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Fornitura intestata al proprietario: chi la paga?

Ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto nell’anno 2009. L’apertura di successione è stata fatta nell’anno 2010. Ho locato tale appartamento fino al 2017, anno in cui l’ho venduto. In questi anni in cui l’appartamento era locato l’utenza per i consumi idrici è sempre rimasta intestata a mio padre. L’inquilino negli anni 2016 e 2017 non ha pagato le bollette. Ora il gestore mi chiede il pagamento di tali consumi che non posso chiedere all’inquilino, tra l’altro moroso di diverse mensilità del canone di locazione, perchè nullatenente.
Ho letto da qualche parte che non sarebbero imputabili agli eredi le bollette riferite ad anni successivi al decesso dell’intestatario. Se è vero mi può dare i riferimenti giuridici?

Nel momento in cui si è aperta la successione di tuo padre, con successiva tua accettazione dell’eredità, come si può desumere dall’acquisto della proprietà, tra le altre cose, dell’appartamento, si è determinata confusione tra i vostri due patrimoni.

Per questo motivo, l’utenza per la fornitura di acqua è come se fosse stata intestata a te. Tale contratto, infatti, se era intestato a tuo padre, per effetto della successione è venuto ad essere intestato in capo a te. Avresti dovuto effettuare la disdetta dell’utenza, pretendendo dall’inquilino la voltura della medesima.

Non avendo fatto la disdetta, ora la società fornitrice può legittimamente chiedere il pagamento delle bollette insolute nei tuoi confronti. Resta da valutare solo l’eventuale prescrizione, che da codice civile era di cinque anni, mentre per la legge di bilancio 2018 è stata abbreviata a 2 anni.

Non credo che possa valer la pena approfondire, ma se vuoi procedere ugualmente valuta l’acquisto di una consulenza.

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Recuperare un credito da una srl: è possibile?

Ho affittato un ufficio ad una società Srl che ha pagato sempre in ritardo e dopo regolare disdetta di locazione è andata via, lasciando: due mensilità ancora da pagare, un danno pare a 5000,00 euro ed ancora la propria merce/attrezzatura nel locale.
L’avvocato alla quale mi sono rivolta, ha già inviato due lettere di reclamo e di intimidazione a pagare ma mi ha detto che con quest tipologia di società Srl purtroppo non si può agire sug crediti delle persone fisiche che ne hanno fatto parte e che può succedere che chiudono la p.Iva e tolgono la società dall’ufficio di registro, in modo che non si possa più intervenire ed io perdo i soldi.
Ma è possibile? Non si può intervenire sul capitale sociale?

È possibilissimo, come spiego meglio nella mia scheda sul recupero crediti, che ti invito a leggere attentamente, dove richiamo il fondamentale concetto della solvenza, cioè della capacità di un debitore di pagare effettivamente i suoi debiti o di poter essere sottoposto, in modo efficace, ad un pignoramento.

Per quanto riguarda il capitale sociale, esso, nonostante tutte le disposizioni a riguardo, non garantisce quasi mai niente. Intanto bisogna vedere se è stato interamente versato, poi considera che comunque è posta a garanzia e soddisfacimento di tutti i creditori, se la società ha altre esposizioni concorrenti facilmente potrebbe non essercene affatto per tutti.

Di solito, quando si concedono immobili in locazione a società a responsabilità limitata o comunque di capitali, dotate cioè di personalità giuridica, si chiede ai soci più importanti di garantire con i propri beni personali, prestando una fideiussione – è sufficiente una firma anche «in proprio» dell’amministratore. Oppure si richiede una fideiussione bancaria. Ovvero ancora si richiede una polizza di tutela legale della locazione, di cui ho parlato in altri post che ti invito a consultare.

Se non hai preso questi accorgimenti a suo tempo, ora non c’è molto margine di manovra.

Si può vedere se si tratta di una srl unipersonale o se ricorre una delle ipotesi in cui c’è la responsabilità anche personale degli amministratori, però mi pare, andando a naso, che il tuo credito non sia tale da giustificare un lavoro e un approfondimento di questo genere, valuta bene il rapporto costi e benefici prima di investire altri soldi in un recupero come questo che potrebbe essere difficile se non impossibile.

Se vuoi un preventivo da parte nostra per l’assistenza nel caso, puoi chiedercelo compilando il modulo nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Disdetta tardiva per locale commerciale: si rinnova automaticamente?

Contratto fitto locale adibito ad uso esclusivo a Circolo Sociale Culturale decorrenza 1/1/2005 per periodo 6+6.La sottoscrittice,deceduta 10 anni fa.Gli eredi non hanno mai chiesto il rinnovo del contratto.L’erede invia il 31/10/2016 una raccomandata, ricevuta il 7/11/2016, disdetta alla seconda scadenza, senza rinnovo ,Nel contratto è scritto che per tutto quanto non contemplato si ci rifa alle vigenti nome di legge.Siccome nella lettera disdetta è scritto che il locale è a uso commerciale, come indicato nella legge 392/1978,La disdetta doveva essere notificata al rappresentante legale del circolo 12 mesi prima della seconda scadenza e quindi trattandosi di locale ad uso commerciale, il contratto si rinnova per altri sei anni o addirittura per 6+6 come indicato nel contratto iniziale.

In generale, come abbiamo detto ormai centinaia di volte, non ha molto senso, non è molto utile, parlare, sotto qualsiasi profilo, di un contratto senza averlo almeno potuto leggere, anche perché i contratti si interpretano e «leggono» nel loro complesso, senza poter più di tanto isolare singole clausole o singoli aspetti (come, appunto, quello della durata) gli uni dagli altri.

Facendo qualche considerazione su un piano, dunque, sempre generale, si può dire che se i termini non sono stati rispettati, il contratto potrebbe essersi rinnovato, anche se bisognerebbe guardare esattamente cosa prevedono le singole clausole al riguardo, potendo essere previsto – in qualche modo (e, cioè, magari anche attraverso interpretazione) – che la durata fosse prestabilita senza possibilità di rinnovo automatico – sempre ovviamente che questa clausola fosse conforme alla legge ed è questo un ulteriore accertamento da fare in concreto.

Ti consiglierei di approfondire acquistando una consulenza da un bravo avvocato, anche in relazione all’interesse che potete avere alla conservazione del contratto.

Situazioni come queste, comunque, di solito vengono meglio affrontate a livello negoziale, con una più o meno approfondita trattativa con la controparte, con la quale si intende peraltro continuare un rapporto, in qualche modo, di collaborazione.

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Impossibile avere la corrente elettrica: posso recedere?

vorrei sapere se può essere una giusta causa di recesso antecipato in quanto nel mese di agosto ho stipulato un contratto di locazione x un magazzino, premetto che questo magazzino insieme ad altro fondo che avevo già in locazione era fornito da un unico contatore di energia elettrica al momento del rilascio ho chiuso la fornitura ,e mi è stata fornita dal proprietario che ha un centro ippico accanto in attesa visto che il centro ippico si trasferiva e quindi fare le dovute volture poi un giorno scopro che non c’è più corrente interpellato voleva che dividessi la fornitura con il nuovo affittuario cosa che non accettato e con varie scuse non mi dato la possibilita di attivare questa fornitura in quanto il contatore enel è su proprietà privata e quindi senza dati di fornitura del proprietario non posso fare nulla

Se l’immobile non può in alcun modo essere rifornito di corrente elettrica, direi che facilmente il motivo per il recesso anticipato ci potrebbe essere, dal momento che l’uso di energia è oggi un requisito essenziale per quasi ogni tipo di edificio, salvo usi particolari e molto specifici.

Quindi bisogna far capo a questo, eventualmente sentendo per conferma un elettrotecnico o svolgendo accertamenti presso più società potenziali fornitrici del servizio.

Una volta approfondito adeguatamente questo aspetto, va ricordato che in queste situazioni non si può mai avere la sicurezza assoluta, per cui ti consiglio di far redigere la lettera di recesso anticipato da un avvocato, in modo che la stessa sia formulata nel modo più adeguato ed opportuno possibile, con una indicazione ben articolata della motivazione.

Cerca pertanto un legale che possa seguirti nella redazione di questa lettera, chiedendo magari qualche preventivo. Se credi, il nostro prodotto al riguardo si trova qui.

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Contratto di locazione: come si fanno disdetta e recesso.

Salve! Ho un contratto di affitto per un immobile dove vivo. Ultimamente ho avuto qualche problema con il proprietario e vorrei cambiare casa. Come posso agire? Voglio evitare che possa bloccarmi in qualche modo ed essere sicuro di non sbagliare!

Sia l’inquilino (o conduttore) che il “padrone di casa” (o locatore), possono porre fine al contratto di locazione, ma bisogna rispettare dei tempi dettati dalla legge.

Normalmente il recesso deve arrivare con sei mesi di anticipo.

Quindi bisogna spedire con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata una comunicazione di recesso ed indicare nella comunicazione i motivi.

Ovviamente è consigliabile leggere nel contratto cosa è stato previsto.

Nel caso invece che il contratto sia in scadenza non si voglia il rinnovo automatico, occorre sempre inviare una comunicazione al locatore indicando, con sei mesi di anticipo la propria volontà. Non sarà necessario, indicare le ragioni del recesso.  Per esempio, se il contratto scadrà il 31.12 il conduttore potrà, entro il 30.06 dello stesso anno inviare al locatore una raccomandata con questa dicitura: “con la presente, il sig. ….. comunica la propria volontà di recedere dal contratto di locazione, relativo all’immobile sito in ….., via….., nei termini di legge, impegnandosi a lasciare libero l’appartamento da persone e cose entro il giorno …”.

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Locazione con problemi: posso far causa prima che scada il contratto?

Sono inquilina da 15 anni
di un appartamento nel quale non sono mai stati effettuati interventi di
manutenzione straordinaria dal proprietario, ho muffa nei muri, imposte
distrutte, muri lineati ecc ecc. Vorrei agire legalmente con riduzione
del canone ed eventuale risarcimento danni… Inoltre, accostato al mio
fabbricato hanno costruito una palazzina che ha comportato un
peggioramento dello stato del mio appartamento dovuto a vibrazioni,
ecc. Ho dovuto anche subire rumori acustici elevati, orari non conformi,
calcinacci nei miei balconi, danni ……Tutto senza mai essere
tutelati dal mio proprietario di casa…. E’ più di un anno che vivo un
inferno malgrado le mie rimostranze! Il mio contratto (4+4) scade a
gennaio 2017, temo che se agirò per rivalsa non mi verrà rinnovato e non
potrei più far valere i miei diritti (suppongo). Come devo agire ?

La primissima cosa da vedere è se tutti questi problemi sono stati a suo tempo debitamente contestati per iscritto alla proprietà. In mancanza, infatti, diventa difficile costruire una causa intera dopo anni.

Per quanto riguarda la disdetta, se parliamo di una disdetta al primo quadriennio deve essere motivata, ciò ovviamente non esclude possibili frodi al riguardo che sono abbastanza frequenti; in caso contrario, la disdetta può anche essere pura e semplice ed è ovvio che nessun locatore vorrebbe stipulare un nuovo contratto con un conduttore con cui pende un contenzioso.

Bisogna, insomma, valutare complessivamente la situazione, tutte le circostanze del caso, la prescrizione delle domande che si andrebbero in concreto a dispiegare e vedere se e come è meglio procedere.

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Si può non rispettare il termine di preavviso di due mesi per la disdetta della locazione?

Sono una studentessa universitaria, ho un contratto di natura transitoria in cui si specifica che in caso di mancata disdetta in forma scritta da una delle due parti almeno due mesi prima dalla scadenza il contratto si rinnova automaticamente. Ora, il mio contratto scade a fine agosto, io solo adesso ho la certezza di volermene andare, come devo fare? In termini legali, è proprio vero che si rinnova automaticamente, o deve essere comunque ri-registrato e quindi terminare alla fine di agosto, o vado incontro a qualche penale visto che eventualmente, il preavviso è di solo un mese anzichè due?

La registrazione non c’entra niente, se è previsto il rinnovo automatico salvo disdetta e tu non hai mandato la disdetta nel termine previsto, che peraltro è anche minore di quello solito di tre o sei mesi, il contratto si è automaticamente rinnovato, per sapere per quanto tempo bisogna vedere cosa dice sul punto il contratto e, se non dice nulla, significa che si sarà rinnovato per ugual durata. A questo punto, comunque, come conduttrice hai sempre il diritto di recesso, che è una cosa diversa dalla disdetta, che potrai esercitare tuttavia solo con un preavviso – di solito – di sei mesi.

Se vai via dalla casa, dunque, potrai farlo esercitando il recesso e sarai tenuta a pagare le mensilità corrispondenti al preavviso.

Direi che ti convenga cercare di trovare una soluzione negoziale con la proprietà.

se il contratto è invalido il termine di preavviso per il recesso è sempre di sei mesi?

Salve, a febbraio 2012 ho stipulato un contratto di locazione con una mia parente per una porzione di casa attaccata alla sua. Il contratto doveva essere registrato subito, invece me lo ha registrato a luglio, con data di febbraio ( facendomi pagare la tassa anche a me.) Il contratto deve averlo comprato in qualche cartoleria perché lei si e limitata a scrivere solo i nomi e la rata dell affitto. Mi ha fatto durata 24 mesi, ma adesso per problemi personali con lei, me ne voglio andare. Devo sempre dare i 6 mesi di preavviso? Nel contratto dove c’è scritto quanti mesi di preavviso devo dare ha lasciato lo spazio bianco. Preciso che siamo due famiglie con un contatore solo della luce, che ovviamente salta sempre e nonostante le ripetute richieste di sdoppiarlo, non ha mai fatto nulla. E questo vale anche per il gas.

Il contratto è invalido in alcuni aspetti, ad esempio sulla durata, ma alle clausole invalide si sostituiscono di diritto quelle nulle, per cui direi che il contratto, con il contenuto modificato ed integrato dalla legge esiste e di conseguenza il termine di preavviso per il recesso è sempre di sei mesi. Suggerirei di cercare un accordo con la proprietà.

come rescindere dall’avvallo in un contratto di locazione

Mio figlio ha sottoscritto assieme a un suo coetaneo un contratto d’affitto (4+4 no studenti) in appartamento a Bologna. Il proprietario al momento della sottoscrizione ha voluto una lettera di avvallo che è stata firmata congiuntamente da me e da un amico di famiglia dell’altro ragazzo. Con la lettera io e l’altra persona ci siamo impegnati come coobbligati solidali a fianco dei conduttori. Ora mio figlio per cause di forza maggiore sopraggiunte è costretto a rinunciare all’appartamento. Il contratto prevede 6 mesi di preavviso con raccomandata. Vorrei sapere se è possibile a lui solo dare la disdetta senza che anche l’altro decida di rinunciare all’appartamento e soprattutto se alla scadenza dei 6 mesi anche io potrò ritenermi libera dall’obbligo cosolidale o quali altri passi debbo fare per non dover continuare a rispondere personalmente per l’affitto di un appartamento che non verrà più utilizzato da mio figlio. 

Non è possibile liberarsi da una garanzia prestata senza il consenso della persona garantita, in questo caso il padrone di casa. Per sapere se uno dei due conduttori può intimare la disdetta indipendentemente dall’altro bisogna vedere cosa prevede sul punto il contratto e cioè se i conduttori sono obbligati in solido tra loro o meno.

quando la studentessa manda la disdetta dalla locazione un po’ in ritardo

Sono una giovane ragazza universitaria che ha firmato un contratto transitorio di locazione della durata di un anno (01/10/2011 – 30/09/2012). Purtroppo per motivi personali, soprattutto di natura economica non riesco più a pagare l’affitto mensile di 200€ quindi nel mese di marzo ho mandato una raccomandata in cui comunicavo la mia disdetta e che lasciavo l’immobile il giorno 31 maggio 2012. Il mio contratto prevede che un eventuale disdetta sarebbe dovuta arrivare con 3 mesi di anticipo, la mia era “quasi” di 3 mesi. Nel mese di aprile scopro che non è stata accettata la raccomandata in quanto mi ritorna indietro nella mia abitazione, così ne rimando una seconda con le medesime dichiarazioni. Inoltre, il locatore ha in mano una caparra di 400€ che dovevano corrispondere alle due ultime mensilità così come da accordi, quindi io non ho pagato aprile e non intendo pagare maggio dato che i soldi li ha già ricevuti. Adesso, lui minaccia di farmi causa in quanto non posso lasciare l’immobile prima del 31 luglio e per il mancato pagamento del canone. Il mio problema è che lui sapeva già da mesi che intendevo andarmene e non vuole per nulla venirmi incontro. Io sono nullatenente e non sono a carico dei miei genitori, a cosa posso andare incontro?

Se la prima raccomandata che avevi mandato era tornata indietro per compiuta giacenza, era inutile rimandarne una seconda. Per il resto, la legge prevede necessariamente termini precisi, così fanno anche i contratti, per cui bisognerebbe attenersi agli stessi, è ovvio che uno può avere le sue buone ragioni per non farlo ma con questo naturalmente non si spostano i termini del diritto sul punto. Mi sembra improbabile che per somme così basse il proprietario di casa instauri un recupero credito, ma se la cosa ti preoccupa, e comunque più in generale, puoi provare a negoziare con lui dando magari una parte di quel che sarebbe dovuto in modo da raggiungere una transazione.