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Matrimonio ormai esaurito: va dichiarato nullo?

 vorrei verificare l’annullabilità del mio matrimonio, contratto in chiesa 27 anni fa in comunione di beni sono seriamente malato peggiorando negli ultimi 7 anni ma sempre curando le necessità di moglie figlio di 25 anni il sostentamento, le necessità acquisto casa per noi e mio figlio. La mia malattia anche mentale ha avuto un perdita di controllo circa 2 anni fa con aggressività e atti violenti, riconosciuti da incapacità temporanea di intendere e di volere quindi nessun processo. Mia moglie mi ha abbandonato nella disperazione senza cure da mia moglie ha preso i valori di casa da quasi 2 anni non mi rivolge parola è venuta meno all’impegno di curare o almeno confortare il coniuge ammalato e pentito. sono emersi inoltre vari eventi gravi da lei commessi negli anni purtroppo difficilmente documentabili. Ora sono in un comunità di cura da solo, Mia moglie mi ha limitato l’accesso al danaro che ho sempre saggiamente da me amministrato tramite un amministratore. Distinti saluti

Onestamente, non vedo motivi per andare a scomodare l’istituto della nullità del matrimonio, nè in sede civile nè in sede religiosa, cosa quest’ultima che comporterebbe un percorso abbastanza più complesso.

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Se intendi sciogliere un vincolo matrimoniale, in considerazione dei motivi che hai indicato e che te ne fanno concludere per il suo avvenuto esaurimento già di fatto, la coppia separazione e divorzio è molto probabilmente la strada migliore, sempre che sia possibile farlo in modo consensuale.

Se ad una soluzione di tipo, appunto, consensuale, tua moglie opponesse difficoltà insormontabili, allora si potrebbe valutare o la separazione giudiziale o la nullità civile, per la quale però bisogna verificare con cura i presupposti, dopo molti anni è difficile che si possa ancora attivare.

Ti consiglierei di acquistare una consulenza per poter approfondire di più, chiama lo 059761926 per parlare con la mia assistente oppure acquista direttamente da qui.

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Nullità del matrimonio: e adesso?

Io ho ottenuto con sentenza definitiva la nullità del matrimonio. Cosa bisogna fare adesso per contrarre un nuovo matrimonio concordatario. Quali i passaggi sia per la Chiesa che per lo Stato?

Bisogna vedere se hai ottenuto la nullità civile – davanti ad un tribunale dello Stato italiano – o quella ecclesiastica.

Nel primo caso, devi ottenere la nullità anche ecclesiastica.

Nel secondo caso, viceversa, devi fare il procedimento di delibazione della nullità ecclesiastica in corte d’appello.

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Mia suocera sempre in mezzo alle palle: che faccio?

È possibile richiedere l’annullamento del matrimonio quando in realtà capisci di esserti sposata anche con la madre e il padre del marito?? Mi spiego meglio in casa ho mia suocera dalla mattina fino alla sera dopo cena, non ho una mia vita privata con i miei figli con mio marito questa cosa mi sta facendo cadere in depressione. Ne ho parlato con mio marito ma nulla non mi da ascolto sono due anni di litigi, adesso questa situazione mi sta distruggendo psicologicamente!!

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Nullità del matrimonio e compravendita di immobili: che succede?

l’ annullamento del matrimonio, quali effetti produce su un contratto di acquisto di una casa, stipulato successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni? E’ comunque valido o l’annullamento del matrimonio annulla anche il successivo contratto di compravendita?

Per l’ennesima volta in due decenni, ricordo che le domande astratte nella pratica giuridica hanno molto poco senso. Bisogna parlare dei fatti e delle situazioni in cui si radica il problema, lasciando che sia il giurista interpellato a fare i più opportuni inquadramenti. Sarebbe stato molto meglio descrivere appunto la situazione concreta e il problema relativo che c’è da risolvere.

In linea generale, ad ogni modo, si può dire che sicuramente un contratto di compravendita rimane valido anche a seguito di nullità del matrimonio a che, al momento della stipulazione, vincolava uno o entrambi i contraenti.

Può essere più difficile capire quale sia la situazione proprietaria del bene, nel senso che va stabilito quale sia la sorte del regime patrimoniale tra i coniugi in dipendenza dell’annullamento e, se si suppone una sua caducazione, quali conseguenze ne derivino.

Peraltro, le conseguenze comunque sono destinate a cambiare a seconda di come è stata redatta la compravendita e di chi vi ha partecipato.

Ad esempio, se supponessimo che i coniugi erano in regime di comunione, come erano, che cosa accade nel caso di nullità, se, sempre ad esempio, all’atto ha partecipato solo uno dei due coniugi mentre l’altro lo aveva acquistato solo in forza dell’applicazione del ridetto regime di comunione?

È difficile ipotizzare che vi possa essere una comunione tra coniugi che si trasforma in comunione ordinaria, anche perché la comunione tra coniugi è, secondo una nota espressione della corte costituzionale, una «comunione senza quote».

Ed infatti la Cassazione, con la sentenza n. 11467/2003 ha precisato che in caso di annullamento del matrimonio, la comunione legale si scioglie, ma il regime patrimoniale legale, pur dopo l’avvenuto scioglimento della comunione, non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina.

La situazione andrebbe approfondita molto di più. Se credi, valuta di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Nullità matrimonio religioso: qual è il tribunale competente?

ho avuto un matrimonio durato 8 mesi prima dell’avvio delle pratiche di divorzio, sono romano e mi son sposato con una ragazza siciliana in sicilia. Ora vorrei chiedere l’annullamento del matrimonio, come fare? Posso andare alla sacra rota di roma o devo andare a fare tutto in sicilia?

Risposta redatta con la collaborazione dell’avv.ssa rotale Federica Cicinelli.

Ai sensi del canone 1673 del codice di diritto canonico (CIC, codex iuris canonici), «Sulle cause di nullità del matrimonio…sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.»

Ne consegue che, nel caso ci fossero i presupposti di legge, si potrebbe introdurre la causa di nullità matrimoniale a Roma.

Per verificare la sussistenza dei presupposti, rimane però necessario, ancor prima, fare il colloquio preliminare.

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Nullità del matrimonio religioso estero: si può chiedere in Italia?

scrivo per una mia amica polacca da vent’anni a Roma. Vorrebbe la dichiarazione di nullità del matrimonio ma non può permettersi di andare in polonia per il processo, non potendo lasciare il lavoro per lungo tempo. Mi chiedevo: E’ possibile spostare il processo a Roma anche se lei ha celebrato il matrimonio in polonia? Come fare per i documenti? Il marito è d’accordo all’annullamento.
Vorrebbe tanto potersi risposare e riceve la comunione.

Rispondo con la collaborazione dell’avv.ssa rotale Federica Cicinelli.

Per gestire gli aspetti internazionali, rimane necessaria la rogatoria.

Se lo scopo fosse quello di non doversi recare in Polonia, converrebbe instaurare il processo in Polonia e fare poi l’interrogatorio in Italia. In questo modo, la parte non dovrebbe andare in Polonia, dove si svolgerebbe però il «grosso» del processo, cosa quest’ultima che potrebbe anche facilitare le notifiche, se l’ex marito fosse ancora in quel paese, ad esempio.

Quindi un modo potrebbe esserci, tuttavia preliminarmente è doveroso e comunque consigliabile verificare se ci sono i presupposti per la dichiarazione di nullità, attraverso il colloquio preliminare.

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se la compagna di un figlio si sposa con il padre per averne l’eredità

Alla morte dell’anziano padre i figli scoprono che è legalmente sposato con la compagna di uno dei figli stessi e che hanno registrato il figlio della coppia a nome del nonno (oggi ha 4 anni). Il matrimonio è stato legalmente celebrato in Marocco e trascritto in Italia. La donna viveva con il figlio del defunto in altro paese e hanno avuto un bambino che lei, in quanto moglie, ha registrato come figlio del nonno. La donna ora vive con il compagno e il figlio nella casa “coniugale”, gode di pensione di reversibilità e di ogni bene del defunto a scapito di altri 3 figli reali. Esistono reati? C’è modo di procedere denunciando la truffa all’inps? Il tribunale dei minori può indagare obbligando il vero padre (compagno della “vedova” e figlio del defunto) a fare un test del DNA? Come si può reclamare l’eredità spettante? La donna e il fratello non vogliono dare nulla e stanno dissipando ogni bene e non si conosce quanto facente parte dell’eredità. Il decesso risale a 2 anni fa.

L’INPS sino a che il matrimonio non viene dichiarato nullo non può fare niente, perchè appunto sino a che un matrimonio non viene annullato si considera valido. Per il resto, non credo che i figli possano riuscire a impugnare la validità del matrimonio. Il caso è quello del matrimonio simulato, previsto dall’art. 123 del codice civile, dove l’impugnazione è consentita solo ai coniugi e rimane comunque preclusa trascorso un anno dalla celebrazione, o comunque nei casi in cui ci sia stata convivenza dopo la celebrazione. Questa azione non si trasmette agli eredi, in base alla previsione di cui all’art. 127 cod. civ..

Sotto un altro profilo, il tribunale dei minori non può fare niente d’ufficio, dovrebbero essere i genitori a chiedere la contestazione della legittimità con riferimento allo stato attuale e la dichiarazione giudiziale di paternità in riferimento al padre biologico.

Per sapere cosa fa parte dell’eredità si potrebbe presentare un ricorso per inventario, ma la vedo molto grigia circa la possibilità di dimostrare la simulazione ottenendo al contempo che ciò produca effetti concreti.

Purtroppo le disposizioni in materia parlano chiaro, rimane un senso di ingiustizia di fondo, anche se è vero che il matrimonio rimane comunque frutto di un atto volontario del genitore scomparso (discorso diverso ovviamente se fosse stato in stato di incapacità di intendere e di volere): è chiaro che così facendo il «nonno» ha di fatto aggirato le disposizioni in materia di successione necessaria, però è anche vero che una persona in vita può disporre come crede del suo patrimonio, può anche regalarlo ad un terzo, mentre i possibili eredi hanno solo una situazione di aspettativa nei confronti della eventuale e futura eredità, finchè non si è ancora aperta. A parte questo, rimane il profilo, che è diverso, del danno all’erario, per il pagamento di una pensione di reversibilità in realtà non dovuta: sotto questo aspetto, l’ente previdenziale dovrebbe poter avere, almeno ai limitati fini pensionistici, la capacità di impugnare; ma il diritto positivo non lo prevede.

Forse, studiando molto bene la situazione, si potrebbe valutare di fare una causa sollevando la questione di legittimità costituzionale di una o più delle disposizioni in materia (direi segnatamente l’art. 123 nella parte in cui non consente l’impugnazione ai figli), ma si tratta di spiragli davvero molto stretti e da valutare con estrema attenzione.