Categorie
diritto

Nullità del matrimonio: e adesso?

Io ho ottenuto con sentenza definitiva la nullità del matrimonio. Cosa bisogna fare adesso per contrarre un nuovo matrimonio concordatario. Quali i passaggi sia per la Chiesa che per lo Stato?

Bisogna vedere se hai ottenuto la nullità civile – davanti ad un tribunale dello Stato italiano – o quella ecclesiastica.

Nel primo caso, devi ottenere la nullità anche ecclesiastica.

Nel secondo caso, viceversa, devi fare il procedimento di delibazione della nullità ecclesiastica in corte d’appello.

Per un preventivo, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

Categorie
diritto

Matrimonio durato più di tre anni: si può delibare?

ho letto un articolo nel quale era scritto che con la sentenza 16379/2014, la Cassazione a Sezioni Unite ha introdotto una limitazione alla delibabilità della sentenze, stabilendo che non possono essere delibate le sentenza di nullità del matrimonio quando, a livello civile, il matrimonio è durato per tre o più anni.
Vorrei sapere se è vero e se in virtù della citata sentenza è impossibile che lo Stato Italiano riconosca la sentenza di nullità di un matrimonio durato 9 anni emessa dal Tribunale della Chiesa o se ci possono essere delle eccezioni.

Questa sentenza, ed altre analoghe, hanno la funzione di voler limitare un fenomeno non commendevole, che si ha quando l’ottenimento della nullità ecclesiastica e la successiva delibazione costituiscono il mezzo per eludere l’applicazione delle disposizioni fondamentali in materia di famiglia e matrimonio date nello Stato italiano e, in particolare, il mezzo per consentire ad uno dei due coniugi di non pagare il mantenimento all’altro, dal momento che, se il matrimonio è nullo, non si applicano le disposizioni previste per il divorzio, che è, al contrario, uno scioglimento di un matrimonio originariamente valido.

Se un matrimonio, dunque, per quanto «nullo» ecclesiasticamente, ha avuto una certa durata – ragionano i giudici – non è possibile «spazzare via tutto» e rovesciare completamente il tavolo solo con una sentenza ecclesiastica e «meritano» di essere applicate le disposizioni che danno tutela al coniuge più debole. Pensiamo ad esempio al caso della moglie che ha svolto funzioni di casalinga, poniamo per dieci anni, favorendo la carriera del marito che, grazie ad ella, ha potuto guadagnare lautamente ed avanzare di qualifica.

Detto questo, non siamo in un regime a precedente vincolante, come ricordo spesso e persino un giudice di pace può discostarsi dagli indirizzi della Cassazione, che, come pure ricordo spesso, ha avuto occasione anche di discostarsi da se stessa in un unico caso, deciso due volte per errore.

Per questo a mio giudizio, l’applicazione al tuo caso della regola enucleata dalla sentenza in questione non è affatto scontato o automatico, anche se è sicuramente una cosa con cui fare i conti.

Onestamente, comunque, la cosa cui fare riferimento è la situazione concreta della coppia per come si è svolto il matrimonio relativo. È giusto che la delibazione venga concessa o ciò potrebbe determinare un eccessivo pregiudizio di una delle parti? Al di là degli aspetti tecnici, credo si debba andare al cuore del problema e valutarlo dal punto di vista sostanziale.

Ti consiglio di incaricare un bravo e degno di fiducia avvocato almeno per un primo approfondimento, una consulenza sulla delibabilità di una sentenza di nullità in un caso di questo genere. Il nostro «prodotto» al riguardo lo trovi qui.

Categorie
diritto

Nullità ecclesiastica: posso smettere il mantenimento?

ho avuto lo scioglimento del matrimonio religioso , ora dovrei fare la delibazione in Corte d’Appello . cerco di capire cosa cambierà economicamente tra noi ex coniugi . c’è molta confusione in proposito , alcuni dicono che non ci saranno piu obblighi di mantenimento , altri l’opposto siccome la mia ex signora mi ha letteralmente messo nel lastrico facendo sparire in vari modi tutto il capitale mobiliare , mi è impossibile continuare a pagarle gli alimenti

Il punto è vedere se nella vostra situazione si è già formato il giudicato di un tribunale italiano, con, ad esempio, una sentenza di divorzio divenuta definitiva per lo spirare dei termini di impugnazione, cioè solitamente appello.

Qualora non si fosse formato, in ogni caso, bisognerà vedere che cosa ne penserà la corte d’appello in sede di delibazione, che potrebbe persino anche essere denegata.

Il problema è che la possibilità di ottenere la delibazione della sentenza di nullità religiosa viene spesso utilizzata, nella pratica, per eludere l’applicazione della legislazione italiana in materia di crisi familiare e specialmente le disposizioni in materia di solidarietà post coniugale che determinano l’obbligo di prestare il mantenimento.

Partendo di fatto da questa considerazione, spesso non dichiarata apertamente, ma che è un realtà oggettiva – come dimostri tu stesso con le tue parole, che riguardano per lo più tale eventualità – i giudici hanno assunto orientamenti via via più restrittivi al riguardo, perché non in fondo è ammissibile che la nullità ecclesiastica sia utilizzata come escamotage per non pagare il mantenimento.

Ti consiglio di approfondire la tua situazione con un avvocato adeguatamente preparato che possa studiare il caso nei suoi dettagli, accertando gli elementi che accennavo sopra e valutando la convenienza, possibilità e legittimità della richiesta di delibazione.