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Consorzio strada vicinale: qual è la sua natura giuridica?

DOMANDA – Sono segretario di un consorzio strade vicinali. Vorrei chiederle se Il Consorzio Strade Vicinali è un Ente dipendente dal Comune. Le chiedo questo perchè la minoranza dell’amministrazione comunale, citando l’art 43 del TUEL, ha chiesto tutta una serie di documentazione, (bilanci, verbali, ecc.ecc.) per controlli (così dicono, ma soprattutto per altri scopi tra le due parti maggioranza e minoranza). La delegazione del Consorzio ha consigliato il sindaco, per ora, di non procedere alle richieste della minoranza perché prima ci saremmo informati.

— RISPOSTA – I consorzi per la manutenzione delle strade vicinali sono enti pubblici quando hanno per oggetto strade di uso pubblico; ex multis, Cassazione, Sezione unite, 7 luglio 1986, n. 4430, in Repertorio Foro Italiano, 1986: «il consorzio stradale di …, costituito a norma del D.L.Lgt. n. 1446/1918, il quale persegue, senza fini di lucro e con struttura priva di connotati imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico, con il contributo e sotto il controllo dell’autorità comunale e governativa, ha natura di ente pubblico non economico».

I consorzi delle strade sulle quali non è esercitato l’uso pubblico sono invece stati ritenuti di natura privatistica. In tali casi, a mio giudizio il consorzio strade vicinali ha natura giuridica di società commerciale o comunque quella delle società commerciali mi pare la figura più analoga a quella del consorzio, che può essere visto appunto come una società avente per oggetto la gestione e manutenzione di una o più strade vicinali, con la compartecipazione sia dei proprietari sia dell’ente territoriale.

Mi sentirei di escludere che il consorzio, comunque, possa mai essere considerato un ente «dipendente» dal comune, trattandosi più di un ente pubblico o di diritto privato, come abbiamo visto a seconda dei casi, cui il comune partecipa secondo le regole dello stesso diritto privato e non secondo le modalità del diritto amministrativo.

Da queste considerazioni non so, tuttavia, se possiamo sciogliere il dubbio che sta alla base della tua domanda, anche se a mio giudizio per una ragione di trasparenza di attività che in qualche modo hanno, anche se sia pure solo in parte, rilevanza pubblica, forse potrebbe essere opportuno estendere la consultazione di tali documenti – parlo qui più a livello politico che giuridico.

C’è anche da dire che buona parte di quei documenti sono pubblici, almeno per quanto riguarda le attività commerciali.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la trattativa, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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news

Certificati anagrafici on-line: sospensione cautelativa.

La nostra amata Repubblica, per il tramite del ministero dell’Interno, ha emesso una circolare a seguito della quale il sistema di rilascio dei certificati anagrafici on line è stato bloccato in via cautelativa.

Questo significa che tutte le pratiche per cui occorrono certificati anagrafici, tra cui quelle di separazione, divorzio, affido, saranno rallentate per la necessità di andare di nuovo presso gli uffici anagrafi fisici dei comuni per l’estrazione dei certificati.

È giusto che tu lo sappia, mi sono sentito quindi in dovere di fare questo breve comunicato.

Speriamo che la possibilità di scaricare i certificati anagrafici online sia presto ripristinata.

Questa la pec che hanno mandato a noi avvocati dal comune di Milano, uno dei primi che aveva aperto la possibilità di scaricare i certificati on line.

 

sospensione certificati

 

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diritto

Sorella con vita disordinata e dissoluta: che fare?

vorrei sapere se esiste l’obbligo di mantenimento fra fratelli nel caso in cui uno di essi fosse nelle condizioni di non poter provvedere a sé stesso ma per motivi di sua colpa. Abbiamo una sorella ormai 66enne che da sempre crea problemi con i soldi. Vive di lavoretti saltuari che non le bastano per mantenersi, contrae debiti che non restituisce, affitta appartamenti che non paga per poi sparire (e quindi non é dato sapere dove risiede), ha emesso assegni a vuoto, ha tentato di far firmare ai nostri genitori in maniera fraudolenta un’ipoteca sulla loro casa a garanzia di un prestito e così via. Sia noi fratelli che i nostri genitori ci siamo trovati alla porta ufficiali giudiziari e conoscenti che la cercano. Non abbiamo notizie di nostra sorella, ma gli anni passano e il nostro timore é che, con l’avanzare dell’età, io e i miei fratelli siamo obbligati a farcene carico economicamente.

Il codice civile prevede a tutt’oggi, per antica tradizione, la disciplina degli alimenti, agli artt. 433 e seguenti.

Il diritto agli alimenti spetta a chi si trova in stato di bisogno indipendentemente dalle cause che hanno determinato questo stato: anche se esso sia derivato dalla sua condotta disordinata o dissoluta, come sembra essere nel vostro caso. Se tale condotta di vita prosegue, il giudice può solo e semmai disporne una riduzione ai sensi dell’art. 440.

I membri della famiglia sono tenuti agli alimenti secondo il seguente ordine (art. 433 c.c.):

  • 1) il coniuge (se non tenuto all’obbligo del mantenimento per effetto della sentenza di separazione personale);
  • 2) i figli, biologici o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti), anche non matrimoniali ovviamente;
  • 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni);
  • 4) i generi e le nuore;
  • 5) il suocero e la suocera;
  • 6) i fratelli e le sorelle

Per quanto riguarda fratelli e sorelle, gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessario.

Oggigiorno, le disposizioni sugli alimenti sono applicate più di rado che in passato, dal momento che ci sono enti pubblici preposti ad intervenire con provvidenze socio assistenziali, ma non è escluso che anche i parenti vengano coinvolti nell’azione dell’ente pubblico.

Piuttosto a me pare che il vostro atteggiamento sia un po’ troppo passivo e attendista riguardo ai problemi di vostra sorella, nel senso che vi limitate ad avere paura di quello che potrebbe succedere un domani, ma non riflettete invece anche su quello che si potrebbe fare adesso per impedire che vostra sorella, continuando a malgestirsi, si trovi un domani in stato di indigenza.

Da questo punto di vista, forse, potreste valutare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, che sia in grado di assisterla nel mantenere una condotta di vita più ordinata, sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari che lavorativi che altro.

Se volete una consulenza per approfondire questa eventualità, che credo potrebbe essere utile anche per definire meglio le vostre posizioni e responsabilità come fratelli, oppure un preventivo per procedere con il ricorso, potete richiederli compilando i moduli appositi nel menu principale del blog.

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diritto

INPS vuole soldi indietro: che fare?

Oggi voglio parlare di una questione purtroppo sempre più diffusa e che molto “disagio” crea in coloro che si trovano ad essere destinatari di tali comunicazioni, per lo più pensionati, si vedono recapitare raccomandate a.r. con richiesta da parte dell’Inps di restituzione somme, a dire dell’ente, erogate indebitamamente.

Capita, anche con una certa frequenza, che la richiesta di restituzione afferisca a periodi anche molto indietro con gli anni.

E’ prassi sempre più diffusa operare, da parte dell’Ente, sin dal mese successivo a tali comunicazioni, una ritenuta sulle pensioni eventualmente già erogate. Una sorta di esecuzione forzata autonomamente auto-autorizzata dallo stesso ente previdenziale.

E’ prassi dell’ente negare qualsivoglia motivazione in merito a tali richieste.

L’avvocato a cui il pensionato si rivolge, al fine di valutare la fondatezza delle richieste di restituzione dell’Inps, tenta più e più volte, con richieste bonarie, almeno di conoscere le motivazioni; provvede, altresì, ad inoltrare numerose istanze di revoca del provvedimento che si ritiene illegittimo in via di autotutela.

Nulla.

L’Inps, di fatto, costringe il pensionato al ricorso giudiziale con tutti i patemi e le spese legali da anticipare che questo comporta.

E’ recente il caso occorso ad una mia cliente che si è vista recapitare una richiesta di restituzione di somme per l’importo di €. 32.805,25, per presunte somme, relative ad una pensione d’invalidità civile, erogate indebitamente nel periodo dal 01.12.1993 al 31.03.2007.

Questa la scarna comunicazione dell’ente.

Vani sono stati i ripetuti solleciti tutti bonari a che l’ente esplicasse le motivazioni di tale richiesta.

Vani, altresì, gli inviti ad agire in via di autotutela essendo evidentemente decorso qualsivoglia termine prescrizionale.

Dunque cosa fare in presenza di tali richieste?

In primis valutare la motivazione espressa dell’ente in relazione alla richiesta di restituzione.

In secondo luogo verificare appunto il decorso di eventuali termini di prescrizione.

Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale.

Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato.

Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.

Ma ancora, a prescindere dalla valutazione sui requisiti reddituali, l’art. 52, comma 2 L. n. 88/1986 evidenzia che, laddove siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.

Se hai subito una richiesta di restituzione da parte di INPS o altri enti previdenziali, contattaci per valutare il tuo caso.

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Fratello invalido: posso andare all’estero?

ho una sorella più vecchia di me sposata da quasi 40 anni con uno schizofrenico che a vOlte diventa anche pericoloso, un fratello anche lui schizofrenico da più di 30 , abita difronte a me, da poco ho saputo che anche l’altra sorella (non ho rapporti con lei da più di 20 anni) sposata da 15, anche lei con qualche problema…è alcolista grave tanto che in questi giorni è stata ricoverata in una comunità di recupero. Bene il marito di questa, quando lei uscirà dalla comunità vuole separarsi e pensa di mandarla a vivere con mio fratello in quanto la casa che per ora usufruisce solo mio fratello è un eredità e tutti noi fratelli abbiamo una quota, il fratello è interdetto e il suo tutore è il sindaco del paese, ora io chiedo se decido di trasferirmi all’estero e non posso più seguire mio fratello vado incontro a qualche grana?

Gli obblighi alimentari che potresti avere nei confronti di tuo fratello ai sensi dell’art. 433 cod. civ. e quelli, più in generale, che ogni persona ha nei confronti degli incapaci non sono tali da impedirti di trasferirti all’estero o altrove.

Si tratterebbe di una limitazione eccessiva della libertà personale di un individuo.

Ovviamente, se hai sempre seguito tu tuo fratello di fatto non puoi interrompere così semplicemente, ma devi trovare una soluzione e cioè un modo con il quale tuo fratello possa continuare ad essere assistito anche dopo che tu non lo farai più, specialmente se il bisogno di assistenza è assoluto.

Ti conviene, se hai questi progetti, iniziare a muoverti sin da subito, interessando gli eventuali familiari che possono essere in grado di farsi carico di questo problema ma soprattutto gli enti pubblici preposti.

Comincia segnalando la situazione e il caso ai servizi sociali.

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Comune che occupa un fondo con una strada: come agire?

Ho un terreno fabbricabile (per sole opere di uso comune) ed il comune ha costruito una strada adiacente che pero’ ho scoperto sconfinare di un metro nella mia proprietà. Questa opera risale ormai a molti anni fa (direi una trentina). Io pago l’IMU su questo terreno e quindi anche sul pezzo di strada!
Questo e’ stato un errore di chi fece la strada per il quale pero’ nessuno mi avviso’ . Vorrei sapere quale strada intraprendere per fare valere i miei diritti, rimborso tasse pagate e pagamento del terreno occupato.

Il primo passo per trattare un problema di questo tipo rimane sempre l’invio di una diffida, che ovviamente si può trasmettere, trattandosi di un ente pubblico, tramite posta elettronica certificata.

Però la questione non è così semplice, anche a voler tralasciare la necessità di accertare puntualmente la situazione dal punto di vista tecnico.

Il comune infatti potrebbe aver acquistato la proprietà del terreno tramite il comune usucapione, oppure tramite un istituto di diritto amministrativo, riservato dunque alle pubbliche amministrazioni, che si chiama occupazione acquisitiva, o accessione invertita, tramite il quale la giurisprudenza sostanzialmente configura un «privilegio» per gli enti pubblici, in virtù dell’interesse generale che è solitamente sotteso alla loro azione.

Si tratta, nel secondo caso, di una figura, di origine pretoria e cioè giurisprudenziale, la cui insorgenza si riconduce alla sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 1983, n. 1464.

Con la consapevolezza, dunque, che il quadro sia fattuale che soprattutto normativo potrebbe essere abbastanza complesso, anche per l’avvenuto trascorso di tre decenni, puoi comunque inviare la diffida, valutando poi la risposta dell’ente interpellato e cercando, come quasi sempre è opportuno, di raggiungere un accordo per la definizione della vertenza.

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Tronco stradale: qual è la sua natura giuridica?

parecchi anni fa il comune per dare passaggio ad una proprietà di un sindaco , asfaltò un tronco stradale, in origine strada poderale, in terra battuta che veniva utilizzata esclusivamente quale pertinenza del fondo per il normale svolgimento delle attività agricole sul fondo stesso, con piantagione di ulivi e vigneto. Tengo a precisare che detto tronco si collega con una strada di pertinenza comunale. Fino all’anno 2014 negli atti mappali la strada non risultava più come strada poderale,ma veniva segnata come tronco strad. Su detto tronco stradale pago i domenicali e agrari e in più sino all’anno scorso ho pagatp l’IMU, sono anni che chiedo al comune di risolvere il problema per un passaggio di proprietà e ho chiesto il risarcimento dei danni causati. Tengo a precisare che su detto tronco stradale ne usufruiscono tutti. Parlando con l’ing. del comune la sua risposta e donare al comune il tronco stradale. chiedo un aiuto e consiglio

Così non si capisce granché, purtroppo.

La prima cosa da fare è verificare nel modo più accurato possibile la natura giuridica della strada, consultando la documentazione risultante in comune, tra cui anche l’elenco delle strade vicinali, gli eventuali titoli di acquisto e tutti gli altri elementi che possono consentire di ricostruire appunto la natura giuridica della strada e l’esistenza sulla stessa di eventuali diritti a favore di terzi.

Prima di aver svolto questa indagine, non si possono dare consigli perché tutto dipende da come è la situazione attuale. Può essere che sia corretta la indicazione del tecnico interpellato, anche perché tramite questa donazione si risolverebbe comunque il problema della natura giuridica della strada e verrebbero individuasti i soggetti tenuti alla manutenzione.

Però io prima di procedere con una operazione del genere, almeno un minimo di accertamenti li farei.