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Matrimonio annullato dal tribunale ecclesiastico: quali effetti?

DOMANDA – sono separata, ho ricevuto la conferma della nullità matrimoniale religiosa, posso risposarmi in chiesa senza divorzio?

— RISPOSTA – Allora, di «default» il matrimonio celebrato in Chiesa produce effetti anche per lo Stato italiano.

È il famoso matrimonio concordatario.

Per potersi sposare senza che il matrimonio religioso produca effetti per lo Stato, occorre l’autorizzazione del vescovo.

Si può fare, dunque, un matrimonio in Chiesa senza effetti civili ma bisogna chiederlo espressamente ed avere l’autorizzazione.

Questa potrebbe essere la strada che potresti percorrere.

Ti consiglierei comunque di parlarne con il tuo consigliere spirituale o il tuo parroco.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, anche se secondo me difficilmente ne potrebbe valere la pena, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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Matrimonio religioso: quando si può annullare?

volevo sapere se una coppia sposata in comune e poi dopo 4 mesi sposata in chiesa possa avere l’annullamento del matrimonio.Premetto che il mio stato psichico non era molto lucida anzi prima di sposarmi in comune un mese prima non era sicura e anzi non ne volevo più sapere. Ma purtroppo ho dovuto ingoiare tanto per i miei genitori, che mi hanno sempre rovinato la vita.Mi ero lasciata prima sempre con lui dopo 11 anni di fidanzamento per un altro, ma non è stato solo per via dell’altro perché il nostro rapporto non ha mai funzionato abbiamo avuto e soprattutto da parte mia altri e bassi, amore e sofferenza fino ad essere solo sofferenza.Poi dopo quando mi lasciai frequentavo questo ragazzo di cui era fidanzato ero innamorata aspettai 6 mesi e poi gli dissi di non farsi più sentire.Dopo due mesi a casa in vacanza da una mia amica piangevo tutti i giorni che volevo ritornare con quello che ero stata 11 anni, e da lì cominciarono i miei problemi lui.

Per sapere se un matrimonio ha possibilità di essere annullato, bisogna necessariamente fare un colloquio preliminare.

Nel corso di tale colloquio, si possono accertare i contorni degli aspetti che hai evidenziato e di tutti gli altri coinvolti nella vostra vita matrimoniale.

Sicuramente la annullabilità non è esclusa in radice, anzi, già da questa prima occhiata, probabilmente ci potrebbero essere elementi tali da consentirla, però questo primo vaglio preliminare resta necessario.

In sostanza, fino al colloquio preliminare non ha molta utilità lambiccarsi il cervello con domande di questo genere: bisogna passare, come insegna il mio approccio strategico, all’azione, alla fase del fare, e quindi in questo caso al prossimo step che è appunto il colloquio preliminare.

Se vuoi un preventivo per fare il colloquio preliminare, puoi chiedercelo tramite il menu principale del blog: è gratuito.

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Nullità del matrimonio religioso dopo il divorzio: che succede?

La mia ex moglie,(siamo divorziati dal 2008),chiede l’annullamento del matrimonio religioso.
Ho una figlia di 15 anni che vive con lei che si è risposata con rito civile.
Anch’io mi sono risposato nel 2009.
La sentenza di divorzio prevede la contribuzione di euro 400,00 mensili per il mantenimento di mia figlia.
Vorrei capire cosa comporta per me l’annullamento del matrimonio religioso,e capire cosa si va a modificare, anche nella relazione con mia figlia, dal punto di vista giuridico.

Dopo la sentenza di nullità ecclesiastica, sarebbe necessario procedere con la delibazione della stessa presso la Corte d’Appello territorialmente competente.

La giurisprudenza italiana è diventata sempre più restrittiva sulla possibilità di delibazione di una sentenza ecclesiastica quando c’è una sentenza di divorzio già passata in giudicato.

Anche quando ammette la delibazione, peraltro, la regola che sembra ormai essersi assestata è quella per cui l’eventuale delibazione comunque non inficia le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio già passata in giudicato.

Generalmente, dunque, temo proprio che la nullità del matrimonio religioso eventualmente dichiarata in sede ecclesiastica avrebbe poca, se non nulla, rilevanza sugli aspetti civili, ormai regolati dalla sentenza di divorzio, anche se ovviamente il caso andrebbe visto in concreto studiando la documentazione, a partire dalla sentenza stessa e dal libello della causa ecclesiastica, oltre a tutte le circostanze dello stesso.

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Nullità del matrimonio religioso: un coniuge può opporsi?

il mio compagno è divorziato da 16 anni..io separata da 3. Ottenuto il divorzio vorremmo chiedere l’annullamento. il mio ex marito è d’accordo…ma il mio compagno con la ex è in pessimi rapporti ..
Non si sentono più da anni. È necessario il consenso di lei?

Niente affatto.

Il libello introduttivo della causa di nullità del matrimonio viene notificato alla controparte con una specie di questionario a risposta multipla dove la controparte deve dichiarare quale è la sua posizione in ordine alle cose sostenute nel libello stesso.

Può, dunque, dichiarare la sua contrarietà, oppure prestare adesione, spiegando anche in poche righe per quali motivi.

Ma in ogni caso quello che dichiara è solo un indizio nel processo di nullità, non ha una grande importanza.

Se dichiara, ad esempio, di aderire, la causa viene istruita ugualmente e non è affatto sufficiente l’adesione del coniuge per «chiuderla subito».

Viceversa, se dichiara di non aderire, ciò non è affatto di ostacolo per la prosecuzione del procedimento e l’accoglimento della domanda iniziale.

Si può dire, in conclusione, che l’atteggiamento della parte resistente, cioè il coniuge che riceve la notifica del libello, non è così importante.

A volte, per delicatezza, a seconda della situazione, si preferisce far esaminare al coniuge resistente una bozza preliminare del libello, per vedere se possibile concordare su una stesura e su formule più gradite.

Spesso, in procedimenti di questo genere, si rende necessario o opportuno parlare di fatti appunto molto delicati e privati di una persona o di una coppia, compresi tradimenti, problemi intimi e cose del genere, aspetti che non tutti gradiscono per ovvie ragioni che vengano portati davanti ad un tribunale ecclesiastico, ragione per cui si procede sempre con la massima prudenza.

In ogni caso, quand’anche il coniuge resistente non concordasse, nemmeno dopo aver valutato insieme la bozza preliminare, si potrebbe proseguire tranquillamente con la richiesta di nullità, ovviamente una volta che se ne siano verificati adeguatamente i presupposti, cosa per la quale rimane assolutamente indispensabile il colloquio preliminare.