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Patteggiare è spesso la scelta migliore

Nei giorni scorsi, la Gazzetta di Modena e il Resto del Carlino hanno ripreso un procedimento penale che ho seguito e che si è concluso con un patteggiamento.

articolo Gazzetta di Modena

Per gli amici amanti degli animali (tra cui annovero certamente anche me stesso, visto che ho un cane) voglio dire subito che i cani stanno benissimo. 

Molto prima della definizione del processo penale, la cosa è stata interamente gestita con il comune interessato – il compito di tutela degli animali spetta all’ente territoriale comunale, in via principale – ed è stata trovata una destinazione per tutti i cani: alcuni sono stati dati in adozione, a persone individuate dagli ordinari proprietari, ed altri sono stati restituiti ai proprietari stessi, co alcune prescrizioni.

Purtroppo, era rimasto il procedimento penale, che è stato possibile definire tramite il rito alternativo del patteggiamento.

Si tratta di una soluzione utile in molti casi in cui si vuole definire un procedimento senza affrontare un dibattimento, a volte non solo certo per colpevolezza, ma semplicemente per comodità, per uscire da un procedimento penale che, come tale, è lungo e costoso.

Tramite patteggiamento, il procedimento in questione si è potuto concludere nel migliore dei modi: la pena pecuniaria è stata condizionalmente sospesa, questo significa che i «condannati» non dovranno pagare nulla; inoltre è stato previsto il beneficio della non menzione.

Per maggiori dettagli sul patteggiamento, rimando alla mia scheda pratica.

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Animali malnutriti, coppia condannata

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Iscrizione carichi pendenti non aggiornata: che fare?

Il legale rappresentante di una ditta ha subito un processo nel 2016 nel quale è stato completamente assolto con sentenza del giudice. A oggi però chiedendo il certificato dei carichi pendenti risulta ancora quel procedimento (nonostante la sentenza di assoluzione). È possibile far cancellare il procedimento dal certificato dei carichi pendenti?

In generale, qualsiasi situazione legale andrebbe esaminata nel dettaglio e nella documentazione relativa prima di poter dire qualcosa di utile o sensato a riguardo.

In questo caso, bisognerebbe vedere sia il certificato cosa riporta esattamente sia il provvedimento con cui si è concluso il processo del 2016, raffrontandoli tra loro.

In generale, ti posso dire che certo può esserci stato un errore, consistente magari semplicemente in un difetto di aggiornamento del database da cui vengono pescati i dati dei carichi pendenti, e che se questo fosse il caso sicuramente la situazione potrebbe essere risolta con un accesso o magari anche solo una semplice telefonata / mail all’ufficio o al responsabile delle iscrizioni.

Cose di questo genere, insomma, capitano.

Come sempre, bisogna dedicare tempo e attenzione alla situazione in modo da capire innanzitutto cosa è successo di preciso e, in secondo luogo, cercare di intervenire attivandosi e attivando gli uffici competenti.

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Condanna penale: come cancellarla?

La condanna penale di due anni e 2 mesi più 400 euro con condanna sospesa, quando scade e nn risulta più sul certificato penale! Tenendo conto che la sentenza stata fatta nel 2012? E come si fa per cancellarla?

Ho parlato davvero tante volte di questi aspetti e, a riguardo, invito sempre a fare una ricerca nei vecchi post del blog che ad oggi sono circa 5.000 e in cui si può trovare ormai davvero di tutto.

Riassumo per l’ennesima volta la questione.

Una condanna penale non si può mai cancellare. Il precedente rimane sempre come tale. La sola ipotesi in cui il precedente viene meno, e quindi la condanna penale viene sostanzialmente cancellata, è quello in cui un fatto previsto dalla legge come reato viene ad essere depenalizzato, come ad esempio è avvenuto recentemente per ingiuria e diffamazione. Chi aveva condanne penali, sempre mantenendo il nostro esempio per ingiuria o diffamazione, a seguito della depenalizzazione si è ritrovato il casellario completamente pulito.

Le pratiche che si possono fare su una condanna penale sono la estinzione del reato e la riabilitazione, ma queste pratiche non determinano la cancellazione né della condanna né del precedente penale, bensì incidono solo sugli effetti penali del reato.

A seconda di quello che serve a te, potrebbe essere interessante fare la estinzione del reato, ma per valutare questo occorre un Maggiore approfondimento, per effettuare il quale considera se acquistare o meno una consulenza.

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Riferimenti.

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Precedente per furto poi estinto: posso fare il CTU?

20 anni fa ho commesso un furto, successivamente ho chiesto l’estinzione e mi è stata concessa. Ora vorrei iscrivermi come CTU psicologa e tra i requisiti c’è una dicitura: ” si richiede specchiata moralità”.
Posso fare la domanda di iscrizione?

Se leggiamo l’espressione nel suo tenore letterale, in teoria la risposta dovrebbe essere negativa.

Però è anche vero che il fatto da te commesso va valutato in relazione a tutte le circostanze: tempo in cui è stato commesso, e tua relativa età, avvenuta estinzione dello stesso – che, tuttavia, non elimina come sai il precedente – ma soprattutto caratteristiche del fatto medesimo: parlare di un «furto» è molto generico, dal momento che un conto è ad esempio taccheggiare un rossetto in un negozio e un altro è ad esempio rubare molto denaro o altri beni di valore, magari approfittando di situazioni di debolezza della vittima.

Dal punto di vista concreto, ti suggerirei di parlarne con gli uffici del tribunale deputati alla tenuta del registro, a carte scoperte e cioè esponendo il problema, se riesci portando con te anche la documentazione relativa. Puoi chiedere lumi magari, ancor prima di andare a parlare in tribunale, al tuo collegio o ordine.

Una cosa da non fare sicuramente, a mio modo di vedere, è depositare la domanda senza indicare il precedente che, nonostante l’estinzione, non viene cancellato, essendo l’unica ipotesi di cancellazione prevista attualmente quella dell’abolitio criminis.

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Come posso sapere cosa risulta sul mio certificato del casellario giudiziale?

scrivo a nome di un mio mio cugino che dovrebbe essere assunto per una azienda privata che richiede il casellare giudiziale. Il problema è che mio cugino ha timore che non lo prendano per paura che risulti l’iscrizione di qualche reato passato nel casellare giudiziale. Nello soecifico : 10 anni fa (esattamente nel 2002) commise un reato contravenzionale di appropriazione indebita di atti privati in un ufficio amministrativo dell’esercito e venne condannato a pagare una ammenda che pagò a fine processo nel 2003….poi successivamente nel 2003 fu condannato perché comprò un cellulare usato che non sapeva che era rubato fu condannato per questo ….. la causa fini nel 2004 con la condanna pagando l’ammenda anche in questo caso. Attualmente volevo sapere risulta ancora qualcosa nel casellare giudiziale o no?

Non sono un penalista (lo è Franca, ma frequenta poco il blog) tuttavia posso dirti, come praticone, che non ha assolutamente senso nè trattare genericamente materie come queste, nè ragionare su mere ipotesi come la preoccupazione di non venire assunto.

Se vuole accertarsi della situazione del proprio casellario, la cosa migliore è chiedere un certificato e vedere se e che cosa risulta.

Ma potrebbe benissimo attendere l’esito della domanda di lavoro che ha presentato e attivarsi solo in caso di problemi, lavorando in concreto sugli stessi.

Almeno questo sarebbe il mio consiglio.

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c’è la non menzione in caso di patteggiamento della pena per spaccio?

In un vostro precedente post sul patteggiamento, si legge: “L’estinzione non comporta [….] la «pulitura» del certificato del casellario giudiziale: le Autorità […..] vedranno sempre che la persona è stata condannata per il tal reato, poi dichiarato estinto (mentre i privati comunque non lo vedevano sin da prima, trattandosi di patteggiamento o decreto penale)”. A non convincermi è soprattutto l’ultima frase, cioè “i privati non lo vedevano sin da prima”. Vi illustro il mio caso: nel lontano 2004 vengo trovato in possesso di stupefacenti e patteggio una pena di 1 anno e 10 mesi, pena sospesa. Ad oggi vorrei richiedere l’estinzione del reato, essendo già trascorsi i 5 anni necessari, ma sul mio casellario (quello per i privati) vedo che il reato è menzionato! Doveva essere richiesta la non menzione già in fase di patteggiamento? Se sì, è troppo tardi per richiederla ora? Del casellario per la PA non mi interessa, ma quello privato lo vorrei pulito. Cosa posso fare?

In materia un tempo disponeva l’articolo 689 c.p.p., che in seguito è stato abrogato, mentre ora la norma di riferimento è l’art. 24 l. 313/2002 che, con il titolo di (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato), prevede quanto segue:

«ART. 24 (L) 

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; 

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate. 

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; 

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate (1); 

[ n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.] (2) 

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1933, n. 835, c successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore. 

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; art. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000: art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito con modificazioni, dalla l. n. 835/1935) 

(1) Lettera sostituita dall’articolo 18 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la decorrenza indicata dall’articolo 20 della legge stessa. 

(2) Lettera abrogata dall’articolo 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 21»

Il patteggiamento è previsto appunto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per cui  direi che ai sensi della lettera e) dell’articolo citato si può ritenere che la non menzione sia automatica esattamente come prima dell’abrogazione dell’art. 689 cpp. La Cassazione lo ha anche dovuto specificare, intervenendo per statuire che «In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall’art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate, tra l’altro, le “sentenze previste dall’art. 445”, ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta».

Nel tuo caso, a questo punto, potrebbero essersi verificate due cose: o la sentenza non è di patteggiamento vero e proprio ma di un altri rito alternativo, come ad esempio il rito abbreviato, oppure c’è stato un errore all’ufficio del casellario al momento della trascrizione. Conviene verificare prima come stanno le cose.

quando si patteggia poi bisogna dichiarare di avere precedenti penali?

in data 23 ottobre 2009 ho commesso un’infrazione dell’art 187 e mi è stata sospesa la patente per 6 mesi. Comunico di aver svolto test periodici ed avendo in mano un relazione positiva del centro medico legale. (In sintesi non ho mai più sbagliato nulla). Mi è arrivata la tanto attesa contravvenzione di € 8.200 per cui il mio avvocato mi ha consigliato di patteggiare. Ora le mie domande sono: – io devo compilare un certificato per il passaporto, e mi chiede se ho PRECEDENTI PENALI. Sono in corso di procedimento per sospensione condizionale. Ma devo mettere SI o NO? – Negli Stati Uniti ci posso andare in visita? – Per tutta la vita dovrò scrivere di avere precedenti penali anche se non commetterò più nulla?

Rispondo per punti:

1) Secondo me devi mettere sì, se il procedimento si è concluso, mentre invece puoi mettere no se il procedimento è ancora pendente.

2) Nel caso sia una visita per cui è necessario un visto, lo decideranno le autorità degli Stati Uniti. Nel caso invece sia sufficiente il passaporto, non credo proprio che ti potrà mai essere ritirato per un patteggiamento.

3) La sentenza di patteggiamento secondo la legislazione più recente purtroppo è equiparata ad una sentenza di condanna, quindi ti consiglierei di rendere una dichiarazione positiva.

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i procedimenti pendenti risultano sul certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati?

io sono stato chiamato come imputato per truffa per una vendita di un telefono su sito di aste e-bay, so che c’è un procedimento penale in corso, anche se ho contattato la controparte per cercare di rimborsarlo e chiudere la questione, volevo sapere se questo procedimento penale che ribadisco attualmente è in corso, verrà inserito nel mio certificato generale del casellario giudiziale visto che mi è stato attualmente chiesto dal mio datore di lavoro ovvero una società privata.

No, non viene inserito. Tieni però presente che spesso le società, specialmente quelle di grandi dimensioni, assumono informazioni in via informale tramite apposite agenzie che, sia pur illegittimamente, riescono ad avere accesso al registro dei carichi pendenti, per cui si tratta in fondo di un «segreto di Pulcinella», valuta tu se essere sincero e giocare a carte scoperte col tuo datore di lavoro o meno.

i precedenti per rapina e spaccio risultano anche dopo molti anni nel certificato?

Buongiorno, ho precedenti penali per rapina e uso di sostanze stupefacenti, nel 2001 ho finito di scontare, con un cumulo, tutte le condanne pendenti. In seguito ho lavorato e mi sono creato una famiglia senza più incorrere in nessuna sanzione. Oggi per la crisi del mercato la mia ditta ci ha lasciato a casa, sono alla ricerca di un posto di lavoro e tramite un conoscente sono stato consigliato di presentare domanda presso una società di sorveglianza perché stanno ricercando sorveglianti non armati per controllo all’interno dei centri commerciali. Vorrei sapere se nel caso mi venisse richiesto il certificato penale, se il mio risulterebbe pulito dopo tutti questi anni di buona condotta o risultano ancora i precedenti.

Il certificato penale non si pulisce da solo con il passar del tempo, bisogna vedere i titoli in base a cui eri stato a suo tempo condannato, se ad esempio era una sentenza che prevedeva la non menzione, oppure un patteggiamento, oppure cos’altro. Anziché  tuttavia, andare a prendere fuori queste cose piuttosto vecchie, ti converrebbe comunque chiedere tu una copia del certificato così vedi subito se e che cosa risulta.