Categorie
diritto

ATP senza seguito: che fare?

Il mio avvocato ha ottenuto esito Atp (relazione dettagliata favorevole ctu) in data 18.10.2021 (con indicazione di rimborso spese danni immobile da parte resistente), nonostante lo abbia sollecitato, ad oggi non ha ancora pensato al giudizio di merito .. che fare ?? I termini sono scaduti? Quale soluzione si può prospettare utilizzando ancora l’atp?»

A livello processuale non ci sono termini in materia; bisogna vedere a livello sostanziale, in base, in altri termini, al diritto che hai fatto valere: se ad esempio fosse una causa per vizi in un immobile, c’è un termine entro il quale bisogna agire dopo aver fatto la denuncia dei vizi.

Di solito, dopo un ATP o CTU preventiva, si procede con un ricorso ex art 702bis cod. proc. civ.. Al momento in cui scrivo, peraltro, mancano pochi giorni all’entrata in vigore della riforma Cartabia che cambia anche questo tipo di rito, anche se non è questo il punto, ci sarà un rito corrispondente da utilizzare in situazioni come queste.

Ti consiglio di acquistare una consulenza da un altro avvocato per avere un secondo parere, previo ovviamente esame del fascicolo del procedimento e della situazione.

All’esito di tale esame, poi, potrai procedere con la fase di merito nei confronti del responsabile. Se vi fossero, invece, state decadenze, prescrizioni o altro, potrai valutare la sussistenza di eventuale responsabilità dell’avvocato che ti ha seguito precedentemente.

Se vuoi incaricarmi di fare questo lavoro, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è [qui](https://goo.gl/maps/sS4isyhSuYDnP3Nz5), a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo (https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

– 👋 Entra oggi stesso nelle community degli avvocati dal volto umano: su [telegram](https://t.me/avvocatidalvoltoumano) e su (https://bit.ly/3RT11JG) e (https://bit.ly/3YsE5Dx);

– 📺 Iscriviti subito al [canale YouTube](https://www.youtube.com/@avvocatidalvoltoumano) degli avvocati dal volto umano e al (https://blog.solignani.it/iscriviti-al-podcast/) dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per capire come meglio gestire e soprattutto prevenire i problemi legali.

– 📧 Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre *gratuitamente*, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscrivrerti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

– 😍 Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

– 🎁 Valuta una [assicurazione di tutela legale](https://blog.solignani.it/sistemi-tariffari/tutela-giudiziaria/): la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.

– ⚖️ Sei un avvocato? Ci sono delle risorse specifiche per te; collegati subito al blog https://www.farelavvocatoebellissimo.it, iscriviti al blog, al podcast, al canale YouTube e a tutte le altre risorse gratuite per avvocati!

Categorie
diritto

Decreto penale e precedente condanna: come gestirli?

Ho avuto un decreto penale di condanna nel 2013, passato irrevocabile nel 2014
Premetto non ho pagato la multa, era un bancarotta semplice(documentale)
Reato accaduto nel 2012.
E successivamente ho avuto una condanna sospesa art. 163 per un reato del 2010 irreversibile da dicembre 2018 cassazione(ho anche il dubbio che doveva essere prescritto nel mentre, visto che la sentenza in ultimo grado era di novembre 2017), appropriazione indebita riferita al locale che era fallito in quanto avevo preso 2 macchinari comprati da me per sostituire quelli precedenti ma il proprietario non ha ammesso di aver ritirato quelli diffettosi, ma é stata una causa lunga e andata non come speravo.
La domanda é posso chiedere l’estizione del decreto penale?
A breve mi servirà il passaporto e devo capire cosa fare della multa, penso nn me lo diano se non la pago

Al di là degli aspetti relativi al decreto penale, la cui estinzione va ancor prima che verificata valutata nella sua convenienza per te, quand’anche praticabile, ti serve una strategia globale di gestione dei due precedenti che, purtroppo, hai ad oggi ammucchiato.

Per fare questo tipo di lavoro, è assolutamente indispensabile esaminare copia sia del decreto penale che della seconda condanna.

Il mio consiglio sarebbe dunque quello di procurarti copia di questi due provvedimenti, il decreto penale e la sentenza di condanna, dopodiché acquistare un’ora di consulenza in cui iniziare ad esaminare insieme i documenti stessi e la situazione, per valutare che cosa si può fare a tuo vantaggio.

Quando hai i documenti, se vuoi procedere chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; altrimenti, puoi acquistare direttamente da qui, in questo secondo caso sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della riunione.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili o anche tramite telefono, se preferisci. Per l’invio dei documenti, potrai usare questa semplice guida.

Iscriviti oggi stesso, comunque, al blog in modo da ricevere gratuitamente tutti i futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni.

Categorie
riflessioni

10 cose sulla malasanità o responsabilità professionale medica.

1) Quando un medico compie un errore, può esserci un illecito sia civile che penale.

2) Chi é rimasto vittima di un errore medico, dunque, può agire sia per il risarcimento del danno (civilmente) che con una querela (penalmente).

3) Di solito é preferibile agire solo in sede civile, riservando la presentazione di una querela solo a ipotesi particolarmente gravi.

4) I medici e le strutture sanitarie sono coperte da assicurazione: é la compagnia a corrispondere il risarcimento del danno, per questi motivi vale quasi sempre la pena di curare la pratica di risarcimento.

5) La pratica inizia con l’invio della richiesta di risarcimento danni da parte dell’avvocato che di solito é una diffida inviata via PEC.

6) La diffida serve, tra le altre cose, ad ottenere una risposta dal responsabile del danno con l’indicazione della compagnia assicurativa con cui trattare il danno, oltre che ad interrompere la prescrizione.

7) O prima o subito dopo l’invio della richiesta danni, il danneggiato deve sottoporsi ad una consulenza medicolegale presso un medico legale di sua fiducia, che valuterà se il danno é risarcibile (an) ed a quanto ammonta (quantum).

8) Non tutte le volte che si subisce un danno a seguito di un trattamento sanitario c’è un danno risarcibile: occorre che ci sia una responsabilità specifica del medico, che ha commesso un errore – fare questo accertamento é compito del medico legale.

9) Una volta acquisita la consulenza medico legale si proverà a trattare il danno con la compagnia di assicurazione: in caso di accordo verrà sottoscritta un’apposita transazione.

10) In mancanza di accordo, i procedimenti più indicati per richiedere il danno in giudizio sono la CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e, se non sufficiente, il 702 bis cod. proc. civ.

Per maggiori informazioni, contattami in privato.

Categorie
diritto

Sinistro stradale: dopo quanto va in prescrizione?

Ad ottobre 2017 ho avuto un incidete stradale, come da verbale della polizia in allegato ho una ragione al 100%.Vivendo all’estero tuttora e all’epoca dei fatti, ho affidato la pratica ad un avvocato, la compagna di un mio caro amico, in tutto questo lasso di tempo l’avvocato avrebbe dovuto soltanto richiedere i soldi per i danni subiti all’autovettura, ad oggi soo riuscito a cotatatrla e sentirla poche volte, è sempre stata vaga, allorchè lunedi ho chiamato l’assicurazione della controparte, la quale mi duce che non è tenuta a darmi informazioni on merito, nonostante ho detto esplicitamente loro che nn sono piu’ rappresentato da alcun avvocato. La mia questione è questa: 1) a distanza di tutto questo lasso di tempo, essendo la prescrizione di 2 anni per gli incidenti stradali, ho ancora diritto a pretendere il risarcimento del danno dall’assicurazione? 2) l’assicurazione è tenuta per legge a rilasciarmi gli atti riferito al sinistro?

Innanzitutto, l’avvocato che avevi inizialmente incaricato dovrebbe aver fatto una richiesta danni ai responsabili che, come tale, dovrebbe aver interrotto la prescrizione.

La prima cosa che devi fare, dunque, è chiedere all’avvocatessa copia della lettera – che oggi, probabilmente, è una pec – con cui è stato richiesto il risarcimento del danno e interrotta la prescrizione.

Questo potrebbe già essere sufficiente.

Se non lo fosse, potrebbe soccorrere la regola per cui, nel caso in cui nel sinistro ci sia anche un’ipotesi di reato, in alcune situazioni il termine biennale di prescrizione si allunga.

Per sapere se questo si può essere verificato anche nel tuo caso è assolutamente necessario approfondire, studiando il caso in tutti i suoi dettagli.

Per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione, è un aspetto che non si può trattare così genericamente, dipende sempre dai documenti che richiedi. Puoi comunque tentare con una richiesta di accesso per iscritto, via pec o personalmente o tramite un nuovo avvocato.

Se vuoi procedere con l’approfondimento sopra indicato, valuta l’acquisto di una consulenza.

Valuta, per il futuro, di munirti di una forma di tutela legale.

Iscriviti al blog per ricevere tutti i futuri aggiornamenti via mail.

Categorie
diritto

Vecchie parcelle di avvocati: devo ancora pagarle?

Fino al 2013 sono stato difeso da 2 avv.(stesso studio) separazione+altre 2 cause sempre contro la ex(in totale 5-6 udienze).Avevo 2 pignoramenti,così ho dato solo 1000.Gli avv. si dimettono, facendomi firmare 2 impegni di 7000+5000 euro.Mi hanno detto a voce che per ora non ti chiederemo i soldi. Per 5 anni niente più contatti con loro.Nel 2018 ho chiesto copia di una sentenza all’avvocato. Lui mi ha dato la copia e mi ha chiesto la vecchia parcella.Ho spiegato che prendo 1350 euro, meno 450 assegno per i figli+un pignoramento di 1/5.Nel luglio del 2020(io sono ivi residente ed abito a casa della mia compagna),ho ricevuto un avviso market 787 inviata dallo studio.Non l’ho ritirato.il 23novembre e’ arrivata un’altro avviso market 785 dallo stesso studio.Ho paura di ritirarlo,perché credo sia un decreto ingiuntivo dopo 7 anni. La prescrizione è di 3 anni? A marzo mi sono operato ed ho dato l’indirizzo della mia compagna. Può considerarsi residenza?

Ci sono molte cose che non sono chiare o comunque verificabili in questa sede per poter ricostruire esattamente la situazione.

Resta però il fatto che i tuoi avvocati hanno lavorato, hanno maturato il giusto compenso ed è altrettanto giusto che tu, nei modi in cui riuscirai, provveda a saldarlo.

Tra l’altro mi pare che l’atteggiamento dei tuoi ex legali non sia disprezzabile considerato il tempo che ti hanno lasciato.

È inutile parlare di prescrizione se non ritiri le raccomandate. A proposito non ritirare le raccomandate non è un comportamento strategicamente valido, perché dal punto di vista legale non cambia assolutamente nulla, esse producono gli stessi effetti che avrebbero prodotto nel caso in cui tu le avessi ritirate, mentre tu purtroppo non puoi sapere che cosa contenevano, per cui è un danno, in definitiva, che fai solo a te stesso. Non so quante volte ho dovuto ripetere questa cosa in venticinque anni di professione, ma non è colpa vostra, nessuno ve lo ha mai detto.

Credo che la cosa migliore sia innanzitutto andare a ritirare tutto quanto ancora ritirabile e, a prescindere da questo, cercare un accordo con i tuoi ex avvocati, attuali tuoi creditori, per vedere come gestire la situazione compatibilmente con la tua condizione finanziaria.

Se vuoi approfondire ulteriormente, valuta di acquistare una consulenza anche se non credo possa valerne la pena. Clicca qui.

Se credi nel progetto del blog, valuta di sostenerlo, basta anche solo un euro al giorno. Clicca qui.

Se vuoi incaricare il nostro studio di accertare la situazione nei confronti dei tuoi ex legali e di negoziare con loro, valutare una delle nostre ricariche, per questo tipo di lavoro. Clicca qui.

Iscriviti al blog per non perdere contenuti fondamentali come questo, utili per sapersi meglio gestire nella vita di tutti i giorni.

woman talking on phone with confused face
Categorie
diritto

Parte civile: impugna anche se prescritto.

Nel corso del processo penale, può accadere che, a causa dei tempi lunghi per giungere alla pronuncia della sentenza, il reato finisca per cadere in prescrizione.

La prescrizione dei reati è un tema molo caldo nel dibattito politico e sociale attuale, ma può esser utile ricordare in cosa consiste.
Prendiamo l’esempio del bambino che ha fatto una marachella: non serve essere laureati in pedagogia per capire che non ha alcun senso punirlo dopo che sia trascorso molto tempo da quel fatto. Un rimprovero, infatti, ha senso, e soprattutto un’utilità, a condizione che sia inflitto nell’immediato, quando il bambino può associare quell’ammonimento all’errore commesso, e capire che, in caso di nuove marachelle come quella, sarà soggetto a nuove punizioni.


La prescrizione risponde alla stessa logica: rappresenta infatti il termine entro il quale un reato può essere perseguito dalla legge, e la sua finalità è quella di evitare la celebrazione di processi quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto e a reinserire il reo, essendo trascorso troppo tempo.

Secondo le norme che regolano il processo penale, pertanto, quando il giudice si accorge che sono decorsi i termini di prescrizione del reato, non può più decidere nel merito, ovvero pronunciarsi sulla responsabilità penale dell’imputato (a meno che non risulti evidente la sua innocenza), ma deve pronunciare sentenza dichiarativa di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con conseguente proscioglimento dell’imputato. Ciò significa che, se anche le prove raccolte nel corso del processo conducono astrattamente a ritenere colpevole l’imputato, il giudice non potrà in ogni caso condannarlo.
Questo risultato è indubbiamente positivo per quest’ultimo, ma che ne è delle (legittime) ragioni della persona che abbia subito un danno per effetto del reato?

A questo proposito, il nostro sistema processuale tutela le ragioni del danneggiato dal reato, che si sia costituito PARTE CIVILE nel processo per ottenere il risarcimento del danno subito: l’art. 576 cod. proc. pen., infatti, prevede la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento, ma “ai soli effetti della responsabilità civile”: ciò significa che la parte civile non può chiedere, con tale impugnazione, una modifica della decisione penale (che è una prerogativa riservata in via esclusiva all’iniziativa del PM), ma può richiedere al giudice una rinnovata valutazione sulla responsabilità dell’imputato, tale da consentire una condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno.

Nel caso in cui, invece, il decorso dei termini di prescrizione intervenga quando il processo è in una fase più avanzata (ad esempio quando l’imputato, condannato in primo grado, abbia fatto impugnazione contro tale sentenza, e si stia quindi celebrando il giudizio di appello), trova applicazione l’art. 578 cod. proc. pen.

Tale disposizione prevede appunto che, per non privare di tutele la parte civile, il giudice dell’impugnazione non possa limitarsi a dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta prescrizione del reato, ma debba espressamente valutare i profili di responsabilità penale dell’imputato, dai quali discenda la responsabilità risarcitoria a favore del danneggiato. Se in esito a tali valutazioni il giudice riterrà provata la responsabilità dell’imputato, non potrà condannarlo alla sanzione penale, ma dovrà in ogni caso pronunciarsi relativamente agli interessi civili (risarcimento ed restituzioni): in questo senso, il giudice potrebbe limitarsi a liquidare una “provvisionale”, ovvero una somma corrispondente al danno risultato provato nel corso del giudizio penale, che dovrà poi essere oggetto di una più precisa quantificazione da parte del giudice civile.

Categorie
diritto

Per via della prescrizione: dove dobbiamo andare?

vorrei sapere se una procura speciale irrevocabile, è valida all’infinito o se dopo 20 anni cade in prescrizione.

Ci sono delle cose che non cadono mai in prescrizione.

Io, ad esempio, sono più di venti anni che predico che le domande giuridiche campate in aria, completamente svincolate dalla descrizione del problema in cui si inseriscono e da cui precipitano, non hanno alcun senso ed utilità.

Ma so che è una cosa che dovrò ripetere finché terrò aperto il blog e finché mi occuperò di problemi legali.

In un post di qualche tempo fa, ho anche riportato un passo del celebre romanzo dei Promessi sposi, in cui evidenzio che anche Renzo, il famoso protagonista dell’opera di Manzoni, nel momento in cui va dall’avvocato, anziché illustrargli quello che gli è successo, inizia proprio facendogli una domanda campata in aria, cosa che rende al legale impossibile capire di cosa si tratti.

Il post, se vuoi, lo puoi leggere qui.

Al tema, ho anche dedicato una puntata di radio Solignani, dal significativo titolo di «Domande del cazzo: se le conosci le eviti». La puoi ascoltare qui.

Sulla prescrizione della procura non voglio neanche parlare, può darsi benissimo che sia un aspetto che non ha niente a che fare con il modo migliore di trattare il tuo problema e la situazione sottostante, per cui è inutile soffermarcisi e perdere tempo.

Se credi, manda di nuovo la tua domanda al blog, descrivendo tutta intera la situazione che ti trovi a dover fronteggiare.

Ricordati di iscriverti al blog e al podcast, per non perdere post utili e fondamentali come questo, che non trovi da nessuna altra parte.

Categorie
diritto

Fornitura intestata al proprietario: chi la paga?

Ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto nell’anno 2009. L’apertura di successione è stata fatta nell’anno 2010. Ho locato tale appartamento fino al 2017, anno in cui l’ho venduto. In questi anni in cui l’appartamento era locato l’utenza per i consumi idrici è sempre rimasta intestata a mio padre. L’inquilino negli anni 2016 e 2017 non ha pagato le bollette. Ora il gestore mi chiede il pagamento di tali consumi che non posso chiedere all’inquilino, tra l’altro moroso di diverse mensilità del canone di locazione, perchè nullatenente.
Ho letto da qualche parte che non sarebbero imputabili agli eredi le bollette riferite ad anni successivi al decesso dell’intestatario. Se è vero mi può dare i riferimenti giuridici?

Nel momento in cui si è aperta la successione di tuo padre, con successiva tua accettazione dell’eredità, come si può desumere dall’acquisto della proprietà, tra le altre cose, dell’appartamento, si è determinata confusione tra i vostri due patrimoni.

Per questo motivo, l’utenza per la fornitura di acqua è come se fosse stata intestata a te. Tale contratto, infatti, se era intestato a tuo padre, per effetto della successione è venuto ad essere intestato in capo a te. Avresti dovuto effettuare la disdetta dell’utenza, pretendendo dall’inquilino la voltura della medesima.

Non avendo fatto la disdetta, ora la società fornitrice può legittimamente chiedere il pagamento delle bollette insolute nei tuoi confronti. Resta da valutare solo l’eventuale prescrizione, che da codice civile era di cinque anni, mentre per la legge di bilancio 2018 è stata abbreviata a 2 anni.

Non credo che possa valer la pena approfondire, ma se vuoi procedere ugualmente valuta l’acquisto di una consulenza.

Categorie
diritto

Ricettazione: dopo quanto si prescrive?

nel 2004 trovai un telefonino in mezzo alla via ,non sapevo di chi era ,dopo un po di giorni lo feci vedere a un tipo lui mi didde dammelo lo aggisto e mi diete 15 euro dopo sei mesi l anno rintracciato xke se la venduto a un altro ragazzo, e siamo stati denunciati col il padrono del tel ho buoni rapporti p,anche se non sapevo che la aveva smarrito vorrei chiedere una cosa nel 2005 ci siamo presentati al tribunale ed era sciopero dei avvocati , nel 2006 ci siamo presentati ed e stata rinviata poi di nuovo adesso mi viene di nuovo una citazione che debbo presentarmi 11 gennaio 2019 ma e normale dopo tanti anni

Purtroppo è possibile.

Può darsi che questo reato, probabilmente di ricettazione, finisca in prescrizione, ma per effettuare il calcolo del termine relativo bisognerebbe conoscere esattamente i termini della contestazione che è stata formulata.

Sfortunatamente, devi eseguire la richiesta di presentarti contenuta nella citazione. Se credi, puoi approfondire con un avvocato ma immagino che siano soldi buttati, onestamente.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

INPS vuole soldi indietro: che fare?

Oggi voglio parlare di una questione purtroppo sempre più diffusa e che molto “disagio” crea in coloro che si trovano ad essere destinatari di tali comunicazioni, per lo più pensionati, si vedono recapitare raccomandate a.r. con richiesta da parte dell’Inps di restituzione somme, a dire dell’ente, erogate indebitamamente.

Capita, anche con una certa frequenza, che la richiesta di restituzione afferisca a periodi anche molto indietro con gli anni.

E’ prassi sempre più diffusa operare, da parte dell’Ente, sin dal mese successivo a tali comunicazioni, una ritenuta sulle pensioni eventualmente già erogate. Una sorta di esecuzione forzata autonomamente auto-autorizzata dallo stesso ente previdenziale.

E’ prassi dell’ente negare qualsivoglia motivazione in merito a tali richieste.

L’avvocato a cui il pensionato si rivolge, al fine di valutare la fondatezza delle richieste di restituzione dell’Inps, tenta più e più volte, con richieste bonarie, almeno di conoscere le motivazioni; provvede, altresì, ad inoltrare numerose istanze di revoca del provvedimento che si ritiene illegittimo in via di autotutela.

Nulla.

L’Inps, di fatto, costringe il pensionato al ricorso giudiziale con tutti i patemi e le spese legali da anticipare che questo comporta.

E’ recente il caso occorso ad una mia cliente che si è vista recapitare una richiesta di restituzione di somme per l’importo di €. 32.805,25, per presunte somme, relative ad una pensione d’invalidità civile, erogate indebitamente nel periodo dal 01.12.1993 al 31.03.2007.

Questa la scarna comunicazione dell’ente.

Vani sono stati i ripetuti solleciti tutti bonari a che l’ente esplicasse le motivazioni di tale richiesta.

Vani, altresì, gli inviti ad agire in via di autotutela essendo evidentemente decorso qualsivoglia termine prescrizionale.

Dunque cosa fare in presenza di tali richieste?

In primis valutare la motivazione espressa dell’ente in relazione alla richiesta di restituzione.

In secondo luogo verificare appunto il decorso di eventuali termini di prescrizione.

Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale.

Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato.

Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.

Ma ancora, a prescindere dalla valutazione sui requisiti reddituali, l’art. 52, comma 2 L. n. 88/1986 evidenzia che, laddove siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.

Se hai subito una richiesta di restituzione da parte di INPS o altri enti previdenziali, contattaci per valutare il tuo caso.