Conosco una persona che ha recentemente preso una carica istituzionale piuttosto importante: la presidenza della commissione per i lavori pubblici di una città molto importante (scrivo dal nord). Poiché so di certo (perché purtroppo ritengo di essere stato truffato dalla persona durante lo stesso periodo) che lo stesso è stato processato per “falso ideologico e materiale” (falsificava timbri e documenti istituzionali per asseverare traduzioni giurate con forti guadagni in nero) e che, patteggiando, gli erano stati inflitti 18 mesi di reclusione con la condizionale, le mia domande sono: 1. avendo patteggiato, lui ha mantenuto la propria fedina penale pulita? 2. esiste una strada per cui un cittadino onesto puo’ far conoscere agli altri cittadini onesti che certi personaggi hanno una storia un po’ “discutibile” che non mette a rischio di denunzia eccetera?
Il codice di procedura penale dice che (artt. 444 e 445) concede all’imputato, laddove la pena per il reato non superi i due anni, di chiedere al giudice l’applicazione di una pena sostitutiva o pecuniaria, sempre che il pubblico ministero si dichiari favorevole. In questo modo i tempi processuali si abbreviano nettamente. Il c.d. patteggiamento può essere subordinato alla sospensione condizionale della pena. In base a questo istituto viene stabilito che al reo, la cui condanna non supera gli anni di detenzione previsti dall’art.163, viene sospesa l’esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni). Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha compiuto un altro reato, previo apposito ricorso al giudice, si estingue la pena e, quindi, non ha luogo l’esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.
Se il giudice concede concede tutto ciò “il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena“.
Esiste però la “fregatura”: le informazioni relative alla fedina penale di ogni cittadino italiano vengono inserite in un casellario giudiziale che, in realtà, è doppio: uno per i privati(dove tutto viene cancellato) e uno per le pubbliche amministrazioni (dove tutto resta). Per capire meglio ti rimando a questo post scritto sul nostro blog. Dopo averlo letto capirai meglio e troverai risposta alle tue domande.
Per quanto riguarda il Suo desiderio di far conoscere ad altri le “colpe” di questo funzionario, Le consiglio di andarci con i piedi di piombo per non incappare Lei in reati quale la diffamazione o la calunnia.
Per ulteriori approfondimenti, ti rimando alle nostre schede pratiche sul patteggiamento e sull’estinzione del reato.