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Handicap in locazione: posso mettere la doccia?

vivo in affitto con la mia famiglia da oltre 20 anni in un appartamento piuttosto vecchio, mai ristrutturato nemmeno dove ce ne sarebbe bisogno, quindi il proprietario non è mai stato disturbato, semmai ha disturbato lui aumentando la mensilità…
Recentemente mia mamma è stata colpita da ictus, ed è rimasta invalida al 100 %.
Ho chiesto al proprietario di modificare quanto meno il bagno, inserendo una doccia per poter lavare mia mamma in maniera decente (la vasca è vecchia ed usurata e il bagno piccolo e scomodo per fare manovre con sollevatore ecc all’interno), ma il proprietario nonostante la gravità dei fatti non ne vuole sapere. C’è una legge in merito a cui posso appellarmi, o nonostante la situazione già complicata devo pensare ad un trasloco? Posso eventualmente farmi io carico delle spese e poi (sempre esista una legge in merito), scalare la somma dalla mensilità dell’affitto?

Che io sappia non ci sono leggi che impongono al proprietario di farsi carico delle spese necessarie per opere che sono divenute indispensabili, od opportune, per vicende che hanno colpito la persona del conduttore o uno dei suoi familiari.

Del resto, la verificazione di eventi del genere non sono certo colpa della proprietà che non può essere tenuta a farsi carico dei problemi personali dei propri inquilini.

Approfondendo la questione, probabilmente potremmo trovare adeguate basi legali per poter fare i lavori, ma non credo chiedendo il pagamento delle opere alla proprietà, ma semplicemente avendo la facoltà di realizzarle.

Già questo credo che potrebbe essere un buon approccio per il problema, anche considerando che le spese di trasloco, nonché i fastidi, sarebbero sicuramente superiori a quelle dell’intervento nel bagno.

Prima di fare qualsiasi cosa, tuttavia, il proprietario va interpellato per iscritto, con le migliori forme e formule, tramite una diffida da inviarsi mediante avvocato, perché i contatti che avete avuto oralmente non hanno nessuna rilevanza.

Può anche darsi che a seguito dell’intervento di un legale si instauri una trattativa che conduce ad un accordo sul punto, cosa che sarebbe sicuramente la soluzione di gran lunga migliore.

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Amministrazione di sostegno: i documenti necessari.

Oggi parliamo dei documenti necessari per depositare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, una pratica che ci troviamo a gestire abbastanza spesso.

L’elenco che mettiamo di seguito non è tassativo, nel senso che non è che, se manca un documento tra quelli indicati, il ricorso non si possa depositare; è un elenco, piuttosto, che indica quello che sarebbe bene allegare per fare le cose fatte al meglio, mentre in molti casi si può comunque fare a meno di una o più «voci».

Quindi cercate di procurarvi tutte queste cose. Se una o più fosse difficile da rinvenire, ne parleremo e valuteremo insieme, come al solito.

Un elemento che rimane indispensabile, perché serve innanzitutto a noi per vedere a chi dobbiamo fare le notifiche, è l’albero genealogico. Per la redazione dell’albero, fate riferimento a questo post e al chiaro prospetto colà allegato.

Oltre a questi documenti, ci dovrete ovviamente anche consegnare la procura in originale, che non è un documento ma un atto, firmata da tutti quelli che «sostengono» il ricorso. Ricordo al riguardo che più persone, nel novero dei parenti fino al 4° grado e affini sino al 2°, firmano il ricorso e meglio è: l’iniziativa avrà più «forza», ma soprattutto sarà tutto più semplice con le notifiche, perché non si deve notificare a chi firma, quindi il numero delle notifiche da fare diminuisce corrispondentemente.

Ma torniamo un attimo alla procura. «In originale» significa che, salvo eccezioni da valutare con noi volta per volta (es. deposito tramite il PCT),  non può essere trasmessa via fax, mail o in altri modi, ma ci deve essere spedita via posta cartacea. Di solito, vi mandiamo noi il modello della procura in allegato mail: la dovete stampare e raccogliere le firme, poi restituircela tramite snail mail, cioè la vecchia, cara posta cartacea.

L’«amministrando» è ovviamente la persona alla quale si vuole far nominare un amministratore di sostegno.

Ecco l’elenco:

  1. certificato di residenza dell’amministrando
  2. certificato di nascita dell’amministrando
  3. copia documenti personali dell’amministrando (carta d’identità, patente, ecc.)
  4. copia documenti personali del ricorrente e di chi vuole fare da amministratore di sostegno
  5. copia rogito o documenti attestanti le varie proprietà sia mobiliari che immobiliari
  6. copia prospetto pensioni e rete da pagare alla casa protetta
  7. copia conti correnti.
  8. copia prospetto albero genealogico con indicati chi sono i parenti fino al 4 grado e gli affini fino al 2.
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Disabili e trust: come tutelarli anche dopo la morte dei genitori.

Ho un figlio con sindrome di down e ho avviato le pratiche per la nomina di amministratore di sostegno. Sono però molto preoccupato: cosa accadrebbe se io o mia moglie passassimo a miglior vita, che fine farebbe? È possibile affidare sostanze e immobili a qualcuno di fiducia?
Un avvocato mi parlò del fedecomesso assistenziale, ma io non mi fido. Il nominato potrebbe risparmiare sulle cure di nostro figlio poiché un domani ad egli andrebbe ciò che avanza.

Nel 2003 il progetto di legge concernente la disabilità, che tendeva a ridimensionare misure c.d. forti quindi inabilitazione e interdizione per persone parzialmente o totalmente capaci, prevedeva inizialmente che l’ Amministratore di sostegno ( di seguito denominato AS) potesse detenere beni ovvero agire come proprietario legale finalizzato al sostentamento e alla cura dell’ amministrato.
Si era pensato quindi nel disegno di legge, di utilizzare un contratto atipico di matrice anglosassone, legale nel ns paese, denominato Trust ( ovvero fiducia in inglese) ove un fiduciario ( Trustee) avrebbe svolto le funzioni necessarie all’ ammministrazione e al sostentamento del disabile secondo le volontà di un Disponente ( es genitore) sino alla morte di questi ed oltre la morte di questi.

Di qui sarebbe stata pienamente risolta la problematica del c.d . Dopo di Noi, che lei come tutti i cittadini che hanno in casa un soggetto debole paventano e per la quale cercano soluzione.

Successivamente nel 2006 la legge uscì per cosi dire monca: l’ AS non può detenere beni con un programma di destinazione, può solo amministrare e provvedere a determinate esigenze , sempre sotto il controllo della magistratura ( GT ovvero Giudice Tutelare), inoltre l’ AS non ha un legittimo successore, può solo essere sostituito dalla magistratura.

Il fedecommesso assistenziale al quale lei accenna ha la problematica da lei correttamente individuata: non essendo una figura di natura contrattuale sulla quale si può esercitare un controllo, il rischio è proprio che risparmi sostanze dopo la morte dei parenti stretti ( prima non può essere nominato) a discapito dellea cuar del soggetto debole poichè la sua retribuzione avverrà sull’avanzo dopo la morte del disabile medesimo.

I parenti del disabile avrebbero necessità, invece di fidarsi, ovvero di nominare una persona di fiducia e testarne l’ operato di quando essi sono ancora in vita, prevedendo destinazione di sostanze con un completo programma indipendente dalla magistratura e potendo anche nominare un successore del fiduciario che probabilmente gli sopravviverà.

Il Maggiore ostacolo nel conferire beni utilizzando lo strumento Trust era certamente l’ imposizione fiscale: ovvero il passaggio di beni dal Disponente ( genitore del disabile o collaterale) sconta l’ imposta ipotecaria e catastale e nei casi più importanti l’ imposta di donazione dell’ 8%.

Per questo motivo è stata introdotta e sta per essere varata la legge di defiscalizzazione del trust a favore di soggetti portatori di handicap e disabili in genere.

Molto presto sarà quindi possibile utilizzare un trust a favore del disabile in piena neutralità fiscale, a patto che il beneficiario sia esclusivamente il disabile, questo per sventare abusi e strumentalizzazione in frode al fisco ma anche al disabile medesimo da parte di possibili collaterali.

Quando il progetto di legge verrà definitivamente approvato, ne daremo notizia nel blog: stay tuned.