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Raccomandate: per sapere cosa contengono, resta necessario aprirle.

siamo 3 fratelli , mio padre e mia mamma sono morti 3 anni fa , ci e’ arrivata una raccomandata per eredi , che possiamo ritirare solo se abbiamo una delega . Noi nn ci capiamo niente . Abbiamo una minuscola casa dove vivevano anche i nostri genitori , ma nn abbiamo mai fatto divisioni o , nient’altro . Non abbiamo soldi , e sicuramente e’ una assicurazione di auto di mio padre nn pagata di anni fa . Che dobbiamo fare , mia sorella e’ invalida , io pure e mio fratello vive in affitto. Per piacere ci dica qualcosa

Per sapere cosa contenga una busta postale, rimane anche nel 2016 necessario aprirla.

Purtroppo, noi avvocati non abbiamo poteri speciali e non siamo in grado di sapere cosa contiene un plico senza prima sbustarlo.

Va dato atto che questa deve essere una credenza diffusa, perché ad esempio già un’altra volta un cliente ha lasciato alla mia assistente in studio una busta chiusa, chiedendo se gli avrei poi saputo dire di che cosa si fosse potuto trattare.

Vediamo di vedere comunque cosa è possibile fare.

Escludendo vostro fratello, che non credo sia impedito dall’andare a ritirare una raccomandata per il fatto di condurre in locazione un immobile anziché goderne ad altro titolo, dal momento che anche gli immobili in locazione possono essere lasciati incustoditi, nel vostro caso bisogna vedere se la vostra disabilità impedisce di sottoscrivere una delega.

Se così fosse, l’unica soluzione sarebbe rivolgersi purtroppo ad un notaio per raccogliere una delega tramite altre modalità; qualora questo fosse impossibile, non rimarrebbe che la nomina di amministratore di sostegno, che sarebbe a questo punto consigliabile perché oltre alla lettera in questione in futuro ci potrebbero essere molte altre cose da gestire.

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Come separarsi da un marito che non si sa più dove sia?

da diversi anni mia sorella vive senza il marito, un poco di buono, dedito al bere e al gioco d’azzardo. Non abbiamo più notizie di lui da tempo e mia sorella adesso vorrebbe separazione e divorzio. È fattibile in via univoca? O prima dobbiamo rintracciare il signorino? E, se anche lo rintracciassimo, si può fare una procura, in modo che né io né lei lo si debba incontrare nuovamente?

Al momento attuale, bisogna fare prima la separazione e poi, dopo 3 anni, il divorzio.

Se è irreperibile, si può usare la forma di notifica prevista appunto per gli irreperibili, ma questa irreperibilità deve essere concreta e reale ed accertata dopo aver svolto le indagini del caso, perché se se fosse rintracciabile il ricorso per separazione dovrebbe essergli notificato.

La procura non si può fare per una motivazione del genere, ma solo, e non senza qualche difficoltà, per chi risiede all’estero e avrebbe difficoltà a presentarsi davanti ad un tribunale italiano, come spieghiamo nella scheda apposita.

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la procura conferita ad un avvocato può essere revocata?

la questione riguarda un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno. In fondo al ricorso l’Avvocato che si è occupato della stesura e che presenterà in Tribunale il ricorso medesimo elenca la seguente procura: “…delego a rappresentarmi e difendere in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa l’eventuale fase di esecuzione forzata e di impugnazione, l’Avv. xxx, del foro di xxx, conferendole ogni più ampio potere o facoltà compresi quelli di farsi sostituire e nominare altri Procuratori in qualsiasi Distretto, transigere e conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze, rinunziare agli atti del giudizio ed all’azione, interporre appello e le altre impugnazioni consentite, far interrompere o sospendere il giudizio in ogni suo stato e grado e riassumerlo, chiamare in causa terzi.” Una volta firmata, la suddetta procura potrebbe essere revocata?

La procura non è altro che il mandato che viene conferito ad un soggetto, nel tuo caso, ad un avvocato, per la presentazione di un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno presso il giudice tutelare competente.

Detta procura, regolata dall’art. 83 del codice di procedura civile, può essere apposta in calce o a margine di un atto e si presume conferita per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà contraria.

Il conferimento dell’incarico, quindi della procura, ad un avvocato, presuppone l’esistenza di un rapporto di fiducia tra cliente-avvocato. Venuta meno la fiducia, non ha senso per un cliente o per l’avvocato stesso la continuazione del rapporto professionale. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto posso dirti che  la procura, come peraltro dispone l’articolo 85 del codice di procedura civile, può essere sempre revocata dal cliente e il difensore può sempre rinunciarvi.

Noi stessi, come studio, addirittura incoraggiamo i clienti che non vogliono più essere seguiti da noi a toglierci l’incarico, fornendogli un apposito modello e proponendo sistemi tariffari, come quello flat, che rendono estremamente semplice la revoca.