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Accettazione eredità del minore: occorre beneficio di inventario?

a mio figlio è morto suo papà essendo l’unico erede prende liquidazione, soldi della banca e la macchina del suo papà, sono andata tramite avvocato e il giudice ha dettato la sentenza di fare una parte con vincolo pupillare, volevo chiedere è obbligo che io devo fare l’inventario tramite notaio?

L’inventario, nel caso di accettazione di un’eredità da parte di un minore, deve essere sempre fatto o, detto in altri termini, un minore può accettare un’eredità solo con beneficio d’inventario.

Questo non deriva dal vincolo pupillare imposto dal giudice tutelare, ma da una disposizione di ordine generale contenuta nel codice civile che ha l’evidente funzione di tutelare il minore che, in vicende come queste, è considerato un soggetto debole, anche alla luce della considerazione per cui non si sa mai con precisione cosa compone l’asse ereditario, soprattutto quanto a passività.

L’inventario può essere svolto da un notaio o dal cancelliere del tribunale delegato dal giudice. Entrambe queste figure svolgono malvolentieri un’attività noiosa, lunga e complicata come quella dell’inventario dei beni ereditari, ma più malvolentieri di tutti sicuramente il notaio che solitamente si occupa di cose molto più piacevoli e remunerative.

Devi comunque trovare un modo per realizzare questo inventario, magari tramite un notaio che nonostante tutto può essere disponibile a fare volentieri un compito come questo.

Ti suggerisco anche di provare a chiedere qualche consiglio direttamente in cancelleria.

Se vuoi approfondire ulteriormente, anche se non credo che ne possa valere la pena, puoi acquistare una consulenza dall’apposita voce nel menu del blog. Ti consiglio di iscriverti alla newsletter del blog, o al gruppo Telegram, per non perderti altri articoli interessanti come questo.

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L’erede con beneficio di inventario risponde dei nuovi debiti?

Io, mia madre e 2 fratelli abbiamo ereditato con beneficio d’inventario la proprietà di mio padre nel 2010. Tali immobili, pero’, erano stati pignorati con procedura provvisoriamente esecutiva in seguito a sentenza di primo grado nel 2009 che ha condannato l’impresa costruttrice di mio padre a risarcire 12 inquilini di una palazzina costruita nel 1970. E’ in corso l’appello. Le imposte (ici, imu, ecc.) su tali immobili devono essere pagate dagli eredi? In caso di mancato pagamento equitalia puo’ rivalersi sui beni personali degli eredi?

L’erede con beneficio di inventario è un vero e proprio erede, anche se i due patrimoni, il suo e quello dell’asse ereditario, rimangono separati per i creditori dell’eredità, che possono soddisfarsi solo sui beni dell’asse stesso.

Quindi questi immobili sono diventati vostri, fanno parte del vostro patrimonio, e se ci sono degli oneri da sostenere li dovete sostenere, altrimenti i creditori potranno compiere azioni esecutive nei vostri confronti.

Più in particolare, si tratta di debiti di natura tributaria sorti dopo la vicenda successoria e quindi direttamente in capo a voi, mentre la limitazione del beneficio d’inventario vale solo per i crediti che «gravavano sull’eredità».

Per questi ultimi crediti, i titolari dei corrispettivi diritti potranno soddisfarsi solo sui beni facenti parte dell’asse ereditario, mentre per i debiti «nuovi» i creditori possono soddisfarsi su tutto il patrimonio di chi li ha contratti.

È evidente, ad esempio, che se chiami un artigiano a ridipingere gli interni di uno di quegli immobili e poi non lo paghi, questo artigiano può attaccare anche i tuoi beni personali che non hanno mai fatto parte dell’asse ereditario, senza che tu possa dirgli di soddisfarsi solo sui beni dell’asse, essendo questo aspetto, per lui, una vicenda oramai esaurita, considerato che il suo credito nasce dopo il verificarsi della successione.

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Che fare se dopo l’accettazione dell’eredità non è stato fatto l’inventario?

L’anno scorso ho rinunciato all’eredità da parte di madre. Mi sono rivolto ad un avvocato per ottenere l’autorizzazione ad accettare per i miei due figli minori (320 c. 3 c.c.). Cosa che ho ottenuto. Da qui in poi avrei dovuto fare tutto col Notaio e, quindi, accettare l’eredità con beneficio di inventario e fare l’inventario stesso dei beni (due beni immobili in comproprietà coi mie fratelli e mio padre). Dal Notaio viene effettuata la dichiarazione di successione, ma nulla che ha a che vedere con la procedura beneficiata. Dopo un anno, gli altri comproprietari vogliono vendere, per cui insisto con lo stesso avvocato per ottenere un’altra autorizzazione, stavolta a vendere. Il GT, ovviamente, ha voluto la dichiarazione beneficiata che io ho ricordato di non aver fatto. Mi chiedo adesso, è stato corretto fare dal notaio la dichiarazione di succes sione in quel modo? e soprattutto è corretto adesso, che c’è pendente il secondo 320, fare la dichiarazione e l’inventario?

La dichiarazione di successione è solo un adempimento fiscale che non ha molto a che vedere con l’eredità in sé o con l’accettazione della stessa, molti giudici, a mio giudizio correttamente, ritengono che uno possa presentare tale dichiarazione senza per questo essere considerati eredi.

Messo da parte questo argomento, che non ha niente a che vedere con il nocciolo del problema, il fatto è che sono solitamente previsti dei termini per la realizzazione dell’inventario, che non riguarda solo gli immobili ma tutto quanto fa parte dell’asse, dopo l’accettazione.

Questi termini sono articolati in modo diverso dalla legge a seconda di alcune circostanze concrete come ad esempio il possesso dei beni ereditari e così via.

La morale della favola è che comunque dovete fare l’inventario, che come noto è del resto obbligatorio nel caso di accettazione dell’eredità da parte di minori, a loro tutela, limitando eventuali responsabilità degli stessi verso creditori del de cuius.

Per cui ti conviene sentire dal notaio che era stato incaricato a suo tempo che cosa ha fatto e, se non ha fatto niente, come intende rimediare o altrimenti procedere.

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Se accetto un’eredità con beneficio d’inventario perdo la reversibilità?

in caso di accettazione con beneficio di inventario, il coniuge del defunto deve rinunciare alla pensione di reversibilità?

È un caso che non mi è mai capitato, ma direi proprio di no.

Innanzitutto, il trattamento pensionistico è autonomo rispetto alla posizione successoria e si collega piuttosto alla posizione in seno alla famiglia e al rapporto di parentela.

In secondo luogo, l’accettazione con beneficio d’inventario è pur sempre un’accettazione, dove l’accettante diviene erede universale del de cuius.

Per ulteriori conferme, puoi chiedere presso gli uffici INPS.

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Il mio compagno è morto quando ero ancora incinta: mio figlio ne è erede?

Nel gennaio 2012, al mio sesto mese di gravidanza, è morto il mio compagno.
Alla nascita di mio figlio, ho richiesto la paternità naturale, con il consenso della famiglia del mio compagno, che è stata ottenuta tramite sentenza nel luglio 2013. Il mio compagno era proprietario di un immobile che per diversi anni è stato affittato a studentesse. Adesso i suoi genitori, convinti che l’immobile sia di mio figlio, vogliono farmi pagare tutte le spese (l’immobile è sfitto dal mese di maggio 2013) che comprendono condominio, facciata, spazzatura, ecc. L’immobile l’ho visto in questi giorni ed è in uno stato tale di degrado che necessitano opere di ristrutturazione che comporteranno eccessive spese.Io ritengo di non poter sobbarcarmi queste spese, visto che già solo con il mio stipendio devo mantenere mio figlio, pagare il mutuo della mia casa e sostenere tutte le spese che ne derivano. Pertanto, sono costretta ad accettare questo appartamento o posso rinunciare?

L’art. 462 cod. civ. prescrive che sono capaci di succedere ab intestato le persone nate o anche solo concepite al momento dell’apertura della successione, che è il momento della morte della persona della cui eredità si tratta.

Quindi tuo figlio è stato chiamato all’eredità del tuo ex compagno e devi ora valutare se intendi accettarla o meno. Essendo tuo figlio minore di età, non è nemmeno una valutazione che potrai fare autonomamente. Per rinunciare all’eredità, dovrai ottenere un’autorizzazione del tribunale, che valuterà che la rinuncia corrisponda effettivamente all’interesse di tuo figlio (nel caso dell’immobile, servirà probabilmente una perizia), mentre nel caso tu volessi accettare, sarebbe obbligatorio fare l’inventario, perché i minori devono sempre accettare con beneficio d’inventario per legge.

Direi che ti serva, purtroppo, un avvocato.

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Posso andare in tribunale per l’accettazione pura e semplice dell’eredità?

Vorrei se possibile una conferma in merito ad una pratica di successione. Il padre e il nonno di mio figlio sono deceduti il primo nel 2006 e il secondo nel 2010. In entrambi i casi mio figlio era minorenne. Le denunce di successione sono state regolarmente presentate (praticamente ci sono i due immobili e un piccolo deposito). Mio figlio appare già come erede nelle visure catastali e la banca sta già provvedendo allo svincolo dei soldi. Io sapevo che alla maggiore età doveva presentare una dichiarazione di accettazione dell’eredità alla cancelleria del tribunale. Ho telefonato al tribunale di Mantova per sapere come dovevo fare e cosa compilare, ma mi hanno risposto che essendo un’accettazione d’eredità pura e semplice e non con beneficio d’inventario devo obbligatoriamente andare da un notaio. E’ così?

Sì è così, nel senso che presso la cancelleria del tribunale puoi fare l’accettazione con beneficio d’inventario, quella che avresti potuto fare tu per tuo figlio in sua rappresentanza quando lui era ancora minorenne (è previsto per legge che in caso di minorenni si faccia sempre l’inventario), mentre non si può fare l’accettazione pura e semplice, che va redatta per atto pubblico, per la quale cosa è necessario rivolgersi alla figura professionale prevista nel nostro ordinamento, che è appunto il notaio.Peraltro a quanto ne so non c’è nessuna necessità di accettazione espressa dell’eredità. Innanzitutto, parliamo sempre di due eredità distinte, nella prima, quella del padre, tuo figlio è erede diretto, mentre nella seconda succede in via di rappresentazione del padre premorto. Quindi dovresti fare due atti di accettazione che, come tali, comporterebbero anche più spese. Ma l’eredità si può accettare benissimo anche in modo tacito, come previsto dalla legge, comportandosi da erede. Io suggerirei di fare l’accettazione espressa da un notaio solo in presenza di possibili contestazioni o problemi specifici, altrimenti penso che potrebbe essere sufficiente l’accettazione tacita. In alternativa, puoi fare anche, se tuo figlio non ha ancora preso possesso dei beni ereditari, l’accettazione con beneficio di inventario, che avrebbe anche alcune tutele in più di per sé, però sarebbero sempre due accettazioni da fare con altrettanti inventari, che sono una cosa un po’ laboriosa e per la quale può essere incaricato un notaio, con la necessità poi di compensarlo.