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Decreto provvisoriamente esecutivo: come impugnare?

Note dell’episodio.

Oggi ti parlo, a partire dalla domanda di un nostro ascoltatore, di come si può impugnare l’apposizione della clausola di provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo.

Questa la massima per quanto riguarda i decreti muniti di esecutorietà dopo l’opposizione:

«L’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile neppure con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione. Tale ordinanza non è neppure modificabile o revocabile, e i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno dello stesso.» (tribunale di Torino, 29 ottobre 2018).

In questo post, invece, come reagire ad un decreto provvisoriamente esecutivo sin dall’origine.

Riferimenti.

[la risposta è nel podcast]

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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: che fare.

Il problema del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Che cosa deve fare chi riceve un decreto ingiuntivo che è stato munito di clausola di provvisoria esecutorietà e quindi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Vediamo, intanto, che cos’è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, prima ancora, un decreto ingiuntivo.

Un decreto ingiuntivo è di solito un ordine di pagamento. Viene emesso dal giudice sulla base di un ricorso sommario basato su prova scritta e impone di pagare una determinata somma a chi lo riceve.

Se chi lo riceve lo ritiene ingiusto, può fare opposizione e quindi si apre una causa ordinaria per stabilire se il decreto è giusto o meno. Per ulteriori dettagli al riguardo, rimandiamo alla relativa scheda illustrativa.

Ci sono però dei casi in cui la situazione non è così semplice, perché il giudice ha stabilito che, nonostante chi riceve il decreto possa fare opposizione, intanto costui debba comunque pagare.

Questo è appunto ciò che significa che il decreto è provvisoriamente esecutivo. Viene emesso già esecutivo, quindi chi lo riceve può fare opposizione, ma intanto deve pagare e, se non paga, può essere fatto un pignoramento: un pignoramento mobiliare, un pignoramento dell’autoveicolo, del conto corrente, dell’immobile o di qualsiasi altro genere, a scelta del creditore cioè di chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo.

Quando un decreto può essere emesso già esecutivo.

La legge ovviamente prevede che non tutti i decreti possono essere provvisoriamente esecutivi, ma possano esserlo solo quelli che vengono emessi in particolari circostanze, in cui in teoria dovrebbero esserci maggiori sicurezze sull’esistenza del credito che si fa valere con il decreto oppure ci sia un pericolo nel ritardo, cioè sia importante per il creditore agire velocemente altrimenti potrebbe perdere la possibilità di incassare il suo credito.

La disposizione di riferimento al riguardo è l’articolo 642 del codice di procedura civile, che si divide in due commi, il secondo dei quali si divide, poi, ulteriormente in due parti sensibilmente diverse tra loro.

Per quanto riguarda il primo comma, questa ipotesi è quella in cui il credito fatto valere tramite il decreto ingiuntivo è assistito da documenti di particolare forza ed efficacia come ad esempio un titolo di credito quale la cambiale o l’assegno bancario.

In questi casi il decreto ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo anche perché la cambiale è già di per sé un titolo esecutivo e quindi in realtà la posizione del debitore non viene nemmeno effettivamente aggravata rispetto a quella che era già inizialmente in cui c’era già un titolo esecutivo azionabile a suo carico. In altri casi, è la forza del documento che consente di rendere provvisoriamente esecutivo il decreto. E’ ad esempio il caso in cui l’obbligazione di pagare la somma di denaro è contenuta in un atto pubblico, cioè un atto stipulato davanti ad un notaio.

Il secondo comma, come abbiamo anticipato, è diviso in due parti, che riguardano due ipotesi molto diverse tra loro.

La prima ipotesi è quella in cui c’è pericolo nel ritardo. Si tratta del caso, cui abbiamo già accennato, in cui il creditore, se il decreto non venisse emesso provvisoriamente esecutivo, potrebbe perdere la possibilità di recuperare il suo credito perché ad esempio il debitore si sta disfacendo di tutte le sue sostanze. Ovviamente qui per comprovare una situazione del genere il creditore deve far vedere che il debitore è un soggetto poco solvibile o comunque con dei precedenti negativi, come protesti, pignoramenti, altre ingiunzioni e così via.

La seconda ipotesi è quella in cui c’è documentazione proveniente dallo stesso debitore che è particolarmente significativa al riguardo dell’esistenza del credito che si vuole far valere e che quindi lo rende molto più probabile quanto da sola esistenza ed esigibilità del solito. Il caso tipico è quello del riconoscimento espresso di debito fatto dal debitore espressamente per iscritto.

In tutti questi casi, il decreto ingiuntivo può essere rilasciato dal giudice provvisoriamente esecutivo quindi chi lo riceve può fare sì opposizione ma intanto deve pagare, altrimenti gli può venir fatto un pignoramento.

Cosa riceve il debitore in questi casi.

In questi casi, di solito, l’unico spazio di tempo di cui dispone Il debitore è quello di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto che avviene appunto sempre in queste ipotesi insieme al decreto ingiuntivo. Il debitore quindi riceve, senza che gli fosse necessariamente stato recapitato alcun altro preavviso in precedenza, un decreto ingiuntivo e un atto di precetto che gli ingiungono di pagare entro 10 giorni la somma portata dal decreto ingiuntivo.

Addirittura, il codice di procedura civile consente, in alcune ipotesi in cui si può ritenere che vi sia pericolo nel ritardo e che quindi sia necessario procedere di urgenza, di esentare il creditore anche dal termine di 10 giorni dal precetto. Purtroppo a volte cose di questo genere avvengono, devo dire che nella mia esperienza mi sono capitate diverse volte.

In questi casi, il debitore apprende che c’è un decreto ingiuntivo a suo carico direttamente al momento in cui arrivano per fargli il pignoramento, oppure quando gli pignorano il conto corrente in banca. Si tratta quindi di un modo ancora più drastico e lacerante di procedere al recupero crediti. Ovviamente, in questi casi il debitore che riceve un pignoramento immediato può fare ben poco per opporsi al pignoramento stesso e lo deve sostanzialmente subire, salvo cercare in seguito di difendersi nei modi previsti dalla legge.

I possibili rimedi.

Veniamo adesso al tema vero e proprio di questo articolo, che è quello di guardare che cosa può fare, alla fine, chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, lasciando perdere l’ipotesi ancora più marginale in cui ci sia l’esenzione anche dal termine del precetto e che abbiamo menzionato poco fa solo per completezza di trattazione, ma dove comunque i rimedi sono più o meno gli stessi.

In linea generale, chi riceve un decreto ingiuntivo ha come abbiamo visto a propria disposizione il rimedio della opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione a decreto ingiuntivo di solito si propone con un atto di citazione con il quale viene aperto un giudizio ordinario a cognizione piena sul caso e sulla materia oggetto del decreto ingiuntivo. Il debitore, presentando l’opposizione, dichiara di non accettare la riduzione del rito a quello sommario e chiede che sul suo caso venga fatta piena luce da parte di un giudice in un giudizio pieno, perché ritiene ad esempio che il credito che è stato valutato contro di lui non sia dovuto o sia dovuto solo in parte.

Il caso tipico, ad esempio, è quello in cui un committente fa eseguire dei lavori come, sempre ad esempio, dei lavori di ristrutturazione o di intervento di tipo casalingo, l’appaltatore ritiene di aver svolto i lavori in modo corretto e vanta un credito al pagamento del suo corrispettivo mentre il committente o appaltante ritiene al contrario che nei lavori ci siano dei vizi e che quindi il corrispettivo non sia dovuto, e magari sia dovuto anche addirittura un risarcimento del danno, o che sia dovuto solo in parte. Ma gli esempi nella pratica sono davvero innumerevoli.

Quindi il primo rimedio che viene messo a disposizione del debitore che riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è l’atto di citazione o ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo stesso.

Il problema in questi casi però è diverso e richiede un intervento ulteriore.

Non ci si può limitare solo a fare opposizione.

Se, infatti, per reagire ed opporsi ad un decreto ingiuntivo normale e cioè non provvisoriamente esecutivo è sufficiente l’atto di citazione in opposizione o ricorso a seconda dei casi, nel caso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo questo non è sufficiente per un motivo molto semplice.

Il motivo risiede nel fatto che il decreto ingiuntivo è appunto provvisoriamente esecutivo e quindi il debitore ha bisogno che la esecutorietà provvisoria del decreto venga sospesa o, anche se questo provvedimento è di dubbia ammissibilità, revocata.

Questo perché quando si notifica un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ad esempio, si devono rispettare dei termini a comparire.

Ciò significa che non si può chiamare l’udienza, ad esempio, dopo una settimana, in modo che il giudice inizi subito il giudizio di opposizione e decida anche sulla sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, ma bisogna chiamare un’udienza nel rispetto dei termini che la legge prevede in tutti i casi in cui si instaurano delle nuove cause, per consentire alla persona nei cui confronti le cause vengono fatte valere un tempo sufficiente per preparare la propria difesa.

Quindi per la prima udienza bisogna aspettare almeno 45 giorni.

Il problema è che in questi 45 giorni, trascorsi i primi 10 giorni di cui all’atto di precetto, il creditore può promuovere, e di solito promuove, un pignoramento.

Per impedire questo, il rimedio che deve utilizzare il debitore che ha ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è un ricorso, che deve essere depositato subito dopo aver depositato o iscritto a ruolo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale chiedere la fissazione di una udienza molto più a breve termine per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

Oppure che, ancora meglio, questa sospensione o inibitoria venga concessa inaudita altera parte, così come del resto è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto.

Riassumendo, chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo se vuole essere davvero tutelato e non subire un pignoramento che potrebbe essere fortemente ingiusto deve fare due cose e le deve fare in questo ordine:

  • notificare o depositare la opposizione a decreto ingiuntivo;
  • depositare un ricorso per la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso anteriormente alla prima udienza del giudizio di opposizione.

Il ricorso per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, secondo alcuni, va indirizzato al presidente del tribunale, anche perché è di solito il presidente del tribunale che firma i decreti ingiuntivi muniti di clausola di provvisoria esecutorietà poiché trattasi, evidentemente, di una materia abbastanza delicata.

In ogni caso non è così importante a chi indirizzare questo ricorso, l’importante è che sia confezionato e depositato il prima possibile indirizzandolo sia al giudice nominato per il giudizio di opposizione, o che sia nominato in futuro, perché molte volte questo ricorso si deposita prima che venga nominato il giudice, sia, se questo giudice lo ritiene, al presidente. Quindi il giudice designato se lo ritiene sarà lui a trasmettere il fascicolo al presidente affinché sia proprio quest’ultimo a decidere sulla sospensione dell’esecutorietà. Se invece ritiene di essere facoltizzato lui stesso a decidere, potrà farlo direttamente.

Purtroppo cose del genere capitano.

Questa materia la conosco abbastanza bene perché è uno dei primi grandi problemi processuali di cui mi sono trovato ad occupare all’inizio della mia carriera di avvocato, quando un’azienda mia cliente ricevette 3 decreti ingiuntivi tutti e tre provvisoriamente esecutivi da un Tribunale del Nord Italia per una somma che oggi sarebbe pari a circa €300.000 e quindi una cosa abbastanza consistente. In quel caso, dopo aver studiato i rimedi che si sarebbero potuti praticare, confezionai i tre atti di citazione in opposizione e altrettanti ricorsi per la sospensione dell’esecutorietà dei decreti ingiuntivi. In due casi su tre il giudice concesse la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, evitando così dei pignoramenti abbastanza importanti alla parte da me assistita e ciò ovviamente molto prima della data di prima udienza del giudizio di opposizione.

Oggi, dopo 22 anni di professione da allora, mi sono capitati molti altri casi del genere, anche se per fortuna non si tratta di casi così frequenti. In queste ipotesi, la strategia processuale da adottare è sempre quella. Mi è sembrato quindi utile condividere con tutti questo approccio strategico che credo rimanga ad oggi l’unico praticabile e comunque il miglior tentativo che si può fare di difesa efficace di chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo?

Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo o meno, e vuoi un preventivo per fare opposizione e l’eventuale ricorso per la sospensione dell’esecutorietà, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito, indicando la somma portata dal decreto è, se possibile, allegandolo. Ti faremo una quotazione di tipo flat.

Sei un avvocato e un tuo cliente ha ricevuto un decreto provvisoriamente esecutivo in una situazione particolarmente delicata? Scrivici dal modulo dei contatti per eventuali consulenze o per valutare l’assunzione di un mandato congiunto, soprattutto per la gestione della fase cautelare.

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Recupero credito condominio in Francia: che posso fare?

vorrei querelare un amministratore di condominio francese .Premesso che possiedo un monolocale a nizza (fr) gia dal 2002 . Per miei motivi ho deciso di venderlo gia’ da qualche tempo .I canoni di affitto li ho sempre pagati ,anche in ritardo con le more che prevedono.Quest’anno perviene allo scrivente una rata condominiale di 359,00 euro a febbraio 2016. Per motivi di crisi non ho potuto adempiere nell’immediato. Mentre ad agosto 2016 perviene l’ingiunzione al tribunale di nizza da parte dell’amministrazione Foncia ….Comunque saro’ molto piu’ chiaro in seguito…….
A mio parere l’amministratore ha abusato del suo “potere” per spillare piu’ quattrini e usurpare anche il monolocale …vorrei intentare causa

Per avere informazioni di prima mano, si dovrebbe interpellare un avvocato francese, con la conoscenza della legislazione e dello stato del diritto di quel Paese.

L’Italia, tuttavia, ha un sistema legislativo di derivazione francese, in cui molte cose sono corrispondenti, a partire dalla struttura dello Stato, del codice e della procedura civile, per cui si può tentare di fare qualche ragionamento in base ai riferimenti «nazionali», anche se ovviamente ne rimane indispensabile una verifica.

Parlando in generale, l’ottenimento di un decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore nei confronti di un condomino inadempiente non è solo un diritto dello stesso, ma anche un dovere nei confronti della comunità condominiale, tanto che se l’amministratore non agisce per il recupero dei crediti rimasti insoddisfatti può essere considerato inadempiente e non in regola con lo svolgimento del suo mandato.

Questo è tanto vero che anche in Italia chi agisce per la riscossione dei crediti dopo il primo sollecito procede solitamente con il deposito di un ricorso per ingiunzione di pagamento. È una prassi normale e quotidiana.

Dove possa essere intervenuta una truffa in una cosa del genere, purtroppo non ho modo di saperlo, anche se probabilmente potremmo saperne di più esaminando meglio i contorni e i dettagli della vicenda.

In ogni caso, a parte gli eventuali profili penali, immagino che il provvedimento di ingiunzione vada opposto entro il termine previsto dalla legge francese (solitamente i termini al riguardo sono minori che in Italia, ad esempio in Germania quando me ne sono occupato il termine era di 14 giorni, contro i 40 dell’Italia). Quindi credo che dovresti esaminare per primo questo aspetto, purtroppo necessariamente con un legale francese perché occorre un avvocato abilitato a patrocinare avanti ai tribunali francesi.

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Opposizione a decreto ingiuntivo: occorre la mediazione?

Il tema della necessaria instaurazione della mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo è stata, negli ultimi tempi, fioriera di vivaci dibattiti in seno alla giurisprudenza di merito.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 5, 4° comma D.lgs n. 28/2010, il tentativo di conciliazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, può essere esperito «fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione».

Naturalmente, l’obbligatorietà della mediazione “scatta” quando l’oggetto della controversia ricade su quelle materie espressamente menzionate dall’art. D.Lgs. 28/2010, ovverosia: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il Giudice, dopo che si sarà pronunciato sulla provvisoria esecuzione del decreto e, proprio quando si accingerà a decidere il merito della controversia, concederà i termini alle parti per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi comma 1 dell’art.5 del citato decreto.

Qual’è allora il rischio di instaurare un giudizio di opposizione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione?

Purtroppo, a causa dell’imprecisa formulazione normativa, una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente declaratoria di “definitività” del decreto opposto (ordinanza del Tribunale di Varese del 18 maggio 2012). Altra parte della giurisprudenza di merito, di contro, ha ritenuto che  – se non ci sono istanze delle parti inerenti la provvisoria esecuzione del decreto – il Giudice già alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. oltre a dichiarare improcedibile l’opposizione potrebbe revocare l’originario decreto ingiuntivo emesso (recentemente Tribunale di Firenze sentenza del 30 ottobre 2014). Quest’ultimo orientamento, non può che penalizzare fortemente i creditori convenuti, che se non hanno dato impulso alla procedura di mediazione obbligatoria, si vedono sfumare le loro ragioni creditorie con la grave sanzione della revoca del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.

E’ giusto che l’onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione gravi sul creditore, visto che la legge non dice nulla in proposito?

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 24269 del 3 dicembre 2015 precisa che è sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è quest’ultimo che intende percorrere la via lunga instaurando un giudizio contenzioso ordinario.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il giudice di secondo grado aveva dichiarato l’improcedibilità di un opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione, in quanto non era stato dato avvio alla mediazione obbligatoria ex D.LGS. 2010 n. 28.

Essendo a carico dell’opponente il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, non può che gravare sui di lui l’onere della mediazione obbligatoria, diversamente l’opposizione sarà improcedibile pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. 

Una pronuncia condivisibile; una diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale, perché premierebbe la passività dell’opponente ed accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, ci si domanda a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. D’altronde nella maggior parte dei casi le opposizioni a decreto ingiuntivo sono promosse dai debitori con meri scopi dilatori, al solo fine di procrastinare il pagamento della somma ingiunta.