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come fare la guardia giurata dopo aver scontato la pena

8 anni fa ho fatto un reato di rapina pattegiando la pena a due anni e sei mesi e dall’ ora no ho fatto piu niente. Volevo sapere se posso fare la guardia giurata. Ho fatto anche il casellario giudiziale generale e non è uscito nulla.

La domanda che poni riguarda la normativa di un settore specifico del lavoro per cui è difficile risponderti. Tuttavia lo farò per quanto posso.  I requisiti dell’attività che vorresti svolgere sono previsti dall’art.  138 del T.U.L.P.S.. Tale articolo al numero  “4” , dispone come requisito il “non aver riportato condanna per delitto”; Tuttavia a mio avviso, tale articolo fa salvi gli effetti della riabilitazione. Quindi verosibilmente non è risultato nulla nel casellario giudiziale in quanto potresti aver beneficiato degli effetti della riabilitazione.

In ogni caso posso segnalarti dei siti specifici in materia dove potrai reperire informazioni specifiche e  dettagliate. Questi sono: www.sindacatonazionale.com, www.guardieinformate.net e www.guardiegiurate.net

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Patteggiamento o decreto penale di condanna?

Sono stata fermata di recente, in stato di ebbrezza alcoolica, alla guida del veicolo. Il tasso era 1,12. Ora mi trovo in difficoltà, devo ancora decidere se avvalermi di un avvocato o no. Vorrei sapere quali possibilità ho di difesa. Ho sentito parlare di patteggiamento, sospensione….
io tra l’altro potrei aver problemi in quanto tra 2 anni mi laureo e dovrei  entrare nella pubblica amministrazione (maestra elementare) e non so se questo mi porterà problemi. Cosa mi conviene fare? patteggiare e chiudere subito tutto così fra 2 anni potrei richiedere la riabilitazione? questa eventuale riabilitazione o estinzione va segnata lo stesso in caso di concorsi o inclusione in graduatorie? Vi prego di darmi un consiglio, così so anche regolarmi se contattare un avvocato. intanto grazie per l’attenzione!!!
Nadia (via email)

il procedimento penale per guida in stato di ebbrezza porta quasi sicuramente all’emissione, da parte del giudice competente, del decreto penale di condanna. Detto provvedimento contiene la condanna del  responsabile dell’azione criminosa al pagamento di una somma di denaro che, nel nostro caso, è l’ammenda. Non vi è menzione della condanna, in caso di emissione di decreto penale, nel casellario giudiziale. Non vi è nemmeno menzione della condanna nel casellario giudiziale, in caso di patteggiamento. Quindi se la PA, al momento dell’assunzione, dovesse chiedere il certificato del casellario giudiziale, in detto casellario non comparirebbe nè la condanna emessa con decreto penale di condanna  nè la condamma emessa con sentenza di patteggiamento. A volte, l’interessato decide di patteggiare per usufruire della sospensione condizionale della pena ed evitare, inoltre, il pagamento delle spese di giustizia  che sarebbero a carico dell’imputato in caso di condanna emessa a seguito di processo. In caso di guida in stato di ebbrezza, essendo esso un reato contravvenzionale, con la sospensione condizionale della pena, la pena viene sospesa per anni due. Al termine del biennio, sarà possibile chiedere, qualora vi siano i presupposti, l’estinzione del reato. Con il provvedimento  di estinzione del reato, la  pena viene meno  e non dovrà essere più scontata.
Nell’ambito del procedimento penale, tutti gli indagati devono essere assistiti da un difensore.  In mancanza di un difensore di fiducia, il tribunale ne nomina uno d’ufficio. Le attività professionali svolte sia dall’avvocato di fiducia che dall’avvocato d’ufficio vanno retribuite dalla parte. In caso di sussistenza  di requisiti per usufruire del patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti al difensore per l’attività professionale svolta sono a carico dello Stato.

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E’ possibile ripresentare una istanza di patteggiamento nel corso del giudizio?

Domanda: sono indagato per una truffa ai danni dello stato, mi hanno imputato 239 sgravi fiscali con conseguente danno presunto all’erario. Da questi sgravi sono scaturite delle tangenti per circa 120.000,00 euro. Premetto che sono incensurato e reo confesso per 188 dei 239 addebiti avendo dimostrato al PM che in 51 casi ho ero in altro ufficio, ho ero in verifica esterna, addirittura in malattia. Nel 2005 l’agenzia delle Entrate, accortosi dei falsi annullamenti, ha rimesso in toto le cartelle comprensive di interessi, di conseguenza ho restituito totalmente i 120.000 euro presi ai vari consulenti corruttori man mano che arrivavano le cartelle. In fase di udienza preliminare il PM ha dato parere favorevole ad un mio patteggiamento. Il Giudice invece ha negato lo stesso, perchè per patteggiare dovevo accollarmi tutti gli sgravi cioè 239. E’ giustizia questa ? esiste una strada per potermi avvalere del patteggiamento? il mio legale mi ha riferito che il PM doveva riscrivere il capo di imputazione nei miei confronti. Siamo ancora in tempo? Siamo alla prima udienza del processo , dove i legali degli altri 24 coimputati stanno ripresentando i patteggiamenti per i propri assistiti.
“caro lettore, Ti informo che nei procedimenti penali con udienza preliminare l’istanza di patteggiamento dovrà essere presentata prima della fine di detta udienza. C’è però il caso in cui è possibile chiedere il patteggmaento anche prima dell’apertura del dibattimento ed è quando l’imputato ha presentato detta istanza in sede di udenza preliminare e poi il Gip non ha accolto detta istanza per vari motivi tipo la non congruità della pena rispetto al fatto contestato. Quindi per il Tuo caso sussiste ancora la possibilità di ripresentare l’istanza di applicazione pena, ma mi raccomando, detta istanza dovrà essere ripresentata prima dell’apertura del dibattimento. Vorrei al riguardo ricordarTi che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna. A disposizione per chiarimenti”
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Si pulisce davvero la fedina penale con la sospensione condizionale della pena?

Conosco una persona che ha recentemente preso una carica istituzionale piuttosto importante: la presidenza della commissione per i lavori pubblici di una città molto importante (scrivo dal nord). Poiché so di certo (perché purtroppo ritengo di essere stato truffato dalla persona durante lo stesso periodo) che lo stesso è stato processato per “falso ideologico e materiale” (falsificava timbri e documenti istituzionali per asseverare traduzioni giurate con forti guadagni in nero) e che, patteggiando, gli erano stati inflitti 18 mesi di reclusione con la condizionale, le mia domande sono: 1. avendo patteggiato, lui ha mantenuto la propria fedina penale pulita? 2. esiste una strada per cui un cittadino onesto puo’ far conoscere agli altri cittadini onesti che certi personaggi hanno una storia un po’ “discutibile” che non mette a rischio di denunzia eccetera?

Il codice di procedura penale dice che (artt. 444 e 445) concede all’imputato, laddove la pena per il reato non superi i due anni, di chiedere al giudice l’applicazione di una pena sostitutiva o pecuniaria, sempre che il pubblico ministero si dichiari favorevole. In questo modo i tempi processuali si abbreviano nettamente. Il c.d. patteggiamento può essere subordinato alla sospensione condizionale della pena. In base a questo istituto viene stabilito che al reo, la cui condanna non supera gli anni di detenzione previsti dall’art.163, viene sospesa l’esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni). Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha compiuto un altro reato, previo apposito ricorso al giudice, si estingue la pena e, quindi, non ha luogo l’esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.

Se il giudice concede concede tutto ciò “il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena“.

Esiste però la “fregatura”: le informazioni relative alla fedina penale di ogni cittadino italiano vengono inserite in un casellario giudiziale che, in realtà, è doppio: uno per i privati(dove tutto viene cancellato) e uno per le pubbliche amministrazioni (dove tutto resta). Per capire meglio ti rimando a questo post scritto sul nostro blog. Dopo averlo letto capirai meglio e troverai risposta alle tue domande.

Per quanto riguarda il Suo desiderio di far conoscere ad altri le “colpe” di questo funzionario, Le consiglio di andarci con i piedi di piombo per non incappare Lei in reati quale la diffamazione o la calunnia.

Per ulteriori approfondimenti, ti rimando alle nostre schede pratiche sul patteggiamento e sull’estinzione del reato.

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il patteggiamento e la “fedina” penale – risposta ad un post di Beppe Grillo

Rispondo qui a un post di Beppe Grillo sul suo blog, dove si faceva appello a tutti i legali che seguono il blog stesso. Riporto di seguito il testo per comodità di lettura.

Il marchio a fuoco del cittadino. La giustizia in Italia non guarda in faccia a nessuno. Se un cittadino è condannato la sua vita è finita. Anche se era incensurato. Anche se viene riabilitato dopo cinque anni con la “non menzione”. Il reato infatti non viene mai cancellato da un casellario giudiziale a cui accede la pubblica amministrazione. Rimane una sola possibilità: buttarsi in politica, quel luogo dello spirito dove le condanne sono onorificenze.
Il rapporto per numero di pregiudicati tra il quartiere di Scampia a Napoli e il parlamento è favorevole ai deputati. Vincono nettamente i nostri dipendenti. Quando i partiti fanno campagna elettorale a Scampia, i cammorristi scendono in strada per difendere la loro onorabilità.
Chiedo un parere ai legali che frequentano il blog. E’ possibile che un reato, cancellato con la “non menzione”, rimanga, a vita, a disposizione dei funzionari statali?

Caro Beppe,
ho 31 anni, nel 2000 ho riportato una condanna penale di due mesi in seguito al coinvolgimento in una rissa con le forze dell’ordine. Ho scelto, su consiglio del mio avvocato, di patteggiare per non andare verso un processo che sarebbe durato anni. Essendo incensurato ho usufruito del beneficio della condizionale. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza ho chiesto la riabilitazione e come la legge prevede, avendo patteggiato avrei diritto alla “non menzione”. Nel frattempo mi sono laureato e sono iscritto all’albo degli assistenti sociali della Regione Umbria. Da pochi giorni ho tristemente scoperto che il beneficio della non menzione è una totale buffonata poichè sia le pubbliche amministrazioni, sia il Csm hanno accesso ad uno speciale casellario giudiziale, al quale i normali cittadini non hanno accesso, nel quale nessun tipo di reato viene mai cancellato. Ciò comporta che io non posso sostenere concorsi pubblici, sto avendo serie difficoltà a collaborare con il tribunale per i minorenni ecc.. Mi chiedo che senso ha promulgare una legge che prevede il beneficio della non menzione quando questa in realtà non esiste?
Che senso ha in uno Stato dove un gran numero di parlamentari sono nella migliore delle ipotesi solo inquisiti marchiare a vita una persona per un reato idiota commesso sette anni fa, impedendogli di avere le stesse possibilità degli altri? Alla faccia della riabilitazione!!! Tra l’altro so che molte persone sono nelle mie stesse condizioni e credo sia importante fare luce su questa questione che ritengo assolutamente lesiva delle libertà individuali, discriminante e ghettizzante. Non so se la questione da me posta possa essere di interesse ma spero che qualcuno possa rispomdermi, o comunque dare risalto alla cosa. Grazie.”
Sergio V.

Purtroppo è esattamente come dice il lettore di Beppe. Si possono però fare alcune osservazioni:

  • Il patteggiamento non si fa mai per evitare la lungaggine di un processo, si fa solo perchè, dalle prove che si sono raccolte, colpevole o innocente, è probabile che al termine del processo verrà fuori una condanna, allora tanto vale anticiparla e godere dello sconto riconosciuto dalla legge;
  • noi diciamo sempre ai nostri assistiti che la “non menzione” di cui si gode con il patteggiamento riguarda solo i privati, ad esempio se un potenziale datore di lavoro vuole conoscere i precedenti penali di chi ha patteggiato non vede niente, mentre tuttavia le autorità (Polizia, Carabinieri, Magistratura, Enti pubblici) lo vedono sempre. E’ frequente, del resto, che una persona che ha patteggiato un reato venga fermata ad esempio dai Carabinieri e si senta dire, dopo un controllo al terminale, cose del tipo “Vediamo che Lei nell’anno xxx ha fatto questo e quello…;
  • purtroppo, ed è questa la vera anomalia del sistema, nel nostro Paese i segreti sono tutti di pulcinella per cui i datori di lavoro potenziali che vogliono assumere informazioni su un potenziale impiegato non le vanno a chiedere all’ufficio del casellario ma telefonano ad un amico carabiniere che fa un controllo a terminale e poi riferisce tutto; questa è una circostanza da tenere ben presente quando si patteggia;
  • la estinzione del reato, anche anche noi come studio consigliamo e facciamo fare a tutti nostri clienti, non elimina il precedente, ma solo gli effetti penali, ad esempio avendo ottenuto l’estinzione del reato il lettore di Beppe potrà un domani ottenere di nuovo la sospensione condizionale della pena come se non ne avesse mai usufruito;
  • l’unica cosa che elimina del tutto un reato che si è commesso è l’abrogazione della norma che lo prevede;
  • per quanto riguarda le difficoltà a svolgere concorsi pubblici o altro, non è da cambiare il sistema penale, che ha una sua logica di fondo valida, anche se con i problemi applicativi e le “furbate” di cui sopra, ma piuttosto le singole leggi che prevedono le assunzioni, relativamente alle quali dovrebbero avere rilevanza solo i reati più gravi e non quelli “bagatellari” o magari più di opinione.
Per quanto riguarda i costi della eventuale pratica di estinzione del reato, essa non è comunque coperta da nessuna forma di tutela giudiziaria. Chi ne ha i presupposti, può chiedere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Noi come studio, trattandosi di un procedimento ben delimitato nel tempo e nel novero delle attività da porre in essere, pratichiamo e consigliamo l’opzione tariffaria a forfait, che consente al cliente di sapere sempre cosa va a spendere di preciso.