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Estinzione del reato e termine 5 anni: decorrenza?

in seguito ad un infortunio ed in qualità di delegato del datore di lavoro, sono stato condannato in primo grado nel giugno 2015 a 3 mesi di reclusione con pena sospesa.
la condanna è stata confermata poi in appello nel 2016 e in cassazione nel giugno 2017. I 5 anni per poter presentare richiesta di estinzione della pena decorrono dalla sentenza di condanna in primo grado o dall’ultima della cassazione?

I cinque anni per poter chiedere l’estinzione del reato decorrono dal momento della irrevocabilità della condanna e, dunque, dalla pronuncia della cassazione.

Più in particolare, essi decorrono dal giorno in cui è stata pronunciata l’ordinanza o la sentenza di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Da quanto scrivi, l’estinzione sarà possibile richiederla a partire da giugno 2022.

Se vuoi un preventivo per la pratica relativa, puoi chiedermelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Condanna penale: come cancellarla?

La condanna penale di due anni e 2 mesi più 400 euro con condanna sospesa, quando scade e nn risulta più sul certificato penale! Tenendo conto che la sentenza stata fatta nel 2012? E come si fa per cancellarla?

Ho parlato davvero tante volte di questi aspetti e, a riguardo, invito sempre a fare una ricerca nei vecchi post del blog che ad oggi sono circa 5.000 e in cui si può trovare ormai davvero di tutto.

Riassumo per l’ennesima volta la questione.

Una condanna penale non si può mai cancellare. Il precedente rimane sempre come tale. La sola ipotesi in cui il precedente viene meno, e quindi la condanna penale viene sostanzialmente cancellata, è quello in cui un fatto previsto dalla legge come reato viene ad essere depenalizzato, come ad esempio è avvenuto recentemente per ingiuria e diffamazione. Chi aveva condanne penali, sempre mantenendo il nostro esempio per ingiuria o diffamazione, a seguito della depenalizzazione si è ritrovato il casellario completamente pulito.

Le pratiche che si possono fare su una condanna penale sono la estinzione del reato e la riabilitazione, ma queste pratiche non determinano la cancellazione né della condanna né del precedente penale, bensì incidono solo sugli effetti penali del reato.

A seconda di quello che serve a te, potrebbe essere interessante fare la estinzione del reato, ma per valutare questo occorre un Maggiore approfondimento, per effettuare il quale considera se acquistare o meno una consulenza.

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Riferimenti.

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Visto per USA e precedente per spaccio: va dichiarato?

A breve dovrò partire per l’america, ma quando avevo 17 anni sono stata arrestata per spaccio di marijuana. La pena fu sospesa per messa alla prova che terminò positivamente. Adesso ho 22 anni e mi chiedo se alla domanda sull’ESTA in merito agli arresti per sostanze dovrei rispondere affermativamente, e se questo possa pregiudicare il mio ingresso in America. Non so veramente a chi rivolgermi per avere delle informazioni, spero che possiate aiutarmi.

[la risposta è nel podcast]

Note dell’episodio:
– leggere anche questo post;
– la riforma di cui parlo nell’episodio é il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

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Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.

un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna

La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.

L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.

Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.

Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.

Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.

Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.

Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.

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Condanna penale: si può fare un concorso pubblico?

ho avuto una condanna per aggressione a pubblico ufficiale e il giudice di pace mi ha condannato a € 600,00 pena sospesa, posso far parte della polizia locale?

Quello che può fare o meno una persona con uno o più precedenti penali dipende, in generale, discrezionalmente dall’amministrazione che deve procedere all’assunzione, anche perché su uno o più precedenti specifici possono intervenire vicende modificative dello stesso.

Per esempio, per un fatto specifico, per cui è stata irrogata sentenza di condanna, può intervenire riabilitazione o estinzione del reato, che non cancellano affatto il precedente, come credono alcuni, ma ne elidono, cioè annullano, alcuni effetti penali.

Se ciò sia sufficiente per consentire di partecipare ad un concorso, per ottenere permessi o licenze, come tipicamente il porto d’armi, la licenza per fare la guardia giurata, è poi una valutazione che verrà svolta liberamente dall’amministrazione interessata e volta per volta competente.

Per cui la tua domanda, purtroppo, non ha molto senso.

In primo luogo, bisogna vedere esattamente cosa prevede la sentenza di condanna e se dopo la stessa sono intervenute, o si possono far intervenire, vicende migliorative come quelle sopra citate.

Se si possono far intervenire, e si stima che potrebbe essere utile, è poi ovviamente il caso di lavorarci sopra per ottenerle.

In secondo luogo, bisogna vedere cosa prevede, una volta che la tua posizione sarà stata chiarita, il bando di concorso cui intendi partecipare.

Ti conviene svolgere questo lavoro di approfondimento con l’aiuto di un avvocato, tieni solo in considerazione che può darsi che questo investimento non abbia ritorno per te, perché potrebbe anche concludersi con una valutazione negativa circa la possibilità per te di concorrere.

È solo un tentativo che puoi fare.

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Estinzione del reato: cancella il precedente?

sia nel 2011 che nel 2013 mi sono macchiato e sono stato tempestivamente condannato per guida in stato di ebbrezza (art.186), senza recidiva essendo trascorsi due anni, da due tribunali differenti.
La prima volta sono stato condannato con decreto penale, quindi ho avuto il beneficio della non menzione e della sospensione, la seconda volta sono stato rinviato a giudizio (patteggiamento rifiutato), ma in udienza ed in sentenza mi sono stati di nuovo dati non menzione e sospensione condizionale.
Prima ero incensurato ed in seguito non ho mai più commesso nulla.
Ora avrei piacere di chiedere l’estinzione anche ai fini della cancellazione dal database del Ministero dell’Interno (ogni volta che vengo fermato auto la cosa mi viene fatta pesare).
Domanda: si deve richiedere due volte l’estinzione del reato (una volta presso il primo tribunale, una volta presso il secondo) od è sufficiente chiedere l’estinzione solo della seconda condanna?

L’estinzione la devi richiedere per ogni reato, facendo due pratiche separate e distinte.

Non è, in altri termini, una specie di «condono generale» che si può chiedere, appunto in via generale, ma una cosa che riguarda il singolo reato commesso, tanto che puoi anche, ad esempio, chiederla per uno ma non per l’altro.

Se il tuo scopo, comunque, è ottenere che il precedente penale non risulti più nello storico, purtroppo la pratica di estinzione del reato non ti sarebbe sfortunatamente utile, perché il precedente rimarrebbe.

In altri termini, se ti fermano i Carabinieri, la Polizia o altre Autorità continuano a vedere le due condanne che hai riportato, l’unica differenza è che, accanto alle stesse, sarà annotata l’avvenuta estinzione del reato.

La estinzione del reato non ne determina la cancellazione.

L’unica ipotesi che determina la cancellazione, come abbiamo detto ormai dozzine di volte, a parte qualche soluzione alternativa che però nel tuo caso non è più praticabile, è la abolitio criminis, cioè quando una nuova legge determina che un fatto, per il quale sei stato condannato, non è più previsto come reato, come è avvenuto ad esempio con l’ingiuria che è stata depenalizzata.

Se vuoi un preventivo, comunque, per le due pratiche di estinzione, puoi chiederlo compilando il modulo apposito.

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Precedente per furto poi estinto: posso fare il CTU?

20 anni fa ho commesso un furto, successivamente ho chiesto l’estinzione e mi è stata concessa. Ora vorrei iscrivermi come CTU psicologa e tra i requisiti c’è una dicitura: ” si richiede specchiata moralità”.
Posso fare la domanda di iscrizione?

Se leggiamo l’espressione nel suo tenore letterale, in teoria la risposta dovrebbe essere negativa.

Però è anche vero che il fatto da te commesso va valutato in relazione a tutte le circostanze: tempo in cui è stato commesso, e tua relativa età, avvenuta estinzione dello stesso – che, tuttavia, non elimina come sai il precedente – ma soprattutto caratteristiche del fatto medesimo: parlare di un «furto» è molto generico, dal momento che un conto è ad esempio taccheggiare un rossetto in un negozio e un altro è ad esempio rubare molto denaro o altri beni di valore, magari approfittando di situazioni di debolezza della vittima.

Dal punto di vista concreto, ti suggerirei di parlarne con gli uffici del tribunale deputati alla tenuta del registro, a carte scoperte e cioè esponendo il problema, se riesci portando con te anche la documentazione relativa. Puoi chiedere lumi magari, ancor prima di andare a parlare in tribunale, al tuo collegio o ordine.

Una cosa da non fare sicuramente, a mio modo di vedere, è depositare la domanda senza indicare il precedente che, nonostante l’estinzione, non viene cancellato, essendo l’unica ipotesi di cancellazione prevista attualmente quella dell’abolitio criminis.

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Da quando decorrono i termini per chiedere l’estinzione del reato?

Se una persona viene condannata e la pena e’ sospesa, da quando si iniziano a calcolare i 5 anni? C’e’ chi mi ha detto dalla sentenza, chi dalla notifica. Potreste chiarire? Isabella

Il termine di cinque anni, in caso di delitto, decorre, ai fini dell’estinzione del reato, da quando la sentenza e’ divenuta irrevocabile ossia passata in giudicato.

Solo da quel momento e’ possibile chiedere al giudice del procedimento l’estinzione di detto reato.

Con l’estinzione dello stesso viene meno ogni effetto penale della condanna.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda pratica in materia.