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diritto

5 cose su affido tramite accordi in house.

1) Da qualche tempo per regolare l’affido di uno o più figli non é più necessario andare in tribunale ma si può fare con un accordo in house.

2) L’affido é quello che riguarda i figli non matrimoniali, cioè di genitori non uniti in matrimonio tra loro.

3) In questi casi, si può stipulare una convenzione di negoziazione assistita nello studio dell’avvocato .

4) Per procedere in questo modo occorre che i genitori concordino sulle condizioni di affido .

5) Una volta firmato l’accordo, esso deve essere trasmesso alla procura competente e all’ufficio di stato civile dopodiché la pratica é terminata.

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diritto

Accordi in house: se la Procura non autorizza.

Gli accordi in house per separazione, divorzio, affido, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apposizione di nullaosta, in caso di assenza di figli, o autorizzazione, in caso di figli, per poter essere perfezionati e andare a buon fine.

Il magistrato deve dunque controllare gli accordi presi dai genitori con l’assistenza degli avvocati.

Che cosa succede se il magistrato della Procura ritiene che gli accordi non siano conformi agli interessi dei figli?

Semplicemente, rimanda tutto al tribunale, dove ci sarà un altro giudice a valutare la situazione più approfonditamente.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 2°, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), che puoi visualizzare, nel testo attuale, su normattiva.

Secondo tale disposizione:

«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»

L’impressione, leggendo la normativa nel suo complesso, è che questo rinvio al tribunale non significhi necessariamente la «morte» dell’accordo, ma l’invio ad un giudice che farà un maggior approfondimento sul caso.

Ad ogni modo, tutto avviene automaticamente.

In tali casi, la cancelleria chiede il versamento del contributo unificato.

Poi viene fissata un’udienza per la comparizione delle parti, in seno alla quale verrà valutata la bontà dell’accordo.

A quanto pare, se l’accordo verrà ritenuto corrispondente all’interesse dei figli, la separazione, il divorzio o l’affido non verranno regolati da un provvedimento del tribunale, ma continuerà ad avere vigore l’accordo stesso, autorizzato non più dal procuratore della Repubblica ma dal presidente del tribunale civile; la legge infatti parla a riguardo di «accordo autorizzato», lasciando intendere che il presidente potrà lavorare sull’accordo stesso, senza fare un provvedimento a parte.

Non dovrebbe, dunque, innestarsi ad esempio un procedimento di separazione consensuale, divorzio congiunto o affido, con emissione di un provvedimento da parte del giudice.

Ciò può avvenire solo nell’ipotesi in cui il giudice stesso non ritenga di dare l’autorizzazione, proponga delle modifiche che magari le parti non accettano, decidendo di insistere per il testo originario.

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diritto

10 cose sulla denuncia querela.

1) Una querela può essere presentata anche senza avvocato, basta andare dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza o dalle altre autorità di polizia.

2) Non ha molta importanza la scelta dell’autorità di polizia presso cui una persona va a presentare una denuncia, salvo casi particolari di cui ti dirò subito dopo, perché ogni querela finisce poi in Procura.

3) I casi particolari possono ad esempio essere quelli in cui si denuncia un carabiniere: in questi casi, meglio andare alla polizia di Stato – e viceversa ovviamente.

4) Pur essendo possibile fare una denuncia personalmente, é altamente sconsigliato farlo ed è, per contro, consigliabile farsi seguire sin dall’inizio da un avvocato, per due ragioni in particolare.

5) Il primo motivo é la formulazione stessa della denuncia che, redatta da un avvocato, é di qualità molto più alta – a volte, in modo determinante – rispetto a quella «dettata» dalla persona ad un membro delle forze di polizia.

6) La seconda ragione é che, ogni volta che si presenta una denuncia, si rischia potenzialmente una denuncia per calunnia, un reato molto grave: già per questo solo aspetto é bene fare supervisionare l’intera operazione ad un bravo avvocato.

7) Chi rimane vittima di un reato, dunque, deve per prima cosa valutare se presentare la denuncia da solo o avvalendosi di un avvocato: premesso che è nettamente preferibile servirsi di un avvocato, la primissima cosa da fare diventa dunque quella di chiedere un preventivo ad un legale per poter valutare il relativo
investimento.

8) Dopo la querela inizialmente presentata, puoi sempre depositare una integrazione: in questo modo puoi anche eventualmente rimediare a errori ed omissioni che hai fatto presentandola da solo, facendoti seguire questa volta da un avvocato.

9) Come in tutti gli atti legali, é assolutamente fondamentale il tema delle prove: i documenti devono essere pertinenti, ordinati, ben leggibili e, dunque, allegati rigorosamente sin da subito; devi inoltre indicare i nomi delle persone informate sui fatti, tramite un avvocato, poi, puoi anche fare indagini difensive.

10) Se la tua querela non è convincente, il pubblico ministero chiederà l’archiviazione, senza nemmeno comunicartelo, se non avrai avuto l’accortezza di chiedere appunto di essere, in tale ipotesi, avvisato.

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riflessioni

10 cose su separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza .

1) Separazione, divorzio, regolazione affido e modifica condizioni degli stessi si possono fare anche tramite videoconferenza, senza bisogno che i coniugi o i genitori siano presenti presso lo studio degli avvocati.

2) Per fare questo, si può usare qualsiasi programma di
videoconferenza che consenta la registrazione come zoom o skype o altri.

3) Il ricorso alla videoconferenza é possibile quando uno o entrambi i coniugi ad esempio risiedono all’estero, particolarmente in altri continenti, oppure quando, a causa di una disabilità o di un provvedimento legislativo o governativo (come accaduto col lockdown), non possono muoversi.

4) Nel corso della videoconferenza gli avvocati e le parti scrivono insieme l’accordo di separazione, divorzio o affido; più in
particolare, il testo viene scritto da un avvocato, visualizzandolo sul monitor in modo che ogni altro possa vedere quello che viene scritto ed eventualmente correggerlo.

5) Al termine della redazione dell’atto, lo stesso viene inviato via mail in formato PDF alle parti che dovranno stamparlo su carta e sottoscriverlo davanti alla telecamera.

6) Dopo la firma, le parti dovranno inviare il documento allo studio legale tramite corriere o altro mezzo che consenta la tracciabilità.

7) I documenti occorrenti per fare separazione, divorzio o affido in videoconferenza sono gli stessi più un documento di identità di ciascuna delle parti.

8) Se le parti sono italiane, il documento sarà tipicamente la carta d’identità; per i cittadini di altri Stati potrà essere il passaporto o quello che è previsto nel rispettivo ordinamento.

9) Una volta che gli avvocati ricevono il documento o i documenti li firmano, datano e provvedono agli incombenti successivi tra cui soprattutto il deposito in Procura e l’invio all’ufficio di stato civile.

10) Separazione, divorzio e affido tramite videoconferenza costano di più di quelli in presenza presso lo studio ma sono comunque
estremamente convenienti ugualmente consentendo di risparmiare i costi e i fastidi di volo aereo, soggiorno e così via.

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riflessioni

15 cose sul divorzio.

1) É il secondo passaggio necessario, dopo la separazione, per sciogliere un matrimonio in Italia, dove non esiste il divorzio diretto.

2) Può essere chiesto dopo sei mesi, se la separazione é stata consensuale, o dopo un anno, se giudiziale – originariamente il termine era di cinque anni, poi sceso a tre, poi ai termini attuali con la legge sul divorziobreve.

3) Nella pratica, quasi nessuno chiede il divorzio appena scadono i sei mesi, di solito i coniugi aspettano un anno o due.

4) Se aspettare qualche anno può andar bene, é consigliabile non andare oltre i due o tre dal primo termine utile, anche perché ci potrebbero essere conseguenze legali negative se non si fa il divorzio.

5) Se uno dei due coniugi separati, ad esempio, muore prima di fare il divorzio, l’altro coniuge, quello rimasto in vita, ne diventa erede.

6) Il divorzio può essere realizzato consensualmente, tramite un accordo in house, quando i coniugi concordano sulle condizioni, oppure giudizialmente, quando è impossibile raggiungere un accordo ed é necessario far decidere ad un giudice.

7) Il divorzio tramite accordo delle parti é molto più veloce e meno costoso di quello giudiziale, per cui vale sempre la pena fare qualche tentativo – oltre alle trattative tra avvocati può essere utile qualche seduta di mediazionefamiliare.

8) In generale, é molto più facile che una coppia litighi in sede di separazione che in fase di divorzio, dove abbastanza spesso si fa la fotocopia, con piccoli aggiustamenti, di quello che si era fatto al momento della separazione.

9) Il divorzio con accordi in house può essere tariffato a corpo per l’intero lavoro, mentre un divorzio giudiziale viene tariffato flat o a forfait ma su base annuale: si paga un tot per ogni anno di durata della causa.

10) La fase delle trattative, quella fase preliminare in cui le parti si confrontano, con l’aiuto di uno o più avvocati, per vedere se possibile raggiungere un accordo sulle condizioni, viene di solito tariffata su base oraria.

11) Al momento attuale, presso il mio studio un divorzio in house costa 1.500€ per tutto il lavoro (somma che i coniugi possono dividersi tra loro), un giudiziale 1800€ per ogni anno e ogni ora di trattazione 100€ – oltre accessori di legge e cioè IVA e cassa avvocati; la convenienza del divorzio in house é evidente.

12) Il divorzio in house si può fare anche in videoconferenza, se ad esempio uno o entrambi i coniugi risiedono all’estero – ne ho già fatti diversi e sono stati tutti autorizzati o muniti di nulla osta dalla Procura.

13) Se uno dei due coniugi risiede all’estero, ma non si può fare il divorzio in house perché non si accorda sulle condizioni ed é necessario procedere con un divorzio giudiziale, é sufficiente fare la notifica all’estero.

14) Se uno dei coniugi é irreperibile, il divorzio si può fare ugualmente con la notifica ex art. 143 cod. proc. civ, ma prima di poter procedere in questo senso è tassativamente necessario fare tutte le ricerche possibili per trovarne la residenza, anche tramite l’impiego di un’agenzia investigativa, altrimenti la notifica é nulla e potrebbe mandare tutto in vacca anche dopo anni o decenni.

15) Fatta la separazione, i coniugi possono riconciliarsi con una semplice pratica all’ufficio di stato civile, senza bisogno di avvocato; dopo il divorzio, non c’è più possibilità di riconciliarsi, per cui quei coniugi che ricominciano a stare insieme possono solo o risposarsi o costituire una famiglia di fatto, con o senza un accordo di convivenza.

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diritto

Malato terminale: come tutelarne il patrimonio?

Recentemente ho avuto brutta notizia di salute nei confronti di mia zia, che è attualmente in ospedale e versa in condizioni irreversibile con un tumore maligno in metastasi in tutto il corpo, e lucida ma molto debole. Ora vi è una sua vecchia conoscenza (collega) che le vuole sottrarre la casa con pochi soldi, casa che ha comprato dopo una vita di sacrifici. Lei vuole delegarmi per poter svolgere vendita di proprietà, pagamenti bollette, e cose di ogni tipo. E per pensare a lei e a suo marito ormai 93enne. Per poter sbrigare ogni cosa a suo favore, e allontanare i soliti avvoltoi intorno a lei, cosa posso fare? Come posso senza dare enormi fastidì a lei sbrigare tutto ciò che devo fare, per darle gli ultimi giorni il più sereni possibili. Voglio solo poter tutelare i suoi sacrifici, e aiutarli ad avere serenità fino al giorno in cui purtroppo non ci saranno più.. cosa devo fare? Datemi un idea per favore.. o almeno ditemi come posso aiutarli e tutelarli da malintenzionati?

Direi che il sistema migliore sia farti conferire una procura notarile.

Devi sentire da un notaio per i costi e le modalità più in particolare.

In questi casi, il notaio si reca in ospedale per raccogliere e autenticare la firma.

In alternativa, c’è il procedimento di nomina di amministratore di sostegno, ma, da quanto mi racconti, temo che non faresti in tempo ad ottenere la nomina.

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Laureati Giurisprudenza su Google ne abbiamo?

sono in fase di attesa di udienza camerale per una denuncia da me presentata purtroppo infondatamente archiviata dal PM. Per la proposizione di opposizione mi ero rivolta ad un legale al quale ho concesso nomina e procura
speciale.
Vorrei ora, per motivi di mancata fiducia, revocare il mio legale: ho sentito parlare di ultraattivita’ della procura per cui mi chiedo se in questa fase (ancora di indagini preliminari) devo necessariamente procedere a nuova nomina per ”liberarmi” del
attuale legale. Preciso inoltre che, nell’atto di procura, è scritto che egli puo’
avvalersi di sostituti processuali per la costituzione di parte civile: chiedo se questa potrebbe essere causa di irrevocabilita’ in quanto considerato mandato conferito
a piu’ persone e mi obbligherebbe al pagamento di una penale?

«Ho sentito parlare di ultrattività della procura» è una delle battute più belle che io abbia sentito negli ultimi cinque anni.

Queste sono le cose che succedono quando si prende la laurea in Giurisprudenza su google.

Purtroppo, si tratta di un problema reale: le persone non hanno più consapevolezza dei confini della propria competenza o, detto in altri termini, credono che «democrazia» significhi, automaticamente, poter acquistare la qualifica di esperto in ogni campo, un po’ come quelle persone di cui ogni tanto si dice che sono degli eclettici, senza però purtroppo esserlo veramente.

Il problema ha delle conseguenze negative non trascurabili per chi si trova ad avere a che fare con un problema legale, che ti voglio illustrare per bene.

Al momento, ad esempio, io lavoro a 100 euro all’ora, a livello di consulenza, come tariffa di base.

Orbene, data questa tariffa di base, e rapportandola al tempo cui si riferisce, ultimamente purtroppo molti clienti tra quelli che assisto sprecano almeno 60/70€ di «tempo», che hanno pagato, per farmi dire perché quello che hanno letto su google non c’entra un cazzo con il problema che mi hanno portato.

Oltre allo spreco di tempo, c’è anche un potenziale danno concreto sulla qualità del lavoro. Se io posso dedicarmi al tuo problema solo negli ultimi venti minuti rimanenti, non solo hai buttato via parte del tuo investimento, ma hai anche meno possibilità che io possa occuparmi in maniera efficace del tuo problema, perché il lavoro, specialmente quello legale, è fatto di cura e attenzione.

Un avvocato, in altri termini, ti vende la sua attenzione – che è oggi uno dei beni più preziosi, tanto è vero che tutti la vogliono – e lo fa per un periodo di tempo circoscritto e limitato perché questa sua attenzione la deve dare anche ad altri clienti e al resto delle persone della sua vita – figli, genitori, coniuge, amici, ecc. ecc..

Torniamo, dunque, ad un mondo in cui le cose di cui abbiamo «sentito parlare» sono l’Inter, la Juve, il Milan o i colori che andranno per le unghie la prossima stagione, cioè gli argomenti riversabili in una conversazione che potremmo sostenere al bar, davanti ad un cappuccino fumante…

Io capisco anche che questa voglia di approfondire nasca non da un desiderio di comprensione e di evoluzione, ma più semplicemente e banalmente dal fatto che non ci si fidi degli esperti. Questo lo capisco perfettamente, se c’è un periodo della storia che ha dimostrato che gli esperti prendono grandi cantonate è sicuramente stato questo dell’epidemia del coronavirus.

Ma dalla necessità di un esperto competente e onesto non possiamo uscire con una ricerca su google: l’unica possibilità di uscita è trovare un esperto che non sia un deficiente, altrimenti noi come società civile finiamo per fare peggio ancora, anche al netto del fatto che gli esperti veramente validi siano pochi dobbiamo, possiamo solo, cercare uno di quei pochi…

Chiusa, ora, questa doverosa parentesi, sulla tua situazione, di cui, persa nelle disquisizioni tecniche, esattamente come faceva Renzo con Azzeccagarbugli (poi dicono che Manzoni non è più importante da leggere), non dici assolutamente nulla nella sostanza, l’unica cosa che mi sento di dirti è questa: se si tratta di una situazione che ti sta a cuore, allora l’unica cosa che puoi fare è cercare un legale di fiducia con cui sostituire quello verso cui non ritieni più di avere fiducia; viceversa in caso contrario, ma a quel punto non avresti dovuto nemmeno iniziare: in tal caso, cerca di venirne fuori prima e nel modo più indolore possibile.

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Artigiano pagato e scomparso: che fare?

Un artigiano ha preso dei soldi per fare un lavoro a casa mia ma non si è mai presentato e si è reso irreperibile. ho fatto mandare la messa in mora dall’avvocato e ho sporto querela verso i carabinieri. tutto questo succedeva 4 mesi fa, ad oggi non ho risposta da nessuno e non ho modo di monitorare l’avanzamento della querela. Come posso fare per riavere il mio credito? si parla di €1700. posso rivolgermi ad una società di recupero crediti?

Per capire se effettivamente c’è stato un reato, e se quindi una querela in una situazione del genere ha un senso, bisognerebbe capire meglio come sono andate le cose, avere più dettagli, per vedere se ci possono essere i requisiti della truffa, che richiede specifici «artifici e raggiri», o dell’insolvenza fraudolenta ovvero non si tratti, invece, di un mero inadempimento contrattuale, che è sicuramente un illecito, ma solo civile e non anche penale.

Generalmente, posso per esperienza dire che in procura tendono a ritenere situazioni di questo genere come problemi aventi rilevanza esclusivamente civilistica, richiedendo dunque l’archiviazione e lasciando la tutela del soggetto che ne è rimasto vittima alle sue stesse iniziative, anche se comunque come dicevo a riguardo bisognerebbe conoscere meglio il caso e vedere come è stata redatta la querela.

Sul piano penale, comunque, non riporrei molte speranze e valuterei già da ora quello che si può fare su quello civile.

Se la diffida non ha prodotto effetti, il passo successivo è solo quello di valutare iniziative giudiziarie, è inutile pensare di invitare una parte in mediazione in una situazione del genere e dopo che si è comportato in questo modo.

Anche qui mancano nella tua descrizione del caso dettagli che sarebbero stati necessari per capire se possibile, ad esempio, procedere in via monitoria richiedendo un decreto ingiuntivo o se, invece, bisogna ripiegare sul più lungo rito ordinario, nelle forme dell’atto di citazione o del ricorso ex art. 702 bis. Come gli sono stati dati, infatti, questi soldi? Gli sono stati dati all’interno di una cornice contrattuale? E così via.

In ogni caso, rimane centrale il problema della solvenza, sul quale ti rimando ad una attenta lettura della nostra scheda sul recupero crediti.

Può anche darsi che la scelta più conveniente, alla fine, sia lasciar perdere il recupero e dare questi soldi per persi, pena il perderne altri inutilmente.

Chiedi comunque un preventivo ad un avvocato per il recupero crediti e poi valuta. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi chiedercelo compilando la voce apposita nel menu principale del blog.

Per evitare ulteriori fregature in futuro, ti raccomando di iscriverti e restare iscritto alla newsletter del blog, che con un solo post al giorno, dal lunedì al venerdì, ti fa capire, direttamente dalla voce di un esperto come me disposto a condividere i segreti del mestiere con il grande pubblico a scopo divulgativo e di orientamento, come funziona la pratica legale e come è meglio comportarsi nella vita di tutti i giorni.

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Come divorziare da un cittadino giapponese che sta a Tokyo.

Vorrei divorziare da un cittadino giapponese, attualmente residente a Tokyo, io invece abito a Firenze, non abbiamo mai avviato la separazione anche se ormai viviamo separati da oltre 10 anni.

Nel diritto italiano, non è previsto il divorzio immediato. Bisogna fare prima la separazione, dopodiché, trascorsi sei mesi in caso di separazione consensuale, ovvero un anno, in caso di separazione giudiziale, si può chiedere il divorzio, con una pratica che segue più o meno lo stesso iter della separazione.

Può darsi che nel vostro caso sia applicabile il diritto nipponico e che, in quello Stato (anche se a naso mi appare improbabile), sia previsto il divorzio diretto o immediato.

L’applicabilità del diritto giapponese davanti ad un giudice italiano deve essere verificata sulla scorta delle disposizioni di diritto internazionale privato nazionali italiane, che, mi pare, facciano comunque riferimento alla nazionalità dei coniugi, anche se ad ogni modo occorrerebbe fare poi maggiori accertamenti.

Prima di questo, ovviamente, sarebbe bene però accertarsi che il diritto del paese del sol levante preveda appunto il divorzio diretto.

Tutto questo, tuttavia, mi sembrerebbe assurdo e assolutamente non strategico per gestire una situazione come la tua.

Se volessi seguire questo percorso, dovresti per prima cosa chiedere una consulenza ad un legale giapponese, cercandone uno non solo degno di fiducia ma anche in grado di corrispondente sia in Inglese che in Italiano con te. L’Inglese ovviamente potrebbe anche essere sufficiente, ma poi, se uno volesse chiedere l’applicazione del diritto giapponese in Italia, dovrebbe anche farsi fare, dal legale che ha incaricato in Giappone, una relazione scritta, che ad un giudice italiano non si potrebbe certo presentare in Inglese.

Non credo ci siano poi così tanti avvocati giapponesi in grado di lavorare con un Italiano sufficientemente corretto ed efficace, anche se si potrebbe sempre chiedere al consolato.

Tutti questi problemi, comunque, si potrebbero risolvere nel modo che noi utilizziamo e consigliamo in casi come i tuoi e cioè con un semplice accordo in house, o, meglio, rassegnandosi a farne due, uno per la separazione e un altro, sei mesi dopo, per il divorzio.

Può sembrare una complicazione, tutto al contrario è sicuramente una semplificazione, rispetto all’altra strada, che, peraltro, al momento non sai nemmeno se praticabile, sempre perché non sappiamo cosa preveda il diritto giapponese sul tema del divorzio immediato o diretto.

Per fare un accordo in house col tuo marito giapponese, si può tentare di farlo tramite una procura davanti alle autorità consolari italiane – bisogna però verificare attentamente se ce ne sono i presupposti.

Se si riuscisse a fare tramite una procura, tuo marito non avrebbe neanche bisogno di spostarsi e venire in Italia. Sarebbe sufficiente per lui andare a Tokyo o dove preferisce per rilasciare questa procura e poi spedircela in studio. Abbiamo risolto un caso del genere con una persona che ha potuto divorziare restando comodamente in Australia.

Se la procura non si potesse fare, o se comunque preferiste fare altrimenti, tuo marito potrebbe volare in Italia. Per fare la separazione, una volta che si è d’accordo sui contenuti, una cosa cui si può lavorare prima del viaggio, è sufficiente un’oretta in studio legale, dopodiché tuo marito può anche ripartire, lo stesso giorno in cui è arrivato.

Ovviamente in questo caso c’è il costo del viaggio stesso da considerare, ma ti assicuro che rispetto all’altro percorso sopra tratteggiato spendereste molto meno, anche nel caso in cui fossi tu ad offrire il viaggio a tuo marito, come di solito consiglio sempre di fare a chi deve separarsi o divorziare da una persona che risiede all’estero.

Una ulteriore possibilità, per la verità, sarebbe quella di fare separazione giudiziale e successivo divorzio giudiziale, in entrambi i casi con notifiche, plurime peraltro in caso di probabilissima mancata comparizione all’udienza presidenziale, ma qui parliamo di un vero e proprio macello, che devi cercare di evitare il più possibile e che devi valutare proprio solo come ultimissima risorsa quando non hai nessuna altra strada percorribile.

Un’altra possibilità ancora, astrattamente, sarebbe di fare la pratica in Giappone. Qui non ti so aiutare, bisognerebbe sentire un legale giapponese anche in questo caso. La cosa da verificare sarebbe poi la trascrivibilità della sentenza di separazione o divorzio in Italia, che per te è assolutamente fondamentale. Poi anche in questo caso può essere che siano necessarie due pratiche, ancora non sappiamo cosa prevede il diritto nipponico…

Anche per questo motivo, la soluzione sicuramente di gran lunga migliore è quella che ti indico sopra: due accordi in house a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, con tuo marito che partecipa per procura o viene di persona presso lo studio.

Insomma… Non diventare giapponese anche tu, separati in Italia 😉

Se vuoi un preventivo per fare un accordo in house per la separazione nel tuo caso, puoi chiederlo compilando il modulo apposito, anche se forse sarebbe preferibile fare una prima consulenza preliminare in cui entrare un po’ di più nel caso e vederne meglio i contorni.

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Fratello in stato di bisogno: non devono occuparsene i figli?

mio fratello 63enne viveva con i suoceri ed un cognato,venuti a mancare i suoceri,poi è morta la moglie poi il cognato, rimasto solo altri cognati si hanno preso la casa,mio fratello è stato due giorno in strada,preciso che è pure invalido civile al 100%,ho chiamato i figli,1 a londra ed 1 a novara ma come risposta hanno detto si arrangia,io fratello minore lo ho accudito a casa mia facendogli anche la residenza per le prestazioni sanitarie.
oggi dopo 3 anni mia moglie non ne vuole sapere piu poickè deve accudire i genitori 80enni disabili.
domanda; che devo fare io per non tenere piu mio fratello. chi è responsabile di lui figli o istutizioni

Non è un problema che si possa prestare ad essere trattato con gli strumenti giuridici tradizionali, che sono adeguati semmai solo ad alcuni aspetti limitati dello stesso, mentre mi sembra evidente che occorrano approcci diversi.

In linea di principio, se consideriamo il novero dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti, definito dall’art. 433 cod. civ., vengono prima i figli dei fratelli, in ragione del fatto che il vincolo di parentela e di vicinanza anche affettiva nel primo caso è o dovrebbe essere molto più stretto.

Addirittura il codice civile specifica nel caso dei fratelli che gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessario, relegandoli all’ultimo posto e addirittura con limitazioni rispetto a tutti gli altri parenti ed affini che vengono prima.

Ciò detto, non credo che tu possa trattare il problema depositando un ricorso d’urgenza per la prestazione degli alimenti – non potresti nemmeno essere tu, dovrebbe essere tuo fratello a sottoscrivere la procura per il ricorso. Anche perché avresti la complicazione della notifica a Londra, cosa per la quale saresti almeno facilitato dal regolamento sulle notifiche intracomunitarie, almeno finché il Regno Unito non avrà completato la Brexit.

Io metterei questa eventualità in secondo piano e proverei a chiedere l’intervento dei servizi sociali, tramite una diffida scritta inviata da un bravo avvocato di fiducia sia ai servizi sia a tutti gli enti potenzialmente interessati, sia ai parenti che potrebbero essere tenuti a prestare gli alimenti – in primis i figli – con la miglior formula da individuarsi appunto a cura di questo legale.

Dopo l’invio di questa diffida, in base a quello che sarà accaduto, valuterai poi come continuare a trattare il problema.