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Matrimonio solo religioso: chi eredita dal coniuge?

Note dell’episodio

in questa puntata di radio solignani podcast, rispondiamo a una
domanda della nostra lettrice che si chiede come venga ripartita
l’eredità nel caso in cui venga a mancare un coniuge unito all’altro
da un matrimonio solo religioso, cioè non da un matrimonio
concordatario.

Riferimenti

Conclusioni

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Matrimonio religioso: quando si può annullare?

volevo sapere se una coppia sposata in comune e poi dopo 4 mesi sposata in chiesa possa avere l’annullamento del matrimonio.Premetto che il mio stato psichico non era molto lucida anzi prima di sposarmi in comune un mese prima non era sicura e anzi non ne volevo più sapere. Ma purtroppo ho dovuto ingoiare tanto per i miei genitori, che mi hanno sempre rovinato la vita.Mi ero lasciata prima sempre con lui dopo 11 anni di fidanzamento per un altro, ma non è stato solo per via dell’altro perché il nostro rapporto non ha mai funzionato abbiamo avuto e soprattutto da parte mia altri e bassi, amore e sofferenza fino ad essere solo sofferenza.Poi dopo quando mi lasciai frequentavo questo ragazzo di cui era fidanzato ero innamorata aspettai 6 mesi e poi gli dissi di non farsi più sentire.Dopo due mesi a casa in vacanza da una mia amica piangevo tutti i giorni che volevo ritornare con quello che ero stata 11 anni, e da lì cominciarono i miei problemi lui.

Per sapere se un matrimonio ha possibilità di essere annullato, bisogna necessariamente fare un colloquio preliminare.

Nel corso di tale colloquio, si possono accertare i contorni degli aspetti che hai evidenziato e di tutti gli altri coinvolti nella vostra vita matrimoniale.

Sicuramente la annullabilità non è esclusa in radice, anzi, già da questa prima occhiata, probabilmente ci potrebbero essere elementi tali da consentirla, però questo primo vaglio preliminare resta necessario.

In sostanza, fino al colloquio preliminare non ha molta utilità lambiccarsi il cervello con domande di questo genere: bisogna passare, come insegna il mio approccio strategico, all’azione, alla fase del fare, e quindi in questo caso al prossimo step che è appunto il colloquio preliminare.

Se vuoi un preventivo per fare il colloquio preliminare, puoi chiedercelo tramite il menu principale del blog: è gratuito.

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Risposarsi in Chiesa dopo la nullità.

se una persona sposata con figlia, divorzia e fa annullamento di matrimonio alla Sacra Rota, si può risposare in chiesa? Come deve fare?

Il divorzio non c’entra niente, è un istituto del diritto statuale italiano, o di altro ordinamento, che non ha riflessi su quello della Chiesa.

fiori matrimonio

Una volta che il matrimonio ecclesiastico è stato dichiarato nullo, al termine del procedimento nei suoi due gradi di giudizio, ci si può sposare di nuovo in Chiesa.

L’unica differenza è che se non si è già ottenuto lo scioglimento del vincolo anche per il diritto italiano occorre o il divorzio o la delibazione, sempre che si voglia fare un matrimonio concordatario, cioè che sia sia religioso sia munito di effetti civili, altrimenti ci si può sposare facendo un matrimonio solo religioso.

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Cosa posso fare se non acconsentono a nuovo matrimonio religioso nonostante la nullità?

Sono fidanzata da più di 8 anni (io 31 anni lui 36), con un ragazzo che ha ottenuto la nullità ma in attesa di divorzio, ci sono sempre ostacoli infatti a febbraio 2014 inizierà la fase istruttoria. Vogliamo ricevere il sacramento del matrimonio ma il nostro parroco ha detto che il vescovo non darà mai l’autorizzazione perchè siamo troppo giovani. E’ vero? Lei può darci un consiglio? A chi possiamo rivolgerci per sposarci solo con il rito religioso poi una volta ottenuto anche la libertà civile sposarci anche per lo stato?

Premetto che questa risposta è stata redatta in collaborazione con l’avv.ssa rotale Federica Cicinelli.

Venendo ai contenuti, la situazione è purtroppo abbastanza complessa.

Bisogna capire innanzitutto cosa c’è scritto nella sentenza di nullità.

Infatti, per un certo tipo di capi di nullità è previsto il divieto a nuovo matrimonio, se non previo assenso dell’Ordinario del luogo, cioè del Vescovo. Il divieto è un fattore puramente amministrativo. In genere, la richiesta viene inoltrata dallo stesso parroco.

Per quanto riguarda il matrimonio solo canonico, può essere concesso per “gravi motivi pastorali”, sempre dal Vescovo, previa domanda al medesimo. Questo stabilisce il Decreto Generale sul matrimonio canonico del 17 febbraio del 1991:

“1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108), con l’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

L’Ordinario del luogo può dispensare dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l’atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l’impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.”

L’Ordinario del luogo deve provvedere a trasmettere al parroco o ai parroci competenti i dati necessari perché la nullità dichiarata e l’eventuale divieto di passare a nuove nozze annesso alla dichiarazione siano annotati nell’atto di matrimonio e nel libro dei battesimi (cfr can. 1685).

La rimozione del divieto di passare a nuove nozze “inconsulto Ordinario”, contenuto in una sentenza di nullità matrimoniale, si intende di competenza dell’Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, salva diversa precisazione.”

Quello che adduci potrebbe rientrare tra i motivi pastorali, però è evidente che bisogna parlarne adeguatamente con il Parroco, e, se del caso ed avendone la possibilità, con il Vescovo, perché si tratta di una valutazione discrezionale.

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Si può celebrare un nuovo matrimonio religioso in attesa della delibazione?

Sono in attesa di sentenza di nullità da parte del tribunale ecclesiastico di Genova (I grado).Vorrei avere indicazioni circa passi successivi e tempi dopo la sentenza di II grado (trib.Torino) per potermi risposare.È possibile celebrare nuovo matrimonio religioso mentre si attende la delibazione,ed eventualmente quali adempimenti si devono espletare e con che tempi?

Sulla delibazione della sentenza ecclesiastica puoi vedere la nostra scheda pratica che illustra i passi salienti di questo procedimento. Per quanto riguarda invece la possibilità di celebrare un nuovo matrimonio religioso, si può fare ovviamente solo non di tipo concordatario, perché se lo celebrassi concordatario si avrebbe poi necessariamente bigamia. So per esperienza personale che per fare un matrimonio in Chiesa senza che questo produca anche effetti civili occorre l’autorizzazione del vescovo. È comunque una cosa di cui puoi parlare con il tuo parroco.

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Come dirsi addio nel modo migliore. Guida legale alla separazione e al divorzio (utile anche alle coppie di fatto)

Come dirsi addio

 

Dopo tre anni dall’uscita, la mia «Guida alla separazione e al divorzio» è stata «riconfezionata» e posta in vendita, mantenendo gli stessi identici contenuti, con un nuovo titolo, copertina e soprattutto un nuovo, più favorevole, prezzo.

Il prezzo attuale, per la versione in cartaceo, è di 9,90€ (e si trova anche scontato), mentre l’ebook costa ancora meno, solo 6,99€.

Essendo i contenuti del tutto identici, va da sè che il consiglio, per tutti coloro che sono interessati alla guida, è di acquistare questa versione, a meno che non si preferisca la copertina rigida (che offre prestazioni migliori quando si deve dare la caccia alle zanzare), nel qual caso meglio preferire la vecchia versione.

La guida è ancora attuale, aggiornata? Al 90% sì. Ci sono state riforme importanti, come quella sullo stato dei figli di genitori non coniugati, ma, esattamente come avevamo progettato di fare quando uscì la prima versione, ne abbiamo sempre dato conto sul blog, che, come ugualmente avevamo detto sin dall’inizio, rappresenta il naturale complemento della guida, da leggere insieme ad essa, per approfondimento e, soprattutto, aggiornamenti. Inoltre, il testo è basato sull’illustrazione dei concetti fondamentali contenuti nelle leggi in materia familiare, di cui le riforme intervenute non rappresentano che la natura evoluzione.

Rimane una parziale incongruenza anche del nuovo titolo, che solo chi legge il libro può scoprire: la guida non serve solo per «dirsi addio», ma anche nelle situazioni completamente opposte, quelle in cui si deve costituire una coppia e si deve scegliere che forma darle (se matrimonio, e che tipo di matrimonio, convivenza, ecc.), quale regime patrimoniale scegliere e così via. Il testo, insomma, non è concentrato solo sull’aspetto patologico della vita familiare, ma anche sui profili costruttivi, anche in chiave preventiva. Troppo spesso noi professionisti interveniamo solo dopo che è scoppiato il problema, in futuro dovrà essere molto più spazio per la prevenzione, che altro non significa che cercare di impostare sin dall’inizio le cose in modo da rendere il più difficile ed improbabile possibile che si verifichino problemi.

Per ulteriori informazioni, potete consultare questa pagina e le FAQ sul libro.

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com’è regolato il matrimonio civile in Francia in ipotesi che sia preceduto da quello religioso?

Vivo in Francia da 14 anni e mi sono sposata un italiano qui in Francia nel 2000. La mia domande è se ci siamo sposati in chiesa prima, esattamente 8 mesi prima che in comune, il matrimonio religioso è considerato nullo? So che qui in Francia è illegale sposarsi prima in chiesa, e quindi ci sarebbe un problema legale. E in questo caso il matrimonio civile è valido o no? Mio marito inoltre è colpevole di violenze sulla mia persona e ho chiesto il divorzio in marzo di quest’anno, inizialmente non voleva, ma adesso sarebbe d’accordo ma io vorrei risolvere questa situazione dato che si è rivelato come una persona poco equilibrata e violenta psicologicamente e fisicamente.

Il diritto francese è molto simile a quello italiano, ma purtroppo non lo conosco così bene da poterti dare le informazioni che richiedi, né le possiamo ricavare solo facendo affidamento sui vari parallelismi esistenti tra le leggi dei due nostri Paesi. Anche perchè proprio in materia matrimoniale ci sono importanti differenze, tra cui principalmente il fatto che la Francia non ha un sistema concordatario come c’è invece in Italia.

Ad ogni modo, posso fare queste osservazioni.

Non mi risulta che in Franca sia illegale sposarsi prima in chiesa che in municipio, dovrebbe trovarsi di una cosa tutt’al più indifferente per lo Stato francese, nel senso che chi si sposa solo in chiesa e non anche in municipio non è considerato sposato per lo Stato, ma non gli vengono certamente applicate delle sanzioni. Questo è quello che posso dirti andando a naso, cioè che mi sembra sensato, ma ti invito a verificarlo perchè non te lo posso assolutamente dare per certo.

Analogamente, il matrimonio religioso non dovrebbe subire alcuna conseguenza, quanto alla sua validità dal fatto di essere preceduto o seguito da un matrimonio civile. Anche per la chiesa, come per lo Stato, l’evento è indifferente, l’eventuale invalidità può derivare da motivi attinenti al matrimonio religioso in sè, e secondo il diritto canonico, ma non da altro. Anche qui valgono le stesse considerazioni di cui al paragrafo precedente.

Se hai chiesto il divorzio, comunque, dovresti avere anche un avvocato francese. La cosa migliore è che tu ti rivolga allo stesso per chiedere tutti i chiarimenti di cui hai bisogno. Io, come avvocato italiano, posso esserti utile semmai dopo che avrai ottenuto il provvedimento per valutare se e come trascriverlo o porlo in esecuzione sul territorio italiano, ma nel diritto francese, al di là di quelle poche osservazioni «a braccio» di cui sopra, preferisco non entrare più di tanto.

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il matrimonio concordatario in cui i coniugi sono di religione diversa può essere annullato?

Annullamento sacra rota in caso di matrimonio misto. Mio fratello è stato sposato due anni, e non si è sposato convinto. Ad ogni modo, poi ha chiesto la separazione, circa un anno fa. Gli hanno sconsigliato la richiesta di annullamento per costi, tempi e per necessari contatti con l’ex coniuge. Ma il loro matrimonio non è stato “canonico”, lei era di un’altra religione (per altro ha spinto molto lei per sposarsi, e mio fratello dopo tanti anni non ha avuto forza di tirarsi indietro per il senso di colpa), quindi hanno fatto il rito interreligioso, per altro con il celebrante che secondo me ha la sua responsabilità, era un po’ borderline…E dato che la nostra famiglia non era del tutto daccordo, a ragione, avrebbe dovuto forse farli riflettere meglio. Ad ogni modo. I problemi erano molti, tra cui questa religione particolare, poco conosciuta, di cui lei non si era fatta vedere così osservante ante nozze. Ci sarebbero stati inevitabili scontri con figli ecc…oltre che paletti continui alla vita di coppia, tra cui anche poco rispetto per le nostre tradizioni Natale, ecc. Secondo voi è possibile un annullamento breve e poco dispendioso, in un caso del genere?

In merito al Suo quesito, le vie potrebbero essere duplici. Se non vi è stata consumazione del matrimonio potrebbe operare il privilegio Petrino (matrimonio rato e non consumato). Nel caso in cui, invece, il matrimonio sia stato non solo contratto , ma siano intervenuti anche rapporti sessuali, si potrebbe procedere ad una nullità ordinaria. Secondo le poche notizie che Lei mi ha fornito, visti i dubbi esternati da Suo fratello, potrebbe ravvisarsi una simulazione del consenso, con esclusione dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Per quanto, infine, riguarda i costi, La informo che La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), con decreto del 30 marzo 2010, ha regolamentato la materia, stabilendo che i costi dei tribunali siano a carico quasi esclusivamente della C.E.I., salvo la tassa giudiziaria, ed ha emanato i criteri cui devono attenersi gli avvocati. Il tariffario qui riportato risale all’ultimo aggiornamento, del 01 giugno 2010. I costi processuali si compongono sostanzialmente di due voci:

 A.  Le tasse giudiziarie.

La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in € 525. La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non
decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di € 265,50.
B.  Le spese per l’avvocato
L’onere economico comprende due voci: l’onorario e le spese vive. a) L’onorario copre l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione di memorie difensive. Poiché ogni causa è diversa da un’altra e richiede maggiore o minore attività legale, l’onorario può variare da € 1.575 fino ad un massimo di € 2.992. La determinazione viene fatta dal Preside del Collegio giudicante: a) preventivo al momento della presentazione del libello e a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria. In caso di processo di appello con rito ordinario, a quanto stabilito in primo grado va aggiunto un onorario che può variare da € 604 fino ad un massimo di € 1.207.
b) Per spese vive si intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio. Per pretendere dal cliente il rimborso di tali spese, l’avvocato deve presentare idonea documentazione.
C.  Le condizioni di indigenza.
Le parti possono chiedere al tribunale la riduzione o l’esenzione dal versamento della tassa giudiziaria.
Le parti possono anche chiedere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio. Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.
Ogni tribunale regionale ha predisposto allo scopo un apposito modulo.

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la nullità del matrimonio religioso si può chiedere anche trascorsi diversi anni?

Mi sono sposato nel 2006 con una cittadina cilena, in chiesa. I I tempi di decisione per il matrimonio erano brevi anche a causa della scadenza del suo permesso di soggiorno e la decisione non è stata da me ben ponderata. Stà di fatto che subito sono sorti problemi di convivenza e nel 2008 lei è tornata nel suo paese. Non ho avviato fin’ora alcuna pratica legale , se non la comunicazione al Comune di residenza l’uscita dallo stato di famiglia del coniuge. Sono passati 4 anni e chiedo se è possibile intraprendere una azione per chiedere la nullità del matrimonio.

Nel diritto canonico, non vi è un termine entro cui fare istanza per richiedere la nullità del proprio matrimonio, ne consegue che, se lo desidera, puo’ introdurre la causa presso un Tribunale Ecclesiastico. Tuttavia, sebbene non necessario, sarebbe preferibile che lei procedesse, contestualmente, anche alla separazione legale. Infatti, non è un obbligo di legge, ma i Tribunali Ecclesiastici preferiscono che l’aspetto civilistico sia definito.
Il Tribunale Ecclesiastico al quale lei può rivolgersi è il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, appartente alla Diocesi di Vittorio Veneto. Questi sono i riferimenti:
Vicario giudiziale
mons. Giovanni Ros
Via Jacopo Stella, 42 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono 0438/59005 (a), 0438/948217 (u); fax 0438/948214; mail:
Giudice
don Luigino Zago
Casa del Clero – Via Lorenzo Da Ponte, 116 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono 0438/53621 (a), 0438/948216 (u); fax 0438/948214; mail:

Promotore di giustizia
mons. Mario Albertini
Via Antonio Fogazzaro, 26 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono 0438/57043; fax 0438/949273; mail:

Uditore
dott. Alberto Azzari
telefono 0438/948217 (u); fax 0438/948214; mail:

Notaio
sig.ra Maria Cristina Balbinot
telefono 0438/948217 (u); fax 0438/948214; mail:
Nel suo caso, stante gli scarsi dati che emergono dalla sua richiesta, potrebbero profilarsi due fattispecie: simulazione per esclusione della indissolubilità del vincolo, oppure incapacità di esprimere un valido consenso per difetto di libertà interna dovuta alle pressioni subite prima del matrimonio.
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che cosa può portare alla nullità del matrimonio concordatario?

Il consenso è la causa del matrimonio, causa unica e necessaria, dalla quale esso nasce, e con esso lo stato di coniuge. Il can. 1057, § 2 C.I.C. così recita “consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad consituendum matrimonium”. Tale definizione altro non è poi se non la trasposizione dell’enunciato della Cost. Conciliare Gaudium et Spes – “intima communitas vitae at amoris coniugalis a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt et accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur etiam coram societate; hoc vinculum sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non ex humano arbitrio pendet” (G.S., n. 48).

Il canone 1055, § 1, CIC traccia le coordinate del “matrimoniale foedus”: la diversità di sesso – vir et mulier – il consorzio di tutta la vita – inter se totius vitae consortium constituunt – la preordinazione alla prole – indole sua naturali ad bonum coniugum atque prolis generationem et educationem ordinatum – ed infine la sua sacramentalità – a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.

Il consenso non è un qualsiasi atto di volontà, bensì un atto qualificato dall’oggetto che con esso si raggiunge; a causa del quale tale atto di volontà assurge ad atto di volontà matrimoniale “consensus partium est unica, totalis et adaequata causa efficiens matrimonii, seu est absolute necessarius ac per se sufficiens ad matrimonium constituendum” (cf. Z. Grocholewski, De esclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione, Napoli, 1973, p. 21).

Il Legislatore ha, quindi, accolto nel codice del 1983 l’impostazione personalistica del matrimonio, elaborata dal Concilio Vaticano II. Il soggetto che scambia il consenso deve essere in grado di porre un atto umano specifico – libero da condizionamenti sia interni che esterni. Il consenso matrimoniale è un atto della persona che implica non solamente processi intellettivi e volontaristici, ma anche altri requisiti, fisici, psichici e affettivi, che possono alterare la capacità di intendere e di volere il matrimonio. La maturità psicologica richiesta dal can. 1095, 2 è quella che rende la persona consapevole di quale incidenza abbia il matrimonio nella propria esistenza e che la rende capace di esprimere un giudizio pratico-pratico sul significato oggettivo degli iura et officia matrimoniali, cioè i doveri e le esigenze espresse dai cann. 1055 (bonum coniugum) e 1057, le proprietà essenziali. Occorre quindi una maturità sufficiente ed adeguata, un grado di giudizio pratico, valutativo e decisionale che renda la persona capace di scegliere fra lo sposarsi o meno, con una persona e/o per motivi ragionevoli. Qundi se la discretio iudicii è maturità, il grave difetto di discrezione può essere qualificato come “immaturità” (cfr. J. Castano, Il sacramento del matrimonio, 1994, Roma, p.332).

CAN 1095 CIC

Il canone 1095 del Codice del 1983 ha come scopo la regolamentazione degli effetti giuridici derivanti dalla presenza, nel contraente, di anomalie psichiche tali da determinare un’incapacità di prestare il consenso. Quindi, attiene al diritto canonico in quanto tale, non la mera classificazione di queste anomalie psicologiche né la formulazione di eventuali diagnosi (conclusioni appartenenti alla scienza medica), ma l’individuazione di quei disturbi tali da incidere non su una qualsiasi incapacità del soggetto, ma sulla capacità consensuale specifica del matrimonio canonico.

A tale fine il can 1095 C.I.C. 1983 definisce i tre stadi di anomalia psichica che possono cagionare effetto giuridico inficiante la capacità suddetta. Queste tre modalità sono:

Insufficiente uso di ragione

Grave difetto di discrezione di giudizio

Incapacità di assumere i doveri essenziali del matrimonio.

Quanto contenuto nei numeri 1 e 2 del can. 1095 concerne il matrimonio “in fieri”, ma il matrimonio cristiano non si erige soltanto sul momento dello scambio del consenso, poiché dalla pronuncia del fatidico “sì” ha inizio la realizzazione del progetto di vita comune proprio dei coniugi. Il numero 3 del can. 1095 si sofferma sullo sviluppo patologico di questo cammino, volto al raggiungimento dei fini del matrimonio: si rivolge pertanto al matrimonio “in facto esse”. Il soggetto nel momento in cui instaura l’unione coniugale deve essere potenzialmente in grado di adempiere tutto quello che richiede lo stesso matrimonio “in facto esse” considerato, non essendo bastevole che lo abbia chiaro a livello razionale.

In senso positivo “la possibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio contempla quel sufficiente possesso del soggetto che gli conferisce il potere di responsabilizzarsi, in termini di obbligazione giuridica,così come porre in essere i comportamenti e gli atti del futuro …che sono dovuti perché il loro contenuto fa stretto riferimento ai doveri essenziali del matrimonio….In senso negativo , è incapace colui che non possiede il sufficiente dominio di sé e dei suoi atti necessario per potersi impegnare, nel momento costitutivo del matrimonio…”(cfr. Pedro Juan Viladrich, Il consenso matrimoniale, Giuffrè Editore, Milano,2001, p.59).

Can. 1095, n. 2

Il canone 1095 stabilisce che sono incapaci di contrarre matrimonio “1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent”. Il can. 1095, n. 2, stabilisce quindi che il grave difetto di discrezione di giudizio rende il soggetto incapace di emettere un valido consenso. Non siamo di fronte ad una incapacità derivante da malattia psichica, poiché tale anomalia affonda le proprie radici nel rapporto fra intelletto e volontà. Il consenso si serve del giudizio speculativo come base remota, ma è dato “propriamente da un giudizio pratico – pratico, il quale, diversamente dal giudizio teorico, si riferisce all’azione ed indica ciò che è buono e conveniente” (cfr. G. Zuanazzi, La maturità matrimoniale. Aspetti psicologici e psichiatrici, dispense ad uso degli studenti dello Studio Rotale, 2002, p. 1).

Molteplici sono gli elementi propri della capacità di discernere in modo critico. In primo luogo, abbiamo la capacità di giudicare tra le diverse alternative esistenziali, che si concretizza nell’essere in grado di perecepire sé stessi ed il coniuge con sufficiente obiettività. Questo significa, avere avuto la possibilità di ipotizzare una diversa alternativa al matrimonio, senza subire alcun tipo di coattività nei confronti della scelta medesima, non determinata da un cammino inconscio, che conduce alla inevitabilità, ma garantita da una decisione responsabile che origina una vera e consapevole donazione.

Inoltre deve essere presente la possibilità e la capacità di percepier i limiti della scelta effettuata, valutando i pro e i contro. Infine, abbiamo la capacità di distinguere le motivazioni concernenti la scelta che deve essere libera, in quanto atto umano della volontà che si concretizza nel processo di autodeterminazione razionale dell’uomo. “Nella formazione di un atto del libero arbitrio, agiscono quegli elementi appartenenti alla costituzione immutabile della psiche, soprattutto se tali elementi raggiungono un notevole grado di morbosità psichica o nevrotica, tanto minore deve riconoscersi alla libertà di scelta…- Infatti -… tutto ciò che lede gravemente la mutua causalità dell’intelletto e della volontà nel deliberare sul matrimonio da contrarre e nel realizzare il volere, impedisce il consenso matrimoniale” (cfr. M.F. Pompedda, Studi di diritto matrimoniale canonico, Giuffrè Ed., Milano, 1995, pp. 14-16). Rammentiamo brevemente come, secondo la classificazione operata dalle scienze psicologiche, si abbiano alcuni tipi di decisioni, che vanno da quelle calcolate (che sono fredde e razionali), ardite (frettolose), alle crescenti (progressive e meditative) ed a quelle ritardate (frutto dell’insicurezza). Una scelta maturata con garanzia è la scelta formulata in un tempo adeguato, la sola che permette al soggetto una reale comprensione del progetto di vita che si va predisponendo. La maturità psicologica del can. 1095, n. 2, è quella che rende la persona consapevole dell’incidenza che il matrimonio avrà nella vita, nella propria e altrui esistenza, che la rende quindi capace di esprimere quel giudizio pratico-pratico sul significato dei doveri e dei diritti scaturenti dal matrimonio medesimo. Si richiede pertanto una maturità adeguata che renda il soggetto capace di soppesare i pro e i contro al matrimonio con quella determinata persona. Tale scelta va garantita dalle condizioni personali e ambientali, che siano idonee e correttamente motivate, sia a livello conscio che inconscio.

Una ulteriore distinzione infine va operata fra maturità psichica e maturità affettiva. La prima si possiede con il raggiungimento di un grado di integrazione personale ed interpersonale tale da permettere la sostituzione dei meccanismi del piacere, del potere e dell’egocentrismo con quelli della conoscenza oggettiva di sé stessi e del partner. La maturità affettiva, da un punto di vista relazionale, è classificabile come la componente della personalità, determinata dall’insieme dei fattori psichici, i quali permettono di affrontare le relazioni, amorose ed affettive. Questo presuppone, una partecipazione responsabile alla vita comune, una capacità di autodominio ed una accettazione dell’individualità dell’altro. Occorre necessariamente distinguere fra un grado minimo e massimo di comunicazione interpersonale, talchè se un coniuge non contribuisce sufficientemente al dialogo ed allo scambio affettivo questo può certamente ridurre la concordia e l’armonia della coppia, ma non incidere sulla capacità consensuale del soggetto medesimo. Se infatti due sposi per problemi accidentali non hanno potuto realizzare il tipo di relazione interpersonale desiderata, ciò non determinerà sic et simpliciter una “incapacitas contrahentis” (cfr. coram Stankiewicz, diei 22 maii 1986, R.R.Dec., Vol. LXXVIII, n. 5, p. 336).

Sul concetto di gravità di cui al can. 1095, n. 2, esso va riferito al difetto, e non alla causa che lo provoca; difetto che diminuisce la padronanza del dominio sulla decisione e sulla consapevolezza dei diritti e doveri essenziali da dare e da accettare nella concretezza quotidiana. Sostanzialmente, il termine “grave”, non concerne la gravità dell’anomalia o del disturbo mentale di cui potrebbe soffrire l’individuo, in quanto non trattiamo di categorie mediche, ma esclusivamente giuridiche. Quello che attiene la nostra indagine è “l’effetto finale di tali cause psichiche del soggetto…in virtù delle quali questi ha perso quella maturità abituale, proporzionata a discernere con il suo intelletto ed ad impegnarsi con la sua volontà alla donazione ed ad una accettazione efficaci dei diritti e doveri matrimoniali” (cfr. P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale, Giuffrè Ed., Milano, 2001, p. 55).

Esempio di caso specifico : carenza di libertà interna

Il concetto di carenza (assoluta) di libertà interna è stato elaborato per delineare che le cause immediate di tale distonia mentale non procedono dall’esterno, bensì dall’interno. In tal caso si accorda che determinate circostanze oggettive sarebbero di per sé idonee a suscitare nel soggetto una alienazione tale da non far considerare il consenso come atto libero.

Nei casi di mancanza di libertà interna è il soggetto che cova nel profondo uno stato soggettivo, che potrebbe non permettergli di agire con la necessaria libertà richiesta dall’impegno nuziale. Generalmente tale contesto si verifica in individui che soffrono di una qualche anomalia psichica, la quale deve essere proporzionatamente grave all’atto deliberativo qualificato che è il consenso matrimoniale (cfr. coram Colagiovanni, diei 2 februarii 1988, R.R.Dec., Vol. LXXX, p. 48; coram Stankiewicz, diei 21 iunii 1990, R.R.Dec., Vol. LXXXII, p. 527).

Secondo l’antropologia cristiana, partendo dall’assunto che la sponsalità è un status che connota l’individuo – status che si acquisisce con uno sviluppo morale e fisico usuale; raggiunta l’età della discrezione, nell’individuo normale le circostanze non dovrebbero avere cittadinanza. Tale incapacità di autodeterminarsi può essere giustificata solo come conseguenza di gravi disturbi, obiettivamente constatabili. Pertanto ogni caso dovrà essere provato: dovranno essere analizzate le caratteristiche psicologiche del soggetto, caratteristiche tali da dimostrare che un individuo, sulla scia di determinate cisrcostanze (p. es. il timore di uno scandalo o di una gravidanza inaspettata) ha agito senza possibilità di autodeterminazione. Il Pontefice nel discorso alla Rota del 1987, sull’incapacità, ha dichiarato che “una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia, che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente” (cfr. Giovanni Paolo II, Allocuzione Viva Gioia, 5.II.1987, n. 7, AAS, Vol. LXXIX, pp. 1453).

La mancanza di libertà interna va distinta da altri capi autonomi di nullità: in particolare mi riferisco al metus (can. 1103 CIC). La giurisprudenza rotale ha tracciato negli ultimi anni lo spartiacque fra le fattispecie della mancanza di libertà interna e del metus ab intrinseco, rilevandolo nel connotato della consapevolezza o meno della mancanza di libertà. Nel metus vi sarebbe nel soggetto che lo subisce la consapevolezza della mancanza di libertà; questa consapevolezza è ovviamente assente nell’icapacità (cfr. E. Turnaturi, Il diritto fondamentale del fedele alla libera scelta dello stato coniugale ed il difetto di libertà nel consenso matrimoniale canonico, in Monitor Ecclesiasticus, 121 (1996), p. 418). Il criterio della coscienza o meno della perdita della libertà del soggetto si rivela fondamentale da un punto di vista probatorio. La divergenza fra le due fattispecie non si arresta qui. Infatti nella mancanza di libertà interna si verifica nell’individuo un atto psicologicamente perturbato; nel metus, invece, assistiamo ad una decisione assunta secondo un percorso psicologico normale.

La Giurisprudenza Rotale più recente insegna, quali mezzi probatori si dimostrino idonei ad attestare la mancanza di libertà interna: “ablatio libertatis ab intrinseco eruitur ex declaratione partis actricis, quae Iudici proponat et exponat, cur ipsa persuasa sit de matrimonii nullitate ob defectum discretionis iudicii, definite ob defectum libertatis internae. Deinde excutiatur pars conventa, quae per plures annos cum parte actrice cohabitavit et vices prae et postmatrimoniales ex cotidiano vitae experimento cognoscit. Postea testes omnia adiuncta adducant, ex quibus aliqua abnormis constitutio subiecti psychica dignoscatur. Ipsi facta enarrare debent, non autem iudicium de factis ferre. Ad periti munus eligatur, qui non solum idoneitatis testimonium obtinuit, vero etiam scientiam et artis experientia sit insignis, religionis honestatisque laude commendatus ” (cfr. coram Huber, decisio diei 21 iunii 2000, in Ius Ecclesiae, Vol. XV, n. 1, 2003, p. 134)

Per quanto concerne le perizie, disposte per valutare il grado di maturità e la presenza delle discrasie presenti nel soggetto interessato, al momento dello scambio del consenso, giova sottolineare che esse sono mezzi di prova che dovranno sempre sottostare al discrezionale apprezzamento del giudice, il quale dovrà ponderarle giusta la propria coscienza (can. 1608, §3). L’oggetto formale delle perizie dovrebbe essere costituito dalla verifica dell’incapacità del nubente con riferimento alla minima capacità, sufficiente ad un valido consenso, e non all’ideale piena maturità in ordine ad una vita coniugale soddisfacente e serena. La capacità minima indica il grado minimo di relazione interpersonale che deve contraddistinguere la coppia tipo, e, sorreggere il dialogo interpersonale fra i coniugi, quasi fosse una sorta di minimo comune denominatore nella vita di coppia. La seconda costituisce certamente un grado massimo, che idealmente può essere accolto come obiettivo possibile, certo perseguibile nella vita di coppia, ma, che potrà essere raggiunto e finalizzato solamente in presenza di un dialogo approfondito fra soggetti coscienti e moralmente predisposti alla costruzione di esso.