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Modulo CAI compilato male: che conseguenze ci sono?

Sono stato interrogato dal giudice di pace per confermare la mia responsabilità in un sinistro stradale. Non ho confermato il CAI inviato all’assicurazione, adesso cosa può succedere ?

È una domanda davvero un po’ troppo scarna per potervi dare una risposta utile.

Si possono fare solo alcune osservazioni generali.

Intanto, l’interrogatorio del giudice di pace può essere libero o formale. Si tratta di due cose completamente diverse, il primo serve per tentare la conciliazione, il secondo tende a realizzare un vero e proprio mezzo di prova.

Gli effetti dell’uno o dell’altro, dunque, sono molto diversi.

Per quanto riguarda il modulo CAI, o constatazione amichevole di incidente, il suo valore probatorio effettivo nel giudizio civile è molto controverso, nonostante l’art. 143 del codice delle assicurazioni, che, a riguardo, non è stato riconosciuto esaustivo.

Volendo essere sintetici, si può forse dire che il modulo CAI è uno dei diversi elementi di prova che poi utilizza il giudice per la ricostruzione della verità dei fatti.

Se una persona compila in modo inesatto un modulo CAI, le conseguenze dipendono dalle circostanze.

Non credo che, in molti casi, possa esserci il reato di falso in scrittura privata, peraltro abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Piuttosto, se il sinistro non fosse genuino, se si trattasse cioè del classico «bidone» inventato allo scopo di lucrare soldi indebitamente da una compagnia assicurativa, ci potrebbe essere il reato di truffa.

Ovviamente, dipende dalle circostanze e quindi da tutti gli altri elementi del fatto.

Se vuoi approfondire la situazione, valuta di acquistare una consulenza da un avvocato.

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Ricorso per CTU preventiva: è meglio della mera trattativa?

il mio Avvocato mi avrebbe consigliato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in quanto l’assicurazione della persona che mia ha investito ormai il 29/08/2012, mi ha risarcito una somma incongrua, considerando i conteggi fatti, la perizia di parte, il lucro cessante, l’inabilità totale parziale temporanea ed assoluta e inoltre considerando che nell’incidente la polizia stradale mi ha dato totale ragione. La mia domanda è sapere se la conciliazione che può chiedere il CTU, non la possa tentare, in primis il mio Avvocato; lui a questa mia domanda risponde: “Non credo che sia possibile una preventiva mediazione (tramite società autorizzata)”

La conciliazione del legale e quella del CTU sono due cose completamente diverse.

Quella che può tentare di svolgere un avvocato è solo una trattativa con il legale avversario, all’insegna del dialogo, dell’approfondimento in comune e sempre che si riesca ad instaurare un clima con un minimo di buona fede tra i legali.

Di solito, ogni legale in ogni pratica che tratta svolge un tentativo di conciliazione, o una trattativa, di questo genere, per prassi, convenienza, praticità, ma non sempre, nonostante ogni miglior impegno, ci sono i presupposti per raggiungere un accordo.

Una cosa diversa rispetto al ricorso 696 bis che potrebbe fare il legale è la mediazione facoltativa, che sarebbe il tentativo di mediazione svolto presso un organismo di mediazione autorizzato dal ministero, ma in materia in cui la mediazione non è obbligatoria.

Questi tipi di mediazione sono praticati abbastanza spesso nel nostro studio e devo dire che i risultati sono abbastanza buoni, specialmente in situazioni che prima erano difficili da sbloccare.

Tuttavia nel caso di un sinistro stradale, dove la contestazione è peraltro, se ho ben capito, più sul quantum che sull’an del risarcimento, a mio giudizio non conviene affatto la mediazione, molto meglio, come consiglia il tuo avvocato, la CTU preventiva, dove un tecnico nominato dal presidente del tribunale non solo avrà il compito di tentare la conciliazione ma, qualora la conciliazione non dovesse riuscire, effettuerà anche una valutazione scritta dell’ammontare del tuo danno, con una perizia che potrai usare nella successiva causa civile, in caso la questione non si componesse nemmeno dopo il deposito della stessa.

Per questi motivi, mi sembra azzeccato il consiglio del tuo avvocato.

Ti consiglio di leggere attentamente la nostra scheda dedicata alla CTU preventiva.

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CTU preventiva: quand’è che si raggiunge una conciliazione?

a seguito di un sinistro stradale con ragione al 100%, e successiva perdita di lavoro, siamo arrivati a effettuare atp conciliativa ar t696 bis sia per la parte medico legale (che si e conciliata in sede) sia per la parte del danno economico(ove non si e conciliata in sede in quanto non si sono presentati dalla parte dell’assicurazione). le mie domande sono due…… dato che per la parte medico legale la conciliazione e andata in porto e l’assicurazione ritiene che non vuole pagare in quanto secondo loro dovrei fare causa per tutte due situazioni sia medico che economica posso fare emettere un decreto ingiuntivo solo per la parte medico all’assicurazione intanto che paghino l’atp conciliatoria e successivamente andare in giudizio per la solo parte economica?

La tua domanda purtroppo non è molto chiara e ci sono diversi aspetti che invece andrebbero visti per poter dare una risposta completa.

Tenterò comunque di dire quel che posso.

Innanzitutto, se è una procedura ex art. 696 bis cod. proc. civ. non è un’ATP, acronimo di Accertamento Tecnico Preventivo, che del resto è abbastanza desueto, ma una vera e propria CTU preventiva, uno strumento che usiamo anche noi molto spesso, per approfondimenti sulla quale ti rimando all’apposita scheda.

La parte che tuttavia non è chiara riguarda soprattutto l’avvenuta conciliazione.

In caso di conciliazione vera e propria, infatti, dovrebbe essere stato formato un processo verbale. Infatti, i commi 2° e 3° dell’art. 696 bis cod. proc. civ. prevedono che «Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.|| Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale».

Pertanto, se ci fosse un vero e proprio verbale di conciliazione, non ci sarebbe alcun bisogno, né, probabilmente sarebbe ammissibile, di un decreto ingiuntivo, in quanto sarebbe sufficiente richiedere l‘apposizione della formula esecutiva in cancelleria.

Se questo non si può fare, può essere che la conciliazione non sia stata formalizzata e si sia semplicemente raggiunto un generico parallelismo tra le opinioni dei vari consulenti, oppure che sia stata anche formalizzata, ma sia limitata all’ammontare del danno, senza estendersi anche ai profili relativi all’an del dovuto, cioè alla debenza stessa del credito, che, per quanto a tuo giudizio scontata, se non viene messa nero su bianco impedisce che si possa parlare di una vera e propria conciliazione.

In conclusione, per capire se e che cosa può essere possibile fare sarebbe necessario consultare i verbali del procedimento.