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Sospensione da scuola: come impugnare?

vi contatto perché ho un nipote che è stato sospeso da scuola per i giorni 7 e 8 novembre 2022. Il motivo della sospensione è che mio nipote ha richiamato il compagno autistico che aveva spinto un altro ragazzo dicendogli ” non lo fare più altrimenti vengono i carabinieri!” Sembra che aver nominato i carabinieri abbia sconvolto il ragazzo autistico, e questo lo posso pure capire. Ma da qui a meritarsi un’espulsione io non sono per nulla d’accordo… e forse alla scuola non è chiaro che questa decisione invece di creare inclusione, fa proprio il contrario…

Sembra eccessivo anche a me, anche se non mi sorprende perché ho visto ultimamente molti provvedimenti di sospensione caratterizzati da eccessivo rigorismo, specialmente in una scuola in condizioni difficili come la nostra e non condivisibili.

Anche se, e ciò va detto chiaramente, per esprimere una valutazione con un minimo di validità, sarebbe necessario leggere interamente il provvedimento di sospensione, oltre che vedere, per quanto possibile, il fascicolo all’interno del quale è stato adottato.

In generale, suggerirei di valutare il ricorso all’Organo di Garanzia, rigorosamente tramite un avvocato che possa scrivere un testo efficace e funzionale, con qualche speranza in più di essere preso in considerazione almeno minima dalle istituzioni scolastiche.

La materia è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Anche se le speranze di accoglimento favorevole non sono mai tantissime, fare ricorso può essere un gesto positivo da parte della famiglia nei confronti del ragazzo, sostanzialmente per farlo sentire meno solo nei confronti di una istituzione scolastica i cui atteggiamenti non sembrano sempre comprensibili: potrebbe essere importante.

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diritto

10 cose sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

1) Il decreto é provvisoriamente esecutivo quando chi lo riceve ha un termine di 40 giorni per fare opposizione ma intanto deve pagare la somma portata del decreto altrimenti gli fanno un pignoramento.

2) Un decreto può essere ottenuto provvisoriamente esecutivo sia all’origine, al momento della sua emissione, sia in occasione della prima udienza del giudizio di opposizione.

3) Quando viene apposta la clausola di provvisoria esecutorietà, il debitore deve pagare, nonostante vi sia o vi possa essere opposizione, altrimenti rischia un pignoramento.

4) Una volta che la clausola é stata ottenuta, se ne può chiedere la sospensione, ma non anche la revoca: se prima della sospensione sono stati fatti atti esecutivi, gli stessi restano validi fino alla fine dell’opposizione – se ti hanno pignorato i soldi in banca, ad esempio, rischi di non poterli più usare per anni.

5) Se ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di solito insieme allo stesso ricevi anche il precetto: da quel momento hai 10 giorni di tempo per pagare, salva la riduzione o elisione del termine del precetto stesso.

6) Appena ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo devi chiamare il tuo avvocato o comunque un avvocato: sospendi tutto quello che stavi facendo e dedicati al decreto finché non hai messo la materia in mano ad un avvocato.

7) Se hai un’azienda, la notifica del decreto ti arriva via PEC, quindi: non stare mai più di due o tre giorni senza controllare la PEC!

8) Per legge, le notifiche di atti giudiziari devono riportare una particolare dicitura nell’oggetto della mail: con questa stringa, puoi settare un alert per essere avvisato subito quando tra le PEC in arrivo c’è una notifica giudiziaria.

9) L’opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo si fa con l’atto di opposizione più un ricorso a parte, per innestare un subprocedimento sull’inibitoria, cioè la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

10) Se non fai il ricorso a parte, rischi che il creditore ti faccia un pignoramento prima della prima udienza del giudizio di opposizione!

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riflessioni

Gli abusi di facebook.

Sono tornato attivo ieri su quel social dopo sei giorni di sospensione per motivi demenziali, un mio post assolutamente innocente é stato considerato incitamento all’odio dall’algoritmo.

In passato ho già subito provvedimenti del tutto senza senso del genere, stavolta tuttavia ho deciso di aprire una vertenza nei confronti di Facebook Ireland, società responsabile della piattaforma per il nostro paese.

Siamo arrivati su queste piattaforme social un po’ tutti per gioco, in seguito tuttavia hanno assunto importanza notevole per noi e per tutti i soggetti che sono in relazione con noi, sia per motivi personali che professionali, comportando un canale di occasioni di lavoro di rilievo specialmente per noi professionisti e autonomi.

La cosa davvero inammissibile é rimanere vittima di interventi di moderazione di questo genere senza la possibilità di richiede l’intervento di un umano: non esiste alcuna possibilità di ricorso.

Così l’utente, la sua vita di relazione e quella professionale vengono lasciate completamente in balia di macchine stupide programmate da umani ancora più cretini.

Come ho spiegato nei giorni scorsi sul blog, non è affatto impossibile mettere il sale sulla coda a facebook. Le cose sono cambiate e ci sono già le prime sentenze, i primi provvedimenti favorevoli agli utenti.

Per questi motivi ho deciso, in collaborazione con il mio collega Michele Peri, di aprire una vertenza, vedremo come andrà e se andrà come spero potrà essere qualcosa che apre più di una speranza per tutti coloro che sono danneggiati dagli abusi dell’algoritmo di facebook e altri reti sociali.

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Sospensione da scuola: che fare

Sospensione da scuola: che fare?

Spesso si tende a pensare all’avvocato come a colui che si occupa esclusivamente di vicende processuali, mentre sempre più di frequente può essere utile rivolgersi ad una figura professionale come l’avvocato, anche per gestire situazioni che possono capitare a chiunque, nella vita di tutti i giorni, come ad esempio nel caso in cui nostro figlio abbia commesso qualche “bravata” a scuola, e sia stato punito con la sospensione.

Oggi ti parlo di quello che si può fare quando si devono gestire situazioni del genere.

I regolamenti.

Attualmente, i regolamenti degli istituti (soprattutto delle scuole secondarie) prevedono prescrizioni piuttosto rigorose nella disciplina della vita scolastica, e gesti compiuti anche per puro spirito di gioco o di scherzo possono facilmente sconfinare nell’ambito del non consentito.

Può accadere infatti che uno studente apostrofi un compagno di classe con un epiteto poco carino, oppure che venga sorpreso mentre scatta una foto con il telefono cellulare all’interno dell’istituto, o ancora che sia colto nell’atto di lanciare dalla finestra un quaderno del compagno di banco.

I casi possono essere i più svariati, e, a seconda della gravità, possono portare all’adozione, da parte degli organi preposti (Consiglio di Classe, ovvero, nei casi più gravi, Consiglio di Istituto), di provvedimenti disciplinari diversi, in ragione proprio del tipo di fatto commesso: se si tratta di un ragazzo che mangia una merendina durante la lezione, il docente provvederà con un semplice richiamo scritto sul registro; se invece lo studente viene richiamato spesso perché, con il suo comportamento, disturba lo svolgimento delle lezioni, allora la sua condotta sarà sanzionata con una nota sul registro di classe, (e, a seguito di più note, solitamente accade che vengano poi adottati provvedimenti più severi).

La sospensione.

La sanzione più incisiva, ovviamente, rimane l’allontanamento dello studente dalle lezioni, la cd. “sospensione”, per un periodo che può variare, a seconda della gravità del fatto commesso, da qualche giorno fino a settimane o addirittura mesi.

Purtroppo i gravi fatti di bullismo e di violazione della dignità personale, commessi all’interno delle scuole, da un po’ di tempo ormai rientrano tra i fatti di cronaca, e hanno indotto le Istituzioni (in primis il Ministero dell’Istruzione) ad adottare provvedimenti severi, in grado di scongiurare tali episodi.

Tuttavia, spesso accade che poi, in seguito alla sospensione, lo studente finisca per demotivarsi e affliggersi, perda la voglia di studiare, e risulti quindi seriamente pregiudicata la sua “carriera scolastica”.

Spesso, sono proprio i Regolamenti dei singoli istituti a prevedere dei “correttivi”, che consentano di ottenere, con il provvedimento concretamente adottato, una finalità più propriamente educativa e costruttiva.

Fare ricorso contro la sospensione, ma per la sostituzione.

È in questi casi che è bene rivolgersi ad un professionista, il quale, valutando attentamente il caso concreto, le motivazioni addotte dagli organi scolastici a sostegno del provvedimento disciplinare irrogato, e le soluzioni offerte dal Regolamento di Istituto, potrà assistere lo studente e la sua famiglia, ad esempio attraverso la predisposizione di un ricorso, strumento previsto a tutela di chi sia stato raggiunto da sanzioni disciplinari.

Una precisazione è d’obbligo: attraverso questo atto di “impugnazione” non si può chiedere l’annullamento del provvedimento disciplinare, per il quale invece sarebbe necessario un vero e proprio ricorso amministrativo, con altre tempistiche, un altro iter, e, ovviamente, altri costi; scopo di questo particolare tipo di ricorso, invece, è la richiesta della sostituzione della sanzione con attività in favore della comunità scolastica.

Il riferimento normativo.

Il punto di riferimento, a questo proposito, è il DPR n. 249/98 (novellato dal DPR n. 235/07), che contiene il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”. L’art. 4, in particolare, stabilisce appunto che allo studente debba sempre essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica: queste ultime, proponendosi una finalità non solo punitiva ma prevalentemente educativa e costruttiva, sono volte a responsabilizzare l’alunno e a renderlo consapevole dell’importanza del rispetto delle regole per una convivenza civile.

Quali attività possono essere?

Le attività in favore della comunità scolastica possono essere di vario tipo, e in genere sono previste per tutte le sanzioni tranne per quelle che prevedono l’esclusione dallo scrutinio finale o dagli Esami di Stato e l’allontanamento definitivo dalla Scuola.

Tra le attività più diffuse si possono indicare: il ripristino di attrezzature, arredi e beni scolastici in genere; la pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, biblioteca); l’eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici; la partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; la collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali; la collaborazione con docenti per la preparazione di materiale didattico.

Come presentare il ricorso.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione del ricorso, indicativamente si può dire che questo va presentato, entro un termine che decorre dal momento della comunicazione del provvedimento disciplinare, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, il quale poi dovrà decidere entro un ulteriore termine: solitamente i provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi, per questo l’assistenza proprio di un professionista come l’avvocato può meglio garantire un intervento che sia tempestivo e allo stesso tempo anche qualificato.

Contattaci.

Se ti trovi in una situazione simile a quella in esame, puoi contattarci: valuteremo insieme i fatti e studieremo come intervenire, e, se vi sono i presupposti, potremo predisporre un ricorso per ottenere la sostituzione della sospensione con una misura meno afflittiva e certamente più educativa. Ti faremo un preventivo, ovviamente gratuito.

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Causa vinta: cosa é meglio fare?

Mia madre ha vinto una causa contro il suo ex datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennizzo di un infortunio.
Il mio avvocato mi ha messo davanti due ipotesi:
notificare immediatamente la sentenza alla controparte e cominciare con l’azione di recupero crediti però con il pericolo che la controparte si rivolga alla corte d’appello (altri anni annosi di processo, sono già anni che ci andiamo dietro e finalmente c’è una sentenza)
oppure attendere i giorni per la quale la controparte deve fare appello senza notificare, una volta scaduti i giorni si procede con il recupero credito senza possibilità di appello in altre corti. Innanzitutto le vorrei chiedere quale delle due suggerisce, poi in seconda le vorrei chiedere:
quanto andrò a pagare per la procedura di recupero credito?

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Come non pagare una sentenza: tutte le istruzioni.

sono socio amministratore pro tempore di una piccola societa’ coperativa di trasporti abbiamo perso una causa di lavoro con un nostro dipendente lavoratore aspettiamo da un momento all’altro pignoramento dalla controparte. Come fare per non essere pignorati veicoli intestati alla societa’ coperativa tenendo presente che per fare tutti i passaggi di propieta’ dei mezzi in possesso andremmo a spendere all’incirca la stessa somma che siamo stati condannati in sentenza.

Un avvocato non può assolutamente, né in privato né tantomeno in pubblico, fornire consigli diretti a consentire ad un debitore, quale siete voi -ufficialmente, a prescindere dalle vostre ragioni di merito – di sfuggire alle legittime pretese, accertate con un titolo giudiziale, del suo creditore.

Può benissimo darsi che la sentenza sia ingiusta, non sarebbe né la prima né l’ultima, ma la regola è che comunque le sentenze, fino a che non sono eventualmente riformate da giudici di sede diversa, purtroppo si devono rispettare, salva sempre la sospensione o inibitoria da parte del giudice competente a prevederla, di solito per gravi motivi.

Quello che potreste chiedere ad un avvocato dunque sarebbe di lavorare su di un appello, sempre che ce ne possano essere i presupposti e, una volta fatto l’appello, di vedere se possibile ottenere la sospensione della sentenza impugnata.

Se, invece, i presupposti per l’appello mancassero, l’unica cosa possibile per evitare il pignoramento ed eventualmente risparmiare qualcosa sul debito che avete nei confronti del vostro ex dipendente è quello di far fare ad un legale competente, preparato e con buone attitudini negoziali, una trattativa per il raggiungimento di un accordo che preveda, in sostanza, uno sconto a fronte del pagamento immediato e magari alla rinuncia all’appello.

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Sospensione in appello: può essere parziale e limitata alle spese legali.

Tutti sanno che, qualora una sentenza venga ritenta illegittima o ingiusta, si hanno disposizione gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal nostro ordinamento per poter far valere i propri diritti.

Cosa succede se in una sentenza di primo grado nella motivazione si dice che le spese legali devono essere compensate a causa della reciproca soccombenza, mentre nel dispositivo si condanna la parte soccombente a rifondere le spese processuali a quella vittoriosa?

La questione sulle spese processuali, è già stata oggetto di svariate dispute giurisprudenziali e dottrinali, fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la n. 16037 del 2010, ove si è stabilito che se il giudice omette di provvedere sulle spese legali, l’unico rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, sarà il procedimento di correzione degli errori materiali (articoli 287 e 288 c.p.c.).

Ma, non è sempre così. Una sentenza che non si pronuncia, oppure si pronuncia in maniera sbagliata sulle spese processuali, non può essere semplicemente “corretta” con l’ausilio del procedimento di correzione degli errori materiali; anzi sarà necessario in alcuni casi ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione (Appello o Cassazione).

La domanda che viene spontanea porsi è: quale rimedio giuridico posso invocare? Correzione errore materiale, appello, cassazione? Posso utilizzare prima l’uno poi l’altro?

Un interessante pronuncia della Corte D’Appello Bologna del 19/01/2016, ci aiuta a capire come stanno le cose.

Nel caso sottoposto ai giudici della Corte d’Appello, si evince che nella motivazione della sentenza di primo grado il Giudice compensava le spese legali in virtù della reciproca soccombenza, mente nel dispositivo lo stesso Giudice condannava la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

Proposta istanza di correzione dell’errore materiale, il Giudice di primo grado la rigettava, deducendo che l’istanza di correzione dell’errore materiale poteva essere invocata solo per correggere una mera svista o una disattenzione nella redazione del provvedimento, senza intaccare il contenuto sostanziale e concettuale della decisione.

Ecco che allora, nel caso in esame si è fatto ricorso all’appello, per far valere il vizio concernente la statuizione delle spese processuali, chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

I giudici dell’Appello, accolta la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ma limitatamente alle sole spese processuali, hanno ritenuto che la statuizione sulle spese non poteva essere corretta con lo strumento dell’errore, trattandosi di un vizio che comporta una pronuncia giudiziale sulla prevalenza o meno della soccombenza.

In calce la pronuncia integrale della Corte D’Appello Di Bologna

 

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

Sezione 1^ Civile

Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott. Fausto Casari Presidente rel.

dott. Francesco Paris oli Consigliere

dott. Riccardo Di Pasquale Consigliere

Letti gli atti del procedimento n. 2014/2015 R. G. A. C. e sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 12/1/2016;

OSSERVA

B*** G*** propone istanza di sospensione relativamente alla sentenza del Tribunale di Modena n. 302/2015 pubblicata il 24/2/2015 con la quale, accertato il godimento esclusivo da parte sua di certi beni, quindi anche per le quote di proprietà di B*** A***, B*** S*** e V*** L***, lo si condanna a corrispondere a costoro la somma di Euro 1000 per ogni mese di godimento a far tempo dal 21/9/2006, oltre spese processuali (per Euro 9000 circa) .

Sotto il profilo del fumus, l’istanza di sospensione non è fondata quanto alla condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità da uso esclusivo. Le censure alla appellata sentenza non appaiono infatti individuarne motivi di nullità oppure errori gravi o immediatamente apprezzabili, risultando, infatti, al sommario esame qui consentito,correttamente motivata in fatto ed in diritto.

Venendo però alla statuizione riguardante le spese processuali, dalla lettura della sentenza si ricava che parte ora appellata tardivamente, solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c. 6 c.p.c., propose domanda di scioglimento della comunione. Per il resto il giudizio si è concluso con l’accoglimento delle domande tempestivamente proposte e dunque quella di accertamento dell’uso esclusivo, di corresponsione della relativa indennità e infine quella di rendiconto. Ebbene la la motivazione specifica che le spese “vanno compensate attesa la reciproca soccombenza, con riferimento s parte attrice quanto alla domanda di divisione”. Nel dispositivo poi si legge: “Dichiara tenuto e condanna B*** G*** a rifondere le spese processuali del presente giudizio… ”

Proposta istanza di correzione il Tribunale la rigetta osservando che quanto accaduto non è compatibile solo con l’ipotesi di un difetto di corrispondenza tra ideazione e sua rappresentazione grafica, ma anche con un giudizio di prevalenza della soccombenza di B*** G*** rispetto alla espressamente menzionata domanda di divisione.

Tutto ciò considerato ritiene allora la corte che l’istanza di sospensione debba essere accolta limitatamente alla condanna a rifondere le spese processuali.

P. Q. M.

sospende l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Modena n. 302/2015 pubblicata il 24/2/2015 limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali a carico di B*** G***; invita le parti a precisare le conclusioni fissando a tale scopo l’udienza del 26/5/2020 ore 11:00.

Si comunichi

Così deciso in Bologna, Camera di Consiglio della prima Sezione civile, il 19/1/2016