quindi a titolo esemplificativo sarebbero:

  • Parenti di primo grado
    • Figli e genitori (linea retta)
  • Parenti di secondo grado
    • Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
    • Nipoti e nonni; linea retta:  nipote, padre, nonno (che non si conta).
  • Parenti di terzo grado:
    • Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta – zio).
    • Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote,  padre, nonno, biche sonno (non si conta).
  • Parenti di quarto grado:
    • Cugini;  linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.

Per capire ancora un po’ meglio, e contestualizzare più in concreto, può essere utile consultare questo prospetto.

Fare l’albero genealogico.

Quando dobbiamo gestire una delle pratiche in cui è rilevante la parentela esistente all’interno di una determinata famiglia, come nel caso già citato dell’amministrazione di sostegno, dove il ricorso relativo deve essere notificato a tutti i parenti entro il quarto grado, chiediamo ai nostri clienti di compilare insieme a noi un albero genealogico della loro famiglia, tenendo presenti le persone tuttora viventi e, in qualche caso, anche quelle premorte che, in alcune pratiche, come tipicamente quelle di successione, in base all’istituto della rappresentazione, potrebbero continuare ad essere rilevanti in caso vi siano discendenti.

Tramite questo albero, si riesce ad avere, alla fine, l’elenco delle persone di cui si deve tener conto nella conduzione della pratica, spesso ai fini delle notifiche che, come diciamo sempre, sono un momento assolutamente essenziale nella gestione di qualsiasi pratica legale su cui un bravo avvocato non può mai agire in modo approssimativo, perché una notifica sbagliata può rovinare un intero processo, magari dopo che si è protratto per anni.

La ricostruzione dell’albero genealogico è quindi un momento importante, da condurre con cura e attenzione, insieme al proprio legale di fiducia, necessario proprio per lo scollamento esistente tra le nozioni comuni di parentela e quelle legali, piuttosto diverse tra loro.