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Questo divorzio non s’ha da annotare.

mi sono trasferito da poco a Sabaudia (LT) da Dolianova (CA). Ho chiesto il il cambio residenza e tutto è andato a buon fine, compreso l’accertamento dei Vigili Urbani. Sono stato contattato dall’Ufficio Anagrafe del comune di Sabaudia e mi hanno comunicato che occorre la data e il numero della sentenza di divorzio, avvenuto nei primi anni 80. Dato che però non è in mio possesso in quanto non mi è mai servito. Ho effettuato diversi cambi di residenza, ma questo dato non mi è stato mai richiesto.
Essendo avvenuto a Cagliari il processo di cui sopra, e trovandomi adesso a Sabaudia (LT) avrei seri problemi per avere detto documento.
Cosa posso fare?

Ma non lo sai che a Sabaudia sono tutti matti? Io conosco almeno un paio di persone che abitano in zona e te lo posso confermare con certezza.

Comunque, ormai che ti sei spostato conviene che ci rimani, anche perché mi dicono che è un posto meraviglioso, ho visto anche delle bellissime cartoline e persino un tatuaggio geografico.

Per quanto riguarda i dati del divorzio, posso provvedere io a estrarli dal tribunale di Cagliari. Serve ovviamente una procura da parte tua, naturalmente, ma possiamo organizzare il tutto senza problemi.

Se vuoi un preventivo per fare questo lavoro, puoi chiedermelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Stanza in comodato e stato di famiglia: come funziona?

possiedo un immobile con giardino ma per motivi di lavoro non vi risiedo costantemente. Ho offerto una stanza con uso bagno/cucina a mio cugino 75enne . In tal modo l’immobile viene curato e lui ha la possibilità di tenersi occupato nei lavori di giardinaggio. Per fare le cose in regola ho registrato un contratto di comodato d’uso presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Al momento del cambio di residenza presso gli Uffici del Comune ci è stato comunicato l’obbligo dell’iscrizione del cugino nel mio stato di famiglia. Da qui il quesito : l’iscrizione dello stesso sul mio stato di famiglia quali conseguenze comporta in termine di agevolazioni ? Per esempio se lo stesso dovesse avere bisogno di accedere ad una struttura sanitaria o residenziale oppure se lo stesso dovesse avere necessità di cure mediche specialistiche ? Quali altri aspetti tener presenti? Non è possibile richiedere una convivenza anagrafica con stato di famiglia disgiunto

L’unico modo in cui due persone che stanno nello stesso immobile possano avere due stati di famiglia differenti è quello di frazionare, anche urbanisticamente, ove possibile naturalmente, l’immobile, attribuendo alle due porzioni risultanti due numeri civici diversi.

Se, però, in questo immobile risiedi non costantemente, non vedo dove sia il problema, basta porre la residenza anche anagrafica nella tua vera residenza per non averla più in questo immobile…

Per quanto riguarda le conseguenze, è davvero impossibile fare una ricognizione completa, dal momento che lo stato di famiglia è preso in considerazione dalla nostra legislazione migliaia di volte, ragione per cui non si può programmare nulla a riguardo, è evidente che, ad esempio, se si tratta di richiedere contributo o provvidenze il nucleo si considera composto da più persone con tutto ciò che ne consegue.

Se vuoi approfondire maggiormente, valuta di acquistare una consulenza. Iscriviti al blog per non perdere informazioni utili per trattare i problemi legali.

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Legame di affinità: cessa con la morte?

devo chiedere la residenza presso la mia matrigna vedova, all’anagrafe mi hanno detto che devo scrivere Non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente in quanto mio padre è deceduto. Ho fatto delle ricerche in rete che dicono che c’è affinità, è giusto ? Lo chiedo perché se fosse vero quello mi hanno detto all’anagrafe si creerebbero due nuclei distinti e in tale caso io potrei chiedere l’esenzione del ticket per reddito

L’affinità è la relazione che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge.

Un legame non di sangue, dunque, ma mediato da un matrimonio con effetti civili.

Secondo il codice civile, «L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87 n. 4» (art 78, comma 3°).

Se ho ben capito, questa donna, che definisci la tua «matrigna», aveva sposato tuo padre, determinando la nascita di un rapporto di affinità tra di voi.

Dal momento che dici che ora è vedova, immagino che tuo padre sia nel frattempo purtroppo deceduto, ma il rapporto di affinità, a mente del codice civile, permane tra di voi.

Per quanto riguarda le disposizioni di stato civile, si tratta di aspetti che andrebbero approfonditi: ti consiglio di parlarne con i funzionari dell’ufficio di stato civile e, solo se del caso, di acquistare una consulenza da un avvocato per un adeguato approfondimento.

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Trascrizione di separazione e divorzio: meglio per accordi in house.

Ricevendo una pec dal mio amato comune di Serramazzoni, di cui sono originario per parte di madre, come sa chi mi conosce, che mi assicura circa l’avvenuta trascrizione di una separazione, rifletto sul fatto che un vantaggio degli accordi in house è proprio la molta maggior accuratezza con cui avviene la trascrizione nei registri dello stato civile delle vicende di separazione e divorzio.

Nel vecchio sistema, non era affatto raro che o per omissione della cancelleria o per ommissione del comune i provvedimenti non venissero trascritti. Anche un mese fa circa, facendo un accordo in house per un divorzio, mi è capitato il caso di una coppia che si era separata oltre dieci anni or sono e la cui separazione non era mai stata trascritta. In quel caso, è stato trascritto direttamente l’accordo di divorzio.

Devo dire che mi sono capitati anche un paio di casi in cui, scoperto il problema, da un ignaro utente che voleva semplicemente risposarsi, la cancelleria ha avuto la brillante idea di dare la colpa all’avvocato. Questa è una cosa che molti trovano comoda e ben praticabile, dal momento che le genti tendono a credere che effettivamente ciò che di negativo accade sia sempre colpa degli avvocati, del resto è vero che, se un delinquente viene messo in galera, è merito dei magistrati, se viene invece scarcerato è sempre colpa degli avvocati.

In realtà, l’onere di trasmettere copia della sentenza di separazione o divorzio al comune per le previste trascrizioni non è affatto degli avvocati, nel caso di procedimento giudiziale, ma, all’esatto contrario, della cancelleria del tribunale in cui si sono consumati.

Negli accordi in house, invece, l’onere è ovviamente, in questo caso, degli avvocati, dal momento che non c’è un passaggio in tribunale. Sono anzi prestabiliti dei termini e delle sanzioni molto rigorose per il caso di inosservanza.

Nel nostro studio, inviamo una copia autentica dell’accordo di separazione e divorzio il giorno stesso in cui lo ritiriamo dalla Procura della Repubblica competente, con la prescritta autorizzazione. Solitamente, la trasmissione avviene via pec, alcuni comuni anzi lo consentono solo tramite pec, mentre altri ancora consentono sia il deposito in forma cartacea. Dopo alcuni giorni dall’invio, comunque, riceviamo una comunicazione di avvenuta trascrizione, che a quel punto chiude e completa la pratica.

Questo è un altro motivo per preferire la strada degli accordi in house dovendo fare separazione o divorzio. Per tutti coloro che si trovano a percorrere la via classica, consiglio di controllare, dopo un paio di mesi dalla conclusione del procedimento, che la trascrizione sia avvenuta, sollecitando la cancelleria in caso contrario.

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Matrimonio in Chiesa prima della delibazione: è trascrivibile?

Il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità di un matrimonio nell’anno 2014. L’interessato si è risposato solo in Chiesa nello stesso anno 2014. la Corte di Appello ha delibato la sentenza nell’anno 2016. Si può trascrivere incomune l’atto di matrimonio? Il Comune sostiene di no in quanto gli sposi non hanno mantenuto lo stato libero dal momento del matrimonio al momento della richiesta di trascrizione

Temo abbiano ragione i funzionari dell’ufficio di stato civile del comune interessato.

Prima di fare qualsiasi valutazione al riguardo, bisognerebbe innanzitutto vedere con quali formalità è stato celebrato il matrimonio cattolico, se cioè concordatario – cosa che non mi pare possibile, perché all’epoca per lo Stato italiano non c’era lo stato libero dello sposo – o se solo religioso, come ad esempio il matrimonio che ho celebrato io stesso, e che richiede l’autorizzazione del Vescovo.

Questo potrebbe essere appunto il primo problema, cioè la mancanza della natura concordataria del matrimonio celebrato illo tempore. I due matrimoni non sono affatto corrispondenti, ci sono alcune formalità nel matrimonio concordatario, come la lettura degli articoli del codice civile, che sono indispensabili per la trascrivibilità, che nel matrimonio solo religioso non hanno luogo.

Anche ammettendo che fosse stato celebrato un matrimonio formalmente trascrivibile e che vi sia la prova di questo, tuttavia non mi sento di dar torto agli ufficiali di stato civile in quanto mi pare che manchino i presupposti per trascrivere un matrimonio del genere.

Credo che l’unica sia celebrare un matrimonio civile, che resterà regolato anche per quanto riguarda le invalidità dell’atto, dal diritto civile italiano, come accade in tutti gli altri paesi del mondo in cui non vige il sistema concordatario, dove ognuno fa il «doppio» matrimonio.

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il mio convivente deve per forza far parte del mio nucleo familiare?

Salve, vorrei semplicemente capire se il ragazzo con cui convivo deve entrare a far parte del mio nucleo familiare pur non avendo residenza dove abitiamo. Con me lui ha il domicilio.

Se lui abita insieme a te, deve cambiare la residenza e metterla lì con te, perché la sua residenza non è più altrove ma dove abitate insieme. La residenza anagrafica, peraltro, non è quella che fa fede, fa fede quella effettiva, quindi tenendo la residenza anagrafica in un altro luogo non avete comunque alcun vantaggio e anzi potete avere problemi come smarrimento di corrispondenza, notifiche importanti, eventuali sanzioni previste dalla legge. Una volta che le residenze siano state portate entrambi nello stesso luogo farete necessariamente parte dello stesso nucleo familiare: se siete conviventi, mi pare che non ci sia nulla di strano in ciò e che anzi rappresenti la soluzione naturale. Di fatto, e di conseguenza anche di diritto, lo siete già e di ciò potrebbe anche formarsi prova documentale, ad esempio se il tuo compagno ricevesse una raccomandata nella casa in cui abitate adesso sarebbe la prova che in quel luogo vi dimora, per cui poi qualunque ente potrebbe già da ora considerarvi parte di un unico nucleo. Il mio consiglio è quello di far sempre combaciare la situazione di fatto con quella di diritto, altrimenti ci possono essere problemi. Ovviamente, se il vostro desiderio di tenere due nuclei separati era diretto a conseguire agevolazioni riservati a nuclei con redditi inferiori ad un certo limite, la cosa è ancora più illegittima e da evitare, non solo per il generico principio per cui bisogna osservare le leggi ma perché potreste, se conseguite indebitamente questi vantaggi, subire conseguenze spiacevoli sino all’apertura di un vero e proprio procedimento penale.