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diritto

8 cose su separarsi e divorziare all’estero.

1) Mi sono capitati, via via nel corso degli anni e ultimamente con frequenza sempre maggiore, numerosi casi di persone residenti in Italia, che tuttavia si erano separati o avevano divorziato in altri Stati.

2) In questi casi, generalmente l’Italia 🇮🇹 riconosce il
provvedimento «straniero» e lo iscrive nei registri di stato civile, come se la separazione e il divorzio fossero avvenuti in Italia per opera di un giudice italiano.

3) Ovviamente occorre una traduzione e in molti casi anche
l’apposizione del timbro apostille, la situazione naturalmente é diversa a seconda che si tratti di uno stato facente parte della Unione Europea o meno.

4) Il problema, dumque, non è questo ma un altro e cioè che troppo spesso i provvedimenti di separazione e divorzio resi all’estero sono fatti male, a volte anche molto.

5) Lo so che cosa pensi, che peggio della giustizia italiana non può esserci niente: invece la realtà oggettiva é, tutto all’opposto, che il sistema giudiziario nazionale esprime una civiltà giuridica molto più avanzata di quella di molti Stati esteri.

6) I provvedimenti resi in materia familiare in Italia, infatti, per quanto a volte possano essere in tutto o in parte non condivisibili, sono articolati e si occupano, ad esempio, di tutti gli aspetti della vita dei figli dopo la separazione dei genitori.

7) I provvedimenti di molti Stati esteri, invece, sono fatti male, non contengono le disposizioni che invece servono alla famiglia e ai figli, tanto che troppo spesso é stato necessario fare una nuova procedura in Italia per modificare e soprattutto integrare le condizioni e i contenuti previsti dalle sentenze straniere.

8) Se devi vivere, dopo la separazione o il divorzio, in Italia, il mio consiglio dunque é quello di fare la pratica in Italia, con un bravo legale italiano, senza cedere alla tentazione di farla all’estero, perché facilmente poi ti troverai a dover rifare il lavoro in Italia, perdendo tempo, denaro e, come dico in questi casi, consumandoti il fegato.

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diritto

Fatti una assicurazione del capo famiglia.

Da decenni predico la necessità per tutti, specialmente se sono genitori o, più semplicemente, hanno animali, di munirsi di una copertura assicurativa per i danni che possono essere cagionati dai membri della famiglia, animali compresi.

Costa, in media, 150€ all’anno; si tratta dunque di una spesa molto contenuta.

Purtroppo, in Italia questa forma di assicurazione al momento non è obbligatoria, ma riesci a pensare ai danni che può fare un bambino piccolo, che non ha ancora sviluppato la prudenza e l’oculatezza di cui dispone di solito un adulto, o un cane magari di grossa taglia che sfugge al tuo controllo?

In questi giorni purtroppo la cronaca ci offre l’esempio di una persona anziana che sfortunatamente ha perso la vita in seguito ad un incidente in bicicletta causato da un bambino di 5 anni, con conseguente responsabilità del padre, che – si noti bene – non è solo penale, ma anche civile: il padre dovrà risarcire del danno gli eredi della donna.

Se il padre non è munito di assicurazione del capo famiglia, dovrà risarcire il danno con denaro proprio.

Dai retta al tuo amichevole avvocato di quartiere:

1) fatti una assicurazione del capo famiglia;

2) fatti una assicurazione di tutela legale (altra polizza non obbligatoria, ma che invece dovrebbero avere tutti);

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4) salva i tuoi amici e i tuoi familiari: manda loro una copia di questo post in modo che possano proteggersi adeguatamente anche loro.

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riflessioni

10 cose sull’assegnazione della casa familiare.

1) Quando si disgrega una famiglia con figli, il giudice ha il potere di assegnare la casafamiliare a quello tra i due genitori presso cui i figli sono collocati.

2) Il provvedimento di assegnazione può essere adottato sia nel caso di genitori sposati che in ipotesi di genitori conviventi, essendo previsto a tutela dei figli.

3) L’assegnazione dura non solo fino alla maggiore età del figlio, ma finché il figlio non diventa autosufficiente, cosa che oggigiorno, specialmente in caso di lunghi corsi di studi, può avvenire anche a 27/28 anni.

4) Per l’assegnazione non ha rilevanza la proprietà della casa: una casa di proprietà di un genitore, in tutto o in parte, può essere assegnata all’altro – con l’assegnazione, dunque, si superano le regole dominicali, valevoli cioè per la proprietà.

5) L’assegnazione comprende anche tutti i mobili e complementi che arredano la casa, che deve rimanere nello stato in cui si trovava in modo da «servire» come abitazione completa per i figli, senza che abbia anche in questo caso rilevanza di chi sono i mobili o chi li ha pagati.

6) Chi subisce un provvedimento di assegnazione della casa familiare può in linea di principio venderla a terzi, ma ben difficilmente riuscirebbe a trovare un compratore per la casa, dal momento che un eventuale acquirente non saprebbe nemmeno quando la casa diventerebbe disponibile.

7) Il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere trascritto per essere opponibile a terzi: questo è assolutamente fondamentale, se hai ottenuto un provvedimento di assegnazione, chiedi al tuo avvocato di effettuarne la trascrizione.

8) Se non trascrivi il provvedimento e il tuo ex vende la casa, o gli viene venduta all’asta, chi acquista può sbattere fuori te e i tuoi figli.

9) Chi gode dell’assegnazione della casa familiare deve pagare le utenze, la manutenzione ordinaria e le spese condominiali ordinarie – l’amministratore del condominio deve essere informato a riguardo.

10) L’assegnazione si può prevedere anche in via consensuale nei casi in cui la separazione, il divorzio o l’affido si realizzano appunto sulla base degli accordi tra i genitori.

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riflessioni

10 cose su separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza .

1) Separazione, divorzio, regolazione affido e modifica condizioni degli stessi si possono fare anche tramite videoconferenza, senza bisogno che i coniugi o i genitori siano presenti presso lo studio degli avvocati.

2) Per fare questo, si può usare qualsiasi programma di
videoconferenza che consenta la registrazione come zoom o skype o altri.

3) Il ricorso alla videoconferenza é possibile quando uno o entrambi i coniugi ad esempio risiedono all’estero, particolarmente in altri continenti, oppure quando, a causa di una disabilità o di un provvedimento legislativo o governativo (come accaduto col lockdown), non possono muoversi.

4) Nel corso della videoconferenza gli avvocati e le parti scrivono insieme l’accordo di separazione, divorzio o affido; più in
particolare, il testo viene scritto da un avvocato, visualizzandolo sul monitor in modo che ogni altro possa vedere quello che viene scritto ed eventualmente correggerlo.

5) Al termine della redazione dell’atto, lo stesso viene inviato via mail in formato PDF alle parti che dovranno stamparlo su carta e sottoscriverlo davanti alla telecamera.

6) Dopo la firma, le parti dovranno inviare il documento allo studio legale tramite corriere o altro mezzo che consenta la tracciabilità.

7) I documenti occorrenti per fare separazione, divorzio o affido in videoconferenza sono gli stessi più un documento di identità di ciascuna delle parti.

8) Se le parti sono italiane, il documento sarà tipicamente la carta d’identità; per i cittadini di altri Stati potrà essere il passaporto o quello che è previsto nel rispettivo ordinamento.

9) Una volta che gli avvocati ricevono il documento o i documenti li firmano, datano e provvedono agli incombenti successivi tra cui soprattutto il deposito in Procura e l’invio all’ufficio di stato civile.

10) Separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza costano di più di quelli in presenza presso lo studio ma sono comunque
estremamente convenienti ugualmente consentendo di risparmiare i costi e i fastidi di volo aereo, soggiorno e così via.

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diritto

Vaccino covid e figli: come evitarlo contro altro genitore?

mi chiamo xxx, sono la mamma di un bambino di 5 anni. Dopo essermi documentata ed aver cercato di ragionare nel modo più lucido possibile, ho preso la decisione di non vaccinarmi contro il COVID-19. Sono divorziata. Il mio ex marito, nonché papà del mio bambino, si è vaccinato e non dubito che se dovessero estendere la vaccinazione anche ai più piccoli, sarebbe ben contento di portare il nostro bambino a vaccinarsi. Io sono assolutamente contraria a che il mio bambino venga vaccinato contro il COVID-19.Ci sono delle azioni che io posso fare già da ora per tutelare mio figlio?

Non è una situazione facilissima, ti spiego perché.

Innanzitutto, il favore per la vaccinazione è enormemente diffuso presso politica, media e, alla fine, anche società civile.

Chi diffida del vaccino è una minoranza: ben determinata, ma pur sempre una minoranza.

donna che prende una pillola

La famiglia, dopo la riforma del 1975, è sostanzialmente una diarchia: tutte le decisioni di interesse dei bambini devono essere concordate tra i genitori. Anche quando la famiglia è ormai disgregata, come in caso di separazione o divorzio.

In caso di disaccordo, ci si deve rivolgere al giudice.

Purtroppo, le prime pronunzie dei giudici hanno mostrato di essere favorevoli alla vaccinazione. Ti allego ad esempio un provvedimento del tribunale dei minorenni di Trento, anche se il caso riguardava una vaccinazione obbligatoria ex lege 31 luglio 2017, n. 119, e non la vaccinazione, al momento facoltativa, contro il covid.

Per quanto riguarda i bambini, specialmente così piccoli, anche io penso che sia sbagliato sottoporli a vaccinazione. Proprio in questi giorni è uscito uno studio in cui si chiarisce che è più alto per gli adolescenti, ad esempio, il rischio di sviluppare una miocardite a seguito della vaccinazione che quello di subire conseguenze negative dall’eventuale infezione di covid.

Puoi leggere qualcosa a riguardo qui.

Detto questo, ci sono alcune cose che si possono fare sin da ora per tentare di scongiurare l’inoculazione di tuo figlio ad opera del padre eventualmente autorizzato da parte di un giudice:

1) innanzitutto, può essere utile comunicare ufficialmente tramite un legale, a mezzo di una apposita diffida, la tua contrarietà alla vaccinazione all’altro genitore, cioè al padre, il tuo ex marito, indicando le motivazioni relative;

2) inoltre, può essere utile iniziare a raccogliere documentazione, che deve essere a) sia di tuo figlio, relativa al suo stato di salute ed eventuali problematiche sia b) in generale studi, osservazioni e discorsi (facendo ben attenzione a lasciar perdere le bufale, che sono tantissime) sulla inutilità o inopportunità di vaccinare i minori, specialmente se così piccoli.

Entrambe queste cose servono per l’eventualità che il tuo ex marito dovesse ricorrere al giudice per chiedere l’autorizzazione alla vaccinazione, soprattutto ovviamente la seconda, perché sarebbe documentazione che potresti mostrare al giudice per chiedergli di denegare l’autorizzazione.

Nel caso di patologie specifiche di tuo figlio, potrebbe essere utile anche acquisire una apposita consulenza medico legale, che sarebbe un approfondimento utile rispetto all’attività di cui al punto 2), ma che va fatto solo in determinate situazioni.

Ti consiglierei di acquistare una consulenza di base da questa pagina (nella qual pagina, prima di fare l’acquisto, puoi valutare anche il costo): in seno a questa consulenza, potremmo fare intanto la comunicazione al tuo ex marito, inoltre potremmo organizzare la raccolta della documentazione in modo da essere pronti in caso di richiesta al giudice.

Iscriviti comunque al blog, riceverai tutti i giorni un unico post; ultimamente sto parlando molto della vaccinazione, è importante restare aggiornati.

20200720 provvedimento tribunale minorenni Trento.pdf

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pillole

L’essenza di essere genitori è l’ascolto. …

L’essenza di essere genitori è l’ascolto.

Non ci sono cazzi.

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diritto

Divorzio e trasferimento da USA a Italia: si può fare?

Mia figlia risiede in Florida, Stati Uniti, divorziata legalmente, con doppia cittadinanza, ha una bambina di 5 anni, purtroppo ha nostalgia della famiglia, essendo sola, vorrebbe tornare in Italia vicino ai propri genitori, chiedo: può il marito, essendo stato lui a volere il divorzio perché accompagnatosi con altra persona, impedire che madre e figlia possano venire stabilmente in Italia, preciso che nulla osta che lui possa venire a trovarla o la piccola se accompagnata andare dal padre come avviene attualmente.

Il presupposto implicito del problema è che il marito di tua figlia è statunitense e, se lei si trasferisse in Italia, le visite e le frequentazioni della figlia con il padre sarebbero notevolmente compromesse.

Prima ancora di fare considerazioni di merito su una situazione di questo genere, bisogna dire che la problematica non è di facile trattazione, perché probabilmente in materia si ha innanzitutto comunque la giurisdizione dei giudici degli Stati Uniti, prima ancora che quella dei giudici italiani, che va verificata attentamente.

In generale, gli Stati Uniti interpretano peraltro molto largamente le disposizioni a favore dell’esistenza della loro giurisdizione e spesso emettono provvedimenti in anche in situazioni al limite, o dove ci sono già provvedimenti italiani – mi è capitato svariate volte di assistere a cose del genere.

La prima cosa da fare, dunque, sarebbe un adeguato approfondimento per vedere se sussiste la giurisdizione italiana sul punto, cioè il diritto dei giudici italiani di regolamentare la situazione, cosa che per tua figlia rappresenterebbe molto probabilmente un vantaggio.

Ma chiudiamo questa parentesi molto avvocatesca, ma necessaria e completamente «reale», e parliamo un po’ del merito della vicenda.

Chi abbia chiesto il divorzio e per quali motivi non ha alcuna influenza su dove debba o possa stare la bambina, dal momento che è un aspetto relativo ai rapporti della stessa con i genitori.

Se il padre nega il consenso al trasferimento all’estero della madre, l’unico sistema è ottenere l’autorizzazione da parte del giudice.

Prima di arrivare a questo, con tutti i conseguenti problemi di giurisdizione e costo della giustizia (specialmente negli Stati Uniti), è il caso di fare tutti i tentativi possibili di realizzare questa cosa in via consensuale, magari tramite alcune sedute di mediazione familiare.

In effetti, non è poi un caso così raro: seguo un’altra famiglia disgregata con figli che stanno per la pressoché totalità dell’anno in Italia e per le vacanze estive interamente con l’altro genitore a Miami. Pertanto, una soluzione in qualche modo è sempre possibile trovarla.

Un assetto consensuale avrebbe peraltro molti altri vantaggi cioè molta più collaborazione in seguito tra i genitori nonostante la situazione difficile.

Se, tuttavia, nonostante ogni sforzo prodigato in questo senso, non si riuscisse a raggiungere un accordo, non resterà che valutare il ricorso alla magistratura.

Da questo punto di vista, a mio giudizio il «primo passo» da individuare a riguardo, la prima cosa che è opportuna da fare, è un adeguato approfondimento per vedere se possibile adire, in luogo della magistratura statunitense, quella italiana.

Se vuoi un preventivo per questo lavoro, puoi chiedercelo compilando il modulo nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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diritto

Separazione: posso togliermi mia figlia se non ho reddito?

sono separata ancora non legalmente possono togliermi mia figlia di 10 mesi ed AFFIDARLA a lui solo perché vivo con mia madre e non abbiamo reddito? E un altra cosa così piccola può richiedere il pernotto le spetta? Io so che un minore può pernottare dal padre solo dai 3/4 anni

Sono domande purtroppo che non hanno molto senso.

La decisione circa l’affido di un figlio viene presa dal giudice considerando tutte le circostanze del caso concreto e, comunque, non è prevedibile, per cui la prima considerazione utile da fare è che in prima battuta conviene, per questo e mille altri motivi, tentare di raggiungere, con l’aiuto di un avvocato bravo e con una grande propensione alla negoziazione, una soluzione di tipo consensuale.

Ovviamente, l’assenza di reddito non è una circostanza dirimente, non può mai esserlo, specialmente da sola, va considerata l’intera situazione dei genitori alla luce dell’interesse del minore. Anche se ti consiglio di attivarti per superare questa condizione, mettendoti alla ricerca, se possibile, di un’occupazione o chiedendo comunque ai servizi sociali se ci sono dei sussidi o degli aiuti.

Anche per quanto riguarda il pernotto è un po’ il solito discorso, dipende sempre dall’interesse del minore, dalla situazione concreta e da come lo vede il giudice. Ci sono sentenze che stabiliscono a quattro anni il momento in cui può avvenire il pernotto presso il padre, ma altre sentenze, a mio giudizio più azzeccate, sostengono che dipende sempre dalla maturità del figlio.

In conclusione, ti serve un progetto completo per la gestione della crisi familiare, da far gestire ad un avvocato scelto molto oculatamente e, se possibile, anche da un mediatore familiare. Finché ti focalizzerai su singoli aspetti non realizzerai molto di costruttivo.

Il primo passo per te è scegliere un avvocato. Se non disponi di sostanze per compensarlo, forse puoi chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato.

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diritto

Parità di tempi di permanenza dei figli presso i genitori: ma de che?

ci terrei ad avere una tua opinione sul disegno di legge in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia della bigenitorialità presentato a Pillon e se secondo te verra’ approvato.

Non parlo molto volentieri di progetti di legge. Una delle tante cose sbagliate che fanno i media e i blog che si occupano di informazione giuridica, come ho sottolineato in questo post, è di parlare di progetti di legge, specialmente se di iniziativa governativa, presentandoli come «novità normative», con la conseguenza che molta gente, poi, si presenta a studio per far valere norme giuridiche in realtà mai, poi, approvate. Si alimentano speranza, illusioni, si generano falsi affidamenti… una cosa per me molto brutta.

La qualità dell’informazione giuridica in Italia è infima e io non ho nessuna intenzione di accodarmi con questo blog a questo livello, ma cerco sempre, anche se a volte mi scappa qualche parolaccia, di tenerlo in modo che sia utile, preciso, serio, affidabile e originale.

Sulla premessa, dunque, che, almeno al momento, stiamo letteralmente parlando del nulla, perché non c’è nessuna novità legislativa, ma solo una iniziativa di cui si sta discutendo, si possono fare le seguenti osservazioni.

Intanto, non sono purtroppo in grado di sapere se un progetto di legge verrà approvato. E credo che non lo possa sapere davvero nessuno, dal momento che dipende tra l’altro dalla continuazione di un governo che, come sempre in Italia, può cadere da un giorno all’altro in occasione di particolari snodi politici.

Detto questo, c’è da dire che questo progetto si colloca nel solco delle linee programmatiche indicate nel celebre «contratto di governo», dal momento che anche in quel documento di parla di parità di tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e mantenimento diretto. Ciò dovrebbe rendere più probabile l’approvazione del progetto, anche se non si sa mai, ci sono mille cose che possono intervenire.

Concludo aggiungendo che la parità di tempi di permanenza è sicuramente un bel concetto, e anche giusto, ma poi la sua realizzazione concreta si scontra con la situazione lavorativa ed occupazionale dei genitori.

Se la mamma non lavora, ad esempio, mentre il padre sì, che senso avrebbe far stare i figli 3 o 4 giorni alla settimana con la baby sitter del padre, mentre costui è al lavoro, quando potrebbero stare con la madre che è invece a casa? O anche viceversa, se vuoi. Ma è difficile trovare famiglie di separati in cui i genitori sono lavorativamente impegnati sempre per lo stesso numero di ore.

In conclusione, a me sembra che sia anche un po’ l’ennesima operazione di «marketing politico»: si buttano dei bei concetti in pasto al popolo, si raggranellano consensi e voti, poi saranno cazzi, come al solito, degli operatori, ad applicare le norme così giulivamente approvate.

E vedrai che purtroppo non mi sbaglio neanche stavolta.

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diritto

Posso trasferirmi con mia figlia se il padre non vuole?

Sono separata da tre anni, voglio trasferirmi a Milano con mia figlia di 12 anni, li ci sono i miei figli.
A Minervino sono sola, con il mio ex non corrono buoni rapporti, lui è contrario al mio trasferimento perché così non vedrà più la bambina nei giorni stabiliti dal giudice. La bambina vuole trasferirsi con me a Milano perché li ci sono i suoi i suoi fratelli grandi ed io lo faccio anche perché ho bisogno di stare con i miei figli e loro pur adulti hanno bisogno di una madre vicina. Il giudice ascolterebbe le mie motivazioni? La minore dodicenne può decidere con chi stare?

È un problema di cui abbiamo parlato molto spesso nel blog, per cui ti invito a fare una ricerca anche nell’archivio dei vecchi post.

Per situazioni di questo genere, ci sono due possibili approcci al problema.

Il primo è quello di invitare il padre di tua figlia davanti ad un mediatore familiare. È un approccio più morbido e magari che richiede anche più pazienza, e forse tempo, ma che, se porta frutto, può essere utile anche su un piano più generale della comunicazione tra genitori, a prescindere dalla questione del trasferimento o meno.

È il sistema che ti inviterei ad esaminare in prima battuta.

Se questo metodo, invece, non lo vuoi o puoi praticare, ovvero se, praticato, fallisce, l’unico sistema è purtroppo quello di un ricorso giudiziale per ottenere l’autorizzazione.

Sicuramente il giudice ascolterebbe le tue motivazioni, ma la sua decisione al riguardo sarebbe imprevedibile. Tua figlia ha diritto di essere ascoltata nel procedimento e può senz’altro dire la sua, questo è sicuramente un fatto positivo ma non conferisce alcuna garanzia.

Se vuoi un preventivo per il ricorso per ottenere l’autorizzazione, puoi richiederlo compilando il modulo che trovi nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.