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Lampioni del vicino sul mio fondo: posso rimuoverli?

I vicini in un tempo antecedente l’acquisto del mio terreno (2017) hanno posto 2 Lampioni sul giardino di mia proprietà e, malgrado la mia esortazione via pec a rimuoverli, pretenderebbero addirittura usucapire il terreno che peraltro non hanno mai curato e mantenuto e mi hanno fatto scrivere dal loro avvocato come segue: > quanto segue:
“Tralasciando, per il momento, ogni considerazione di natura petitoria, devo, però, fin da subito oppormi ai Suoi reiterati tentativi, quale amministratore del Condominio Sezione 19 Villamaggiore di molestare e spogliare i miei assistiti dal possesso dei Lampioni”
e “la mia precedente comunicazione era incentrata sulla conservazione dello stato di fatto, che il nostro ordinamento tutela – a prescindere dalla proprietà – con le cosiddette azioni possessorie di cui all’art. 1168 cod. civ. e ss.. ” > DOMANDA: posso rimuoverli a norma art 1144CC?

Mio buon amico, lascia che ti dica con estrema franchezza che non ci stai – come è normale, se non hai una formazione giuridica di sistema – capendo niente e che l’assistenza di un legale ti è indispensabile.

L’art. 1144 cod. civ. riguarda gli atti di tolleranza e la sua applicabilità nelle varie situazioni in cui viene invocato dipende sommamente dalle circostanze del caso che, nella tua situazioni, sembrano proprio avverse, dal momento che abbiamo opere visibili e permanenti – i lampioni – che sono poco compatibili con la modestia di un godimento come quello che può essere oggetto di tolleranza.

Credo che non ci sia possibilità di risolvere la questione con la rimozione dei lampioni e che l’unica possibilità sia proprio quella di un giudizio che, trattandosi di situazioni dominicali, dovrà essere preceduto da una fase di mediazione – che, nel tuo caso, potrebbe anche essere un’opportunità, se ben sfruttata.

Trattandosi di questione immobiliare, ti consiglierei di non trascurarla, perché potrebbe compromettere il valore delle tue consistenze.

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Nuovo ebook: D. e le sue tre donne.

«Io lo so com’è il tuo cuore, l’ho ascoltato a lungo, tutti i giorni, per molti anni. Anche se era a volte doloroso… Perché il primo comandamento di chi vuol amare davvero è ascoltare. Chi non sa mettersi in ascolto, non può mai amare davvero… Conosco le tue ferite molto meglio di te.» continuò lei. «E lascia che ti dica una cosa, l’unica che probabilmente importa. Tu non hai mai voluto accettarlo nè vederlo, ma io ti avrei preso ed amato per sempre, anche dopo che avrei smesso di amarti. Anche dopo che mi fossi innamorata di un altro. Anche in quei casi, avrei continuato ad amarti. Tutte le sere mi sarei coricata accanto a te, in modo che il mio corpo fosse ogni giorno il tuo primo e unico orizzonte al mattino. Non me ne sarei mai andata, sarei rimasta con te fino alla fine, la mia o la tua. Come una condanna, come un contagio, come un destino

D. ha tre donne: Giulia, Sara e la Morte.

Quale sarà ad averlo per sempre?

Le tre donne di D.

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Causa di rivendicazione e usucapione: che fare?

Espongo il mio problema. La rete di recinzione che divide la mia proprietà da quella dei miei vicini non è posta sul reale confine catastale ma 10mt. più dentro rispetto allo stesso, in difetto rispetto alla mia proprietà. Ho intentato una causa di rivendicazione di questo terreno perché ho costruito la mia abitazione su l’attuale confine, in difetto rispetto alle norme del mio comune che prevedono una distanza minima di mt.5. Il mio vicino dichiara di aver sanato la sua invasione per effetto di usucapione e minaccia di chiedere l’abbattimento della mia abitazione. Ora io le chiedo in caso io perda la causa davvero il mio vicino non solo diventerà proprietario del mio terreno ma può anche chiedere la demolizione di casa mia?

È una situazione che richiede un approfondimento molto, ma molto maggiore.

Mi limito a qualche breve cenno, restando inteso che conviene che tu chieda delucidazioni al legale che ti sta seguendo la posizione e che conosce il caso meglio di chiunque altro.

L’usucapione è un istituto basato sul possesso, che è una situazione di fatto, cioè un potere esercitato, anche a prescindere da qualsiasi legittimazione giuridica, su una cosa. In altri termini, un utilizzo, un uso puro e semplice.

Nelle cause in cui si verte, a titolo principale o in via di eccezione, di usucapione, dunque la prova dei fatti riguarda semplicemente l’avvenuto uso di un bene.

La prova pressoché esclusivamente utilizzata per dimostrare gli usi pregressi è quella testimoniale, questo fa sì che una vertenza in cui è coinvolto l’usucapione possa finire davvero in qualsiasi modo, perché nessuno sa cosa esattamente possano venire a dire i testimoni e come ciò che hanno riferito possa venire interpretato dal giudice.

Il secondo grosso problema di questa situazione è che sulle questioni civili si innestano quelle urbanistiche, rispetto alle quali non si può dire nulla di particolareggiato, dal momento che gli strumenti urbanistici variano a seconda della zona in cui ci si trova, anche all’interno dello stesso territorio comunale a volte.

Non so se tu abbia già instaurato la causa di rivendicazione della fetta di terreno in contestazione, ovviamente qualora tu non lo avessi già fatto sarebbe bene fare un adeguato approfondimento di tutti questi aspetti, ed altri (questi sono solo quelli principali e più problematici), che riguardano la situazione.

L’unica cosa che, in generale, si può aggiungere è che anche in situazioni come queste sicuramente una soluzione di tipo amichevole, basata sul raggiungimento di un accordo con il tuo vicino, potrebbe essere tutto sommato quella ideale. Quindi valuta anche di investire su una trattativa col tuo vicino.

Se vuoi approfondire maggiormente, tramite un secondo parere rispetto a quello del legale che ti sta già seguendo, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani, che possono evitarti di cadere in situazioni difficili.

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Appartamento costruito sul lastrico: cade in successione?

mio padre nel 1976 costruì un appartamento sopra quello dei nonni, in quanto gli stessi gli donarono il lastrico solare con l’accordo che l’appartamento al piano terra sarebbe rimasto in eredità esclusiva alle due sorelle.
Ora i nonni sono morti entrambi, e le sorelle, nonostante gli accordi e le volontà dei nonni, citano mio padre in giudizio con la richiesta di mettere in successione anche l’appartamento da lui costruito e vissuto da circa 40 anni. Chiedono che gli stessi vengano suddivisi in tre quote, altresì i frutti ed eventuale conguaglio del valore.
Purtroppo non abbiamo mai fatto l’atto di proprietà in quanto non sussistevano problemi tra le parti sino alla morte della nonna.
Come si può risolvere?

La donazione, specialmente quando ha per oggetto degli immobili, richiede di essere stipulata per atto pubblico. Nel vostro caso, immagino, che non ci sia stato né questo atto pubblico né un altro documento scritto.

Questo, ovviamente, è l’errore di base e il problema di fondo, rispetto al quale adesso purtroppo si può solo cercare di aggiustare la situazione, mentre non esistono soluzioni «pronte» e magiche, ma solo strade che si possono tentare di percorrere.

Purtroppo, quando viene costruito su un «fondo» – nel vostro caso il lastrico – di altre persone diverse da chi costruisce, la proprietà della costruzione, in linea di principio, viene acquistata dal proprietario del fondo o del suolo, in base all’antico principio di accessione.

Per superare questa regola, che determinerebbe la ricaduta in successione anche dell’appartamento eretto sul lastrico, l’unica strada direi sia quella di valutare se possibile sostenere l’usucapione dell’appartamento, per effetto del possesso esercitato probabilmente come proprietario (uti dominus) per così tanto tempo.

Si tratta, tuttavia, di una idea tutta da valutare e approfondire, sia quanto alla sua configurabilità in linea di principio in un caso del genere, sia quanto alla sua praticabilità in concreto, dal punto di vista più che altro delle prove che ci sarebbero a disposizione.

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Che fare se un condomino si appropria di un pezzo di cortile?

Un nostro condomino (tra l’altro il padre della amministratrice del condominio) ha aperto una porta sul cortile condominiale recintandone una parte con un muro. Il cortile è sempre stato interamente di proprietà del condominio dal 1964 (data di costruzione del palazzo) fino ad ora .
Il precedente proprietario dell’appartamento, al quale è stato annesso il pezzo di cortile in questione, non ha mai rivendicato detta proprietà e l’attuale, anni fa, chiese di poter acquistare dal condominio il pezzo di cortile di cui ora si è appropriato vantando documentazione che gliene riconosce il diritto (francamente non sappiamo come abbia potuto procurarsi questa documentazione). Cosa possiamo fare?l’amministratrice non ha mosso un dito

Il primo passo, come quasi sempre accade, è quello di inviare una diffida tramite un avvocato, dove si chiede la demolizione delle opere realizzate, e la «restituzione» al godimento comune della porzione di cortile in questione, invitando controparte, se in possesso di documenti che ne dimostrano la titolarità esclusiva, ad esibirli.

Prima di inviare la diffida, naturalmente, l’avvocato che deciderete di assumere potrà studiare un po’ la situazione per vedere se si possono avere maggiori dettagli a favore dell’una o dell’altra ricostruzione circa la proprietà del bene in questione.

L’amministratrice, trattandosi di parti comuni, avrebbe dovuto a mio giudizio pronunciarsi ed attivarsi, quindi la diffida sarebbe da mandare anche a lei per quanto di competenza.

Dopo la diffida, si valuta in base al riscontro che si è ricevuto ed a come si è evoluta (o, tutto al contrario, non si è evoluta) la situazione.

In caso sia opportuno, dopo adeguate valutazioni, procedere con il ricorso alla magistratura, in questi casi di solito personalmente deposito un ricorso per provvedimenti d’urgenza, in cui chiedo una serie di misure eterogenee tra loro (ristabilimento del possesso, 700, denuncia di nuova opera, ecc. ecc.) tra le quali sarà il giudice a scegliere la più idonea.

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Come posso recuperare il godimento di un sottoscala comune?

Un piccolo locale, sotto scala, in comproprietà con un mio parente il quale non vuole assolutamente dividerlo con me. Vorrei il godimento del locale condiviso. Infine è in rischio la comproprietà?

Se è oggetto di proprietà comune, anche tu hai diritto di utilizzarlo.

Se rimani inerte di fronte all’esclusione perpetrata nei tuoi confronti da questo tuo parente, un domani costui, ricorrendone i presupposti, potrebbe chiederne in effetti l’usucapione.

Credo che ti convenga far inviare subito da un avvocato una diffida per vedere se si trova una soluzione negoziale alla situazione ma anche per costituirti un documento scritto attestante la tua opposizione all’uso esclusivo del vano da parte sua.

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Cosa posso fare se si appropriano di una striscia di terreno che ho sempre usato io?

Nel mio giardino c’è una striscia di terreno inclusa nella mia proprietà in forza di una vecchia recinzione esistente su un muretto di confine posizionato lì da tempo immemore. Premesso che:
Io ero affittuario dal ’93; ne sono divenuto proprietario nel ’97 acquistando dal mio padrone di casa (dante causa?)che a sua volta aveva acquistato nel ’91;lo stato dei luoghi non è mai mutato;nessuno ha mai rivendicato nulla;come affittuario e poi proprietario io ho gestito quel lembo di terra come se fosse mio (in effetti un confine materiale non esiste perché la recinzione lo include, accorpandolo al mio giardino).Ora l’impresa che ha aperto un cantiere sul mappale confinante,rivendicandone la proprietà,senza dirmi nulla,ha demolito parte del muro e parte della mia recinzione per smantellare quel lembo di giardino ed allargare l’ingresso del cantiere(la sorpresa tornando dall’ufficio!)
Sono riuscito a far sospendere i lavori, ma cosa devo fare?

Potresti aver maturato i requisiti per l’usucapione, ma credo che la cosa migliore sia tentare di risolvere la questione con un accordo con l’impresa.

La prima cosa che devi fare è inviare una diffida per iscritto tramite un avvocato con tutte le contestazioni del caso.

A seguito di ciò, se si riesce ad aprire una negoziazione seria, può anche darsi che si raggiunga un accordo sul punto, che appunto sarebbe la cosa migliore.

In mancanza, i rimedi esperibili sarebbero i ricorsi d’urgenza, sotto il profilo possessorio o di nunciazione più che altro, cose tecniche che il legale che sceglierai di incaricare saprà spiegarti meglio di me, però come ti dicevo sono iniziative da valutare attentamente prima di adottarle sia quanto ai loro costi che quando alla loro opportunità rispetto al problema da trattare.

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si può chiedere l’usucapione di una casa dopo che questa è stata messa all’asta?

Vi voglio chiedere come posso fare a richiedere l’usucapione per la casa che viene battuta all’asta per debiti di mio figlio io ci vivo da 20 anni con residenza l’ho sempre mantenuta bene, se no a quest’ora era crollata vi prego aiutatemi ormai ho 70 anni con la pensione minima come posso fare.

In teoria, bisognerebbe esperire una opposizione di terzo con la quale tu ti dichiari proprietaria in contrasto con le risultanza dei registri di conservatoria, ma non credo che la strada sia praticabile: anche tralasciando il problema di far valere un eventuale usucapione nei confronti di ipoteche probabilmente iscritte tempo addietro e del pignoramento, anch’esso regolarmente trascritto, ci sarebbe il problema di dimostrare che la casa è stata da te utilizzata come posseditrice e non come detentrice, che è invece (quest’ultima) l’ipotesi più probabile visto il rapporto di parentela con il proprietario. In altri termini, probabilmente nel tuo caso si è di fronte al classico comodato tra genitori e figli, che come tale non consente di parlare di usucapione.