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Compenso legale per asta: è corretto?

> ci siamo affidati ad un legale per l’acquisto di un immobile all’asta il cui valore di aggiudicazione è stato pari a 255000€ (il valore da perizia era oltre 850000€). Il compenso richiesto è stato del 5% (12750€) e il legale conferma l’obbligo di applicazione del tariffario in materia stragiudiziale. Premetto che l’attività svolta è stata puramente amministrativa (compilazione e consegna della domanda,consulenza), ritengo pertanto che il compenso richiesto sia eccessivo e che vada commisurato al lavoro effettivamente svolto. C’è una normativa specifica in merito oppure tutto ricade nella discrezionalità e onestà del legale?

Nella tua situazione, mi sento di fare le seguenti osservazioni.

1. La normativa in materia di compensi per l’attività stragiudiziale è contenuta nel Tariffario Forense, che prevede alcune soglie minime di compenso in relazione all’entità della prestazione da svolgere.

2. Sebbene la somma da corrispondere al legale sia discrezionale, la normativa ha l’obiettivo di tutelare entrambe le parti, garantendo al professionista un compenso adeguato al lavoro svolto e al cliente la certezza, almeno tendenziale, del prezzo da pagare.

3. Sulla base del valore dell’immobile, il compenso richiesto (5%) sembrerebbe superiore a quello previsto dal Tariffario Forense per l’attività stragiudiziale.

4. Tuttavia, sebbene sia stato svolto un lavoro amministrativo, il legale ha fornito anche una consulenza, la cui entità va verificata per determinare l’adeguatezza del compenso richiesto.

5. È quindi necessario valutare l’entità del servizio effettivamente prestato dal professionista per determinare se la somma richiesta rispetti le previsioni del Tariffario Forense.

6. In ogni caso, poiché l’obiettivo della normativa è garantire la trasparenza nelle relazioni tra legale e cliente, ti invito a confrontarti con il legale in merito al compenso corrispondente per questa prestazione.

7. Se non sei soddisfatta della sua risposta, puoi rivolgerti all’ordine degli avvocati competente per la risoluzione delle controversie in materia di onorari.

Per dire di più, bisognerebbe esaminare il caso in concreto.

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Casa all’asta e benefici prima casa

E’ vero che nelle aste giudiziarie il bene aggiudicato può essere intestato solo ed esclusivamente a chi ha fatto la domanda di partecipazione all’asta oppure per “persona da nominare” e che in quest’ultimo caso è possibile solo con l’ausilio di un proprio avvocato con delega ad hoc ?
Infine, posso chiedere al Giudice dell’esecuzione l’autorizzazione all’intestazione dell’immobile aggiudicato in capo a mio figlio con i benefici previsti per l’acquisto della prima casa pur essendo l’immobile privo d’impianti: idrico, elettrico, gas, riscaldamento e fognario e conseguente mancanza di qualsiasi certificazione di conformità ?

Sì. Se vuoi intestare il bene ad una persona determinata, devi far fare la domanda di partecipazione a quella persona o agire tramite un procuratore legale con la formula per persona da nominare, riservandosi la nomina in un secondo tempo.

Per quanto riguarda i benefici prima casa, non ti so aiutare trattandosi di materia fiscale che esula di solito dalla mia competenza, oltre che essere una materia in continuazione variazione e che richiede un costante aggiornamento.

Puoi chiedere ad un notaio oppure – ed è questo quello che ti suggerirei – prendere appuntamento con un funzionario dell’agenzia dell’entrate cui potrai spiegare bene il tipo di operazione che intendi eseguire e che, in relazione alla stessa, ti potrà dire esattamente di che benefici potrai godere.

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Chi rinuncia all’eredità può acquistare uno dei beni dell’asse successivamente messo all’asta?

mia cognata e’ deceduta, mentre la sorella e la madre hanno rinunciato all’eredita’, mio marito (erano gli unici tre eredi) ha accettato.
In seguito abbiamo scoperto che mia cognata oltre ad avere dei debiti aveva anche un grosso mutuo con garanzia ipotecaria sulla casa.
Ora le chiedo in caso mio marito non pagasse piu’ il mutuo e la casa venisse messa all’asta l’altra mia cognata (quella rinunciataria) potrebbe acquistarla?

Direi proprio di sì.

L’art. 571, comma 1°, cod. proc. civ. dice che «ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’immobile pignorato».

La giurisprudenza ha aggiunto che questa disposizione va interpretata in modo letterale, senza possibilità di applicazione analogica: infatti «nell’espropriazione forzata immobiliare è legittimato a fare offerte all’incanto e offerte di aumento di sesto anche il coniuge del debitore esecutato in regime di comunione legale dei beni, poiché la norma che esclude la legittimazione del debitore esecutato è eccezionale, non suscettibile di applicazione per analogia» (Cass. civ. 02.02.1982 n. 605, Foro It., 1982, I, 1979, Giust. Civ., 1982, I, 1250).

C’è da notare che la banca non è affatto obbligata a promuovere un’esecuzione di tipo immobiliare nei confronti di tuo marito, potendo preferire altri mezzi di realizzazione.

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La mia ex moglie può pignorarmi il diritto di usufrutto su un immobile?

ho dato ai miei figli una somma di denaro per l’acquisto di due immobili intestati a loro e si sono impegnati tramite atto notarile che avrebbero ristrutturato gli stessi immobili concedendomi l’usufrutto vita natural durante.Poichè sono in fase di separazione il giudice mi ha condannato al mantenimento della mia ex moglie.Ora la mia domanda era: possono pignorarmi l’usufrutto di due appartamenti in affitto?Ho visto su di un forum da Lei scritto nel Marzo 2008 che non esiste nessuna legge che richiede il pignoramento dell’usufrutto.Può darmi delle delucidazioni per potermi difendere

Il diritto di usufrutto è pignorabilissimo.

Ovviamente, è di non facile realizzazione sul «mercato» specialmente in un contesto di vendita forzosa, ma, a seconda del tipo di immobile e della tua età, potrebbe comunque essere appetibile perché garantirebbe all’acquirente il diritto di godere di un’abitazione, dopo un unico e magari molto scontato versamento iniziale, potenzialmente per alcuni decenni.

Soprattutto, io non posso proprio darti indicazioni su come non pagare il mantenimento a tua moglie o non rispettare un provvedimento della magistratura.

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Possono vendere all’asta una casa di cui io sono proprietario solo per un sesto?

ho firmato delle cambiali x l’acquisto di un’attivita’ che poi dopo 2 anni ho dovuto chiudere perche non andava come mi avevano assicurato, non ho potuto piu pagare le cambiale perche mi sono ritrovato senza lavoro e reddito, adesso mi e’ stato fatto un pignoramento su una quota della casa di mio papa’ che ho ereditato dalla morte di mia mamma di 1/6, pochi giorni fa’ e’ venuto il custode giudiziario che ha detto che verra’ messa all’asta tutta la casa. ma come e’ possibile che possono mettere all’asta tutta la casa che io possiedo una quota di 1/6 e in quella casa abita mio padre che e’ disabile al 100% grave che non riesce a camminare e ha bisogno di un accompagnatore, dove va questo povero uomo malato e invalido? io ho piu volte proposto il pagamento reteale visto che non ho lavoro ne io ne mia moglie e ho 2 figli piccoli da mantenere, il debito e’ di 9500 euro

È possibile, e nella pratica funziona così: viene venduta tutta la casa, un sesto del ricavato viene dato ai creditori di chi aveva la proprietà di un sesto, cioè tu nel nostro caso, e gli altri cinque sesti del ricavato vengono invece dati, in denaro, a chi è proprietario degli stessi.

Sulla carta è giusto, nella pratica purtroppo gli altri comproprietari incolpevoli si trovano spesso con poco in mano perché dalla vendita all’asta di una casa spesso si ricava un valore di molto inferiore a quello reale.

Quanto alla disabilità di tuo padre, è evidente che i tuoi creditori non ne hanno nessuna colpa ed è quindi una circostanza che non puoi opporre loro.

Puoi chiedere se credi l’intervento dei servizi sociali, sia per la tua situazione debitoria che per quella di invalidità di tuo padre, per vedere se possibile raggiungere un accordo con i tuo creditori, l’esposizione è relativamente bassa ma questo significa poco.

Una cosa da valutare in questi casi è anche la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

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Il figlio può acquistare la casa del padre messa all’asta?

In un’asta giudiziaria di un’immobile del padre, il figlio che sta nello stesso stato di famiglia può acquistare il bene all’asta e quindi diventare proprietario?

L’art. 571, comma 1°, cod. proc. civ. dice che «ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’immobile pignorato».

La giurisprudenza ha aggiunto che questa disposizione va interpretata in modo letterale, senza possibilità di applicazione analogica: infatti “nell’espropriazione forzata immobiliare è legittimato a fare offerte all’incanto e offerte di aumento di sesto anche il coniuge del debitore esecutato in regime di comunione legale dei beni, poiché la norma che esclude la legittimazione del debitore esecutato è eccezionale, non suscettibile di applicazione per analogia” (Cass. civ. 02.02.1982 n. 605, Foro It., 1982, I, 1979, Giust. Civ., 1982, I, 1250).

Quindi il figlio del debitore può depositare la propria offerta e partecipare all’asta.

Attenzione però al caso in cui il debitore è già defunto e il figlio ne è erede puro e semplice: in questo caso, si ritiene che il divieto gravante sul debitore si trasmetta anche agli eredi e quindi il figlio, essendo subentrato nella stessa posizione del padre, non può presentare offerte.