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Amministrazione di sostegno: come controllarla?

«vorrei sapere se io in quanto figlia di un cugino di persona deceduta a dicembre, che era sotto amministratore di sostegno, posso fare controllare l’operato di quest’ultima dal momento che come richiestole ripetutamente di informarmi, non mi ancora detto chi le succederà, ho bisogno di muovermi sulla strada giusta x vedere come ha operato»

Il primo requisito per controllare l’operato di un amministratore di sostegno di una persona deceduta, è ovviamente diventare erede di quella persona.

Quando una persona diventa erede universale, subentra in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius, cioè la persona che è morta, e può agire esattamente come se si trovasse al posto del deceduto.

Prima dell’accettazione dell’eredità, con successivo acquisto della qualità di erede, è escluso che si possa fare qualcosa, dal momento la persona rispetto all’amministrato è un terzo, sia pure parente.

Ora, non so chi sia stato chiamato alla successione di questa persona deceduta, non so nemmeno, perché non lo dici, se tuo padre sia premorto o ancora in vita, ma la prima cosa da verificare sarebbe questa.

A mio modo di vedere, se non sei chiamata all’eredità, con facoltà di accettazione, non puoi controllare l’amministrazione di sostegno, almeno non in modo diretto.

Naturalmente, la valutazione circa l’opportunità di accettare o meno un’eredità non si effettua solo con riguardo a queste considerazioni, ma anche alle caratteristiche dell’eredità stessa, può ben darsi che l’eredità sia più conveniente da rinunciare, come avviene in molti casi.

Anche una volta subentrata eventualmente in qualità di erede universale, i tuoi poteri di accesso al controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno non sarebbero comunque pieni e incondizionati, occorrerebbe sempre l’autorizzazione del giudice tutela a mio giudizio.

Al di fuori di questa ipotesi, l’unico altro modo per far controllare un’amministrazione di sostegno è presentare una denuncia alle autorità di giustizia penale, ma naturalmente occorrono dei gravi indizi per procedere in questo senso e non sono affatto sufficienti dei generici sospetti.

In ogni caso, la materia deve essere approfondita ben di più.

Se vuoi appunto approfondire ulteriormente, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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riflessioni

10 cose sull’accettazione dell’eredità.

1) L’accettazione dell’eredità é necessaria per diventare erede: prima di essa si è solo chiamati ad una successione, ma non si è ancora eredi.

2) Non è necessaria la rinuncia all’eredità per non essere erede, piuttosto é il contrario: per diventare erede deve esserci
un’accettazione.

3) L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

4) L’accettazione espressa si ha quando si dichiara appunto
esplicitamente di accettare l’eredità, ad esempio in occasione della pubblicazione del testamento da parte del notaio.

5) L’accettazione tacita invece avviene in modo implicito quando chi é stato chiamato all’eredità fa una cosa che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare.

6) Presentare la denuncia di successione generalmente non comporta accettazione tacita dell’eredità, mentre la comporta, ad esempio, vendere un bene facente parte dell’asse.

7) Bisogna stare attenti ad accettare, in qualsiasi modo, un’eredità, perché al suo interno potrebbero esserci più debiti da pagare che sostanze e in questo caso l’erede é tenuto a pagare.

8) I debiti possono essere anche fideiussioni o obblighi di garanzia, quindi anche l’eredità di un pensionato può essere a rischio, se il defunto ha messo una firma per garanzia magari di un figlio o del coniuge.

9) Prima della morte di una persona, la sua eredità, che non esiste ancora come tale, non può essere né accettata, né rinunciata, né altrimenti resa oggetto di contratti: tutte queste operazioni, se realizzate, sono nulle per legge (divieto dei patti successori).

10) Quando devi valutare il da farsi in relazione ad un eredità, fai sempre un lavoro di approfondimento a riguardo con un bravo avvocato.

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riflessioni

8 cose sulle eredità… non ancora aperte.

1) Una eredità si apre solo al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

2) Prima della morte, e quindi dell’apertura della successione, i potenziali eredi non hanno alcun diritto sui beni, ad esempio, del loro ascendente.

3) La posizione di chi potrebbe essere, in caso di decesso, chiamato ad una eredità é di semplice aspettativa.

4) Questo significa che finché una persona é in vita può spendere come e quanto vuole i suoi soldi, gli eredi avranno solo quello che eventualmente sarà rimasto al momento della morte.

5) Dunque chi é tendenzialmente destinato a diventare erede di una persona non può in alcun modo sindacare come e quanto quella persona spenda i propri soldi.

6) Finché una successione non è aperta, non si può in alcun modo fare dei contratti su di essa: non ci si può obbligare ad accettarla, né a rinunciarla, né si possono fare altri accordi sui beni che un domani dovrebbero farne parte.

7) In Italia infatti c’è il divieto dei patti successori: gli accordi su una successione non ancora aperta sono nulli.

8) Nel caso in cui un genitore o un altro ascendente o parente perda, in tutto o in parte, la capacità di intendere e di volere e si teme che dilapidi il suo patrimonio, la soluzione da valutare é quella dell’ amministrazione di sostegno.

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diritto

Testamenti olografi contemporanei: sono validi?

vorrei sapere cosa succede se esistono due testamenti olografi con la stessa data di cui uno è già stato pubblicato e dove ci sono io come erede universale e invece l’altro è erdey universale la compagna di mio zio, in sede mediazione si può fare un accordo e annullare entrambi i testamenti

È discussa la «lettura» giuridica dei testamenti contemporanei. Una prima interpretazione giurisprudenziale conservativa vorrebbe fosse valida una sorta di «combinazione» dei due, non credo peraltro praticabile nel vostro caso in cui i due testamenti sono radicalmente diversi tra loro.

Secondo altri autori, ad esempio BRANCA, Dei testamenti ordinari, p. 81, i testamenti che paiono essere contemporanei dovrebbero essere ritenuti nulli, anche perché non è che uno possa averli scritti insieme, uno con la sinistra e l’altro con la destra, ma uno dei due è stato sicuramente scritto dopo, e viceversa, con la impossibilità – solo – di determinare l’ordine temporale tra di loro.

In mediazione si può raggiungere sempre un accordo, con quale formula non saprei al momento immaginare, in ogni caso se vi fosse l’accordo delle parti una soluzione e una veste giuridica si potrebbe sempre dare.

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diritto

Fornitura intestata al proprietario: chi la paga?

Ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto nell’anno 2009. L’apertura di successione è stata fatta nell’anno 2010. Ho locato tale appartamento fino al 2017, anno in cui l’ho venduto. In questi anni in cui l’appartamento era locato l’utenza per i consumi idrici è sempre rimasta intestata a mio padre. L’inquilino negli anni 2016 e 2017 non ha pagato le bollette. Ora il gestore mi chiede il pagamento di tali consumi che non posso chiedere all’inquilino, tra l’altro moroso di diverse mensilità del canone di locazione, perchè nullatenente.
Ho letto da qualche parte che non sarebbero imputabili agli eredi le bollette riferite ad anni successivi al decesso dell’intestatario. Se è vero mi può dare i riferimenti giuridici?

Nel momento in cui si è aperta la successione di tuo padre, con successiva tua accettazione dell’eredità, come si può desumere dall’acquisto della proprietà, tra le altre cose, dell’appartamento, si è determinata confusione tra i vostri due patrimoni.

Per questo motivo, l’utenza per la fornitura di acqua è come se fosse stata intestata a te. Tale contratto, infatti, se era intestato a tuo padre, per effetto della successione è venuto ad essere intestato in capo a te. Avresti dovuto effettuare la disdetta dell’utenza, pretendendo dall’inquilino la voltura della medesima.

Non avendo fatto la disdetta, ora la società fornitrice può legittimamente chiedere il pagamento delle bollette insolute nei tuoi confronti. Resta da valutare solo l’eventuale prescrizione, che da codice civile era di cinque anni, mentre per la legge di bilancio 2018 è stata abbreviata a 2 anni.

Non credo che possa valer la pena approfondire, ma se vuoi procedere ugualmente valuta l’acquisto di una consulenza.

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Successione con sorelle insopportabili: come gestirla?

Ho una mamma vedova di 87 anni alla quale auguro lunga vita, non vado d’accordo con le mie due sorelle che mi stalkerizzano. Volevo solo sapere se quando la mamma passerà a miglior vita, posso farmi rappresentare da qualcuno che tuteli i miei interessi al momento della successione. Insomma avere una persona che fa totalmente le mie veci e se sì, dove posso cercarla.

Certamente.

Puoi nominare una persona che ti rappresenti nel disbrigo della pratica di successione. Conferendo, se proprio credi, anche una rappresentanza sostanziale, oltre a quella difensiva.

Di solito il professionista più indicato per questo tipo di lavoro è proprio un avvocato, che comunque se ne occupa in tante altre occasioni pur in assenza di conflitti particolarmente poco piacevoli come nella tua.

Fai attenzione però: in generale, è bene sceglierne uno con una grande propensione alla negoziazione e quindi tutto il contrario del legale «litigioso» e attaccabrighe che si tende a cercare quando si è molto arrabbiati…

Se vorrai un preventivo per questo lavoro, potrai chiedercelo compilando l’apposita voce nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Successioni: come non farsi fregare?

mio nonno e morto e mia nonna è ancora viva.i figli sono 3 tra cui mia madre defunta.io volevo sapere,se mio nonno aveva un conto corrente o altro conservato,a chi tocca la successione dei beni?? e nel caso in cui mio nonno aveva un conto corrente ed i soldi sono stati presi dopo la sua morte ma prima di presentare il suo estratto di morte a nostra insaputa,posso ribellarmi??un ultima cosa.siccome i miei zii mi hanno chiesto copia del documento di riconoscimento,con cio possono prelevare soldi visto che non ho firmato nulla?

La successione che hai descritto dovrebbe essere ripartita come segue: un terzo al coniuge superstite, cui spetterà tuttavia probabilmente anche il diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 cod. civ., e due terzi agli altri figli.

In «sostituzione» di tua madre, premorta, dovresti succedere tu, acquistando esattamente la quota che sarebbe stata destinata a lei, sempre che tu non abbia altri fratelli, nel qual caso il discorso cambia. Ciò in base all’istituto della rappresentazione.

La gestione di una successione è un affare abbastanza delicato e importante, ti consiglio di farti seguire da un legale, specialmente se temi che ci sia qualcuno che possa essersi approfittato della situazione. In caso fosse opportuno, si può anche presentare un ricorso per inventario dei beni ereditari, sul quale ti rimando alla lettura della scheda relativa.

Se vuoi un preventivo per l’assistenza in questa situazione, puoi chiedercelo compilando il modulo relativo nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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diritto

Voglio fare testamento: come si procede?

Evita di fare un testamento invalido.

Avrei bisogno di fare testamento… Come posso procedere?

Le forme principali di testamento sono due:

  1. testamento olografo;
  2. testamento pubblico.

Nessuno di questi due testamenti è fatto da un avvocato, ma può senz’altro essere redatto con l’assistenza e la consulenza di un avvocato, specialmente nei casi in cui il patrimonio di cui si vuole disporre è di una certa entità o anche semplicemente per evitare di fare, come purtroppo molto spesso succede, un testamento invalido, che poi può essere impugnato.

Nel nostro paese, la libertà di disporre per testamento è peraltro molto limitata. Se una persona ha un coniuge e/o dei figli, la quota delle proprie sostanze di cui può disporre per testamento è molto limitata. Tutto il resto va necessariamente agli eredi necessari, persone cui la legge riserva comunque una quota dell’eredità.

testamento documento legale

Un figlio, ad esempio, è sempre un erede necessario e il padre o la madre non possono «diseredarlo», come prometteva costantemente di fare zio Paperone con Paperino…

La parte di cui si può disporre per testamento, in questi casi, è appunto limitata e dipende dalla presenza o meno, e, nel primo caso, dal numero di eredi necessari.

Un discorso a parte vale per le aziende, per le quali le esigenze di continuità delle medesime hanno fatto sì che la legge abbia riconosciuto all’imprenditore il potere di decidere, ad esempio, a quali tra i suoi svariati figli destinare l’azienda di famiglia, restando agli altri solo una liquidazione. Questo serve per evitare che una azienda di pregio, che magari costituisce una importante risorsa per l’economia, anche solo locale, finisca in malora per liti tra eredi. È una riforma recente, peraltro.

Va notato, peraltro, che un testamento redatto in violazione dei diritti degli eredi necessari e quindi delle quote di legittima è perfettamente valido ed efficace. Può ovviamente essere impugnato da parte degli eredi pretermessi, ma finché non viene eventualmente impugnato continua a produrre i propri effetti e diventa anche definitivo se non impugnato entro i termini di legge. Da ciò consegue che alcune persone redigono testamenti che sanno essere impugnabili, confidando sul fatto che chi è legittimato ad impugnarli difficilmente lo farà o che, nel caso in cui ciò avvenisse, sarebbe poi facile per le persone interessate raggiungere un accordo.

Ma chiudiamo la parentesi e torniamo ai testamenti.

Scegli un tipo.

Quello olografo è un testamento scritto di proprio pugno, cioè a mano, dal testatore, da lui datato e sottoscritto. Tutti questi tre elementi, la scrittura di pugno, l’indicazione della data e la sottoscrizione sono essenziali per la validità del testamento. Chiaramente, il testatore può farsi scrivere la «bozza» del testamento da un avvocato, anzi, se non è scemo, specialmente nel caso in cui ci siano cose di una certa importanza da gestire, come ad esempio immobili, se la farà sempre scrivere da un avvocato competente. Il testamento olografo viene poi conservato senza particolari formalità in casa, naturalmente comunicando a persone di fiducia la sua esistenza, oppure presso lo studio di un professionista, in questo secondo caso bisognerà pagare per il servizio di deposito e gestione che verrà effettuato dopo l’apertura della successione e cioè il decesso.

Il nostro prodotto a forfait per l’assistenza per la redazione di bozza di un testamento olografo si trova qui

Il testamento pubblico è invece quello raccolto da un notaio e fatto presso lo stesso.

La differenza tra i due testamenti è grossomodo che l’olografo costa molto meno del pubblico, ma, avendo natura sostanzialmente di scrittura privata, offre minori garanzie di tenuta rispetto ad un testamento pubblico, che può comunque essere contestato sotto molteplici profili, compresa la capacità di testare e quindi di intendere e di volere del suo autore, ma più difficilmente, dal momento che tutto è avvenuto davanti ad un pubblico ufficiale.

Nel caso, dunque, di persone che non presentano particolari problemi di lucidità e non dispongono di un grande patrimonio, il testamento olografo può andare benissimo. Anche perché, come vedremo subito dopo, essendo un testamento più informale, è anche più facile modificarlo e si presenta dunque più elastico rispetto a quello pubblico. Quest’ultimo, il testamento pubblico appunto, può essere invece interessante se ci possono essere problemi di possibili contestazioni o se il patrimonio è molto importante, cosa che giustifica l’adozione di maggiori formalità.

Per i costi del testamento pubblico, non sono in grado di aiutarti: devi chiedere un preventivo ad un notaio. Di solito costa circa 7/8 volte di più di un olografo, grossomodo.

Come accennato, il testamento è sempre revocabile. Si può revocare tout court oppure si può modificare, sostituendolo con un nuovo testamento. Vale la regola per cui prevale sempre il testamento successivo. La libertà di testare permane pienamente sino al momento della morte, cosa che gli antichi giuristi romani esprimevano con l’immagine plastica usque ad extremum vitae exitum. Il testamento, dunque, non è un contratto: non si può fare alcun affidamento su quanto disposto in esso, nemmeno se si svolgono delle prestazioni che, da parte di chi le pone in essere, vengono sentite come in rapporto di corrispettività. Se io ad esempio ti lascio tutte le mie sostanze in cambio del fatto che tu ti prendi cura di me durante la vecchiaia, tu lo fai per anni, ma poi io, gli ultimi tre giorni di vita, cambio idea e lascio tutto ai miei gatti, il secondo testamento a favore dei gatti (diciamo una onlus che protegge i gatti) è validissimo e non può essere impugnato per il lavoro svolto, per il quale semmai spetterà un’azione per il conseguimento della retribuzione o per arricchimento senza causa.

Cosa fare adesso?

Se vuoi direttamente che ci mettiamo al lavoro sulla redazione del testamento, puoi acquistare il prodotto relativo da qui.

Se invece pensi che prima di procedere sia più opportuno approfondire puoi valutare una consulenza da questa pagina.

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Veicolo con fermo amministrativo: che fare?

ho un fratello malato seriamente di 73 anni single, ora è in una casa di cura, viveva da solo con la pensione sociale quindi non possiede nulla, solo un auto, siamo preoccupate io e le altre due sorelle più grandi che vivono di pensione, io la più giovane ho solo un invalidità civile, il nostro timore è che cercando di vendere la sua auto data la situazione di salute abbiamo scoperto che ha 3 fermi amministrativi uno con cifra importante, cosa possiamo fare per tutelarci quando non ci sarà più? quando una persona muore com’è la prassi, chiedono sempre se si accettano eventuali beni esistenti? e con l’auto cosa si deve fare visto che non si può vendere e demolire?

Per vedere che cosa si può fare riguardo all’auto, bisogna vedere i motivi per cui è stato applicato il provvedimento del fermo amministrativo, quindi è indispensabile un accertamento sulla documentazione relativa, che vi consiglierei di fare anche perché con il provvedimento della pace fiscale può ben darsi che la situazione possa essere risolta in modo agevole, approfittando appunto di questo condono.

Come sorelle, un domani che si dovesse aprire la successione di vostro fratello, quando cioè morirà, potrete valutare la rinuncia all’eredità.

Se desiderate approfondire maggiormente le due problematiche, specialmente quella relativa al fermo amministrativo e alla possibilità di risolverlo tramite la pace fiscale, cosa che poi consentirebbe di vendere o demolire il veicolo, potete valutare di acquistare una consulenza Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Credito di oltre 200.000 euro e niente di aggredibile: che fare?

abbiamo un credito da esigere di 220.000 euri. il ns avvocato ha fatto tutto secondo le regole, ma nessuno si è presentato (il debito è diviso per tre persone di famiglia). Pare che sui conti ci sia poco o niente. adesso ha presentato il pignoramento immobiliare sulla casa dove vivono queste tre persone…sono sfiduciata perchè le vendite all’asta sono lunghe (abbiamo 67 anni) e poi, come lei ha scritto, bisogna pagare tanti soldi per la pubblicità, Cosa fare? lasciar perdere tutto? Ma possiamo anche noi detrarre questi mancati pagamenti dalle tasse? Alla fine noi onesti dobbiamo soccombere…grazie alla giustizia che non funziona

La giustizia civile, nel nostro paese, è considerata un affare tra privati. Lo Stato ti mette a disposizione gli strumenti, poi spetta a te valutare innanzitutto se del caso utilizzarli, dal momento che comportano sempre un investimento, e in quale forma; resta poi a tuo carico il rischio che questi strumenti non conducano ad alcun risultato. L’incasso di un credito da parte tua non è considerato un interesse dello Stato, che si limita ad offrirti strumenti limitati, che devi poi valutare tu se usare e come. Il discorso è diverso per la giustizia penale, che è considerata un interesse anche dello Stato, considerato che c’è un interesse pubblico a che, ad esempio, i responsabili di gravi reati siano detenuti e non possano circolare liberamente mettendo in pericolo le persone e le cose.

In realtà, anche la giustizia civile rappresenta un interesse pubblico perché, se anche su questo versante le cose non funzionano, si determina un danno per tante cose di interesse pubblico, come ad esempio, prima tra tutte, l’economia. Però questo non è sentito né dal popolo né dalla classe politica. Ognuno di ricorda della giustizia civile solo quando ne viene coinvolto direttamente e rimane scandalizzato dallo stato in cui si trova questa funzione dello Stato. Fino ad allora, nessuno ne parla. Se fai caso ai programmi dei partiti politici, si parla sempre solo di giustizia penale e mai di giustizia civile.

Se leggi, come ti consiglio, la mia scheda sul recupero crediti, vedrai che da anni suggerisco a tutti coloro che si accingono a recuperare un credito di valutare prima di fare qualsiasi cosa la convenienza di un’azione di recupero, perché in molti casi conviene davvero lasciar perdere e non perdere altri soldi.

Non è certo quello che è giusto, ma è sicuramente quello che conviene, secondo il concetto alla base del mio indirizzo strategico per la trattazione dei problemi legali.

Ma chiudiamo questa sia pur fondamentale parentesi per vedere che cosa si può dire nel vostro caso.

Innanzitutto, non è chiaro se si tratti di una obbligazione solidale o parziaria – sarebbe parziaria se derivasse, ad esempio, da una successione, solidale con ogni probabilità negli altri casi, considerato che la solidarietà è la regola. Questa è una distinzione in linea di principio molto importante, perché in caso di obbligazione solidale si può chiedere l’intero capitale ad una persona, viceversa in caso di parziarietà. Può anche darsi, peraltro, che la natura dell’obbligazione non arrivi ad avere rilevanza, se tutti e tre i debitori non sono solvibili.

«Nessuno si è presentato» è un’espressione che non consente di capire che tipo di pignoramento sia stato tentato in prima battuta, forse un pignoramento presso terzi avente ad oggetto i conti correnti bancari. Purtroppo qui non posso che confermare che se queste persone non hanno consistenze bancarie il pignoramento non avrebbe potuto finire in altro modo…

Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, per fortuna ultimamente le spese di pubblicità si sono abbassate molto, dal momento che solitamente la pubblicità avviene tramite la rete internet e non più mediante giornali specializzati, ma si tratta pur sempre di una procedura molto lunga e farraginosa, per non dire del fatto che bisognerà poi anche vedere che valutazione verrà fatta della casa da parte del CTU incaricato dal giudice e quali saranno le reali possibilità di collocazione sul mercato della stessa. Al riguardo, purtroppo, molti creditori spesso rimangono delusi.

In generale, bisogna dire che tutte queste valutazioni sarebbero state da fare prima di cominciare la causa per ottenere il titolo. Ora però può anche darsi che approfondendo maggiormente la situazione dei debitori si riesca a trovare qualche sostanza aggredibile. Vi consiglierei di fare una ricerca tramite un’apposita agenzia investigativa per vedere se ci sono sostanze più facilmente aggredibili in capo ai debitori.

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