Categorie
diritto

Nullità del matrimonio e compravendita di immobili: che succede?

l’ annullamento del matrimonio, quali effetti produce su un contratto di acquisto di una casa, stipulato successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni? E’ comunque valido o l’annullamento del matrimonio annulla anche il successivo contratto di compravendita?

Per l’ennesima volta in due decenni, ricordo che le domande astratte nella pratica giuridica hanno molto poco senso. Bisogna parlare dei fatti e delle situazioni in cui si radica il problema, lasciando che sia il giurista interpellato a fare i più opportuni inquadramenti. Sarebbe stato molto meglio descrivere appunto la situazione concreta e il problema relativo che c’è da risolvere.

In linea generale, ad ogni modo, si può dire che sicuramente un contratto di compravendita rimane valido anche a seguito di nullità del matrimonio a che, al momento della stipulazione, vincolava uno o entrambi i contraenti.

Può essere più difficile capire quale sia la situazione proprietaria del bene, nel senso che va stabilito quale sia la sorte del regime patrimoniale tra i coniugi in dipendenza dell’annullamento e, se si suppone una sua caducazione, quali conseguenze ne derivino.

Peraltro, le conseguenze comunque sono destinate a cambiare a seconda di come è stata redatta la compravendita e di chi vi ha partecipato.

Ad esempio, se supponessimo che i coniugi erano in regime di comunione, come erano, che cosa accade nel caso di nullità, se, sempre ad esempio, all’atto ha partecipato solo uno dei due coniugi mentre l’altro lo aveva acquistato solo in forza dell’applicazione del ridetto regime di comunione?

È difficile ipotizzare che vi possa essere una comunione tra coniugi che si trasforma in comunione ordinaria, anche perché la comunione tra coniugi è, secondo una nota espressione della corte costituzionale, una «comunione senza quote».

Ed infatti la Cassazione, con la sentenza n. 11467/2003 ha precisato che in caso di annullamento del matrimonio, la comunione legale si scioglie, ma il regime patrimoniale legale, pur dopo l’avvenuto scioglimento della comunione, non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina.

La situazione andrebbe approfondita molto di più. Se credi, valuta di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

Casa ereditata: cade in comunione dei beni?

Mia madre a seguito della chiusura della sua attività commerciale, si ritrova con un debito Equitalia di 24mila euro. Mia madre non è proprietaria di nulla. Mio padre invece è proprietario della casa in cui viviamo tutti e cinque da 33 anni. Loro hanno la comunione dei beni, ma la casa in questione era di proprietà dei miei nonni paterni e solo nel marzo 2014 è stata legalmente ereditata da mio padre.
In caso di morte di mia madre, cosa accadrebbe a coniuge e figli?
Dovremo pagare noi il debito Equitalia o basta rinunciare all’eredità?
Equitalia si può rivalere sulla casa nonostante sia stata ereditata e non acquistata da mio padre?

Nel momento in cui tua madre dovesse morire, la sua eredità sarebbe devoluta al suo coniuge, suo marito, e ai suoi figli; sareste quindi chiamati alla sua eredità.

In caso di accettazione, diventereste suoi successori a titolo universale, subentrando nel suo patrimonio, inteso come complesso di rapporti giuridici attivi, ma anche passivi, compreso, dunque, il debito con Equitalia, e i vostri patrimoni e quello della mamma si fonderebbero, con la conseguenza che Equitalia potrebbe pignorare anche i vostri beni.

Per evitare che accade questo, potrete valutare di fare la rinuncia all’eredità.

La casa che ha acquistato tuo padre in regime di comunione dei beni ma per effetto di successione ereditaria non è caduta in comunione, ma costituisce un bene personale di tuo padre. Per legge, infatti, i beni acquistati da un’eredità non fanno parte della comunione dei beni.

Categorie
diritto

Casa acquistata a rate prima del 1975: di chi è?

Mio nonno nel 1968 acquistò una casa stipulando un contratto di pagamento rateale con pagamento ultima rata 1990. La casa venne intestata a mio nonno ma nel 1975 entro in vigore la legge sul diritto di famiglia e quindi in comunione dei beni con mia nonna. Mia nonna è mancata nel 2012 e mio nonno non ha voluto aprire la successione nei confronti di mia mamma e mia zia perché dice che la casa è solo sua. (da dire che mio nonno ha immediatamente trovato una compagna molto più giovane di lui che ha un forte ascendente): Considerando che la casa è stata finita di pagare nel 1990 non rientra nella successione alle figlie la parte di casa pagata tra il 1975 al 1990? Io ho trovato una sentenza di cassazione che pare concordare la mia tesi.

Gli immobili acquistati prima del 1975 da uno solo dei coniugi non diventano di proprietà comune per effetto del solo passaggio al regime di comunione legale tra coniugi, che non ha effetto retroattivo, come spiego meglio in questo mio presente, vecchio, post, tuttora valido.

Quindi l’immobile dovrebbe essere oggetto di proprietà individuale di tuo nonno.

Uso il condizionale perché bisognerebbe a questo punto ulteriormente vedere il contratto di acquisto e il momento preciso in cui si è verificato il passaggio di proprietà dal venditore all’acquirente.

In tutti i casi cui mi è capitato di assistere, il momento traslativo è stato insieme alla stipula del contratto, cioè immediato, per cui mi sembrerebbe molto strano che questo momento, almeno in materia di immobili, fosse posticipato, ma questo potrebbe avvenire se le parti lo avessero stabilito.

È pur vero che, ad esempio, ai sensi dell’art. 1523 c.c., nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Tuttavia, non mi è mai capitato di vedere applicato questo schema contrattuale per la cessione di immobili.

In conclusione, ti consiglio di approfondire maggiormente il caso con l’assistenza e la consulenza di un bravo avvocato.

Categorie
diritto

La mia seconda moglie può rinunciare alla mia eredità controfirmando il mio testamento?

sono vedovo con un figlio, sono proprietario di una casa . Vorrei sposarmi nuovamente con separazione dei beni. in caso di mia morte la mia seconda moglie avrebbe diritto ad una percentuale sulla casa? e’ possibile fare prima un testamento controfirmato dalla mia seconda moglie che prevede di lasciare il 100% a mio figlio? potrebbe essere impugnato?

Sì, la tua seconda moglie sarebbe una tua erede necessaria, a prescindere dal regime patrimoniale adottato per la vostra famiglia, cioè se comunione o separazione dei beni, che non ha rilevanza sotto questo aspetto.

Purtroppo, una sottoscrizione del testamento da parte di tua moglie non avrebbe alcun valore perché fatta in violazione del divieto dei patti successori e sarebbe sicuramente nulla, anzi probabilmente renderebbe invalido l’intero testamento.

Nel nostro Paese, infatti, è vietato disporre, in qualsiasi modo, anche per rinuncia, di una successione non ancora aperta, cioè di una persona ancora in vita.

Ti consiglierei di parlarne con un avvocato, anche se gli spazi per quello che volete fare sono abbastanza ridotti e non è sicuro che si trovi una strada per praticarli in modo sicuro.

la casa donata nel 2008 può esser fatta rientrare nella comunione a cui si passa nel 2013?

io e mio marito siamo sposati dal 2003 in separazione beni. Da subito abbiamo ristrutturato la casa in cui abitiamo, che era intestata a mio suocero, con i soldi di entrambi. Nel 2008 la casa è stata donata a mio marito (ha una sorella per la quale mio suocero ha fatto una scrittura privata dove dichiara che le rilascia la casa in cui vive tuttora). Dato che negli anni, e ancora adesso, la casa in cui abitiamo è oggetto ancora di ristrutturazione con i soldi di mio marito e i miei, per tutelarmi volevo passare al regime di comunione dei beni, ma mi pongo una domanda: se la comunione parte nel 2013, rientra la casa donata nel 2008? Altrimenti devo pensare ad un altro modo per tutelarmi. Pensi che al matrimonio volevamo fare la comunione dei beni, ma entrambi i nostri parroci ci hanno caldamente sconsigliato di farlo…

Il passaggio al regime di comunione dei beni non interessa i beni che sono già stati acquisiti da coniugi. In ogni caso, i beni che uno dei coniugi acquista per effetto di donazione non rientrano in comunione dei beni (art. 179, lett. b). cod. civ.). Quindi, se credi, dovresti valutare un altro modo per tutelare i tuoi investimenti sulla casa. Non ho capito bene nemmeno la questione della scrittura privata alla sorella, ma intravedo un possibile pasticcio anche al riguardo considerato il divieto dei patti successori. Sarebbe bene far valutare tutta la situazione ad un legale.

Categorie
diritto

Immobili acquistati da un coniuge prima del 1975: di chi sono?

Il defunto contraeva nel 1957 matrimonio senza alcuna scelta relativa al regime patrimoniale tra i coniugi; i coniugi hanno avuto due figlie; nel 1971 acquistava da solo un terreno sul quale edificava una casa; successivamente all`entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia i coniugi non operavano alcuna determinazione; dunque dal 1975 in poi tra loro esisteva una comunione di beni; ora a seguito della morte del marito, la moglie poiche` questo era l`intendimento dei coniugi sebbene non vi sia nulla di scritto, ritiene che debba andare in successione solo il 50% dell`immobile poiche` la residua parte spetterebbe integralmente a lei. Il problema si complica perche` la casa e` in vendita e presentando una successione con il solo 50% potrebbero forse sorgere dei problemi per il restante 50%? Quale e` la soluzione.

L’art. 228, 2 co., L. 19.5.1975, n. 151 stabilisce, come giustamente accenna il nostro utente, che il regime di comunione legale si applica automaticamente anche alle coppie sposate prima dell’entrata in vigore (avvenuta il 20.9.1975) della legge di riforma, a meno che entrambi o anche uno solo di essi non abbia no espressamente dichiarato, entro il 16.1.1978, di voler adottare un diverso regime. Oggetto della comunione sono sia gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il 16.1.1978, sia quelli compiuti dal 21.9.1975 al 15.1.1978, purché ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente (C. 6954/1997), ma non anche gli acquisti effettuati prima, che rimangono di proprietà individuale del coniuge che li aveva fatti.

La casa in esame, dunque, al momento in cui si è aperta la successione era di proprietà individuale del de cuius. Dal tenore del quesito, in cui si riporta che “non vi era nulla di scritto”, pare trattarsi di una successione legittima, che si ha appunto in assenza di disposizioni testamentarie. La disposizione applicabile è quella di cui all’art. 581 cod. civ., secondo cui al coniuge superstite spetta 1/3 dell’asse ereditario ed un ulteriore terzo ciascuno ai due figli (ognuno insomma eredita per 1/3). Quindi la casa in questione è da ritenersi attualmente oggetto di una comunione in cui spetta ad ognuno dei tre comproprietari una quota uguale.

Per quanto riguarda, infine, la denuncia di successione, si tratta di una pratica avente rilevanza solo fiscale, che può essere presentata da uno qualsiasi dei coeredi.