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Comune e strade non carrabili: ha l’obbligo di asfaltarle?

Strada comunale non carrabile: deve intervenire il Comune? Un cittadino residente e titolare di concessione edilizia di un immobile ad uso residenziale in zona agricola, ha diffidato il Comune affinchè intervenga per rendere carrabile l’unica strada pubblica comunale che gli permetta di uscire dalla propria proprietà. Effettivamente la strada risulta da piano regolatore ma in tutti questi anni non è mai stata oggetto di interventi e/o di manutenzione straordinaria. Inoltre, si lamenta la condizione che a tutt’oggi l’unico modo per uscire dalla propria proprietò è quello di attraversare (illegalmente) il letto di un torrente. Vi chiedo se effettivamente il Comune ha l’obbligo di intervenire? Infine, sapete indicarmi se esistono delle sentenze in materia?

La prima cosa da fare è verificare, con estrema cura, attenzione e con il necessario grado di approfondimento, la effettiva natura giuridica della strada.

In materia di strade, infatti, la possibile classificazione è estremamente variegata e la sussunzione di una strada in una piuttosto che in un’altra categoria determina conseguenze rilevanti a livello giuridico.

Inoltre, classificare una strada non è quasi mai un’operazione facile o da dare per scontata, quindi occorre verificare che si tratti effettivamente di una strada comunale in senso proprio o non, invece, di un altro tipo di strada, potrebbe benissimo essere ad esempio una strada vicinale su cui insiste un uso pubblico, che in realtà è una strada privata su cui si sovrappongono posizioni di rilevanza pubblica.

Una volta determinata, con il massimo grado di precisione possibile, la probabilmente classificazione della strada, occorre, ulteriormente, studiare la situazione in cui la strada insiste e ciò sia dal punto di vista dello stato dei luoghi sia da quello della documentazione, a partire, ad esempio, dai rogiti di acquisto, che potrebbero contenere preziosi elementi a riguardo.

La situazione dei luoghi può essere rilevante per eventuali ipotesi di interclusioni, che ulteriormente potrebbero essere rilevanti per, sempre eventuali, costituzioni di servitù coattive di passaggio.

Avete fatto bene a diffidare il Comune, intanto, ad intervenire, state il probabile coinvolgimento dell’ente territoriale, se tuttavia tale iniziativa non è stata risolutiva, è richiesto un approfondimento ben maggiore.

Se credete, valutate l’acquisto di una consulenza per iniziare questo lavoro di approfondimento.

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È possibile asfaltare liberamente una strada privata?

ho trovato il blog cercando “norme su pavimentazione/asfaltatura” di strada privata, quale credo sia quella sulla quale sono frontista, in quanto proprietaria di una casa proprio lungo il primo tratto della stessa. Non abbiamo costituito un consorzio ma siamo pervenuti ad unanime accordo per provvedere ad asfaltare la suddetta strada. Ora è sorto il problema se sia o no lecito ricoprire di asfalto la strada. Parrebbe che ciò si vietato da norme che io non conosco e non riesco a rintracciare. Può aiutarmi? In sintesi la domanda è: quale norma, se esiste, vieta che si asfalti una strada privata? Può essere un’ordinanza comunale? Siamo nel comune di Arzachena.

Confermo che se c’è l’unanimità del consenso non c’è bisogno di costituire alcun consorzio, cosa che potrebbe servire solamente a determinare la compartecipazione del comune alle spese, ma che a mio giudizio non sarebbe conveniente per svariati motivi, né soprattutto di andare ad indagare, cosa ancora più complicata, sulla natura giuridica della strada.

Per quanto riguarda la possibilità di stendere un manto di asfalto sulla strada, ciò potrebbe avere rilevanza sotto il profilo urbanistico ed ambientale.

Anche per questo tipo di opera, probabilmente, infatti è comunque necessario ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità.

Il mio consiglio sarebbe quello di provare a sentire presso l’ufficio tecnico del comune di Arzachena, con l’assistenza di un tecnico (geometra, architetto, ingegnere civile) che comunque poi vi servirà per la pratica urbanistica e/o la gestione dei lavori.

Se vuoi approfondire ulteriormente, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Servitù di passaggio da allargare e mantenere: come gestirla?

Da oltre 20 anni ho acconsentito il passaggio con mezzi agricoli e veicoli a motore a favore di un fondo dove esiste una malga che esercita l’alpeggio. Al conduttore di questo fondo ho anche (contestualmente alla servitù di passaggio) dato in affitto per il pascolo il terreno di mia proprietà dove esiste la strada privata di cui sopra. Le chiedo gentilmente se posso limitare il passaggio solo in dipendenza del contratto di affitto o se in futuro per mutate esigenze del titolare del fondo dominante (apertura di un agriturismo) sono costretto a concedere il transito anche ad altri? Che responsabilità mi possono essere inputate in caso di incidenti su tale strada (è in forte pendenza e priva di parapetti) come posso cautelarmi? Su un lato esiste una recinzione con filo spinato, le mucche a volte invadono la carreggiata costringendomi a soste pericolose, posso pretendere che, a sue spese, il proprietario del fondo dominante metta una identica recinzione?

La situazione riguarda aspetti relativi alla gestione di una servitù, quali il suo contenuto e la ripartizione degli oneri di manutenzione, che nel codice civile sono regolati solo in modo molto generale, tale per cui non è sempre facile calare i principi codicistici nei singoli casi cui essi devono essere applicati.

In virtù di questo, il primo approccio per la trattazione di una situazione del genere deve essere assolutamente negoziale, con l’obiettivo di tentare di raggiungere un accordo destinato a definire ogni aspetto che vi interessa. Facendolo in questo modo, peraltro, si può formalizzare l’accordo con un apposito documento, munito di valore legale, che come tale è in grado di prevenire future discussioni una volta per tutte.

In linea generale, si può comunque dire che il contenuto di una servitù non può di solito essere allargato o aggravato. Proprio perché la servitù rappresenta un’eccezione alla pienezza della proprietà privata, ciò che la servitù consente di fare non può essere liberamente esteso perché questo determinerebbe una ulteriore, ingiusta e considerata sconveniente «compressione» della proprietà privata – del fondo servente ovviamente.

Così se la servitù è stata concessa per il passaggio a piedi, non automaticamente si estende al passaggio con veicoli e non, ulteriormente, al passaggio con mezzi agricoli.

Naturalmente, in materia il primo problema è quello di interpretare il contenuto originario della servitù, dal momento che i titoli che prevedono le servitù – e sempre che ve ne siamo, considerato che si può trattare benissimo di servitù esistenti per usucapione o destinazione del padre di famiglia, nel qual caso l’interpretazione è ancora più difficile – sono di solito abbastanza generici, limitandosi ad esempio a prevedere una vaga «servitù di passaggio» senza specificare con quali modalità.

Ugualmente, per quanto riguarda le spese il codice civile prevede una ripartizione delle stesse tra il proprietario del fondo servente e quello dominante, ma con una disposizione talmente generica e, anche in questo caso, bisognosa dell’intervento di un interprete da non costituire certo un criterio univoco e preciso. Si tratta dell’art. 1069 cod. civ., secondo cui «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi».

Man mano che il discorso prosegue, e diventa sempre più incerto e traballante il quadro di riferimento, dunque, si conferma la bontà dell’impostazione strategica che ti ho consigliato inizialmente, cioè quella di cercare di raggiungere un accordo.

Il primo passo è quello di far spedire da un avvocato, da scegliere con cura e con una buona propensione alla mediazione, una lettera in cui si aprono le trattative sul punto, chiedendo tra l’altro la realizzazione dell’altra parte di recinzione e specificando che occorre comunque prendere alcune decisioni relativamente alla manutenzione della strada e all’eventuale sottoscrizione, in comune, di una polizza assicurativa per i danni che dovessero derivare a terzi, oltre che per tutti gli altri aspetti del caso.

Ti consiglio quindi di incaricare un avvocato. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Incrocio pericoloso: il comune deve intervenire?

Abito in una strada comunale con immissione su strada provinciale. Detta immissione è estremamente pericolosa in quanto non c’è visibilità del traffico in arrivo. È stato posto uno specchio assolutamente inadeguato in quanto col cattivo tempo è sempre appannato, gelato o bagnato in modo da non permettere di vedere nulla. Con il bel tempo è quasi sempre reso inutilizzabile dai raggi del sole che lo rendono più un lampione che uno specchio Dal 2015 scrivo mail al comune e alla provincia ( che peraltro ha confermato la pericolosità della situazione ma spetta al comune risolvere ) ho inviato foto a dimostrazione di quanto affermo. Vi è già stato un incidente grave che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Vorrei sapere se il comune ? obbligato a risolvere la situazione, se è possibile inviare raccomandata di diffida dato che aprire un contenzioso sarebbe troppo costose per me. Vorrei intervenire prima che accada qualcosa di veramente grave, cosa che prima o poi si verificherà.

Sì, certo, il primo passo per trattare un problema di questo genere è proprio quello di inviare una raccomandata di diffida, per maggiori dettagli sulla quale ti rimando alla nostra scheda apposita.

Ovviamente, per dare maggior forza a questa iniziativa, sarebbe utile allegare una relazione tecnica di un geometra o esperto di viabilità, in grado di evidenziare e documentare con più dettagli la pericolosità della situazione.

Naturalmente, fare questo avrebbe un costo. Per affrontare tale spesa, di solito in casi come questi si fa un «gruppo» tra i proprietari interessati, in modo che con una piccola quota si riesce a commissionare questa indagine.

Se non riuscissi a formare questo gruppo per abbattere almeno un po’ le spese, puoi comunque tentare intanto con la diffida.

Per acquistare la diffida da noi puoi collegarti alla nostra sezione e commerce oppure andare alla pagina per la consulenza di base, puoi comunque sentire anche da altri avvocati chiedendo qualche altro preventivo naturalmente.