A volte, ho bisogno di riprendere fuori i libri dell’Università, quasi 30 anni fa ormai, per alcune cose che devo approfondire per gli atti che scrivo nella professione.
Questo libro, poi, era vecchio già allora, ma il professore non voleva sentire ragioni, dovevamo studiare su questo.
Tra l’altro era fuori catalogo, non si poteva ordinare da nessuna parte. Ricordo che ebbi la fortuna di trovarne una copia presso una libreria di testi usati di Bologna, mi pare si chiamasse Tinarelli, non so se esiste ancora.
Aveva qualche evidenziazione molto scarsa, ma era utilizzabile.
Purtroppo, all’epoca feci l’errore di sostenere questo esame prima di quello di procedura civile e così diverse cose purtroppo mi sfuggirono, sarebbe stato preferibile fare l’inverso.
Ad ogni modo l’esame andò bene, presi 30, insieme ad una mia amica che adesso fa la dirigente nella pubblica amministrazione.
Incredibile quante cose ti può fare venire in mente un vecchio libro.
Tra l’altro ho risolto anche il problema per cui l’avevo preso in mano, cioè controllare se per le azioni immobiliari nel concordato preventivo si applica o meno l’art. 24 della legge fallimentare, con conseguente competenza funzionale, e inderogabile, del tribunale fallimentare: non si applica.
Un avvocato conosce appena il 5% del diritto: il resto della sua professionalità consiste nel sapere sempre dove andare a cercare la parte che gli manca.
Buono a sapersi, perché devo mandare via un atto di citazione in questi giorni.
Oggi ti parlo di come funziona il procedimento civile in camera di consiglio presso la Cassazione, rimandando per il resto alla mia scheda di base sul ricorso per cassazione che puoi trovare qui.
È un rito molto importante ormai perché, da fine 2016, la Corte di Cassazione, quando opera a sezioni semplici, decide di default in camera di consiglio, cioè in una udienza privata senza la partecipazione diretta delle parti, e non più in pubblica udienza, appunto con la partecipazione delle parti.
Sostanzialmente, si è passati ad una forma scritta di trattazione del procedimento, sempre alla faccia del principio di oralità del processo, che in realtà è scomparso da decenni anche presso i giudici di merito e forse non è mai stato davvero praticato se non in forma molto limitata.
Per parti, ovviamente, si intendono il ricorrente, la controparte, che può aver presentato controricorso o ricorso incidentale, e il pubblico ministero.
La riforma è stata introdotta dal D.L. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.10.2016, n. 197, che ha introdotto il nuovo art. 380 bis del codice di procedura civile.
La possibilità per le parti di svolgere le proprie difese avviene, nel meccanismo previsto dalla nuova legge, consentendo alle stesse di depositare delle proprie memorie scritte entro un certo termine anteriore alla data fissata per l’udienza in camera di consiglio.
L’esempio più noto di memorie scritte è quello delle memorie ex art. 183 che vengono utilizzate nel procedimento di primo grado e su cui puoi trovare maggiori informazioni in questo post.
Come funziona.
L’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. prevede quanto segue.
Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.
Ad ogni modo, le regole di base, a riguardo, sono le seguenti:
innanzitutto, quando la Corte fissa l’udienza in camera di consiglio deve darne avviso alle parti almeno 40 giorni prima; questo avviso, nei procedimenti che ho seguito negli ultimi anni, è sempre arrivato tramite pec sulla mia casella;
a quel punto, il pubblico ministero ha 20 giorni per scrivere una propria memoria, che potrà depositare entro 20 giorni prima quello della data dell’udienza in camera di consiglio; nei processi che ho seguito, il pm non ha mai formulato le proprie conclusioni, la cancelleria della corte comunica anche in questi casi un avviso in cui specifica che il pm non ha depositato proprie conclusioni;
i difensori delle parti (ricorrente, controricorrente, ricorrente in via incidentale, ecc.) hanno 30 giorni per depositare una loro memoria, che quindi dovrà essere depositata 10 giorni prima quello fissato per l’udienza in camera di consiglio.
I termini cambiano nelle ipotesi in cui il giudizio viene di ritenuto di facile soluzione in un senso o nell’altro. L’art. 380 bis cod. proc. civ. dispone infatti quanto segue:
Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. || Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Il termine per i difensori, dunque, può essere di dieci giorni o di cinque, nei casi in cui il giudizio è ritenuto di più semplice soluzione.
Fare la memoria conviene?
Conviene fare la memoria prevista per i difensori?
In generale, sono più per una risposta negativa, ma c’è da dire che dipende dalla situazione o, in altri termini, bisogna vedere che cosa hanno fatto o scritto le altre parti.
Ad esempio, se ti trovi nella posizione di aver fatto ricorso, le controparti non si sono costituite con controricorso, il pm non ha depositato le proprie conclusioni (ipotesi questa che è probabilmente la più comune), a che cosa servirebbe depositare una ulteriore memoria, che potrebbe solo infastidire i giudici che non amano le ripetizioni fini a loro stesse?
Diverso potrebbe essere invece il caso opposto, in cui le controparti si sono costituite e il pm magari ha depositato conclusioni scritte «contrarie» all’accoglimento del ricorso; in questo caso, il ricorrente potrebbe sfruttare il termine per alcune brevi e sintetiche repliche a quanto sostenuto dalle altre parti.
Ovviamente, nei casi in cui il ricorso sia stato ritenuto di facile soluzione, in senso favorevole al cliente, ci sono meno vantaggi nel depositare la memoria; viceversa nel caso opposto, in cui il giudizio è stato ritenuto di facile soluzione a favore del rigetto: in questo caso la memoria può essere un’opportunità.
La memoria, nei casi in cui viene formata, deve essere la più breve possibile, la sintesi non verrà mai raccomandata abbastanza per gli atti giudiziari e in cassazione vale ancora di più.
Conclusioni.
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Se devi valutare un’impugnazione, consulta questa pagina.
abbiamo un credito da esigere di 220.000 euri. il ns avvocato ha fatto tutto secondo le regole, ma nessuno si è presentato (il debito è diviso per tre persone di famiglia). Pare che sui conti ci sia poco o niente. adesso ha presentato il pignoramento immobiliare sulla casa dove vivono queste tre persone…sono sfiduciata perchè le vendite all’asta sono lunghe (abbiamo 67 anni) e poi, come lei ha scritto, bisogna pagare tanti soldi per la pubblicità, Cosa fare? lasciar perdere tutto? Ma possiamo anche noi detrarre questi mancati pagamenti dalle tasse? Alla fine noi onesti dobbiamo soccombere…grazie alla giustizia che non funziona
La giustizia civile, nel nostro paese, è considerata un affare tra privati. Lo Stato ti mette a disposizione gli strumenti, poi spetta a te valutare innanzitutto se del caso utilizzarli, dal momento che comportano sempre un investimento, e in quale forma; resta poi a tuo carico il rischio che questi strumenti non conducano ad alcun risultato. L’incasso di un credito da parte tua non è considerato un interesse dello Stato, che si limita ad offrirti strumenti limitati, che devi poi valutare tu se usare e come. Il discorso è diverso per la giustizia penale, che è considerata un interesse anche dello Stato, considerato che c’è un interesse pubblico a che, ad esempio, i responsabili di gravi reati siano detenuti e non possano circolare liberamente mettendo in pericolo le persone e le cose.
In realtà, anche la giustizia civile rappresenta un interesse pubblico perché, se anche su questo versante le cose non funzionano, si determina un danno per tante cose di interesse pubblico, come ad esempio, prima tra tutte, l’economia. Però questo non è sentito né dal popolo né dalla classe politica. Ognuno di ricorda della giustizia civile solo quando ne viene coinvolto direttamente e rimane scandalizzato dallo stato in cui si trova questa funzione dello Stato. Fino ad allora, nessuno ne parla. Se fai caso ai programmi dei partiti politici, si parla sempre solo di giustizia penale e mai di giustizia civile.
Se leggi, come ti consiglio, la mia scheda sul recupero crediti, vedrai che da anni suggerisco a tutti coloro che si accingono a recuperare un credito di valutare prima di fare qualsiasi cosa la convenienza di un’azione di recupero, perché in molti casi conviene davvero lasciar perdere e non perdere altri soldi.
Non è certo quello che è giusto, ma è sicuramente quello che conviene, secondo il concetto alla base del mio indirizzo strategico per la trattazione dei problemi legali.
Ma chiudiamo questa sia pur fondamentale parentesi per vedere che cosa si può dire nel vostro caso.
Innanzitutto, non è chiaro se si tratti di una obbligazione solidale o parziaria – sarebbe parziaria se derivasse, ad esempio, da una successione, solidale con ogni probabilità negli altri casi, considerato che la solidarietà è la regola. Questa è una distinzione in linea di principio molto importante, perché in caso di obbligazione solidale si può chiedere l’intero capitale ad una persona, viceversa in caso di parziarietà. Può anche darsi, peraltro, che la natura dell’obbligazione non arrivi ad avere rilevanza, se tutti e tre i debitori non sono solvibili.
«Nessuno si è presentato» è un’espressione che non consente di capire che tipo di pignoramento sia stato tentato in prima battuta, forse un pignoramento presso terzi avente ad oggetto i conti correnti bancari. Purtroppo qui non posso che confermare che se queste persone non hanno consistenze bancarie il pignoramento non avrebbe potuto finire in altro modo…
Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, per fortuna ultimamente le spese di pubblicità si sono abbassate molto, dal momento che solitamente la pubblicità avviene tramite la rete internet e non più mediante giornali specializzati, ma si tratta pur sempre di una procedura molto lunga e farraginosa, per non dire del fatto che bisognerà poi anche vedere che valutazione verrà fatta della casa da parte del CTU incaricato dal giudice e quali saranno le reali possibilità di collocazione sul mercato della stessa. Al riguardo, purtroppo, molti creditori spesso rimangono delusi.
In generale, bisogna dire che tutte queste valutazioni sarebbero state da fare prima di cominciare la causa per ottenere il titolo. Ora però può anche darsi che approfondendo maggiormente la situazione dei debitori si riesca a trovare qualche sostanza aggredibile. Vi consiglierei di fare una ricerca tramite un’apposita agenzia investigativa per vedere se ci sono sostanze più facilmente aggredibili in capo ai debitori.
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