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Matrimonio celebrato all’estero e regime patrimoniale: è comunione.

io sono del Marocco sono sposata nel Marocco e mio marito marocchino,io ho doppia cittadinanza, la mia domanda io voglio fare la separazione,vorrei acquistare una casa solo con il mio nome vorrei sapere prima se dopo come funzione la divisione comune del bene o separazione del bene? Il fatta che abbiamo fatto il matrimonio in Marocco come funziona la separazione in italia a rischio di perde la casa che devo acquistare il fatto che non ancora siamo separati

Se ti sei sposata in Marocco, il regime patrimoniale della tua famiglia, a seguito della trascrizione in Italia del matrimonio marocchino, è quello della comunione dei beni, che è il regime di «default» in Italia.

Se uno vuole sposarsi all’estero, infatti, e avere il regime della separazione dei beni devi fare, prima di andare a celebrare il matrimonio, una convenzione matrimoniale presso un notaio in Italia, prescrivendo che appunto, in caso di celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale dei coniugi sia quello della separazione anziché quello, previsto un automatico, della comunione.

Ad ogni modo, se acquisti una casa adesso diventa di proprietà anche di tuo marito.

Per evitare ciò, ci sono due possibilità.

La prima è fare la separazione personale dei coniugi, che determina lo scioglimento della comunione.

La seconda è passare dal regime patrimoniale di comunione a quello di separazione dei beni. Per questa seconda eventualità, occorre andare da un notaio ed occorre ulteriormente che tuo marito venga a firmare.

A mio giudizio, non vale assolutamente la pena fare l’operazione dal notaio. Se non vai più d’accordo con tuo marito e vuoi la separazione, meglio fare direttamente la separazione, che può essere anche consensuale, formalizzata tramite un accordo in house, senza bisogno di andare in tribunale.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, ed eventualmente procedere, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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diritto

Immissioni in appartamento sovrastante a quello venduto: come tutelarsi?

a Luglio di questo anno ho venduto tramite agenzia un appartamento, abbiamo avvisato gli acquirenti in presenza di un testimone che al piano sovrastante abitasse una famiglia rumorosa con figli autistici e rumorosi, adesso noi siamo stati onesti ma l’acquirente ci sta chiedendo un rimborso non da poco tramite legale, possono farlo davvero? La situazione non gli è stata occultata.

Tutti i patti coevi, precedenti o successivi ad un contratto stipulato per iscritto e riguardanti il suo contenuto devono, per legge, essere inseriti nel contratto stesso.

Lo prevede il codice civile per lunga tradizione, di cui non è difficile comprendere la ragione: se si ammettesse la prova per testimoni di patti aggiunti ad un contratto, scrivere contratti non avrebbe molto più senso e i contratti stessi non avrebbero più tenuta, perché sarebbe sufficiente per chiunque tra i contraenti procurarsi un testimone compiacente per annullare una clausola, inserirne un’altra e così via.

Oltre a ciò, è evidente che quando si ha l’occasione di sedersi e mettere per iscritto un contratto, peraltro con l’assistenza di un professionista come il notaio, trattandosi duna compravendita immobiliare che lo richiede necessariamente, è molto più agevole inserire in quel contratto tutto quello che una parte deve comunicare all’altra, non essendo necessario fare una scrittura apposta, ma potendosi utilizzare quella che già si sta facendo per la vendita dell’immobile stesso.

La regola non è tassativa e il giudice può ammettere in alcuni casi la prova testimoniale di patti relativi al contenuto di un contratto, ma io su tale eventualità non farei davvero molto affidamento, per le ragioni sopra richiamate.

Piuttosto, è tutto da dimostrare che vi sia una responsabilità azionabile in capo a voi per le immissioni che, di fatto, sono svolte da terzi: questo credo che possa essere il vero tema di indagine.

Se avete già ricevuto una lettera di un legale, comunque, vi conviene rivolgervi, come ricordo sempre, ad un altro legale, non potete più gestire la situazione con il fai-da-te, per impostare la linea difensiva strategica migliore, anche eventualmente per raggiungere un accordo accettabile.

Se volete affidare al mio studio la gestione di questa situazione, chiamate il numero 059 761926 per concordare il primo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui.

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riflessioni

10 cose sull’accettazione dell’eredità.

1) L’accettazione dell’eredità é necessaria per diventare erede: prima di essa si è solo chiamati ad una successione, ma non si è ancora eredi.

2) Non è necessaria la rinuncia all’eredità per non essere erede, piuttosto é il contrario: per diventare erede deve esserci
un’accettazione.

3) L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

4) L’accettazione espressa si ha quando si dichiara appunto
esplicitamente di accettare l’eredità, ad esempio in occasione della pubblicazione del testamento da parte del notaio.

5) L’accettazione tacita invece avviene in modo implicito quando chi é stato chiamato all’eredità fa una cosa che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare.

6) Presentare la denuncia di successione generalmente non comporta accettazione tacita dell’eredità, mentre la comporta, ad esempio, vendere un bene facente parte dell’asse.

7) Bisogna stare attenti ad accettare, in qualsiasi modo, un’eredità, perché al suo interno potrebbero esserci più debiti da pagare che sostanze e in questo caso l’erede é tenuto a pagare.

8) I debiti possono essere anche fideiussioni o obblighi di garanzia, quindi anche l’eredità di un pensionato può essere a rischio, se il defunto ha messo una firma per garanzia magari di un figlio o del coniuge.

9) Prima della morte di una persona, la sua eredità, che non esiste ancora come tale, non può essere né accettata, né rinunciata, né altrimenti resa oggetto di contratti: tutte queste operazioni, se realizzate, sono nulle per legge (divieto dei patti successori).

10) Quando devi valutare il da farsi in relazione ad un eredità, fai sempre un lavoro di approfondimento a riguardo con un bravo avvocato.

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diritto

10 cose sulla servitù di passaggio.

1) Puoi ottenere il diritto di passaggio su un terreno altrui se non hai altro modo di raggiungere la strada pubblica e quindi il tuo immobile é intercluso.

2) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile può essere assoluta, cioè totale, o relativa, quando potresti sì raggiungerlo, ma solo con una strada molto scomoda o piccola, per la quale non passano ambulanze o vigili del fuoco.

3) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile, inoltre, può essere anche sopravvenuta, per effetto ad esempio di fenomeni naturali: la strada di cui disponevi é franata e non può più essere ripristinata.

4) Se ti trovi impossibilitato a raggiungere il tuo terreno e ti serve una servitù di passaggio il primo passo é chiederla al proprietario o ai proprietari dei fondi sui quali devi passare con una lettera o diffida di un avvocato.

5) Se i tuoi vicini sono disposti a concederti la servitù, si può sottoscrivere un preliminare di accordo con il quale si dettano le condizioni; poi devi andare da un notaio per costituirla con atto pubblico.

6) L’atto pubblico serve per la opponibilità della servitù a terzi: se il tuo vicino te la concede, ma poi vende il suo fondo e manca la trascrizione, chi acquista può toglierti legittimamente il passaggio.

7) Se i tuoi vicini, invece, non ti concedono la servitù, devi fare una causa per ottenerla dal giudice con una sua sentenza.

8) La causa puoi valutare di farla con il procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ., specialmente se la situazione dei luoghi e le altre circostanze sono semplici da ricostruire e ben
rappresentate documentalmente.

9) Ai tuoi vicini, in caso di costituzione della servitù, spetta una indennità, cioè una somma di denaro che li compensa per il fastidio cagionato dalla servitù.

10) Nel caso della costituzione con accordo, l’indennità é determinata appunto di comune accordo, negli altri casi é stabilita dal giudice, di solito sulla base delle indicazioni del CTU.

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diritto

5 cose su: scegliere tra comunione o separazione dei beni.

1) Gli sposi possono sceglierla al momento del matrimonio o in seguito, da un notaio, ma senza effetto retroattivo.

2) Se gli sposi non scelgono niente, di «default» c’è la comunione.

3) La comunione dovrebbe servire a tutelare quello dei due che non lavora e si dedica alla casa e alla famiglia.

4) La separazione di solito viene scelta da coniugi che hanno redditi e/o patrimoni più o meno corrispondenti.

5) É sempre preferibile farsi aiutare da un avvocato a scegliere tra comunione o separazione.

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diritto

Servitù: come farne accertare l’esistenza?

Quindici anni acquistai un villino il cui giardino consisteva di due lotti, di cui uno rimase di proprietà del venditore e fu dopo qualche anno venduto a un costruttore. Quando quest’ultimo scavò le fondamenta di un bifamiliare, si accorse che la condotta fognaria della mia abitazione attraversava la sua proprietà, e quindi la adattò in modo tale da aggirare la nuova costruzione mantenendola funzionale e interamente nascosta alla vista. Ad oggi un’unità del bifamiliare costruito è stata venduta, l’altra, sotto al cui giardino passa la mia condotta, è ancora invenduta. Per ora non si sono presentati problemi di sorta ma, avendo letto un vostro articolo sul sito, mi domando se sarebbe opportuno attivarmi per non correre il rischio di vedermi un domani contestato il diritto all’attuale servitù di fatto (ad esempio se un domani volessi vendere la mia casa) e in che modo potrei farlo.

La servitù probabilmente esiste, se non altro per destinazione del padre di famiglia, e non è – fai attenzione – «di fatto», ma pienamente di diritto, anche se non formalizzata in modi specifici.

tubazioni impiantiQuesti modi potrebbero essere due: o una causa di accertamento e/o costitutiva (actio confessoria) oppure un atto negoziale, da fare per atto pubblico davanti ad un notaio, per la trascrivibilità, in cui l’esistenza viene riconosciuta dal proprietario del fondo servente.

In entrambi i casi si tratta di investimenti di qualche migliaia di euro quantomeno, quindi valuta attentamente.

Il primo passo, in entrambi i casi, sarebbe l’invito, tramite diffida, rivolto alla controparte per il riconoscimento della servitù, poi dipende dall’atteggiamento che assume la controparte stessa.

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Immobile intestato ad altri per errore: che fare?

qualche settimana fa ho deciso di ristrutturare casa dei mie genitori ed ho incaricato un tecnico di preparare la documentazione, ma dopo qualche giorno mi dice che non risulta nessun immobile intestato ai miei genitori, facciamo delle ricerche e scopriamo che il mio dirimpettaio nel 92 ha fatto una donazione ai nipoti e che il notaio a indicato nell’atto il sub dell’appartamento dei miei genitori (infatti facendo una visura storica si vede che fino al 92 l’appartamento faceva parte del patrimonio dei mie genitori poi ad un tratto scompare). Ora ho contattato il mio dirimpettaio che vive fuori spiegando il problema ma mi è sembrato poco collaborativo, siccome vorrei ristrutturare usufruendo degli sgravi fiscali come posso convincerlo e nel caso non volesse sentire ragione c’è una soluzione per poter rettificare l’atto anche a mie spese e poi eventualmente citarlo in giudizio

Ti sei mosso nel modo giusto, provando prima a chiedere informalmente all’altra parte interessata se non fosse disposta a rimediare il problema, ottenendo però una collaborazione non sufficiente.

A questo punto, è ora di passare ad una comunicazione più ufficiale, per iscritto e tramite un avvocato.

Si tratta di un problema abbastanza banale, ma che con la collaborazione del tuo vicino potrebbe essere risolto molto più velocemente e con minor spesa che in mancanza della stessa, per cui vale sicuramente la pena di provare a trovare una soluzione prima di andare in causa.

Il problema, peraltro, va risolto a prescindere dalla tua necessità di ristrutturare o altro, per la salvaguardia del tuo patrimonio immobiliare di famiglia.

Quello che devi fare è scegliere con cura un bravo avvocato che invierà una diffida al tuo vicino in cui gli si manifesta l’esistenza del problema e gli si chiede di prestare la sua collaborazione a risolverlo, specificando che eventualmente si è disponibili anche a contribuire, ed in che misura, alle spese relativa e precisando, da ultimo, che in mancanza si dovrà poi purtroppo procedere giudizialmente.

Questo è il «passo» successivo al momento necessario per la trattazione del tuo problema, quello che poi si dovrà fare dipende da quale sarà il risultato ottenuto o meno.

Quindi ora devi incaricare un legale. Se vuoi valutare la nostra offerta a riguardo, puoi vederla qui. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Faccio da garante per ex moglie: come mi tutelo?

devo fare da garante alla mia ex moglie (madre di mio figlio di 4 anni) per l’acquisto di una casa dove andrà ad abitare con mio figlio e con la quale abbiamo fatto una separazione consensuale che prevede un riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 400 euro e che lei vada ad abitare con mio figlio nella nuova casa. Come posso tutelarmi qualora lei in futuro diventasse inadempiente? Posso fare ad esempio una scrittura privata? Che mi consigliate di fare?

Se l’operazione viene svolta come avviene di solito in casi del genere, tu dovresti comparire come fideiussore nel contratto di mutuo stipulato per atto pubblico davanti ad un notaio.

In queste condizioni, non avrebbe alcun senso fare una scrittura privata a parte, dal momento che risulta già da un atto avente maggior valore di prova, l’atto pubblico stipulato davanti ad un notaio, che tu intervieni nel mutuo non in qualità di co-mutuatario, bensì di garante.

Da questa qualità di fideiussore, o garante, discende direttamente per legge che, se il mutuatario, cioè la tua ex moglie, non paga il mutuo e la banca chiede a te il pagamento nella tua qualità appunto di garante e tu effettivamente paghi, poi hai un’azione di regresso nei confronti della tua ex moglie per quello che sei stato costretto a pagare.

A questo punto, piuttosto, il problema potrebbe essere quello della solvenza della tua ex moglie, come spiego meglio nella scheda sul recupero crediti, che ti invito a leggere con attenzione, mentre a livello documentale, come contratto, non credo ci sia molto altro che si possa fare.

L’unica cosa che ti consiglierei è quella di far vedere ad un avvocato il testo del contratto di mutuo che andrai a sottoscrivere insieme alla tua ex moglie, in modo da verificare bene ed in concreto che il quadro sia effettivamente quello sopra delineato e non vengano impiegate formule o clausole che potrebbero far pensare, anche solo in parte, a conclusioni diverse. Se vuoi far fare a noi questo lavoro di controllo, assistenza e consulenza, puoi acquistare una consulenza dalla voce apposita nel menu principale del blog.

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Accettazione eredità del minore: occorre beneficio di inventario?

a mio figlio è morto suo papà essendo l’unico erede prende liquidazione, soldi della banca e la macchina del suo papà, sono andata tramite avvocato e il giudice ha dettato la sentenza di fare una parte con vincolo pupillare, volevo chiedere è obbligo che io devo fare l’inventario tramite notaio?

L’inventario, nel caso di accettazione di un’eredità da parte di un minore, deve essere sempre fatto o, detto in altri termini, un minore può accettare un’eredità solo con beneficio d’inventario.

Questo non deriva dal vincolo pupillare imposto dal giudice tutelare, ma da una disposizione di ordine generale contenuta nel codice civile che ha l’evidente funzione di tutelare il minore che, in vicende come queste, è considerato un soggetto debole, anche alla luce della considerazione per cui non si sa mai con precisione cosa compone l’asse ereditario, soprattutto quanto a passività.

L’inventario può essere svolto da un notaio o dal cancelliere del tribunale delegato dal giudice. Entrambe queste figure svolgono malvolentieri un’attività noiosa, lunga e complicata come quella dell’inventario dei beni ereditari, ma più malvolentieri di tutti sicuramente il notaio che solitamente si occupa di cose molto più piacevoli e remunerative.

Devi comunque trovare un modo per realizzare questo inventario, magari tramite un notaio che nonostante tutto può essere disponibile a fare volentieri un compito come questo.

Ti suggerisco anche di provare a chiedere qualche consiglio direttamente in cancelleria.

Se vuoi approfondire ulteriormente, anche se non credo che ne possa valere la pena, puoi acquistare una consulenza dall’apposita voce nel menu del blog. Ti consiglio di iscriverti alla newsletter del blog, o al gruppo Telegram, per non perderti altri articoli interessanti come questo.

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Cointestare immobili a un coniuge: come si fa?

io e mia moglie ci siamo sposati in uno stato di separazione dei beni. Successivamente io ho comprato alcuni immobili ed ora però vorrei che lei fosse proprietaria al 50% di tutto come se avessimo comprato in comunione di beni. Come mi conviene fare? …posso fare una donazione di tutto quello che ho nella quota dal 50 % e contestualmente passare in regime di comunione per le cose future? Considerato che abbiamo tre figli.

Puoi donare o trasferire ad altro titolo – e magari questo può essere oggetto di approfondimento, al fine di realizzare legittime situazioni di risparmio fiscale – i cespiti immobiliari che hai già acquisito.

A parte, poi, sempre dal notaio, devi stipulare una convenzione matrimoniale per passare dal regime di separazione dei beni a quello di comunione.

Ovviamente, questa convenzione non è necessaria se il tuo scopo è solo quello di intestare i futuri immobili anche a tua moglie: sarebbe anzi sufficiente, e per certi versi anche più chiaro, far partecipare tua moglie, anche se in regime di separazione dei beni, ai singoli atti di acquisto degli immobili stessi.

Anzi, il regime di comunione dei beni ha delle implicazioni che vanno oltre la mera contestazione degli immobili e che ti consiglierei di approfondire come si deve con un avvocato di fiducia per capire se effettivamente, per la vostra famiglia, conviene il passaggio ad un diverso regime patrimoniale o meno.

Se vuoi un preventivo per questa cosa, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.