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Se ricevo un decreto penale può incidere sulla sospensione condizionale della pena?

una persona e’ stata giudicata in tribunale ad avere x 5 anni la condizionale, questo grazie ad un patteggiamento e fin qua bene, poco tempo dopo la stessa persona fa denuncia ai carabinieri di aver subito un furto di armi , legalmente detenute .Per questo furto pero’ viene emesso un decreto penale di condanna x il reato p.e p. dalla’art.20 L.18/4/1975 n°110 Xke trascurava la giusta custodia (erano dentro un cassetto d un comò chiuso a chiave)…in sintesi l’ammenda e’ d 300€ . La domanda e’ : cosa rischia? Implica qualcosa questa ammenda col fatto che abbia la condizionale x 5 anni? l’intenzione e’ di pagare l’ammenda senza dubbio, Per cortesia mi dia risposte esaudienti e certe

È evidente che per avere risposte certe ed esaurienti in una materia come questa sarebbe necessario per prima cosa vedere i documenti del caso e cioè la sentenza di patteggiamento e il decreto penale di condanna.

Peraltro, è ulteriormente evidente che attraverso il blog posso dare solo qualche spunto, mentre se una persona ha bisogno di informazioni legali su cui fare affidamento, e in una materia del genere, dove è in gioco la libertà personale, effettivamente quello che serve è una vera e propria consulenza.

Infine, essendo il termine per presentare eventuale opposizione al decreto penale di condanna molto breve, e cioè di 15 giorni, mi sembra chiaro che non solo ti serva un consiglio di tipo professionale ed affidabile da parte di un avvocato, ma che devi anche sperare di trovarne uno che sia disposto ad occuparsi con urgenza del tuo caso, mettendo un attimo da parte tutti gli altri che sta seguendo.

Per cui il mio consiglio è quello di rivolgerti al più presto ad un legale, cercando di raccogliere frattanto tutta la documentazione in modo da metterlo in grado di lavorare sulla tua situazione prima possibile. Ricordati che se non disponi di denaro per compensarlo, trattandosi di un problema giudiziale puoi probabilmente chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

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Se patteggio per spaccio rischio di perdere l’affido?

Un mia cara amica ha subito un’accusa di spaccio di stupefacenti, accusa motivata solo da telefonate ambigue e nient’altro. L’avvocato gli ha proposto di patteggiare vista la difficoltà nello smentire le telefonate, secondo lui se la può cavare con un anno o al massimo 14 mesi. C’è un problema ha in corso la causa di affidamento della figlia e l’altro avvocato gli ha detto che sarebbe meglio un’assoluzione per evitare di perdere l’affidamento. E’ possibile appellarsi alla non efficacia nei giudizi civili della sentenza penale? Oppure evitare che venga menzionata?

Il legale che si occupa dell’affido ha ragione: una condanna, anche se frutto di un patteggiamento (che è comunque per legge equiparato ad una pronuncia di condanna), per un reato come la detenzione e lo spaccio degli stupefacenti può influenzare l’andamento dell’affido stesso. Parliamo di un reato abbastanza grave già di per sé, se poi commesso a livello di organizzazione la gravità aumenta ancora.

Detto questo, come se ne esce?

Non è facile valutare se patteggiare o discutere un procedimento penale, ma è necessario farlo nel miglior modo possibile e per farlo bisogna iniziare ad esaminare in modo approfondito proprio quelle telefonate che tu dici «ambigue». Leggendo la trascrizione, si può vedere se una condanna è probabile o meno.

Anche ad altri miei clienti sono capitate cose del genere e a seconda dei casi abbiamo valutato se il coinvolgimento era tale da rendere più conveniente la strada del rito alternativo oppure non così forte e quindi tale da rendere possibile una discussione. Certamente vanno considerati anche i costi, il patteggiamento, esaurendo subito il procedimento, costa molto meno in termini di spese legali rispetto ad un dibattimento.

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Che succede se mi beccano a rubare nel centro commerciale?

un mio amico di 35 anni ha fedina pulita , ieri e andato in un centro commerciale ha pagato tutta la spesa( circa 20 euro )tranne delle cartucce x stampante che ha aperto x controllare il contenuto e poi le ha messe nel marsupio valore 35 euro circa.uscito dalla cassa la sicurezza l ha fermato e gli ha controllato il contenuto del marsupio…in quanto risulta dal video sorveglianza che le ha messe nel marsupio e non le ha pagate.poi hanno preso documento senza lasciargli spiegare il perche l ha fatto > poi l’ hanno mandato via senza fargli firmare niente….volevo sapere adesso cosa succederà sarà denunciato ?andrà giudice di pace?pagherà multa?

Se capisco bene, non le ha messe nel marsupio per controllare il contenuto, anche perché non ci sarebbe stato proprio nulla da controllare, ma le ha proprio rubate, non pagandole alla cassa e tenendole nascoste addosso. Questo purtroppo configura un furto aggravato e non credo ci sia la possibilità di spiegare granché. L’inoltro della denuncia a questo punto è a discrezione dei titolari del centro commerciale, ma se hanno raccolto i documenti credo proprio che faranno seguito. La cosa migliore è aspettare un mese o due e se questo tuo amico non riceve nessun documento in merito a questo episodio presentare una istanza del 335. Siccome il reato è procedibile d’ufficio, una volta che la denuncia sarà stata presentata non potrà più essere ritirata. Il furto aggravato non è un reato di competenza del giudice di pace, ma del tribunale, ed è prevista anche la reclusione, anche se difficilmente verrà applicata e soprattutto eseguita. Generalmente, questo tipo di situazioni si risolvono comunque con un rito alternativo, come il patteggiamento, ma la strategia difensiva va valutata una volta capito con precisione il fatto oggetto del procedimento e soprattutto gli eventuali precedenti penali.

Ti consiglio comunque di leggere la nostra scheda sul taccheggio.

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c’è la non menzione in caso di patteggiamento della pena per spaccio?

In un vostro precedente post sul patteggiamento, si legge: “L’estinzione non comporta [….] la «pulitura» del certificato del casellario giudiziale: le Autorità […..] vedranno sempre che la persona è stata condannata per il tal reato, poi dichiarato estinto (mentre i privati comunque non lo vedevano sin da prima, trattandosi di patteggiamento o decreto penale)”. A non convincermi è soprattutto l’ultima frase, cioè “i privati non lo vedevano sin da prima”. Vi illustro il mio caso: nel lontano 2004 vengo trovato in possesso di stupefacenti e patteggio una pena di 1 anno e 10 mesi, pena sospesa. Ad oggi vorrei richiedere l’estinzione del reato, essendo già trascorsi i 5 anni necessari, ma sul mio casellario (quello per i privati) vedo che il reato è menzionato! Doveva essere richiesta la non menzione già in fase di patteggiamento? Se sì, è troppo tardi per richiederla ora? Del casellario per la PA non mi interessa, ma quello privato lo vorrei pulito. Cosa posso fare?

In materia un tempo disponeva l’articolo 689 c.p.p., che in seguito è stato abrogato, mentre ora la norma di riferimento è l’art. 24 l. 313/2002 che, con il titolo di (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato), prevede quanto segue:

«ART. 24 (L) 

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; 

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate. 

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; 

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate (1); 

[ n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.] (2) 

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1933, n. 835, c successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore. 

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; art. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000: art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito con modificazioni, dalla l. n. 835/1935) 

(1) Lettera sostituita dall’articolo 18 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la decorrenza indicata dall’articolo 20 della legge stessa. 

(2) Lettera abrogata dall’articolo 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 21»

Il patteggiamento è previsto appunto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per cui  direi che ai sensi della lettera e) dell’articolo citato si può ritenere che la non menzione sia automatica esattamente come prima dell’abrogazione dell’art. 689 cpp. La Cassazione lo ha anche dovuto specificare, intervenendo per statuire che «In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall’art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate, tra l’altro, le “sentenze previste dall’art. 445”, ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta».

Nel tuo caso, a questo punto, potrebbero essersi verificate due cose: o la sentenza non è di patteggiamento vero e proprio ma di un altri rito alternativo, come ad esempio il rito abbreviato, oppure c’è stato un errore all’ufficio del casellario al momento della trascrizione. Conviene verificare prima come stanno le cose.

la condanna per furto patteggiata deve essere dichiarata tra i precedenti penali?

4 anni fa sono stato condannato per furto con 2 mesi, con patteggiamento e pena sospesa, visto la mia totale incensuratezza, avevo sentito dire che dopo 5 anni viene la cosidetta riabilitazione, presentando ricorso al giudice, da cui dovranno passare ancora due anni, quindi un totale di 7 anni, da quando la condanna è stata emessa, mi chiedo visto che ci sn 2 caselari una per i privati e un altra per la pubblica ammistrazione, dopo i 7 anni viene cancellato solo quello per i privati? cosa sucede con il casellario x pubblica amministrazione???, io attualmente lavoro ma sto pensando cambiare, ai quando colloqui x lavoro ti chiedono per certi tipi di lavoro se hai condanne penali, io cosa dovrei dire? nn posso di certo dichiarare il falso , io una condanna penale c’e l’ho, anche se de due mesi per furto ma c’e l’ho, cosa posso fare? allora saro “marchiato” per sempre per un sbaglio? Non potro mai più aspirare ad un lavoro migliore? Ho sbagliato da giovane, sono state due magliette e mi hanno condannato per questo, ho sbagliato è giusto che io paghi ma addirittura devo impegnare il mio futuro per questo?

Ti capisco, ma purtroppo nessun istituto cancella per sempre il passato, nel certificato a richiesta della pubblica amministrazione il precedente risulterà sempre. Nel caso di domande di lavoro in cui ti venga posta la domanda relativa alla presenza di precedenti penali, a mio giudizio lo devi dichiarare, dal momento che ultimamente la sentenza di patteggiamento è stata equiparata ad una sentenza di condanna, eventualmente spiegando che si tratta di un reato commesso molto tempo prima e di scarsa entità. Se ti viene chiesto il certificato del casellario giudiziale, puoi tranquillamente limitarti a produrlo, quello ostensibile ai privati, senza aggiungere nulla. In generale, è consigliabile giocare a carte scoperte.

quando si patteggia poi bisogna dichiarare di avere precedenti penali?

in data 23 ottobre 2009 ho commesso un’infrazione dell’art 187 e mi è stata sospesa la patente per 6 mesi. Comunico di aver svolto test periodici ed avendo in mano un relazione positiva del centro medico legale. (In sintesi non ho mai più sbagliato nulla). Mi è arrivata la tanto attesa contravvenzione di € 8.200 per cui il mio avvocato mi ha consigliato di patteggiare. Ora le mie domande sono: – io devo compilare un certificato per il passaporto, e mi chiede se ho PRECEDENTI PENALI. Sono in corso di procedimento per sospensione condizionale. Ma devo mettere SI o NO? – Negli Stati Uniti ci posso andare in visita? – Per tutta la vita dovrò scrivere di avere precedenti penali anche se non commetterò più nulla?

Rispondo per punti:

1) Secondo me devi mettere sì, se il procedimento si è concluso, mentre invece puoi mettere no se il procedimento è ancora pendente.

2) Nel caso sia una visita per cui è necessario un visto, lo decideranno le autorità degli Stati Uniti. Nel caso invece sia sufficiente il passaporto, non credo proprio che ti potrà mai essere ritirato per un patteggiamento.

3) La sentenza di patteggiamento secondo la legislazione più recente purtroppo è equiparata ad una sentenza di condanna, quindi ti consiglierei di rendere una dichiarazione positiva.

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può una condanna essere pregiudizievole per una assunzione nella pubblica amministrazione?

Nel mese di maggio 2011, fui costretto a chiedere l’intervento del 113 perche’ un tipo ha preso a calci la mia bicicletta e ha tentato di aggredirmi. Al momento dell’intervento della pattuglia, io non avevo con me  il documento di riconoscimento. Avevo dato agli agenti la mia tessera sanitaria dicendogli che avrei portato loro in questura il documento di riconoscimento. Gli agenti nn hanno voluto sapere nulla e mi hanno portato in questura e io mi sono arrabbiato con loro sino al punto che, quando mi hanno dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale, io ho provato a difendermi cercando di chiamare una mia amica avvocato. Loro mi hanno tolto dalle mani il cellulare ed è nata una colluttazione. Io non ho reagito. Gli agenti hanno dichiarato che ho lussato la spalla e dato un morso ad uno di loro. Tutto questo, ovviamente, dai certificati medici non risulta, perche’ hanno semplici certificati di malattia. La mia domanda è: sono un insegnante precario abilitato. Se dovessi andare di ruolo – al momento non sono stato ancora rinviato a giudizio e non ancora condannato- posso essere assunto a tempo indeterminato oppure no? 
 I miei avvocati hanno detto di chiedere il patteggiamento.

Da quanto esponi, mi pare di capire che eri solo al momento del fatto e che è partito un procedimento penale a tuo carico per il reato di resistenza al pubblico ufficiale. Mi pare di capire, inoltre, che non vi sono testimoni dell’accaduto. Tu mi dici infine che i tuoi avvocati ti consigliano di scegliere il rito del patteggiamento.

Orbene, posso dirti intanto che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento è una sentenza di colpevolezza. Questo è quanto dice l’articolo 445 cpp: “salve disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna”. Inoltre, le persone offese possono anche in separata sede con un’azione chiederti il risarcimento del danno.

Detto ciò, entriamo nel merito della questione,  se nella vicenda non vi sono persone in grado di riferire quanto successo in questura è difficile per te provare la tua innocenza. Tieni conto che chi è stato aggredito è un pubblico ufficiale.

A questo punto se non vi sono elementi a tuo discarico, posso dirti che l’unica strada è quella del patteggiamento, come consigliata dai tuoi avvocati.

Potresti, al fine di attenuare la pena, risarcire il danno ai pubblici ufficiali. Ciò ai sensi dell’art. 62 punto 6 c.p..

Quanto all’assunzione presso la pubblica amministrazione, la stessa ti chiederà di produrre una serie di certificati tra cui quello dei carichi pendenti e quello del casellario giudiziale.

E’ a discrezione di quest’ultima valutare se il procedimento pendente in questo momento possa essere o meno di ostacolo all’assunzione.

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Dal ’93 ad oggi il mio reato si cancella?

Vorrei sapere essendo stato condannato per rapina e lesioni nel 1993 se il reato avendo patteggiato un anno viene cancellato o può influire qualora avessi altri problemi. Infatti oggi mi trovo in via processuale con lo stato per aver dimenticato 500 di inps ad un dipendente e non avendole pagate entro tre mesi dalla notifica inps. Possono far riferimento a quel vecchio reato o posso cancellare dopo 20 anni il retao stesso? Grazie

L’ordinamento prevede che il reato si estingua, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, in caso di delitto, ovvero di due anni, in caso di contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

Ciò detto bisogna ricordare che  l’estinzione del reato non opera automaticamente, ma va
richiesta al Giudice, il quale, se il richiedente ne ha i requisiti, dichiara estinto il reato.

Quanto alla menzione del reato nel casellario giudiziale, ricordati che ove estinto il reato non compare più nel casellario a richiesta dei privati, ma in quello a richiesta delle Pubbliche Amministrazioni rimane sempre.

Va, però, ricordato che la normativa in merito di omesso versamento dei contributi previdenziali, prevede che causa estintiva del reato stesso, sia, appunto, il vesameto della somma omessa.

Resta inteso che pero ogni valutazione più precisa della strategia difensiva è opportuno rivolgersi ad un legale al fine di valutare in modo più completo il caso concreto.

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un precedente penale impedisce l’iscrizione all’albo dei praticanti avvocati?

sono una laureanda del corso di laurea di giurisprudenza con il desiderio di iscrivermi all’albo dei praticanti. 5 anni fa patteggiai una pena a 10 mesi per concorso in una resistenza a pubblico ufficiale. Decorsi i 5 anni, ex art 445 c.p.p, il reato si estingue. Questo precedente, benchè estinto, può impedire la mia iscrizione all’albo praticanti?

Il reato benchè formalmente estinto rimane come fatto storico, tanto vero che da una consultazione del casellario giudiziale da parte delle autorità giudiziarie risulta la commissione del reato.

Ti consiglio comunque di parlarne con un consigliere dell’ordine presso il quale vorresti essere iscritta.

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la riabilitazione dopo aver scontato la pena

Il 15/01/2004 sono stata condannata dal tribunale di Milano per omicidio colposo (incidente stradale) ed ho patteggiato, scontando 9 mesi in condizionale e 9 mesi di sospensione della patente. Sono andata all’URP di Genova a chiedere per l’istanza di cancellazione, e mi hanno detto di chiedere all’URP di Milano. Li ho contattati e, detto in parole povere, non ho capito niente: mi hanno fatto una serie di domande cui non sapevo rispondere. La mia domanda è: cosa devo fare per depositare (ed ottenere) questa istanza di cancellazione?

La riabilitazione è la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, pertanto, l’estinzione degli stessi. A norma dell’art. 179 C.p., la riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.  Il termine dei tre anni diventa di otto se si tratta di recidivi o di delinquenti abituali o professionali.  La riabilitazione ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, ed è possibile tutte le volte in cui il condannato abbai dimostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta e astenendosi dal compiere atti riprovevoli. Anche il cittadino straniero residente all’estero, ha titolo ad ottenere, ricorrendone le condizioni di legge, la riabilitazione.

La domanda di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza per il distretto del luogo ove veniva inflitta la condanna. Tale domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena d’inammissibilità:
1) Certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall’interessato;
2) Estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
3) Certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
4) Certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell’articolo di campione alla tavola alfabetica;
5) Se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa. Il richiedente può tuttavia dimostrare di trovarsi nell’impossibilità di risarcire il danno o di adempiere l’obbligo civile di cui sopra (su questo punto comunque informati bene all’u.r.p. degli ufficio giudiziario di Genova, che dovrebbe essere quello per te competente).