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riflessioni

10 cose sull’accettazione dell’eredità.

1) L’accettazione dell’eredità é necessaria per diventare erede: prima di essa si è solo chiamati ad una successione, ma non si è ancora eredi.

2) Non è necessaria la rinuncia all’eredità per non essere erede, piuttosto é il contrario: per diventare erede deve esserci
un’accettazione.

3) L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

4) L’accettazione espressa si ha quando si dichiara appunto
esplicitamente di accettare l’eredità, ad esempio in occasione della pubblicazione del testamento da parte del notaio.

5) L’accettazione tacita invece avviene in modo implicito quando chi é stato chiamato all’eredità fa una cosa che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare.

6) Presentare la denuncia di successione generalmente non comporta accettazione tacita dell’eredità, mentre la comporta, ad esempio, vendere un bene facente parte dell’asse.

7) Bisogna stare attenti ad accettare, in qualsiasi modo, un’eredità, perché al suo interno potrebbero esserci più debiti da pagare che sostanze e in questo caso l’erede é tenuto a pagare.

8) I debiti possono essere anche fideiussioni o obblighi di garanzia, quindi anche l’eredità di un pensionato può essere a rischio, se il defunto ha messo una firma per garanzia magari di un figlio o del coniuge.

9) Prima della morte di una persona, la sua eredità, che non esiste ancora come tale, non può essere né accettata, né rinunciata, né altrimenti resa oggetto di contratti: tutte queste operazioni, se realizzate, sono nulle per legge (divieto dei patti successori).

10) Quando devi valutare il da farsi in relazione ad un eredità, fai sempre un lavoro di approfondimento a riguardo con un bravo avvocato.

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diritto

Fideiussioni omnibus: come ci se ne può liberare?

mi sono separata dal mio ex marito e adesso aspetto il divorzio. Il mio problema è che il mio ex marito, ingannandomi, mi ha fatto firmare una fidejussione omnibus di 50.000 euro…ad oggi la banca mi ha detto che fin quando lui non avrà estinto il mutuo(di una casa di sua proprietà,perchè acquistata prima del matrimonio)…io non posso essere svincolata…io però ho firmato essendo in separazione dei beni ed essendo disoccupata…posso fare qualcosa?

No, è la banca che decide se intende liberarti o meno e, generalmente, non rinuncia ad una garanzia in cambio di niente.

La cosa ancora peggiore è che questo genere si obbligazioni si trasmette anche agli eredi.

Ora, bisognerebbe capire che cosa è successo di preciso e che cosa intendi quando alludi al fatto che tuo marito ti ha «ingannato»: se, come immagino, ti avesse detto trattarsi di un’altra cosa, questo comunque non ti dispensava dal leggere quello che stavi per firmare e quindi purtroppo non ti giova e non ti serve in alcun modo per conseguire la tua liberazione.

In altri termini, la colpa di questa situazione è probabilmente innanzitutto tua che non hai letto quello che stavi firmando. In capo al tuo ex marito potrebbe tutt’al più esserci una responsabilità di tipo aquiliano, che però sarebbe tutta da approfondire e valutare.

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diritto

Cosa rischio se acquisto un garage da un venditore che ha molti debiti?

Io vorrei acquistare un garage che è stato ristrutturato nel 2004. Se il venditore avesse dei debiti nei confronti di chi ha fatto i lavori (costruttore, muratore, elettricista etc.) me li accollerei io acquistando questo manufatto?

In linea generale, tu e il venditore siete due soggetti di diritto diversi, ciascuno con un proprio patrimonio separato dall’altro.

Però prima di procedere all’acquisto devi verificare che l’immobile non sia stato reso oggetto da eventuali creditori del venditore di pregiudizievoli, come ad esempio l’iscrizione di un’ipoteca, che, come tale, ha diritto di seguito e sarebbe quindi opponibile e valida anche nei tuoi confronti.

Naturalmente, nel mento in cui il venditore dovesse navigare in cattive acque potrebbero esserci anche altre vicende, come il sequestro e così via.

Infine, c’è da valutare il rischio di insolvenza successiva alla vendita, con conseguente instaurazione di una procedura concorsuale, e successivo ancora esercizio di eventuale azione revocatoria nei tuoi confronti (azione revocatoria che, peraltro, potrebbe essere esercitata anche in via ordinaria, anche se con presupposti sensibilmente più corposi e ardui per i creditori).

Per quest’ultima eventualità, comunque, il venditore dovrebbe a norma di legge consegnarti una fideiussione al momento della stipula del preliminare.