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riflessioni

10 cose su separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza .

1) Separazione, divorzio, regolazione affido e modifica condizioni degli stessi si possono fare anche tramite videoconferenza, senza bisogno che i coniugi o i genitori siano presenti presso lo studio degli avvocati.

2) Per fare questo, si può usare qualsiasi programma di
videoconferenza che consenta la registrazione come zoom o skype o altri.

3) Il ricorso alla videoconferenza é possibile quando uno o entrambi i coniugi ad esempio risiedono all’estero, particolarmente in altri continenti, oppure quando, a causa di una disabilità o di un provvedimento legislativo o governativo (come accaduto col lockdown), non possono muoversi.

4) Nel corso della videoconferenza gli avvocati e le parti scrivono insieme l’accordo di separazione, divorzio o affido; più in
particolare, il testo viene scritto da un avvocato, visualizzandolo sul monitor in modo che ogni altro possa vedere quello che viene scritto ed eventualmente correggerlo.

5) Al termine della redazione dell’atto, lo stesso viene inviato via mail in formato PDF alle parti che dovranno stamparlo su carta e sottoscriverlo davanti alla telecamera.

6) Dopo la firma, le parti dovranno inviare il documento allo studio legale tramite corriere o altro mezzo che consenta la tracciabilità.

7) I documenti occorrenti per fare separazione, divorzio o affido in videoconferenza sono gli stessi più un documento di identità di ciascuna delle parti.

8) Se le parti sono italiane, il documento sarà tipicamente la carta d’identità; per i cittadini di altri Stati potrà essere il passaporto o quello che è previsto nel rispettivo ordinamento.

9) Una volta che gli avvocati ricevono il documento o i documenti li firmano, datano e provvedono agli incombenti successivi tra cui soprattutto il deposito in Procura e l’invio all’ufficio di stato civile.

10) Separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza costano di più di quelli in presenza presso lo studio ma sono comunque
estremamente convenienti ugualmente consentendo di risparmiare i costi e i fastidi di volo aereo, soggiorno e così via.

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riflessioni

15 cose sul divorzio.

1) É il secondo passaggio necessario, dopo la separazione, per sciogliere un matrimonio in Italia, dove non esiste il divorzio diretto.

2) Può essere chiesto dopo sei mesi, se la separazione é stata consensuale, o dopo un anno, se giudiziale – originariamente il termine era di cinque anni, poi sceso a tre, poi ai termini attuali con la legge sul divorziobreve.

3) Nella pratica, quasi nessuno chiede il divorzio appena scadono i sei mesi, di solito i coniugi aspettano un anno o due.

4) Se aspettare qualche anno può andar bene, é consigliabile non andare oltre i due o tre dal primo termine utile, anche perché ci potrebbero essere conseguenze legali negative se non si fa il divorzio.

5) Se uno dei due coniugi separati, ad esempio, muore prima di fare il divorzio, l’altro coniuge, quello rimasto in vita, ne diventa erede.

6) Il divorzio può essere realizzato consensualmente, tramite un accordo in house, quando i coniugi concordano sulle condizioni, oppure giudizialmente, quando è impossibile raggiungere un accordo ed é necessario far decidere ad un giudice.

7) Il divorzio tramite accordo delle parti é molto più veloce e meno costoso di quello giudiziale, per cui vale sempre la pena fare qualche tentativo – oltre alle trattative tra avvocati può essere utile qualche seduta di mediazionefamiliare.

8) In generale, é molto più facile che una coppia litighi in sede di separazione che in fase di divorzio, dove abbastanza spesso si fa la fotocopia, con piccoli aggiustamenti, di quello che si era fatto al momento della separazione.

9) Il divorzio con accordi in house può essere tariffato a corpo per l’intero lavoro, mentre un divorzio giudiziale viene tariffato flat o a forfait ma su base annuale: si paga un tot per ogni anno di durata della causa.

10) La fase delle trattative, quella fase preliminare in cui le parti si confrontano, con l’aiuto di uno o più avvocati, per vedere se possibile raggiungere un accordo sulle condizioni, viene di solito tariffata su base oraria.

11) Al momento attuale, presso il mio studio un divorzio in house costa 1.500€ per tutto il lavoro (somma che i coniugi possono dividersi tra loro), un giudiziale 1800€ per ogni anno e ogni ora di trattazione 100€ – oltre accessori di legge e cioè IVA e cassa avvocati; la convenienza del divorzio in house é evidente.

12) Il divorzio in house si può fare anche in videoconferenza, se ad esempio uno o entrambi i coniugi risiedono all’estero – ne ho già fatti diversi e sono stati tutti autorizzati o muniti di nulla osta dalla Procura.

13) Se uno dei due coniugi risiede all’estero, ma non si può fare il divorzio in house perché non si accorda sulle condizioni ed é necessario procedere con un divorzio giudiziale, é sufficiente fare la notifica all’estero.

14) Se uno dei coniugi é irreperibile, il divorzio si può fare ugualmente con la notifica ex art. 143 cod. proc. civ, ma prima di poter procedere in questo senso è tassativamente necessario fare tutte le ricerche possibili per trovarne la residenza, anche tramite l’impiego di un’agenzia investigativa, altrimenti la notifica é nulla e potrebbe mandare tutto in vacca anche dopo anni o decenni.

15) Fatta la separazione, i coniugi possono riconciliarsi con una semplice pratica all’ufficio di stato civile, senza bisogno di avvocato; dopo il divorzio, non c’è più possibilità di riconciliarsi, per cui quei coniugi che ricominciano a stare insieme possono solo o risposarsi o costituire una famiglia di fatto, con o senza un accordo di convivenza.

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10 cose sulla malasanità o responsabilità professionale medica.

1) Quando un medico compie un errore, può esserci un illecito sia civile che penale.

2) Chi é rimasto vittima di un errore medico, dunque, può agire sia per il risarcimento del danno (civilmente) che con una querela (penalmente).

3) Di solito é preferibile agire solo in sede civile, riservando la presentazione di una querela solo a ipotesi particolarmente gravi.

4) I medici e le strutture sanitarie sono coperte da assicurazione: é la compagnia a corrispondere il risarcimento del danno, per questi motivi vale quasi sempre la pena di curare la pratica di risarcimento.

5) La pratica inizia con l’invio della richiesta di risarcimento danni da parte dell’avvocato che di solito é una diffida inviata via PEC.

6) La diffida serve, tra le altre cose, ad ottenere una risposta dal responsabile del danno con l’indicazione della compagnia assicurativa con cui trattare il danno, oltre che ad interrompere la prescrizione.

7) O prima o subito dopo l’invio della richiesta danni, il danneggiato deve sottoporsi ad una consulenza medicolegale presso un medico legale di sua fiducia, che valuterà se il danno é risarcibile (an) ed a quanto ammonta (quantum).

8) Non tutte le volte che si subisce un danno a seguito di un trattamento sanitario c’è un danno risarcibile: occorre che ci sia una responsabilità specifica del medico, che ha commesso un errore – fare questo accertamento é compito del medico legale.

9) Una volta acquisita la consulenza medico legale si proverà a trattare il danno con la compagnia di assicurazione: in caso di accordo verrà sottoscritta un’apposita transazione.

10) In mancanza di accordo, i procedimenti più indicati per richiedere il danno in giudizio sono la CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e, se non sufficiente, il 702 bis cod. proc. civ.

Per maggiori informazioni, contattami in privato.

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12 cose sul danno da vacanza rovinata.

1) C’è quando il livello di servizio che il cliente trova sul posto é nettamente differente rispetto a quanto promesso o inesistente.

2) Gli esempi sono i più svariati: immobili sporchi o infestati da insetti, mancanza parziale o totale di acqua corrente, elettricità, trasporti e navette e così via.

3) Un caso particolare é il fenomeno dell’overbooking: le società di trasporti vendono più biglietti di quanto siano i posti disponibili, col risultato che alcuni clienti rimangono a piedi.

4) In tutti questi casi c’è innanzitutto un inadempimento da parte del soggetto che ha promesso i servizi di viaggio, con tutti i diritti conseguenti in capo al cliente.

5) Siccome, però, la vacanza «serve» alle persone per recuperare le proprie energie, viene riconosciuto anche un danno ulteriore di tipo esistenziale, che va oltre il mero risarcimento dell’inadempimento.

6) Chi perde una vacanza, infatti, quasi mai riesce a recuperarla in altro modo, essendo troppo tardi per prenotare di nuovo o per mancanza, in attesa di rimborso, della disponibilità economica.

7) Addirittura non così poche persone contraggono un finanziamento personale per poter andare in ferie.

8) Il primo passo per chiedere il risarcimento da vacanza rovinata é fare scrivere una diffida da un bravo avvocato di fiducia.

9) Il compenso per l’invio della diffida, se non hai una polizza di tutela legale, é a tuo carico; se «vinci» la vertenza potrà esserti rimborsato dal responsabile del danno, ma non è garantito o
garantibile.

10) In ogni caso, é meglio far spedire la diffida prima possibile, per non incorrere in eventuali decadenze: se riesci, anche quando sei ancora in viaggio, oppure appena ritorni. Decidi subito se vuoi coltivare la vertenza o meno.

11) Spesso le società responsabili delle vacanze rovinate offrono dei buoni sconto per l’acquisto di ulteriori pacchetti viaggio a mo’ di risarcimento: non sei tenuto ad accettarlo e di solito é
sconsigliabile farlo.

12) Ti puoi tutelare contro queste evenienze sin da ora in due modi: a) stipula una polizza di tutela legale; b) iscriviti e resta iscritto al blog degli avvocati dal volto umano, per ricevere gratuitamente contenuti come questo che ti danno indicazioni su come affrontare le varie situazioni legali.

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